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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4037/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michele Marra Parte_1
e dall'avv. Antimo Valle ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, via D'Orso n.
16;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: - Accertato, come dagli atti depositati e dalla certificazione prodotta, il CP_ credito dovuto pari a € 4533.29, condannare, per l'effetto, l' al pagamento della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto, – fino al soddisfo quale fondo di garanzia, stante l'esecuzione del pignoramento mobiliare negativo, nella impossibilità di fallire della impresa MULTISERVIZI ZODIACO. sentenza dei Tribunale Cassino e della inesistenza di beni immobili del debitore come da visura immobiliare che si allega;
- vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge – con attribuzione ex art. 93
C.P.C. all'Avv. Michele Marra e Avv. Antimo Valle quale antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.07.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato dipendenze della società dal Parte_2
02.02.2015al 31.05.2019, con qualifica di operaio, livello 4 del CCNL di settore con mansioni di autista;
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la società non gli aveva corrisposto, tra le altre, il
TFR;
- che con decreto ingiuntivo n. 317 del 04.03.2020 emesso dal Tribunale di Napoli la predetta società era stata ingiunta del pagamento di € 4688,29 a titolo di TFR;
- che il precetto era stato notificato in data 07.09.2020;
- che aveva proceduto con un pignoramento presso terzi conclusosi negativamente;
- che l'istanza per dichiarazione di fallimento della Multiservizi Zodiaco era stato rigettato (id est dichiarato improcedibile) per essere il credito inferiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. comma
L.Fall.;
- di aver, così, presentato domanda all' di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento CP_1 del TFR che veniva illegittimamente rigettata.
Sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento CP_1 della domanda come illustrata dalle suesposte conclusioni.
Nonostante rituale instaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l' che va, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. La L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l' è istituito il Fondo di CP_1 garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
2.1. Tenuto conto del riportato dato normativo, si precisa che il diritto del lavoratore di ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia presso l' sorge quando il lavoratore CP_1 abbia esperito un'azione esecutiva senza esito positivo ovvero quando il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, sia per ragioni di ordine soggettivo, sia per ragioni ostative di carattere oggettivo. Tra queste ultime, la giurisprudenza ricomprende anche il caso in cui non sia stata presentata istanza di fallimento per esiguità del credito, in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 2, comma 5, L. 297/1982 coerente con il fine della direttiva CE 987/1980, quest'ultima volta ad assicurare tutela al lavoratore nei casi in cui l'insolvenza sia accertata con modalità e in sede diverse da quelle concorsuali.
Di fatti, la Suprema Corte interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011).
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di CP_1 lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012).
Dunque, in caso di non assoggettabilità in concreto del datore di lavoro al fallimento, il lavoratore è tenuto a provare l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuare, dimostrando di aver riscontrato l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente a seguito della ricerca diligente di beni nei luoghi ricollegabili alla persona di quest'ultimo, nella misura in cui questo non importi un apprezzabile sacrificio.
3. Fatta tale generale premessa, si osserva che nel caso di specie il credito azionato è inferiore alla soglia di legge (€ 30.000,00, cfr. art. 15, comma 9, del R.D. n. 267/1942), come peraltro asseverato dal decreto di improcedibilità dell'istanza di fallimento della Multiservizi
Zodiaco del Tribunale di Napoli del 23.03.2021; deve quindi ritenersi che il datore di lavoro nel caso di specie vada considerato non assoggettabile a fallimento, con conseguente diritto del ricorrente a chiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base di una infruttuosa procedura esecutiva.
4. Quanto a quest'ultimo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore CP_1 di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
31/08/2021, n. 23591).
È stato, in particolare, affermato che “8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza
(sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n.
1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. (…)
11.- "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonchè, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (…)
Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del
02/02/2004).
12.- L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive
(Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass.
Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447
2004).
13.- Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14.- Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perchè non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di
Garanza chiedendo direttamente all la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni CP_1 dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito.” (Cass. civ., sez. VI, 07/07/2020, n. 14020).
5. Ciò posto, parte ricorrente ha (vagamente) dedotto e documentato l'infruttuoso esito del pignoramento presso terzi della società (cfr. verbale di pignoramento), nel caso di specie Istituti di credito, il quali hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'insussistenza di un rapporto creditizio con la Multiservizi Zodiaco.
È opinione del giudicante che tale iniziativa non sia sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere di diligenza del lavoratore creditore che agisce in executivis necessario per accedere al Fondo di
Garanzia. Si osserva, in primo luogo, che non vi è prova della notifica del titolo esecutivo e del precetto, pur menzionato in ricorso;
ancora non è dato sapersi delle sorti della società cooperativa datrice di lavoro, non essendo né dedotto né provato – mediante produzione di una visura storica CCIAA – se la società era ancora esistente o risultava cancellata dal Registro delle Imprese quando è stato
(asseritamente) notificato il precetto o tentato il pignoramento presso terzi.
Ancora è rimasto indimostrato il genericissimo assunto per il quale la società non aveva beni mobili o immobili su cui agire fruttuosamente in via esecutiva, non avendo la parte depositato neppure una visura immobiliare/ipotecaria rilasciata da Agenzia delle Entrate.
Del resto, non è chiara neppure l'individuazione dei terzi cui è stato notificato il pignoramento.
Orbene, se è vero che, secondo il richiamato orientamento di legittimità, l'onere di diligenza del lavoratore creditore non può estendersi fino a richiedere una spasmodica ricerca di beni aggredibili e/o di condebitori o di attivare tutte le procedure esecutive esperibili anche laddove le stesse risultino, ex ante, gravose, oltre che dispendiose, è altresì vero che, nella fattispecie, difetta la prova dell'assenza di beni, mobili o immobili, aggredibili fruttuosamente con l'azione esecutiva.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rileva infondata e, come tale, va rigettata.
6. Quanto al governo delle spese, va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis Cass. 19/08/ 2011 n. 17432; Cass. lav. 13/06/2014 n. 13491).
Pertanto nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4037/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michele Marra Parte_1
e dall'avv. Antimo Valle ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, via D'Orso n.
16;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: - Accertato, come dagli atti depositati e dalla certificazione prodotta, il CP_ credito dovuto pari a € 4533.29, condannare, per l'effetto, l' al pagamento della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto, – fino al soddisfo quale fondo di garanzia, stante l'esecuzione del pignoramento mobiliare negativo, nella impossibilità di fallire della impresa MULTISERVIZI ZODIACO. sentenza dei Tribunale Cassino e della inesistenza di beni immobili del debitore come da visura immobiliare che si allega;
- vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge – con attribuzione ex art. 93
C.P.C. all'Avv. Michele Marra e Avv. Antimo Valle quale antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.07.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato dipendenze della società dal Parte_2
02.02.2015al 31.05.2019, con qualifica di operaio, livello 4 del CCNL di settore con mansioni di autista;
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la società non gli aveva corrisposto, tra le altre, il
TFR;
- che con decreto ingiuntivo n. 317 del 04.03.2020 emesso dal Tribunale di Napoli la predetta società era stata ingiunta del pagamento di € 4688,29 a titolo di TFR;
- che il precetto era stato notificato in data 07.09.2020;
- che aveva proceduto con un pignoramento presso terzi conclusosi negativamente;
- che l'istanza per dichiarazione di fallimento della Multiservizi Zodiaco era stato rigettato (id est dichiarato improcedibile) per essere il credito inferiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. comma
L.Fall.;
- di aver, così, presentato domanda all' di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento CP_1 del TFR che veniva illegittimamente rigettata.
Sostenendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento CP_1 della domanda come illustrata dalle suesposte conclusioni.
Nonostante rituale instaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l' che va, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. La L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l' è istituito il Fondo di CP_1 garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
2.1. Tenuto conto del riportato dato normativo, si precisa che il diritto del lavoratore di ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia presso l' sorge quando il lavoratore CP_1 abbia esperito un'azione esecutiva senza esito positivo ovvero quando il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, sia per ragioni di ordine soggettivo, sia per ragioni ostative di carattere oggettivo. Tra queste ultime, la giurisprudenza ricomprende anche il caso in cui non sia stata presentata istanza di fallimento per esiguità del credito, in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 2, comma 5, L. 297/1982 coerente con il fine della direttiva CE 987/1980, quest'ultima volta ad assicurare tutela al lavoratore nei casi in cui l'insolvenza sia accertata con modalità e in sede diverse da quelle concorsuali.
Di fatti, la Suprema Corte interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011).
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di CP_1 lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012).
Dunque, in caso di non assoggettabilità in concreto del datore di lavoro al fallimento, il lavoratore è tenuto a provare l'infruttuosità dell'azione esecutiva individuare, dimostrando di aver riscontrato l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente a seguito della ricerca diligente di beni nei luoghi ricollegabili alla persona di quest'ultimo, nella misura in cui questo non importi un apprezzabile sacrificio.
3. Fatta tale generale premessa, si osserva che nel caso di specie il credito azionato è inferiore alla soglia di legge (€ 30.000,00, cfr. art. 15, comma 9, del R.D. n. 267/1942), come peraltro asseverato dal decreto di improcedibilità dell'istanza di fallimento della Multiservizi
Zodiaco del Tribunale di Napoli del 23.03.2021; deve quindi ritenersi che il datore di lavoro nel caso di specie vada considerato non assoggettabile a fallimento, con conseguente diritto del ricorrente a chiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base di una infruttuosa procedura esecutiva.
4. Quanto a quest'ultimo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore CP_1 di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
31/08/2021, n. 23591).
È stato, in particolare, affermato che “8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza
(sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n.
1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. (…)
11.- "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonchè, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (…)
Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del
02/02/2004).
12.- L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive
(Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass.
Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447
2004).
13.- Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
14.- Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
15. Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sè, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perchè non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di
Garanza chiedendo direttamente all la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni CP_1 dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito.” (Cass. civ., sez. VI, 07/07/2020, n. 14020).
5. Ciò posto, parte ricorrente ha (vagamente) dedotto e documentato l'infruttuoso esito del pignoramento presso terzi della società (cfr. verbale di pignoramento), nel caso di specie Istituti di credito, il quali hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'insussistenza di un rapporto creditizio con la Multiservizi Zodiaco.
È opinione del giudicante che tale iniziativa non sia sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere di diligenza del lavoratore creditore che agisce in executivis necessario per accedere al Fondo di
Garanzia. Si osserva, in primo luogo, che non vi è prova della notifica del titolo esecutivo e del precetto, pur menzionato in ricorso;
ancora non è dato sapersi delle sorti della società cooperativa datrice di lavoro, non essendo né dedotto né provato – mediante produzione di una visura storica CCIAA – se la società era ancora esistente o risultava cancellata dal Registro delle Imprese quando è stato
(asseritamente) notificato il precetto o tentato il pignoramento presso terzi.
Ancora è rimasto indimostrato il genericissimo assunto per il quale la società non aveva beni mobili o immobili su cui agire fruttuosamente in via esecutiva, non avendo la parte depositato neppure una visura immobiliare/ipotecaria rilasciata da Agenzia delle Entrate.
Del resto, non è chiara neppure l'individuazione dei terzi cui è stato notificato il pignoramento.
Orbene, se è vero che, secondo il richiamato orientamento di legittimità, l'onere di diligenza del lavoratore creditore non può estendersi fino a richiedere una spasmodica ricerca di beni aggredibili e/o di condebitori o di attivare tutte le procedure esecutive esperibili anche laddove le stesse risultino, ex ante, gravose, oltre che dispendiose, è altresì vero che, nella fattispecie, difetta la prova dell'assenza di beni, mobili o immobili, aggredibili fruttuosamente con l'azione esecutiva.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rileva infondata e, come tale, va rigettata.
6. Quanto al governo delle spese, va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (ex multis Cass. 19/08/ 2011 n. 17432; Cass. lav. 13/06/2014 n. 13491).
Pertanto nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno