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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3078\2021 del ruolo generale lavoro
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. dall'avv. Luigi Mazza con il quale è Parte_1 elett.te dom.to in Ottaviano (Na), via Piediterra giusta procura a margine del ricorso di questo grado appellante E
, in persona del Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv. Ilario Maio, con cui CP_1 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Galileo Ferraris n.4 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 903/2021 emessa in data 28.4.21 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27.10.2021, ha proposto appello nei Parte_1 confronti di impugnando la sentenza n. 903/2021 emessa in data 28.4.21 dal CP_1
Giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento della somma di euro 1.900,00 a titolo di residuo sul TFR da liquidarsi a carico del Fondo di Garanzia dell'Istituto, ritenendo l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del riconoscimento economico. Più in particolare, con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nola in data 11.04.2017, il aveva dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 9.2.2007 al 30.1.2009, data della cessazione del rapporto per Controparte_2 licenziamento;
- che al momento della cessazione del rapporto, il datore non aveva corrisposto alcun crediti retributivi, tra cui il tfr, per cui il lavoratore aveva adito il Tribunale per ottenere la condanna alle differenze retributive maturate, incluso il tfr;
che nel corso del giudizio le parti raggiungevano una transazione e veniva sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale con cui la si impegnava a corrispondergli la CP_2 somma di euro 5.000,00 a titolo di tfr;
che tuttavia, provvedeva ad erogare effettivamente solo la minor somma di euro 3.100,00, restando l'ulteriore credito insoluto nonostante il pignoramento mobiliare attivato dal creditore che risultava infruttuoso;
il Parte_1 depositava ricorso di fallimento che veniva dichiarato dal Tribunale di Nola, sezione fallimentare, in data 10.12.2014; - che tuttavia la domanda non veniva esaminata, in quanto il Giudice delegato adottava il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo da distribuire ex art. 102 LF;
- che in data 15.6.2016 presentava domanda all' ex art. 2 L. 297/1982 per il pagamento del TFR;
- che la CP_1 domanda veniva rigettata. Tanto premesso, aveva affermato che il requisito dello stato di insolvenza del datore nonché la inesperibilità, in mancanza di beni da aggredire, di procedure esecutive individuali risultava comprovato dal provvedimento di cui all'art. 102 LF;
altresì, che il credito relativo al tfr risultava accertato, anche nel quantum, dal verbale di conciliazione giudiziale. Aveva quindi concluso per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia presso l' e, per l'effetto, CP_1 condannare l' al pagamento in proprio favore dell'importo di € 1.900,00 a tale titolo, CP_1 oltre accessori;
spese vinte con attribuzione. Si costituiva l' che affermava l'infondatezza della domanda, in difetto di un titolo CP_1 giudiziale accertativo del credito per TFR nei confronti del datore di lavoro ovvero dei soci, in quanto successori universali della società di capitali estinta, quale presupposto indispensabile per il sorgere del credito di natura previdenziale ex art. 2 L 297/1982; ha concluso per il rigetto del ricorso, spese vinte. Il Tribunale con la sentenza n. 903/2021 rigettava il ricorso, ritenendo l'inidoneità del titolo attivato, costituito appunto da un verbale di conciliazione, laddove l'accertamento giudiziale relativo alla esistenza e alla misura del credito “retributivo” al TFR era previsto dalla legge quale presupposto indefettibile e non surrogabile da un accordo tra le parti, inopponibile all' per il sorgere del diritto di natura “previdenziale” nei confronti del CP_1
Fondo di Garanzia. Dunque, per invocare l'intervento del Fondo e l'operatività della garanzia, non riteneva sufficiente una transazione tra lavoratore e datore, sebbene conclusa in sede giudiziale, cui commisurare la prestazione previdenziale. Avverso la statuizione la parte appellante ha contestato le argomentazioni poste a base della sentenza dal primo giudice, ha insistito nelle domande a base del ricorso introduttivo ed ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda. L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_3 ritenendo corretto ed esaustivo l'accertamento condotto in primo grado. All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. L'appellante in epigrafe esponeva di aver agito innanzi al Tribunale di Nola per ottenere la condanna del proprio ex datore di lavoro, la soc. alle differenze Controparte_2 retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, incluso il tfr. Allegava che nel corso del giudizio le parti raggiungevano una transazione e veniva sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale con cui la si impegnava a corrispondere al ricorrente CP_2 la somma di euro 5.000,00 a titolo di tfr;
che, tuttavia, provvedeva ad erogare effettivamente solo la minor somma di euro 3.100,00, restando l'ulteriore credito per tfr insoluto, nonostante il pignoramento mobiliare attivato dal creditore che risultava infruttuoso. Riferiva di essersi ulteriormente attivato, depositando ricorso di fallimento che veniva dichiarato dal Tribunale di Nola, sezione fallimentare, in data 10.12.2014. Deduceva che tuttavia la domanda non veniva esaminata, in quanto il Giudice delegato adottava il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo da distribuire ex art. 102 LF.
Ritenendo che il contenuto della transazione conclusa in sede giudiziale rappresentasse idoneo titolo sostanziale e probatorio dell'esistenza ed entità del credito maturato a titolo di tfr, chiedeva l'intervento del CP_4
Il Tribunale, con l'impugnata decisione, ha rigettato la domanda, sul rilievo dell'inesistenza di un titolo esecutivo, per inidoneità della transazione conclusa tra il ed il suo datore di lavoro a costituire titolo opponibile all'Istituto. Parte_1
La sentenza va confermata.
Deve infatti essere richiamato l'arresto della Suprema Corte secondo il quale “nel sistema delineato dall'art. 2, I. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Proprio per ciò, nessun rilievo può avere in casi del genere un'eventuale non contestazione da parte dell' dell'an e del quantum del CP_1
TFR dovuto al lavoratore, non esistendo in generale alcun onere di contestazione di fatti che siano ignoti alla parte (così, da ult., Cass. n. 87 del 2019)”.
Deve considerarsi che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire sia per l'accertamento del credito che "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, l'appellante produce quale titolo accertativo del credito maturato per tfr il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto innanzi al Tribunale di Nola il 31.1.2012. Appare innanzitutto necessario stabilire se la transazione stipulata sia qualificabile come novativa ovvero conservativa. Deve essere qualificata novativa la transazione che determina la estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, cioè sorga dall'atto una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. In tal caso, occorre accertare se le parti nel comporre l'originario rapporto litigioso abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione del precedente, nuove autonome statuizioni (Cass. 13 dicembre 2005 n. 27448, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1946), e l'intenzione in tal senso delle parti può essere desunta anche per implicito da fatti concludenti (Cass. 12 gennaio 2006 n. 421). Mentre, invece, costituisce transazione semplice o altrimenti detta conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e "a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali" (cfr. Cass. 12 aprile 2005 n. 7522).
Ebbene con l'accordo transattivo del 31.1.2012, la società datrice di lavoro e l'odierno appellante disposero l'immediato superamento del rapporto e delle obbligazioni retributive e\o risarcitorie eventualmente scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso, stipulando una transazione dichiaratamente novativa in funzione dell'avveramento del pattuito pagamento e regolamento dei rapporti lavorativi per il futuro.
Tanto discende infatti da una piana lettura del testo della transazione conclusa, di seguito riportata negli stralci più rilevanti per la decisione: “le parti si danno atto del carattere novativo della presente transazione per cui l'erogazione di denaro sopra detta trova il suo titolo nella transazione stessa tutto le parti convengono altresì che la somma corrisposta deriva esclusivamente dal regolamento di interessi stabilito dalle parti al che ci può scopo di comporre transattivamente le loro pretese azionate e non frazionate”.
Dunque, le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'accertamento del titolo di credito insensibile agli effetti della transazione (cfr. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021) non può ritenersi l'equivalenza o l'equipollenza del verbale di conciliazione prodotto rispetto ad un accertamento giudiziale che nel caso di specie è mancato sia nel giudizio ordinario che nel giudizio fallimentare. Reputa il Collegio che nella fattispecie, per l'accertamento del credito maturato a titolo di tfr potrebbe in astratto essere invocato il principio generale desumibile dalla previsione di cui all'art. 34 c.p.c., secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, «per legge o per esplicita domanda di una delle parti», sia necessario «decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore», nel qual caso «rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui».
Va premesso, al riguardo, che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura CP_1 previdenziale e non retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017): si tratta infatti di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie, documentato che l'accertamento è risultato precluso dalla mancata fissazione dell'udienza per la verifica del credito vantato dal con il ricorso e Parte_1 art.101 LF, mancando la possibilità di accertamento nei confronti della datrice di lavoro ormai fallita nonché nei confronti dei suoi soci, rimarrebbe quale unica strada l'accertamento incidentale nel presente giudizio. Tuttavia, agli atti mancano buste paga sottoscritte che indichino la maturazione di un credito a titolo di tfr pari a 5.000,00 euro, come quantificato in transazione e oggetto di domanda al Fondo di garanzia, né è stato prodotto CUD che evidenzi un tale ammontare del credito. Peraltro, la somma appare ponderatamente incongrua rispetto alla durata del rapporto ed alla media dei redditi mensili riportati nelle copie di buste paga in atti.
La determinazione del TFR è frutto di un calcolo aritmetico fondato su elementi incontrovertibili ai sensi dell'art. 2909 c.c.. che debbono risultare in modo conforme dall'ultima busta paga e dal corrispondete CUD. In difetto di titolo giudiziale del credito e di tali elementi documentali la domanda è stata correttamente rigettata.
La peculiarità della vicenda e la natura delle parti consente di compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002. Così deciso in Napoli 12 marzo 2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi