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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1414 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sonia Tarantino;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Domenico Scutifero;
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso di CP_3
in qualità di Impresa designata a Gestire il F.G.V.S., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Salvatore Apa;
– CONTUMACE;
CP_4
CONVENUTI
Oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 01.05.2013, alle ore 23.30 circa, nel mentre Parte_1 percorreva a piedi, in compagnia del marito, la via Variante Est, del Comune di Casabona, nei pressi del cimitero, veniva investiva dall'autovettura Fiat 500 targata AA 137 ZJ, priva di polizza assicurativa, di proprietà di , condotta nell'occasione da CP_4 CP_1
, riportando gravi lesioni personali – ha convenuto in giudizio ,
[...] CP_4
1 e in qualità di Impresa designata a gestire il Controparte_1 Controparte_2
F.G.V.S., assumendo l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1 sinistro, per avere questi tenuto una condotta di guida gravemente imprudente in quanto non moderava la velocità né rallentava, ed anzi procedeva a fari spenti, e chiedendo la condanna di tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
e hanno resistito alle avverse deduzioni. Controparte_1 Controparte_2
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e con CP_4 ordinanza del 14.12.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito della cancellazione della causa dal ruolo, disposta ai sensi gli artt. 171, comma primo, e 307, commi primo e secondo, c.p.c., il processo è stato ritualmente riassunto da parte attrice ed è proseguito nei confronti di tutti i convenuti.
Tanto premesso, devono essere preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dal convenuto , di nullità della riassunzione, ribadendosi – come già Controparte_1 chiarito con ordinanza del 30.11.2021 – che l'atto di citazione in riassunzione risulta conforme al dettato di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c..
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Come già precisato in corso di causa (v. ordinanza dell'11.08.2022) la sussistenza del fatto e l'affermazione che il convenuto lo ha commesso costituiscono circostanze definitivamente accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna del convenuto resa a seguito di dibattimento, la quale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. ha efficacia vincolante di giudicato nel presente processo civile di risarcimento del danno proprio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, restando invece impregiudicati l'accertamento, nella presente sede, dell'elemento soggettivo della colpa e del grado della stessa, l'accertamento di un eventuale concorso colposo della vittima del sinistro, nonché l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (cfr. Cass.
n. 21402/2022).
Per tali ragioni, l'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio è stata limitata all'accertamento dell'eventuale concorso colposo dell'attrice, oltre che alla valutazione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro.
2 Quanto al primo profilo, si evidenzia che, come noto, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell'art. 2054, primo comma, c.c..
Tale presunzione può essere superata solo quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso;
situazione questa che ricorre allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre, Cass. 9683/2011, 14064/2010, 21249/2006,
20910/2005).
Nella specie, il convenuto ha dedotto che la responsabilità del sinistro Controparte_1
è attribuibile esclusivamente all'attrice, la quale a suo dire, in una strada priva di illuminazione, all'improvviso ha cercato di attraversare “tagliando così improvvisamente la strada alla Fiat 500 Tg. AA137ZJ, che sopraggiungeva e che circolava regolarmente sulla propria corsia di marcia”.
Tali deduzioni non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria, posto che nessuno dei testi escussi (nemmeno i testi e sentiti su iniziativa del Tes_1 Tes_2 convenuto hanno confermato che la strada, la sera del sinistro, era CP_1 completamente priva di illuminazione, né che l'attrice abbia intrapreso un repentino attraversamento della strada, tanto da costituire intralcio alla circolazione stradale.
La compagnia assicurativa, nonché il convenuto (in sede di comparsa CP_1 conclusionale) hanno inoltre allegato il concorso di colpa dell'attrice sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 190 del codice strada.
Invero, è emerso nel corso dell'istruttoria orale che l'attrice procedeva a piedi lungo il margine della strada, nello stesso senso di marcia dei veicoli, e non in senso opposto, come previsto dalla norma.
La circostanza non consente, in ogni caso, di individuare nella condotta dell'istante profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma prima, c.c..
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (ord. n. 21761/2025), in caso di investimento di un pedone, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto
3 tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964/2014; n. 24472/2014).
Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l'art. 2054, primo comma, c.c. e l'art. 1227, primo comma, c.c. vanno regolati nel senso che poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame;
in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241/2019; n. 20137/2023).
Nel caso di specie, come già rilevato, non può ritenersi che la condotta della danneggiata fosse imprevedibile, ma, soprattutto, deve escludersi che il conducente abbia CP_1 fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo emerso al contrario il comportamento colposo del conducente, come accertato in sede penale.
Ancora, l'istruttoria condotta non ha consentito in alcun modo di accertare in concreto la percentuale di colpa eventualmente a carico del pedone, al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente.
Al riguardo, costituisce principio generale della responsabilità extracontrattuale quello per il quale non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità, o di limitazione dell'altrui responsabilità, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. Cass. n. 8366/2010; n. 20299/2019).
Tenuto conto degli accertamenti espletati, da un lato, non è consentito di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054, primo comma, c.c.; dall'altro, non è possibile stimare l'eventuale contributo causale della danneggiata nella verificazione del sinistro, in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente.
4 Difatti, a fronte di un sicuro comportamento colposo del conducente, come accertato in sede penale, non è emersa alcuna prova che le violazioni attribuite all'attrice abbiano in concreto avuto un'incidenza della causazione del sinistro.
Ne deriva che la responsabilità del sinistro deve attribuirsi in via esclusiva al convenuto
. Controparte_1
Quanto ai danni, la espletata ctu medico-legale ha consentito di accertare, sulla scorta dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, la riconducibilità al sinistro in oggetto delle lesioni lamentate dall'attrice, nonché la produzione di postumi permanenti (esiti di “una frattura composta dell'osso frontale in sede paramediana sn in corrispondenza del seno frontale con emoseno, una frattura delle pareti mediale e laterale dell'orbita di sinistra con tumefazione dei tessuti molli sottocutanei in sede periorbitaria e in corrispondenza della regione zigomatica omolaterale, una frattura delle pareti laterale e mediale del seno mascellare di sinistra con emoseno, una frattura bifocale composta della squama dell'osso temporale di destra, una frattura scomposta dell'arco anteriore destro dell'atlante, una frattura scomposta dell'arco antero-laterale della III, IV e V costa di sinistra, una frattura pluriframmentaria sottotrocanterica e del III prossimale del femore sinistro”) determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al 60%.
Il ctu ha accertato inoltre che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea della durata complessiva di 105 giorni, ripartibili in 45 (quarantacinque) giorni di I.T.T. e 60 (sessanta) giorni di I.T.P. al 75% (settantacinque per cento).
Gli esiti della ctu medico-legale possono essere posti a fondamento della decisione, in quanto sorretti da adeguata motivazione e non contestati dalle parti, le quali non hanno fatto pervenire al ctu le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma terzo, c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, aggiornate (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12,
12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno
5 morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età dell'attrice al momento del sinistro
(52 anni), considerato che non sono stati evidenziati aspetti peculiari in termini di sofferenza soggettiva e di ricadute nella sfera esistenziale dell'attrice, che giustifichino un discostamento dai valori tabellari medi, si reputa equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute (60% di invalidità) la somma di € 562.268,00 (di cui € 374.845,00 a titolo di danno biologico/dinamico- relazionale ed € 187.423,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore); oltre € 10.350,00 per il danno conseguente all'inabilità temporanea, in applicazione dei valori standard previsti dalle predette tabelle, per un totale di € 572.618,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Spetta poi all'attrice il rimborso delle spese mediche documentate, pari ad € 924,13, ritenute congrue dal ctu.
In definitiva, compete all'attrice la somma complessiva di € 573.542,13, oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del sinistro (01.05.2013) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. 1712/1995).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 573.542,13, dalla data della presente sentenza al saldo.
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, D.lgs. n. 209/2005 proposta da CP_2
deve essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la
[...] comparsa del 09.06.2021 depositata a seguito della riassunzione, dunque tardivamente.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022).
6 Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 573.542,13, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda di regresso ex art. 292, comma 1, D.lgs. n. 209/2005 proposta da Controparte_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida in € 792,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Crotone, il 22.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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