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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Nella persona del Magistrato dott.ssa Emanuela Germano Cortese ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R. G. 1246/2024, promosso, ai sensi degli artt. 136, 170 DPR
n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n.150/2011, da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Torino, corso Unione Sovietica n. 409, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Ricca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pinerolo, Via Oberdan n. 9, in forza di procura speciale in atti, per la quale è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
-Opponente-
Contro
, in persona del pro tempore, con sede a Roma, Via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70
-Opposto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“In via principale,
-revocare il decreto, comunicato in data 10.10.2024, con il quale la Corte d'Appello di Torino ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra , per i motivi Parte_1 esposti nel presente atto e, per l'effetto,
-accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in capo all'opponente, ammettere la medesima al beneficio, nonché conseguentemente,
- revocare il decreto, comunicato in data 10.10.2024, con il quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.10.2024 e, per l'effetto
-procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella proposta di parcella depositata unitamente all'istanza di cui al punto che precede
1 In subordine,
-revocare il decreto opposto con efficacia non retroattiva.
In via istruttoria,
-consentire all'opponente di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che la Corte ritenesse utile o necessaria ai fini della decisione. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti.
Col favore di spese e competenze come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Ricca, citava in Parte_1
giudizio il e proponeva opposizione avverso: (i) il decreto di revoca Controparte_1 all'ammissione al patrocinio a spese dello stato e (ii) il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del patrocinio, entrambi emessi dalla Sezione Terza Civile della Corte d'Appello di Torino in data
08.10.2024, nell'ambito del giudizio RG 299/2023 pendente tra la signora e il signor Pt_1 Pt_2
da una parte, ed il signor dall'altra.
[...] Parte_3
Parte opponente, in particolare, affermava che:
(i) il contenzioso oggetto della causa RG 299/2023 originava da un'azione possessoria intentata dal signor nei confronti del signor , relativa all'occupazione di Pt_3 Pt_2 un'immobile di proprietà della signora le parti, tuttavia, addivenivano alla Pt_1
conciliazione della causa;
(ii) con decreti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 17.05.2021, i signori e venivano ammessi al patrocinio a spese dello stato;
Pt_2 Pt_1
(iii) con ordinanza del 06.12.2023 dinnanzi alla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino le parti erano invitate a produrre la documentazione comprovante i presupposti per il gratuito patrocinio, in particolare: a) il certificato di stato di famiglia storica;
b) le ultime due dichiarazioni dei redditi proprie e dei famigliari eventualmente conviventi;
c)
l'eventuale certificato di disoccupazione o l'attestazione del reddito di cittadinanza o l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
(iv) in data 29.05.2024 il procuratore della signora depositava il certificato di stato di Pt_1
famiglia storico e il documento relativo allo stato occupazionale della signora Pt_1 emesso dal Centro per l'impiego;
(v) in data 01.10.2024 il suddetto procuratore depositava istanza di liquidazione del compenso professionale per patrocinio a spese dello Stato, con allegata proposta di parcella;
2 (vi) con decreto del 08.10.2024 la Corte d'Appello revocava ex art. 136, DPR 115/2002,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la signora non Pt_1 aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi o la relativa attestazione dell'Agenzia delle
Entrate;
(vii) in pari data, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato.
Parte opponente censurava il decreto di revoca per i seguenti motivi:
Con il primo motivo di doglianza, si evidenziava che in data 29.05.2024 veniva depositata dall'avvocato della parte la documentazione richiesta dalla Corte e che le ultime due dichiarazioni dei redditi non erano state depositate perché l'opponente non vi era tenuta, non avendo conseguito alcun reddito nel relativo periodo. Parte opponente sottolineava che l'ordinanza del 06.12.2023 della Sezione III della Corte d'Appello richiedeva il deposito di documenti tra loro alternativi (o il certificato di disoccupazione, o l'attestazione del reddito di cittadinanza, o l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate); pertanto, la signora riteneva in buona fede di avere assolto il Pt_1
proprio onere mediante il deposito di uno solo dei documenti indicati, ossia il certificato emesso dal
Centro per l'Impiego che attestava il proprio stato di disoccupazione.
Parte opponente evidenziava, inoltre, la contraddizione tra l'ordinanza di deposito dei documenti del 06.12.2023 e il decreto di revoca del gratuito patrocinio del 08.10.2024, in quanto il decreto evidenziava il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi e dell'attestazione dell'Agenzia delle
Entrate, che però erano state indicate come alternative con l'ordinanza del 06.12.2023. Sottolineava, ancora, che l'attestazione richiesta dalla Corte non era presente tra i documenti che potevano essere scaricati telematicamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo di doglianza, parte opponente sosteneva che in materia di gratuito patrocinio, vista la finalità dell'istituto di rendere effettivo il diritto di difesa anche ai non abbienti, deve prevalere il dato sostanziale su quello formale. Vista la lacuna della documentazione richiesta, indotta dalla poco chiara formulazione dell'ordinanza del 06.12.2023, sarebbe stato maggiormente ragionevole un invito all'integrazione documentale, e non un'immediata revoca dell'istituto. Ai sensi dell'art. 136, DPR 115/2002, il caso di specie è ricompreso nell'ipotesi di revoca per
“insussistenza dei presupposti”; secondo parte opponente, tuttavia, l'insussistenza non è ravvisabile dalla mera constatazione della mancata produzione dei documenti, ma dalla concreta verifica dell'assenza dei presupposti, che non può prescindere la richiesta di un'integrazione documentale, qualora necessaria.
Parte opponente affermava, inoltre, che non considerando il dato sostanziale non solo si priverebbe ingiustamente la parte del beneficio del gratuito patrocinio - nonostante la sussistenza dei
3 presupposti normativamente richiesti - ma si revocherebbe il compenso ad un avvocato che aveva accettato il caso con la certezza di essere retribuito.
Con il terzo motivo di doglianza, parte opponente affermava di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, in quanto al momento della presentazione dell'istanza il proprio reddito era pari ad € 11.746,68, dunque inferiore al limite normativamente previsto di € 12.838,01.
Parte opponente precisava, altresì, di essere disoccupata dal 16.01.2016 e che dall'anno 2021 ad oggi non percepiva alcun reddito, così come indicato mediante le autocertificazioni degli anni 2021,
2022, 2023 e 2024: si riservava, inoltre, di depositare l'attestazione della propria situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023.
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dei decreti dell'08.10.2024 e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione dei compensi come indicati nella proposta di parcella depositata. In via istruttoria, domandava di poter produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale ritenuta utile dalla corte, “col favore di spese e competenze, come per legge”.
Il non si costituiva. Controparte_1
Nell'udienza tenutasi in data 21.10.2025, compariva la sola parte opponente. L'avv. Rodolfo Ricca produceva il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 22.11.2024, dal quale emergeva l'assenza di dichiarazioni di reddito presentate per gli anni di imposta 2021-2022-2023.
All'esito dell'udienza, il Consigliere delegato si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con decreto datato 10.10.2024, la Corte d'Appello di Torino, sez. III civile, aveva revocato, ai sensi dell'art. 136 DPR n.115/2002, l'ammissione al gratuito Patrocinio a Spese dello Stato e rigettato l'istanza di liquidazione del Patrocinio medesimo, perché aveva ritenuto la documentazione prodotta dalla sig.ra insufficiente ai fini dell'accertamento delle condizioni Parte_1 patrimoniali sostanziali che costituiscono il presupposto per l'ammissione al gratuito Patrocinio.
La lacuna documentale si riferiva alle “ultime due dichiarazioni dei redditi […] proprie e dei familiari eventualmente conviventi”, nonché alla “attestazione dell'Agenzia delle Entrate della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi”. Si deve rilevare che le dichiarazioni dei redditi non erano state prodotte in quanto risultava priva di reddito e disoccupata dal Parte_1
16.01.2016, come emerge dal documento rilasciato dal Centro per l'Impiego, la cui produzione in sede di giudizio risultava comunque alternativa all'attestazione dell'ufficio tributario, stante
4 l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o”. Dall'integrazione documentale occorsa in sede di udienza, si ricava la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ammissione di al Parte_1
Patrocinio gratuito a Spese dello Stato, come richiesti dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, atteso che il non si è costituito CP_1
e che la documentazione avrebbe potuto essere prodotta già davanti alla sez. III civile della Corte
d'Appello, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiararle integralmente compensate.
Non è, infine, accoglibile in questa sede la richiesta di liquidazione del giudizio n. R.G.
299/2023 avanti alla sez. III civile, non essendo compito di questo giudice provvedere in tal senso.
PQM
La Corte d'Appello, sez. I civile, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R. G. 1246/2024, avente ad oggetto opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al Parte_4
, nonché al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del a Spese dello Stato:
[...] Parte_4
- accoglie il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, conferma l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato di el procedimento n. R.G. 299/2023; Parte_1
- dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.10.2025
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Nella persona del Magistrato dott.ssa Emanuela Germano Cortese ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R. G. 1246/2024, promosso, ai sensi degli artt. 136, 170 DPR
n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n.150/2011, da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Torino, corso Unione Sovietica n. 409, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Ricca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pinerolo, Via Oberdan n. 9, in forza di procura speciale in atti, per la quale è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
-Opponente-
Contro
, in persona del pro tempore, con sede a Roma, Via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70
-Opposto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
“In via principale,
-revocare il decreto, comunicato in data 10.10.2024, con il quale la Corte d'Appello di Torino ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra , per i motivi Parte_1 esposti nel presente atto e, per l'effetto,
-accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in capo all'opponente, ammettere la medesima al beneficio, nonché conseguentemente,
- revocare il decreto, comunicato in data 10.10.2024, con il quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.10.2024 e, per l'effetto
-procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella proposta di parcella depositata unitamente all'istanza di cui al punto che precede
1 In subordine,
-revocare il decreto opposto con efficacia non retroattiva.
In via istruttoria,
-consentire all'opponente di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che la Corte ritenesse utile o necessaria ai fini della decisione. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti.
Col favore di spese e competenze come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Ricca, citava in Parte_1
giudizio il e proponeva opposizione avverso: (i) il decreto di revoca Controparte_1 all'ammissione al patrocinio a spese dello stato e (ii) il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del patrocinio, entrambi emessi dalla Sezione Terza Civile della Corte d'Appello di Torino in data
08.10.2024, nell'ambito del giudizio RG 299/2023 pendente tra la signora e il signor Pt_1 Pt_2
da una parte, ed il signor dall'altra.
[...] Parte_3
Parte opponente, in particolare, affermava che:
(i) il contenzioso oggetto della causa RG 299/2023 originava da un'azione possessoria intentata dal signor nei confronti del signor , relativa all'occupazione di Pt_3 Pt_2 un'immobile di proprietà della signora le parti, tuttavia, addivenivano alla Pt_1
conciliazione della causa;
(ii) con decreti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 17.05.2021, i signori e venivano ammessi al patrocinio a spese dello stato;
Pt_2 Pt_1
(iii) con ordinanza del 06.12.2023 dinnanzi alla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino le parti erano invitate a produrre la documentazione comprovante i presupposti per il gratuito patrocinio, in particolare: a) il certificato di stato di famiglia storica;
b) le ultime due dichiarazioni dei redditi proprie e dei famigliari eventualmente conviventi;
c)
l'eventuale certificato di disoccupazione o l'attestazione del reddito di cittadinanza o l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
(iv) in data 29.05.2024 il procuratore della signora depositava il certificato di stato di Pt_1
famiglia storico e il documento relativo allo stato occupazionale della signora Pt_1 emesso dal Centro per l'impiego;
(v) in data 01.10.2024 il suddetto procuratore depositava istanza di liquidazione del compenso professionale per patrocinio a spese dello Stato, con allegata proposta di parcella;
2 (vi) con decreto del 08.10.2024 la Corte d'Appello revocava ex art. 136, DPR 115/2002,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la signora non Pt_1 aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi o la relativa attestazione dell'Agenzia delle
Entrate;
(vii) in pari data, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di liquidazione patrocinio a spese dello Stato.
Parte opponente censurava il decreto di revoca per i seguenti motivi:
Con il primo motivo di doglianza, si evidenziava che in data 29.05.2024 veniva depositata dall'avvocato della parte la documentazione richiesta dalla Corte e che le ultime due dichiarazioni dei redditi non erano state depositate perché l'opponente non vi era tenuta, non avendo conseguito alcun reddito nel relativo periodo. Parte opponente sottolineava che l'ordinanza del 06.12.2023 della Sezione III della Corte d'Appello richiedeva il deposito di documenti tra loro alternativi (o il certificato di disoccupazione, o l'attestazione del reddito di cittadinanza, o l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate); pertanto, la signora riteneva in buona fede di avere assolto il Pt_1
proprio onere mediante il deposito di uno solo dei documenti indicati, ossia il certificato emesso dal
Centro per l'Impiego che attestava il proprio stato di disoccupazione.
Parte opponente evidenziava, inoltre, la contraddizione tra l'ordinanza di deposito dei documenti del 06.12.2023 e il decreto di revoca del gratuito patrocinio del 08.10.2024, in quanto il decreto evidenziava il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi e dell'attestazione dell'Agenzia delle
Entrate, che però erano state indicate come alternative con l'ordinanza del 06.12.2023. Sottolineava, ancora, che l'attestazione richiesta dalla Corte non era presente tra i documenti che potevano essere scaricati telematicamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Con il secondo motivo di doglianza, parte opponente sosteneva che in materia di gratuito patrocinio, vista la finalità dell'istituto di rendere effettivo il diritto di difesa anche ai non abbienti, deve prevalere il dato sostanziale su quello formale. Vista la lacuna della documentazione richiesta, indotta dalla poco chiara formulazione dell'ordinanza del 06.12.2023, sarebbe stato maggiormente ragionevole un invito all'integrazione documentale, e non un'immediata revoca dell'istituto. Ai sensi dell'art. 136, DPR 115/2002, il caso di specie è ricompreso nell'ipotesi di revoca per
“insussistenza dei presupposti”; secondo parte opponente, tuttavia, l'insussistenza non è ravvisabile dalla mera constatazione della mancata produzione dei documenti, ma dalla concreta verifica dell'assenza dei presupposti, che non può prescindere la richiesta di un'integrazione documentale, qualora necessaria.
Parte opponente affermava, inoltre, che non considerando il dato sostanziale non solo si priverebbe ingiustamente la parte del beneficio del gratuito patrocinio - nonostante la sussistenza dei
3 presupposti normativamente richiesti - ma si revocherebbe il compenso ad un avvocato che aveva accettato il caso con la certezza di essere retribuito.
Con il terzo motivo di doglianza, parte opponente affermava di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, in quanto al momento della presentazione dell'istanza il proprio reddito era pari ad € 11.746,68, dunque inferiore al limite normativamente previsto di € 12.838,01.
Parte opponente precisava, altresì, di essere disoccupata dal 16.01.2016 e che dall'anno 2021 ad oggi non percepiva alcun reddito, così come indicato mediante le autocertificazioni degli anni 2021,
2022, 2023 e 2024: si riservava, inoltre, di depositare l'attestazione della propria situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023.
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dei decreti dell'08.10.2024 e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione dei compensi come indicati nella proposta di parcella depositata. In via istruttoria, domandava di poter produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale ritenuta utile dalla corte, “col favore di spese e competenze, come per legge”.
Il non si costituiva. Controparte_1
Nell'udienza tenutasi in data 21.10.2025, compariva la sola parte opponente. L'avv. Rodolfo Ricca produceva il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 22.11.2024, dal quale emergeva l'assenza di dichiarazioni di reddito presentate per gli anni di imposta 2021-2022-2023.
All'esito dell'udienza, il Consigliere delegato si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con decreto datato 10.10.2024, la Corte d'Appello di Torino, sez. III civile, aveva revocato, ai sensi dell'art. 136 DPR n.115/2002, l'ammissione al gratuito Patrocinio a Spese dello Stato e rigettato l'istanza di liquidazione del Patrocinio medesimo, perché aveva ritenuto la documentazione prodotta dalla sig.ra insufficiente ai fini dell'accertamento delle condizioni Parte_1 patrimoniali sostanziali che costituiscono il presupposto per l'ammissione al gratuito Patrocinio.
La lacuna documentale si riferiva alle “ultime due dichiarazioni dei redditi […] proprie e dei familiari eventualmente conviventi”, nonché alla “attestazione dell'Agenzia delle Entrate della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi”. Si deve rilevare che le dichiarazioni dei redditi non erano state prodotte in quanto risultava priva di reddito e disoccupata dal Parte_1
16.01.2016, come emerge dal documento rilasciato dal Centro per l'Impiego, la cui produzione in sede di giudizio risultava comunque alternativa all'attestazione dell'ufficio tributario, stante
4 l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o”. Dall'integrazione documentale occorsa in sede di udienza, si ricava la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ammissione di al Parte_1
Patrocinio gratuito a Spese dello Stato, come richiesti dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, atteso che il non si è costituito CP_1
e che la documentazione avrebbe potuto essere prodotta già davanti alla sez. III civile della Corte
d'Appello, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiararle integralmente compensate.
Non è, infine, accoglibile in questa sede la richiesta di liquidazione del giudizio n. R.G.
299/2023 avanti alla sez. III civile, non essendo compito di questo giudice provvedere in tal senso.
PQM
La Corte d'Appello, sez. I civile, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R. G. 1246/2024, avente ad oggetto opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al Parte_4
, nonché al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del a Spese dello Stato:
[...] Parte_4
- accoglie il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, conferma l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato di el procedimento n. R.G. 299/2023; Parte_1
- dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.10.2025
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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