TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6348
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio accoglie l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 18983/2017 e successive conformi) secondo cui le controversie relative al riconoscimento delle elargizioni per vittime di estorsione e usura rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pubblica amministrazione esercita un'attività di accertamento tecnico priva di discrezionalità amministrativa, riconoscendo un vero e proprio diritto soggettivo in presenza delle condizioni di legge. La procedura prevede una fase di istruttoria e valutazione dei requisiti (Prefetto) e una fase deliberativa (Comitato di solidarietà), ma l'attività della P.A. è limitata all'accertamento dei presupposti e dell'entità dei danni, senza margini di discrezionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6348
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6348
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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