Articolo 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 502
Articolo 2
Versione
26 settembre 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
Entrata in vigore il 26 settembre 1981