Articolo 4 della Legge 2 febbraio 1974, n. 26
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 1974
Art. 4.
Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro per la marina mercantile terra' conto prioritariamente delle iniziative ritenute piu' conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori.
Ai fini del precedente comma il Ministro per la marina mercantile stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei settori delle costruzioni navali e delle altre attivita' da finanziare ai sensi della presente legge, sentita una commissione ministeriale della quale facciano parte anche cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su scala nazionale.
Entrata in vigore il 19 marzo 1974
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