Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.