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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/02/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5851 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to M. MEGNA , Parte_1
ricorrente contro
P_
, contumace
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 14.2.2024 e regolarmente notificato, Parte_2 esponeva: aveva ricevuto in data 4.1.24 comunicazione di avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione commercianti come titolare di azienda del periodo giugno 2016- dicembre 2022; eccepiva l'illegittimità della pretesa non avendo svolto alcuna attivi0tà all'interno della società
, che si occupa di attività amministrativa e fiscale e che ha dipendenti, Controparte_2 in quanto lei si occupa di altro;
concludeva quindi nel modo che segue: “1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione e la provvisoria esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230018708891000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o
1 inefficace l'opposto avviso di addebito n. 39720230018708891000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza;
4. Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella gestione Commercianti, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 39720230018708891000 notificato in data 4.1.2024 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento spese, competenze e onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
P_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La normativa applicabile nel caso di specie è la seguente.
Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 “Il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75 n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Presupposto, dunque, perché sorga l'obbligo dell'iscrizione del lavoratore autonomo agli elenchi degli esercenti l'attività artigiana e, quindi, l'obbligo contributivo, deve rinvenirsi, nel caso di esercizio dell'attività in forma di impresa, nell'assunzione della responsabilità d'impresa, nonché nella partecipazione all'attività della stessa in modo abituale e prevalente.
Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati richiesti i contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti sulla base della sola assunzione, peraltro pregressa, del ruolo di socio accomandatario.
Si tratta di una carica che ha rivestito dal 14.6.2016 al 15.2.2022.
2 Recentemente la Cassazione ha condivisibilmente osservato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (v. Sentenza n.
3835 del 26/02/2016, Sentenza n.5210/2017).
P_ Nel caso di specie , l' soggetto al quale spetta il relativo onere della prova (v. anche
Cass.n.6807/03), non ha fornito alcuna prova della sussistenza del requisito dello svolgimento di attività lavorativa, svolta in maniera abituale e prevalente, da parte della ricorrente.
P_ L' infatti è rimasto contumace e tale onere probatorio non è stato assolto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto;
alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, con distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando :
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato n.
39720230018708891000 ;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3.336,00 oltre
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi .
Roma 1.2.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5851 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to M. MEGNA , Parte_1
ricorrente contro
P_
, contumace
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 14.2.2024 e regolarmente notificato, Parte_2 esponeva: aveva ricevuto in data 4.1.24 comunicazione di avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione commercianti come titolare di azienda del periodo giugno 2016- dicembre 2022; eccepiva l'illegittimità della pretesa non avendo svolto alcuna attivi0tà all'interno della società
, che si occupa di attività amministrativa e fiscale e che ha dipendenti, Controparte_2 in quanto lei si occupa di altro;
concludeva quindi nel modo che segue: “1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione e la provvisoria esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 39720230018708891000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o
1 inefficace l'opposto avviso di addebito n. 39720230018708891000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza;
4. Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella gestione Commercianti, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 39720230018708891000 notificato in data 4.1.2024 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento spese, competenze e onorari come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
P_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La normativa applicabile nel caso di specie è la seguente.
Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 “Il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75 n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Presupposto, dunque, perché sorga l'obbligo dell'iscrizione del lavoratore autonomo agli elenchi degli esercenti l'attività artigiana e, quindi, l'obbligo contributivo, deve rinvenirsi, nel caso di esercizio dell'attività in forma di impresa, nell'assunzione della responsabilità d'impresa, nonché nella partecipazione all'attività della stessa in modo abituale e prevalente.
Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati richiesti i contributi IVS dovuti alla Gestione commercianti sulla base della sola assunzione, peraltro pregressa, del ruolo di socio accomandatario.
Si tratta di una carica che ha rivestito dal 14.6.2016 al 15.2.2022.
2 Recentemente la Cassazione ha condivisibilmente osservato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (v. Sentenza n.
3835 del 26/02/2016, Sentenza n.5210/2017).
P_ Nel caso di specie , l' soggetto al quale spetta il relativo onere della prova (v. anche
Cass.n.6807/03), non ha fornito alcuna prova della sussistenza del requisito dello svolgimento di attività lavorativa, svolta in maniera abituale e prevalente, da parte della ricorrente.
P_ L' infatti è rimasto contumace e tale onere probatorio non è stato assolto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto;
alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, con distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando :
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato n.
39720230018708891000 ;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3.336,00 oltre
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi .
Roma 1.2.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
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