TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott.Mario Farina Giudice
Dott.Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7410 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. STATZU PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. PERNICIANO CARLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
CONCLUSIONI nell'interesse della parte ricorrente: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Pt_1
e con addebito a carico della convenuta, con tutte le conseguenze di legge;
[...] Controparte_1
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sinnai, Via Basilicata n. 76, in favore della
Sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
3)Disporre che la minore FI Controparte_1
1 venga affidata ad entrambi i genitori che avranno cura di assumere congiuntamente ogni Per_1
decisione in ordine alla cura, morale e materiale, all'istruzione ed all'educazione della stessa;
4)Prevedere che il Sig. possa tenere con sé la FI minore per almeno due pomeriggi alla Pt_1
settimana secondo i tempi ritenuti più opportuni in ragione degli impegni della stessa e per due week end al mese senza pernottamento, con suddivisione delle festività natalizie e pasquali ed altre feste comandate, secondo il principio dell'alternanza;
4)Porre a carico del Sig. l'assegno di mantenimento per la minore da determinarsi in un Pt_1
importo non superiore ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori come per legge” nell'interesse della parte resistente: “Pronunziare la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito della stessa a carico di quest'ultimo rigettando l'avversa CP_1 Parte_1
domanda di addebito proposta dal ricorrente nei confronti della Sig.ra in quanto infondata CP_1
e ingiustificata.
Assegnare l'immobile sito in Sinnai via Basilicata n. 76, già casa coniugale, alla Sig.ra
che vi dimorerà unitamente alla FI e alla FI minore . Controparte_1 Per_2 Per_1
Disporre l'affido esclusivo alla Sig.ra della FI minore con Controparte_1 Per_1
collocazione presso la residenza materna disponendo che gli incontri tra il padre e la stessa minore siano subordinati al previo accertamento ed esito positivo della capacità genitoriale dello stesso ricorrente, a tutela della bambina e della salvaguardia del suo equilibrio psicofisico seriamente compromesso dal grave disturbo dello spettro autistico del quale risulta affetta.
Disporre che il sig. corrisponda l'importo mensile di € 1.500,00 di cui € Parte_1
1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore della Sig.ra e € 500,00 a favore della CP_1
FI , da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, assegno rivalutabile annualmente Per_1
sulla base degli indici Istat;
disporre a carico del Sig. nella misura del 70% le spese Pt_1
straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive a favore della FI minore.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di affidamento condiviso della minore ad entrambi i coniugi, disporre che gli incontri tra il padre e la FI siano subordinati al previo accertamento ed Per_1
2 esito positivo della capacità genitoriale dello stesso ricorrente, a tutela della bambina e della salvaguardia dello stato di benessere e salute psicofisico della bambina.
Con vittoria di spese”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, con addebito alla stessa, che nel corso degli anni aveva tenuto nei Controparte_1
suoi confronti un atteggiamento ingiurioso e violento così rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale ed ingenerandogli uno stato di ansia e stress tale da causargli, in data
25.09.2021, un infarto miocardico acuto.
Ha precisato, inoltre, che dal matrimonio erano nate due figlie, (21.09.1997) e Per_2 Per_1
(16.10.2012), e che la resistente aveva ostacolato i rapporti tra lui e la FI minore, affetta da disturbo dello spettro autistico.
Quanto alle condizioni economiche, ha precisato che la resistente non aveva mai svolto attività lavorativa ed era proprietaria della quota pari ad 1/6 di quattro immobili siti a Settimo San Pietro, mentre lui era amministratore unico della Tecnica Immobiliare srls e percepiva il compenso mensile di € 1.500,00, gravato dal pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa estiva a Costa
EY (€ 439,00) e dal pagamento del finanziamento chiesto per l'acquisto del veicolo in uso alla resistente (€ 338,34).
Ha, altresì, evidenziato che la FI percepiva mensilmente una somma pari a circa 800,00 – Per_1
900,00 euro a titolo di sussidi ex L. 162/98 e L.R. 20/97.
Ha, dunque, domandato l'affidamento congiunto della minore, il collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita da parte sua con previsione di un contributo a suo carico di €
300,00 per il solo mantenimento della minore, essendo l'altra FI economicamente indipendente ed avendo la resistente piena capacità lavorativa.
costituitasi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione al ricorrente, Controparte_1
che si era sempre disinteressato delle esigenze della famiglia, dedicando, anche dopo la nascita di tutto il suo tempo al lavoro e alle amicizie, inducendo la moglie a rifiutare le proposte di Per_1
lavoro per dedicarsi alla casa e alla famiglia.
3 Ha allegato, inoltre, che il ricorrente si era sempre relazionato con la FI più grande con violenza verbale, denigrando le sue scelte ed offendendola, e non si era mai interessato dei problemi di salute di rifiutando di accettare la diagnosi dei medici sulla gravità della patologia ed accusando la Per_1
moglie delle condizioni della minore, affermando “è colpa tua se è nata così”. Per_1
Ha soggiunto: che, a causa della condotta del marito, nel 2018 si era allontanata dalla casa coniugale assieme alle figlie, avviando un procedimento di separazione personale, poi abbandonato con l'intenzione di sanare i contrasti;
che, tuttavia, ripresa la convivenza, il ricorrente aveva nuovamente assunto un atteggiamento vessatorio e nel 2021, senza alcuna giustificazione, si era allontanato dalla casa coniugale e solo successivamente aveva saputo che lo stesso aveva instaurato relazione extraconiugale con altra donna.
Ha, dunque, domandato l'affido esclusivo della minore e la condanna del ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI.
Con ordinanza del 1.06.2022, il presidente ha affidato la minore alla madre, essendo emersa, dalla relazione del servizio sociale, una adeguata cura da parte della ed una carenza genitoriale del CP_1
ricorrente che, durante la terapia della FI “sarebbe più concentrato a provocare la signora che non a interagire con , partecipando alla terapia. CP_1 Per_1
In particolar modo, nell'ultimo incontro il signor avrebbe avuto una reazione eccessiva a Pt_1
Per seguito di un'attività che il dott. avrebbe proposto alla minore, nella quale le si chiedeva di descrivere la sua casa e le persone con le quali vive.
avrebbe rappresentato la madre e la sorella omettendo il padre (che effettivamente Per_1 Per_2
non vive con loro). Il sig. si sarebbe infastidito e avrebbe attaccato verbalmente prima la Pt_1
signora e poi terapista, alzando il tono della voce e creando disagio nella minore, la quale CP_1
sarebbe apparsa molto scossa e turbata”.
Con la medesima ordinanza, il presidente ha disposto incontri facilitanti tra la minore ed il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, oltre al 70% delle spese straordinarie.
4 Istruita con prova documentale e testimoniale e proseguiti i percorsi dinanzi ai servizi sociali, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni personali delle parti, dalle deduzioni contenute nei rispettivi atti e dal contegno tenuto nel corso del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Va al contrario rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente avendo i testimoni escussi riferito, peraltro in maniera generica, di un unico episodio in cui la resistente avrebbe “aggredito verbalmente” il ricorrente “accusandolo di diverse cose”.
Deve, del pari, essere rigettata la domanda di addebito della separazione al ricorrente atteso che i testimoni escussi non hanno precisato le “parolacce e gli insulti” rivolti dal ricorrente nei confronti della moglie né la frequenza degli stessi, indispensabile per comprendere se la condotta sia stata tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Dalle allegazioni delle parti è piuttosto emersa una forte conflittualità esistente già prima dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, tale da rendere questa circostanza conseguenza e non causa della crisi coniugale, tanto più che, come riferito dalle parti, già nel 2018 era stato avviato un giudizio di separazione, successivamente abbandonato.
Quanto all'affidamento della minore, deve evidenziarsi che, malgrado i percorsi proseguiti dinanzi al servizio sociale, permane ancora una elevata conflittualità tra le parti.
La ha seguito i percorsi prescritti e, come emerge dalla relazione trasmessa il 27.09.2024, CP_1
“Mostra di avere una buona capacità riflessiva e autocritica, si interroga sui motivi che la spingono a comportarsi in un determinato modo ed è molto centrata sul raggiungimento del benessere della FI minore . Per_1
Il focus è sempre sulla FI;
si occupa in maniera esclusiva della bambina sia per quanto riguarda gli eventi ordinari sia quelli straordinari.
Risulta adeguata ed affidabile in riferimento alle cure ed agli aspetti educativi della minore”.
Per quanto riguarda il ricorrente, gli operatori del servizio sociale hanno evidenziato che lo stesso
“necessita costantemente che la sua attenzione venga ricentrata dalla scrivente sul benessere di
, poiché i contenuti dei suoi discorsi tendono a prendere direzioni differenti, non rilevanti al Per_1
5 benessere della bambina. Da settembre ad oggi ha esplicitato in maniera diretta la sua necessità di vedere in ambienti differenti rispetto a quello messo a disposizione dal Servizio: manifesta Per_1
la volontà di vederla in un ambiente familiare come quello domestico o in altri ambienti extradomestici: andare al parco, portarla alle terapie, andare a fare la spesa assieme, etc.
Questa sua esplicitazione verbale è accompagnata dalla non partecipazione agli incontri di Spazio
Neutro previsti dal Servizio, perciò il sig. per tre incontri consecutivi non ha partecipato Pt_1
agli incontri di Spazio Neutro e per questo il servizio è stato sospeso.
Giustifica la sua assenza dicendo che gli spazi messi a disposizione del Servizio non sono adatti a rispondere in maniera efficace alle esigenze della FI.
Manifesta una difficoltà a comprendere che questo è un passaggio indispensabile affinché possa interagire efficacemente con la bambina (grazie alla presenza della educatrice Dott.ssa Paola
Congia) e possa porre le basi per raggiungere una cogenitorialità adeguata”.
Il ricorrente, inoltre, Non ha mai esplicitato la volontà di volersi occupare in prima persona degli impegni legati alle terapie della bambina o di voler confrontarsi con i terapisti che la seguono attualmente … I contenuti durante i colloqui appaiono talvolta confusionari e poco lineari, i racconti che emergono sulle figlie appaiono superficiali e poco improntati sugli aspetti emotivi. Il signor mostra una scarsa capacità di empatizzare emotivamente con le figlie e di mantenere Pt_1
una presenza costante nella loro quotidianità (relazione del 3.10.2023).
Il servizio sociale, tenuto conto della scarsa adesione del ricorrente ai percorsi, ha ritenuto opportuno interrompere il servizio di spazio neutro ed il percorso di sostegno alla genitorialità e da allora, come allegato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, il ha interrotto ogni Pt_1
rapporto con la FI, disinteressandosi, altresì, del suo stato di salute.
L'atteggiamento del così come emerso dalle relazioni in atti, evidenzia una carenza di Pt_1
responsabilizzazione nei confronti della FI ed è altamente sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che, inevitabilmente, comporta l'affidamento congiunto.
Alla luce delle circostanze emerse, dunque, appare necessario confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Deve altresì essere confermato il collocamento della minore presso la madre, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
6 Quanto alle modalità di visita della minore, pur essendo emerso un forte legame tra il ricorrente e la FI, non è stata garantita dal una continuità, necessaria per una crescita sana ed equilibrata Pt_1
della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico.
Si ritiene necessario, dunque, tenuto conto anche della lunga interruzione dei rapporti, organizzare incontri facilitanti tra il ricorrente e la FI in contesto familiare, preceduti dalla ripresa di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Venendo alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che la ricorrente è sprovvista di occupazione ed è ragionevole ritenere che, in ragione degli oneri di accudimento della FI, la stessa incontri difficoltà a reperirla.
Il resistente è amministratore unico della Tecnica Immobiliare srls e percepisce a tale titolo un compenso mensile di € 1.500,00; egli, inoltre, è socio unico della società indicata che risulta avere un consistente giro di affari (doc. 5 a) e, malgrado la richiesta di controparte, non ha prodotto in
Co giudizio i bilanci della relativi agli ultimi anni: è dunque ragionevole presumere, in assenza di prova contraria, che tragga ulteriori utili rispetto a quelli dichiarati.
Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto l'estratto conto dei propri conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari e le ultime dichiarazioni dei redditi, dati questi che avrebbero consentito di accertare l'effettiva condizione economica.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze della minore e del fatto che la resistente è proprietaria della quota pari ad 1/6 di quattro immobili siti a Settimo San Pietro dai quali può trarre reddito, deve essere posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• rigetta le reciproche domande di addebito;
• affida la FI minore alla madre con collocamento presso la stessa, alla quale assegna la casa coniugale;
7 • incarica il servizio sociale di Sinnai di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore del organizzando, nel momento ritenuto opportuno, incontri facilitanti con la FI;
Pt_1
• condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1
somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
• condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in complessivi Parte_1 Controparte_1
€ 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.11.2025 il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi il presidente
Dott. Giorgio Latti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott.Mario Farina Giudice
Dott.Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7410 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. STATZU PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio dell'avv. PERNICIANO CARLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
CONCLUSIONI nell'interesse della parte ricorrente: “1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Pt_1
e con addebito a carico della convenuta, con tutte le conseguenze di legge;
[...] Controparte_1
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sinnai, Via Basilicata n. 76, in favore della
Sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
3)Disporre che la minore FI Controparte_1
1 venga affidata ad entrambi i genitori che avranno cura di assumere congiuntamente ogni Per_1
decisione in ordine alla cura, morale e materiale, all'istruzione ed all'educazione della stessa;
4)Prevedere che il Sig. possa tenere con sé la FI minore per almeno due pomeriggi alla Pt_1
settimana secondo i tempi ritenuti più opportuni in ragione degli impegni della stessa e per due week end al mese senza pernottamento, con suddivisione delle festività natalizie e pasquali ed altre feste comandate, secondo il principio dell'alternanza;
4)Porre a carico del Sig. l'assegno di mantenimento per la minore da determinarsi in un Pt_1
importo non superiore ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori come per legge” nell'interesse della parte resistente: “Pronunziare la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito della stessa a carico di quest'ultimo rigettando l'avversa CP_1 Parte_1
domanda di addebito proposta dal ricorrente nei confronti della Sig.ra in quanto infondata CP_1
e ingiustificata.
Assegnare l'immobile sito in Sinnai via Basilicata n. 76, già casa coniugale, alla Sig.ra
che vi dimorerà unitamente alla FI e alla FI minore . Controparte_1 Per_2 Per_1
Disporre l'affido esclusivo alla Sig.ra della FI minore con Controparte_1 Per_1
collocazione presso la residenza materna disponendo che gli incontri tra il padre e la stessa minore siano subordinati al previo accertamento ed esito positivo della capacità genitoriale dello stesso ricorrente, a tutela della bambina e della salvaguardia del suo equilibrio psicofisico seriamente compromesso dal grave disturbo dello spettro autistico del quale risulta affetta.
Disporre che il sig. corrisponda l'importo mensile di € 1.500,00 di cui € Parte_1
1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore della Sig.ra e € 500,00 a favore della CP_1
FI , da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, assegno rivalutabile annualmente Per_1
sulla base degli indici Istat;
disporre a carico del Sig. nella misura del 70% le spese Pt_1
straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive a favore della FI minore.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di affidamento condiviso della minore ad entrambi i coniugi, disporre che gli incontri tra il padre e la FI siano subordinati al previo accertamento ed Per_1
2 esito positivo della capacità genitoriale dello stesso ricorrente, a tutela della bambina e della salvaguardia dello stato di benessere e salute psicofisico della bambina.
Con vittoria di spese”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, con addebito alla stessa, che nel corso degli anni aveva tenuto nei Controparte_1
suoi confronti un atteggiamento ingiurioso e violento così rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale ed ingenerandogli uno stato di ansia e stress tale da causargli, in data
25.09.2021, un infarto miocardico acuto.
Ha precisato, inoltre, che dal matrimonio erano nate due figlie, (21.09.1997) e Per_2 Per_1
(16.10.2012), e che la resistente aveva ostacolato i rapporti tra lui e la FI minore, affetta da disturbo dello spettro autistico.
Quanto alle condizioni economiche, ha precisato che la resistente non aveva mai svolto attività lavorativa ed era proprietaria della quota pari ad 1/6 di quattro immobili siti a Settimo San Pietro, mentre lui era amministratore unico della Tecnica Immobiliare srls e percepiva il compenso mensile di € 1.500,00, gravato dal pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa estiva a Costa
EY (€ 439,00) e dal pagamento del finanziamento chiesto per l'acquisto del veicolo in uso alla resistente (€ 338,34).
Ha, altresì, evidenziato che la FI percepiva mensilmente una somma pari a circa 800,00 – Per_1
900,00 euro a titolo di sussidi ex L. 162/98 e L.R. 20/97.
Ha, dunque, domandato l'affidamento congiunto della minore, il collocamento presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita da parte sua con previsione di un contributo a suo carico di €
300,00 per il solo mantenimento della minore, essendo l'altra FI economicamente indipendente ed avendo la resistente piena capacità lavorativa.
costituitasi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione al ricorrente, Controparte_1
che si era sempre disinteressato delle esigenze della famiglia, dedicando, anche dopo la nascita di tutto il suo tempo al lavoro e alle amicizie, inducendo la moglie a rifiutare le proposte di Per_1
lavoro per dedicarsi alla casa e alla famiglia.
3 Ha allegato, inoltre, che il ricorrente si era sempre relazionato con la FI più grande con violenza verbale, denigrando le sue scelte ed offendendola, e non si era mai interessato dei problemi di salute di rifiutando di accettare la diagnosi dei medici sulla gravità della patologia ed accusando la Per_1
moglie delle condizioni della minore, affermando “è colpa tua se è nata così”. Per_1
Ha soggiunto: che, a causa della condotta del marito, nel 2018 si era allontanata dalla casa coniugale assieme alle figlie, avviando un procedimento di separazione personale, poi abbandonato con l'intenzione di sanare i contrasti;
che, tuttavia, ripresa la convivenza, il ricorrente aveva nuovamente assunto un atteggiamento vessatorio e nel 2021, senza alcuna giustificazione, si era allontanato dalla casa coniugale e solo successivamente aveva saputo che lo stesso aveva instaurato relazione extraconiugale con altra donna.
Ha, dunque, domandato l'affido esclusivo della minore e la condanna del ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI.
Con ordinanza del 1.06.2022, il presidente ha affidato la minore alla madre, essendo emersa, dalla relazione del servizio sociale, una adeguata cura da parte della ed una carenza genitoriale del CP_1
ricorrente che, durante la terapia della FI “sarebbe più concentrato a provocare la signora che non a interagire con , partecipando alla terapia. CP_1 Per_1
In particolar modo, nell'ultimo incontro il signor avrebbe avuto una reazione eccessiva a Pt_1
Per seguito di un'attività che il dott. avrebbe proposto alla minore, nella quale le si chiedeva di descrivere la sua casa e le persone con le quali vive.
avrebbe rappresentato la madre e la sorella omettendo il padre (che effettivamente Per_1 Per_2
non vive con loro). Il sig. si sarebbe infastidito e avrebbe attaccato verbalmente prima la Pt_1
signora e poi terapista, alzando il tono della voce e creando disagio nella minore, la quale CP_1
sarebbe apparsa molto scossa e turbata”.
Con la medesima ordinanza, il presidente ha disposto incontri facilitanti tra la minore ed il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, oltre al 70% delle spese straordinarie.
4 Istruita con prova documentale e testimoniale e proseguiti i percorsi dinanzi ai servizi sociali, con provvedimento del 26.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni personali delle parti, dalle deduzioni contenute nei rispettivi atti e dal contegno tenuto nel corso del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Va al contrario rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte ricorrente avendo i testimoni escussi riferito, peraltro in maniera generica, di un unico episodio in cui la resistente avrebbe “aggredito verbalmente” il ricorrente “accusandolo di diverse cose”.
Deve, del pari, essere rigettata la domanda di addebito della separazione al ricorrente atteso che i testimoni escussi non hanno precisato le “parolacce e gli insulti” rivolti dal ricorrente nei confronti della moglie né la frequenza degli stessi, indispensabile per comprendere se la condotta sia stata tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Dalle allegazioni delle parti è piuttosto emersa una forte conflittualità esistente già prima dell'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, tale da rendere questa circostanza conseguenza e non causa della crisi coniugale, tanto più che, come riferito dalle parti, già nel 2018 era stato avviato un giudizio di separazione, successivamente abbandonato.
Quanto all'affidamento della minore, deve evidenziarsi che, malgrado i percorsi proseguiti dinanzi al servizio sociale, permane ancora una elevata conflittualità tra le parti.
La ha seguito i percorsi prescritti e, come emerge dalla relazione trasmessa il 27.09.2024, CP_1
“Mostra di avere una buona capacità riflessiva e autocritica, si interroga sui motivi che la spingono a comportarsi in un determinato modo ed è molto centrata sul raggiungimento del benessere della FI minore . Per_1
Il focus è sempre sulla FI;
si occupa in maniera esclusiva della bambina sia per quanto riguarda gli eventi ordinari sia quelli straordinari.
Risulta adeguata ed affidabile in riferimento alle cure ed agli aspetti educativi della minore”.
Per quanto riguarda il ricorrente, gli operatori del servizio sociale hanno evidenziato che lo stesso
“necessita costantemente che la sua attenzione venga ricentrata dalla scrivente sul benessere di
, poiché i contenuti dei suoi discorsi tendono a prendere direzioni differenti, non rilevanti al Per_1
5 benessere della bambina. Da settembre ad oggi ha esplicitato in maniera diretta la sua necessità di vedere in ambienti differenti rispetto a quello messo a disposizione dal Servizio: manifesta Per_1
la volontà di vederla in un ambiente familiare come quello domestico o in altri ambienti extradomestici: andare al parco, portarla alle terapie, andare a fare la spesa assieme, etc.
Questa sua esplicitazione verbale è accompagnata dalla non partecipazione agli incontri di Spazio
Neutro previsti dal Servizio, perciò il sig. per tre incontri consecutivi non ha partecipato Pt_1
agli incontri di Spazio Neutro e per questo il servizio è stato sospeso.
Giustifica la sua assenza dicendo che gli spazi messi a disposizione del Servizio non sono adatti a rispondere in maniera efficace alle esigenze della FI.
Manifesta una difficoltà a comprendere che questo è un passaggio indispensabile affinché possa interagire efficacemente con la bambina (grazie alla presenza della educatrice Dott.ssa Paola
Congia) e possa porre le basi per raggiungere una cogenitorialità adeguata”.
Il ricorrente, inoltre, Non ha mai esplicitato la volontà di volersi occupare in prima persona degli impegni legati alle terapie della bambina o di voler confrontarsi con i terapisti che la seguono attualmente … I contenuti durante i colloqui appaiono talvolta confusionari e poco lineari, i racconti che emergono sulle figlie appaiono superficiali e poco improntati sugli aspetti emotivi. Il signor mostra una scarsa capacità di empatizzare emotivamente con le figlie e di mantenere Pt_1
una presenza costante nella loro quotidianità (relazione del 3.10.2023).
Il servizio sociale, tenuto conto della scarsa adesione del ricorrente ai percorsi, ha ritenuto opportuno interrompere il servizio di spazio neutro ed il percorso di sostegno alla genitorialità e da allora, come allegato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale, il ha interrotto ogni Pt_1
rapporto con la FI, disinteressandosi, altresì, del suo stato di salute.
L'atteggiamento del così come emerso dalle relazioni in atti, evidenzia una carenza di Pt_1
responsabilizzazione nei confronti della FI ed è altamente sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che, inevitabilmente, comporta l'affidamento congiunto.
Alla luce delle circostanze emerse, dunque, appare necessario confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Deve altresì essere confermato il collocamento della minore presso la madre, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
6 Quanto alle modalità di visita della minore, pur essendo emerso un forte legame tra il ricorrente e la FI, non è stata garantita dal una continuità, necessaria per una crescita sana ed equilibrata Pt_1
della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico.
Si ritiene necessario, dunque, tenuto conto anche della lunga interruzione dei rapporti, organizzare incontri facilitanti tra il ricorrente e la FI in contesto familiare, preceduti dalla ripresa di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Venendo alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che la ricorrente è sprovvista di occupazione ed è ragionevole ritenere che, in ragione degli oneri di accudimento della FI, la stessa incontri difficoltà a reperirla.
Il resistente è amministratore unico della Tecnica Immobiliare srls e percepisce a tale titolo un compenso mensile di € 1.500,00; egli, inoltre, è socio unico della società indicata che risulta avere un consistente giro di affari (doc. 5 a) e, malgrado la richiesta di controparte, non ha prodotto in
Co giudizio i bilanci della relativi agli ultimi anni: è dunque ragionevole presumere, in assenza di prova contraria, che tragga ulteriori utili rispetto a quelli dichiarati.
Il ricorrente, inoltre, non ha prodotto l'estratto conto dei propri conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari e le ultime dichiarazioni dei redditi, dati questi che avrebbero consentito di accertare l'effettiva condizione economica.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze della minore e del fatto che la resistente è proprietaria della quota pari ad 1/6 di quattro immobili siti a Settimo San Pietro dai quali può trarre reddito, deve essere posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• rigetta le reciproche domande di addebito;
• affida la FI minore alla madre con collocamento presso la stessa, alla quale assegna la casa coniugale;
7 • incarica il servizio sociale di Sinnai di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore del organizzando, nel momento ritenuto opportuno, incontri facilitanti con la FI;
Pt_1
• condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1
somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
• condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in complessivi Parte_1 Controparte_1
€ 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20.11.2025 il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi il presidente
Dott. Giorgio Latti
8