Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pasquazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Com. Straor. del Governo per il Coord. delle Iniziative Antiracket ed Antiusura Pres. e Min. Uff Ter Avv. Stato, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Inziative Antiracket ed Antiusura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del Decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nr. -OMISSIS-del 03.11.2022, notificato al ricorrente in data 10.11.2022, con il quale il Commissario Straordinario Antiracket ha diniegato l'istanza di accesso al fondo antiusura presentata dalla Signora-OMISSIS-alla Prefettura di Roma il 04.11.2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, in particolare la delibera del Comitato di Solidarietà del 03.11.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Inziative Antiracket ed Antiusura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. MI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del Decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nr. -OMISSIS-del 03.11.2022, con il quale il Commissario Straordinario Antiracket ha rigettato l’istanza di accesso al fondo antiusura.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario come definitivamente chiarito con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 31 luglio 2017, n. 18983.
All’udienza pubblica di smaltimento del 27 febbraio 2026, svoltasi per mezzo della piattaforma Microsoft Team, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Deve essere accolta, infatti, l’eccezione proposta dall’Avvocatura di Stato. Va rilevato infatti in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent. 31 luglio 2017, n. 18983).
Osserva il Collegio che, in adesione alla prevalente giurisprudenza, in ordine alla determinazione del contributo previsto dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non sussiste un'attività discrezionale nella fase di determinazione e quantificazione dell'indennità (TAR Lazio Sez. I ter n. 12917/2025; T.A.R. Marche-Ancona, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 117; Cass. Civ. Sez. Un., ord. 13 ottobre 2011, n. 21062; Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 27 maggio 2019, n. 6528).
La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento delle elargizioni previste per le vittime dei reati di estorsione ed usura spetta al giudice ordinario, come chiarito dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 18983/ 2017, richiamando la giurisprudenza già formatasi - S.U. sentenza n. 1442/1998; n. 6007/99; n. 1377/2003 - sulle disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
In particolare, la Corte regolatrice della giurisdizione ha rilevato che nella procedura in questione “l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale” e costituisce espressione di un accertamento tecnico privo di discrezionalità amministrativa. Ne segue che i richiedenti “sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia”, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
La Corte di legittimità ha chiarito, altresì, che per la concessione dei benefici di cui alla legge n. 44 del 1999 è prevista una procedura che si sviluppa in due fasi:
-una prima fase è di competenza del Prefetto che, una volta ricevuta la domanda per la concessione dell'elargizione, acquisisce gli elementi istruttori e dispone una analisi e una valutazione dei requisiti per la concessione del beneficio, redigendo un rapporto sulla base delle risultanze istruttorie;
-una seconda fase in cui il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura esamina il rapporto del Prefetto e la documentazione allegata e delibera l'accoglimento o meno della proposta.
L'istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall'art. 11 della legge citata ed è incentrata sull'accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente. Il procedimento si conclude con un decreto a firma del Commissario straordinario.
Dall'esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, la Suprema Corte ha concluso che l'attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale. Nella specie l'attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alla vittima di attività estorsiva spetti o meno il contributo; l'accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all'entità dei danni derivati da tale attività.
Di conseguenza, all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge segue necessariamente la concessione del beneficio, essendo stata già eseguita a monte dal legislatore la valutazione dell'interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio ai soggetti colpiti da attività estorsiva. Occorre quindi ribadire il principio secondo cui le vittime di attività estorsive sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto della legge n. 44 del 1999, artt. 1, 3 e 10. L'attività della P.A. al riguardo infatti è limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di profili di discrezionalità (Cass. S.U. 25/03/2021, n. 8508).
Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario il provvedimento di rigetto di una istanza del ricorrente di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell’usura, adottato dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Iniziative Antiracket e Antiusura.
In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la citata sentenza n. 18983 del 31 luglio 2017, richiamando la giurisprudenza già formatasi (S.U. sentenza n. 1442/1998, n. 6007/99; n.1377/2003) sulle disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, hanno riconosciuto in questi casi la titolarità, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia.
Trasponendo i medesimi principi alla richiesta dei benefici previsti per le vittime di usura ed estorsione, la Corte ha affermato che l'indennità in questione è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità una volta che, con esito favorevole per il richiedente, sia definita l'istruttoria prevista dalla legge. Pertanto le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8508; Cass. civ., Sez. Un. n 18983/2017).
A identiche conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, con le decisioni del 7 marzo 2001, n. 1301 e del 14 marzo 2006 n. 1338.La giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti l'elargizione di benefici di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 è stata ribadita di recente dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 giugno 2022, n. 7642; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 giugno 2022, n. 1619; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 giugno 2022, n. 1032; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 giugno 2022, n. 1852; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 2 maggio 2022, n. 601).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendo essere la giurisdizione declinata in favore del Giudice ordinario davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi e nei limiti dell'art. 11 c.p.a.
Da ultimo, in relazione all'esito in rito della vicenda, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che spetta al Giudice ordinario dinanzi al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
MI LL, Consigliere, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI LL | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.