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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 04/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ON RG, TO
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Treviso - Piazza Delle Istituzioni 49/e 31100 Treviso TV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40-2022 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70-2022 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43-2022 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75-2022 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle contribuenti si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il difensore del comune si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi:
2.1) R.G.R. 241/2022, proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. 39 per TASI 2017, n. 40 per TASI 2018, n. 41 per TASI 2019, n. 66 per IMU 2017, n. 68 per IMU 2019, n. 69 per IMU 2020, n.
70 per IMU 2021, emessi dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollati in data 08/02/2022; 2.2) R.G.R. 283/2022, proposto da Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento nr. 67, per IMU 2018, emesso dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollato in data 08/02/2022;
2.3) R.G.R. 355/2022, proposto da Ricorrente_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 71 per IMU 2017, n. 72 per IMU 2018, n. 73 per IMU 2019, n. 74 per IMU 2020, n. 75 per IMU 2021, n. 42 per TASI 2017, n.
43 per TASI 2018, n. 44 per TASI 2019, emessi dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollati in data 08/02/2022;
3) La controversia concerne gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Treviso ha contestato alle contribuenti il versamento solo parziale delle imposte IMU dal 2017 al 2021 e TASI dal 2017 al 2019 relative ad alcune unità immobiliari, la maggior parte delle quali in comproprietà al 50 % tra le due contribuenti.
4) Con la sentenza impugnata la corte di primo grado si è pronunciata sui ricorsi riuniti con i quali le contribuenti hanno contestato gli atti impositivi sotto plurimi profili.
4.1) Preliminarmente la corte di primo grado ha osservato che «... le ricorrenti espongono, peraltro genericamente, che sarebbe intervenuto un provvedimento di autotutela per cui sarebbe sopravvenuto un difetto di interesse dell'Ente comunale nel presente giudizio. Nella realtà, come dedotto dal Comune, non risulta che vi siano stati provvedimenti in autotutela da parte dell'Ente pubblico né le ricorrenti, al di là di una farraginosa allusione, hanno offerto prova di quanto assunto nemmeno relativamente ad una ipotetica istanza di autotutela.».
4.2) Per le ragioni dettagliatamente esposte in motivazione, i primi giudici, hanno rigettato le contestazioni delle contribuenti concernenti: la nullità degli avvisi di accertamento perché non risulterebbero sottoscritti dal dirigente del settore competente, con la qualifica apicale dell'area amministrativa, economica e finanziaria;
la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento;
la notificazione degli atti impositivi in fotocopia a mezzo posta raccomandata, privi dell'asseverazione di conformità all'originale e della sottoscrizione autografa del Dirigente del Settore ragioneria e finanza del Comune;
la mancata instaurazione del contraddittorio, trattandosi di eccezione formulata in modo generico e riferita ad un tributo non armonizzato per cui non sussiste uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo (si veda ex multis Cass. Sez. Unite
n. 24833/15).
Quanto alla determinazione dei recuperi d'imposta, la Corte di primo grado ha giudicato legittimo l'operato del Comune, che ha recepito le rendite catastali presenti negli atti informatizzati dell'Agenzia delle Entrate
- Territorio, fonte deputata su cui si fonda la pretesa tributaria riferita all'immobile che in data 06/04/2016 è stato accatastato a nome di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
4.3) In relazione al mancato riconoscimento dell'esenzione dal tributo per le tre unità immobiliari riferite all'abitazione principale A2 (Sez.
1 - Fg. 4 – mapp. 1 sub 36 e le due pertinenze C2 e C6) i primi giudici hanno dato atto che dal 27/10/17 la contribuente Ricorrente_2 ha sciolto il nucleo familiare formato con il marito Nominativo_1 ed i figli Nominativo_2 e Nominativo_3 ed ha trasferito la residenza in Indirizzo_2 / b, nell'immobile di cui è comproprietaria con la sorella Ricorrente_1 ed è diventata componente della famiglia anagrafica del cognato Nominativo_4, della sorella e dei nipoti Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 , precisando altresì che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 ciascun possessore può usufruire dell'esenzione IMU sulla propria abitazione principale, essendo del tutto irrilevante il fatto di essere parte di un nucleo familiare residente in altro immobile e che tali immobili siano situati in uno stesso
Comune o in Comuni diversi. La Corte ha altresì osservato che in relazione all'immobile di Indirizzo_2: non risultano denunce di utenze domestiche a nome Ricorrente_2; il contratto per la raccolta dei rifiuti è intestato a Ricorrente_1
e il Comune ha documentato che i componenti dichiarati residenti nell'immobile di Indirizzo_2 sono 5 e non 6 e in quello di Indirizzo_3 l'utenza è intestata al coniuge Nominativo_1 e i componenti dichiarati sono 4 e non 3; le notifiche degli avvisi di accertamento intestati ad Ricorrente_2 risultano eseguite a mani del marito in Indirizzo_3.
Sulla base di tali evidenze i primi giudici hanno concluso che «... Non vi sono quindi obiettive esigenze che possano giustificare il cambio di residenza in Indirizzo_2 (TV) di Ricorrente_2. ... Non appare quindi dovuta l'esenzione dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_2 (TV).».
4.4) Infine, la Corte ha statuito che la violazione della privacy eccepita in relazione alle modalità di notifica degli atti impositivi non rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario, ma del Garante della privacy.
4.5) Per tali ragioni, con la sentenza n. 156/1^/2023, del 29/03/2023, depositata il 20/04/2023, la corte ha rigettato i ricorsi riuniti e condannato le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del
Comune, liquidate in 2.000 euro, oltre IVA e CPA.
5) Avverso tale pronuncia le contribuenti hanno proposto un unico appello con il quale ribadiscono la richiesta di dichiarare, in via principale, la nullità o l'illegittimità, totale o parziale, e quindi disporre l'annullamento, in tutto o in parte, degli avvisi di accertamento impugnati ed in epigrafe specificati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, per i motivi tutti di cui al presente appello e in ogni caso: condannare la controparte al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c..
6) In data 26/03/2024 il Comune di Treviso ha depositato una memoria di costituzione per «... eccepire l'irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso in appello e, comunque, nel merito, la sua infondatezza.», senza tuttavia esplicitarne le ragioni e chiedere che «... disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione, ... dichiararsi, inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque rigettarsi, siccome infondato, il ricorso introduttivo del presente giudizio.».
7) In data 28/03/2024 il Comune di Treviso ha depositato un atto di controdeduzioni, con il quale ha reiterato quanto esposto nella memoria di costituzione, senza ulteriori precisazioni a sostegno della domanda.
8) In data 12/12/2024 la segreteria della Corte ha notificato alle parti l'avviso per la trattazione della controversia all'udienza del 03/02/2025.
Pur disponendo di ampio termine per una definizione fuori udienza della controversia, in data 09/01/2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta di rinvio a fini conciliativi, denotando la volontà di non definire tale procedura in tempo utile per evitare il rinvio della trattazione, con le conseguenti ricadute negative sulla gestione dei ruoli della Corte ed una palese inerzia dei funzionari del Comune di Treviso.
9) In contraddizione con la richiesta di rinvio per conciliazione, in data 13/01/2025 il Comune ha depositato documenti e in data 22/01/2025 una memoria con la quale replica puntualmente all'appello, nella quale «Il procuratore dell'Ente riporta … le osservazioni in fatto e in diritto fornite dal competente servizio comunale in vista dell'udienza del 03 febbraio 2025.» e conclude con la richiesta «... nel merito: confermare per le ragioni tutte indicate la sentenza n. 156/2023 del 29.03.2023, depositata in segreteria il 20.04.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, Sezione 1, e per l'effetto, confermare integralmente gli atti impositivi impugnati in primo grado e precisamente gli avvisi di accertamento nn. 39-40-41-66-68-69-70 del 07.02.2022 (impugnati con il ricorso iscritto al n. 241/2022) e l'avviso di accertamento n. 67 del 07.02.2022 (impugnato con il ricorso iscritto al n. 283/2022), e gli avvisi di accertamento n. 42-43-44-71-72-73-74-75 (impugnati con il ricorso iscritto al n. 355/2022).Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.».
Nel corpo della memoria il Comune espone di ritenere «... doveroso descrivere per sommi capi l'iter e l'excursus storico del procedimento instauratosi con le ricorrenti, che almeno dal 2012 in poi non hanno mai pagato interamente le imposte dovute, nemmeno lontanamente, e che, pur consapevoli della (gravosa) situazione debitoria non hanno mai ritenuto necessario chiarire la posizione presso gli uffici del Servizio
Tributario e Tariffario, e non hanno mai palesato la volontà di sanare una situazione tributaria chiaramente deficitaria, o almeno tentato di instaurare un rapporto con l'ente improntato al principio della collaborazione con la pubblica amministrazione.».
L'Ente locale ha precisato la pendenza avanti la Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza
597/8^/2019 con la quale la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto si è pronunciata nella controversia concernente le imposte IMU dal 2012 al 2016 e TASI dal 2014 al 2016, confermando la sentenza
454/1^/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha rigettato i ricorsi introduttivi delle contribuenti.
Ad avviso del Comune «... Tale incipit risulta necessario per inquadrare la strategia perseguita pervicacemente dalle contribuenti che anche nel precedente contenzioso si sono prodigate minuziosamente a descrivere le presunte omissioni del Comune di Treviso sul piano puramente formale e/o procedimentale, senza nemmeno contestare, se non marginalmente, la pretesa debitoria del Comune di Treviso.».
Sulla base di quanto esposto negli atti di causa, il Comune conclude «... che le prove presentate dalla controparte solo in sede di appello e non in primo grado non dimostrano la dimora abituale della sig.ra Ricorrente_2;.».
10) All'udienza del 03/02/2025 la Corte ha accolto l'istanza di rinvio e differito la trattazione della causa all'udienza odierna.
11) Con memoria illustrativa di sintesi, depositata il 27/03/2025, la difesa di parte contribuente ribadisce quanto già dedotto in giudizio ed evidenzia che nella memoria depositata in data 22/01/2025 il Comune ha sollevato il tema dei giudizi pendenti in Cassazione tra le parti in merito ad altre annualità. Tale tema non è stato sollevato dalla controparte nel giudizio di primo grado e di conseguenza non potrà essere oggetto di valutazione nel presente giudizio di appello in virtù del disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
12) Preso atto della mancata definizione in via conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13) Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità, per violazione del termine ex art. 32, comma 2, d.lgs.
546/1992, della memoria illustrativa di sintesi, depositata dalla difesa delle parti contribuenti il 27/03/2025, peraltro infondata nella parte in cui deduce la presunta violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 in relazione alla citazione da parte del Comune della controversia relativa ad altre annualità, trattandosi di un mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale, peraltro non definitivo e comunque, anche per quanto concerne le eccezioni in diritto e nel merito, privo di qualsiasi valenza vincolante e/o decisiva ai fini della presente controversia, stante l'autonomia dei giudizi.
14) Nell'atto d'appello sono esposti quattro motivi d'impugnazione concernenti la posizione di entrambe le contribuenti.
14.1) Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990.
14.1.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
Per completezza, va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
14.1.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
14.1.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale nel caso dei provvedimenti legislativi e all'albo pretorio per gli atti dell'Ente locale, che in quanto atti amministrativi di carattere generale dovevano eventualmente essere impugnati nei tempi previsti dalla normativa avanti i competenti organi giurisdizionali, nonché i dati catastali fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle
Entrate-Territorio.
Dopo i predetti richiami è indicato il “totale da pagare”, suddiviso tra importo omesso, sanzioni, interessi e spese di notifica.
14.1.2.2) In ciascun atto impositivo per IMU e TASI l'Ente locale ha inserito cinque tabelle.
Nella prima è esposto il totale da pagare, risultante dalla somma del totale omesso, totale sanzioni, totale interessi e spese di notifica.
Nella seconda la lista delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo.
Le successive tabelle contengono i dati relativi a: “Lista versamenti”, “Riepilogo dovuto per tributo”,
“Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato”, “Dettaglio omesso pagamento”, relativo all'esposizione dettagliata delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi. 14.1.2.3) Tenuto conto di quanto precede va dato atto che gli atti impositivi contengono tutti gli elementi previsti dalle norme e necessari per consentire alle contribuenti e ai difensori delle stesse di comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali ed esercitare pienamente il diritto di difesa, come del resto dimostrano le puntuali argomentazioni esposte nei ricorsi introduttivi e nel presente appello, dalle quali si evince la piena contezza delle ragioni dei recuperi d'imposta rivendicati dall'Ente locale.
14.1.3) In tema di carenza di motivazione la difesa di parte contribuente osserva che «... nella motivazione degli avvisi di accertamento doveva essere spiegato per quale motivo è stata esclusa l'esenzione per l'abitazione di Indirizzo_2, ove la Sig.ra Ricorrente_2 risiede e dimora abitualmente a partire dal 2017 (Indirizzo_2), come risulta pacificamente dai registri anagrafici del Comune di Treviso.».
Per superare tale eccezione è sufficiente evidenziare che l'Ente locale, nelle motivazioni degli avvisi di accertamento n. 66, 67, 68, 39, 40 e 41, ha precisato che «... relativamente ai fabbricati a disposizione siti in Indirizzo_6, in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_7. Con l'occasione si ricorda l'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Il coniuge Nominativo_1 già usufruisce dell'agevolazione dell'abitazione principale per Il fabbricato sito in Indirizzo_3. dove dimora e risiede con i figli.» e nelle motivazioni degli avvisi di accertamento n. 69 e 70 che «Relativamente ai fabbricati a disposizione siti in Indirizzo_6, in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_7
. Con l'occasione sì ricorda l'art. l comma 741 lett. b) della Legge 160/2019: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica In Immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Il coniuge Nominativo_1 già usufruisce dell'agevolazione dell'abitazione principale per Il fabbricato sito in Indirizzo_3, dove dimora e risiede con i figli.».
Pertanto anche tale argomento difensivo risulta infondato.
14.2) Con il secondo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per difetto di motivazione sotto l'ulteriore profilo della mancata indicazione della «... ragione per cui è stato assoggettato ad imposizione il terreno classificato come “Altro fabbricato”, censito alla Numero_1
, cat. C/6, visto che, nei periodi d'imposta oggetto degli avvisi di accertamento, le odierne appellanti non avevano la disponibilità dell'immobile.».
Tale motivo d'impugnazione è assorbito da quanto esposto al successivo capo 14.3) al quale si rinvia.
14.3) Con il terzo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per violazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs 23/2011, 1, comma 743, della legge 160/2019 e 1, comma 639, della legge n.
147/2013, in quanto la documentazione prodotta in atti (docc. nn. 16-19) dimostra che negli anni d'imposta oggetto degli avvisi di accertamento le odierne appellanti non avevano alcun tipo di diritto reale/possesso sull'immobile classificato come “Altro fabbricato”, censito alla Numero_1, cat. C/6.
14.3.1) Dagli atti prodotti dalla stessa parte contribuente si evince che si tratta di un posto auto scoperto, tale tipologia di unità immobiliare, pur non essendo un “fabbricato” nel senso letterale del termine, ai sensi delle norme catastali va iscritta in catasto nella categoria “C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”, con attribuzione di rendita e per l'effetto rientra tra le unità immobiliari soggette ad IMU e TASI. Pertanto, la classificazione quale “Altro fabbricato” indicata negli atti impositivi è conforme alle disposizioni sulla formazione e conservazione del catasto urbano.
14.3.2) Quanto all'individuazione del soggetto passivo d'imposta, dagli atti di causa risulta che il bene in questione è stato oggetto di una controversia civile tra le contribuenti (Ricorrente_2 e Ricorrente_1) e soggetti terzi (Nominativo_8 e Nominativo_9) che ne rivendicavano la proprietà.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n. 1854/2015 depositata il 31/07/2015 è stato accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle predette Nominativo_8 e Nominativo_9 della proprietà esclusiva dell'area adibita a parcheggio, la causa è stata rimessa in istruttoria per procedere al frazionamento dell'area ai fini della trascrizione e con la sentenza dello stesso Tribunale 1577/2018, depositata il 24/07/2018, è stato disposto il frazionamento dell'area nei termini indicati dal C.T.U., il relativo aggiornamento catastale e la trascrizione.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata in data 08/09/2020, pubblicata il 03/11/2020 (della quale è stata depositata una copia priva di numero) ha dichiarato la nullità delle predette sentenze per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Successivamente è intervenuto un accordo transattivo, le cui copie depositate in giudizio sono prive di data certa, ma sul punto non vi è contestazione, in base al quale entrambe le parti hanno rinunciato alla riassunzione della causa, definito gli aspetti risarcitori e Nominativo_8 e Nominativo_9 si sono impegnate a liberare entro il 30/01/2021 l'area detenuta per effetto della sentenza di primo grado, che sarebbe rimasta ad esclusiva disposizione di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
Dalla cronologia esposta innanzi si evince che nel periodo intercorso tra la sentenza n. 1854/2015 (31/07/2015) e la liberazione dell'area da parte di Nominativo_8 e Nominativo_9 per effetto dell'accordo transattivo (30/01/2021), le contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 non avevano la disponibilità del bene.
14.3.3) Ciò premesso, ai fini del decidere si deve considerare che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.
n. 23/2011 e dell'art.1, comma 743, della legge 160/2019, in materia IMU, «... soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi»;
Ai sensi dell'art. 1, comma 639, legge 147/2013, il tributo grava «... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile».
Tenuto conto delle predette norme, risulta evidente che nelle annualità dal 2017 al 2020 e sino al 30/01/2021, non avendo né il possesso, né l'utilizzo dell'unità immobiliare, le contribuenti non erano i soggetti passivi dell'imposta.
Ne consegue che tale motivo d'appello va accolto.
14.4) Con il quarto motivo è dedotta l'illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle odierne appellanti per difetto di sottoscrizione da parte del dirigente di settore competente.
14.4.1) Sul punto va preliminarmente rilevato che gli atti impositivi in contestazione sono stati redatti e sottoscritti il 07/02/2022, pertanto i richiami della difesa di parte contribuente ai documenti concernenti ai periodi di validità dal 07/08/2019 al 30/04/2020; dal 01/05/2020 al 31/08/2020; dal 01/09/2020 al 30/09/2020
e dal 01/10/2020 al 30/09/2021, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, rispetto al quale rileva esclusivamente il provvedimento n. 139950 del 29/09/2021 per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2023
(documenti del Comune n. 16 nel ricorso 241/2022, n. 10 nel ricorso 283/2022 e n. 17 nel ricorso 355/2022).
14.4.2) La contestazione è fondata sul presupposto che la delibera della giunta comunale n. 232/2020 del
15/09/2020 non costituirebbe un atto valido di conferimento del potere per la sottoscrizione degli atti impositivi.
Trattasi della delibera con la quale la Giunta comunale, in ottemperanza all'art. 1, comma 798, della legge
160/2019, ai sensi del quale il Comune deve designare il funzionario responsabile dell'imposta e richiamata la delibera 190 del 16/07/2019, ha designato quale funzionario responsabile di vari tributi tra i quali IMU e
TASI la dr.ssa Nominativo_10, che ha sottoscritto gli atti impositivi in contestazione.
Ad avviso della difesa di parte contribuente tale delibera sarebbe stata sostituita dal provvedimento di «
Conferimento incarico della posizione organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario”», per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2023, durante il quale sono stati sottoscritti gli avvisi di accertamento, ai sensi del quale, per poter sottoscrivere atti di rilevanza esterna la dr.ssa Nominativo_10 necessitava di una specifica delega del dirigente di settore.
La difesa di parte contribuente riconduce l'intervenuta decadenza della delibera 232/2020 del 15/09/2020 all'affermazione «Dato che le circolari ministeriali esprimono pareri che non vincolano né il contribuente, né il giudice, è bene che le attività di organizzazione e gestione dell'IMU dall'anno 2020 sia legittimata da un nuovo atto di nomina del funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili per evitare future contestazioni da parte dei contribuenti», esposta nel parere di regolarità tecnico/contabile che ha preceduto l'adozione della stessa delibera, come si evince dal fatto che è dato 20/08/2020.
14.4.3) Tenuto conto anche delle disposizioni legislative e costituzionali sull'autonomia dei poteri degli Enti locali, va condivisa l'osservazione del Comune esposta nella memoria depositata il 22/01/2025 che «... gli avvisi di accertamento impugnati sono legittimi in quanto rispettano le fonti attributive dei poteri affidati al Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario quale titolare di posizione organizzativa con funzioni di direzione di unità di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa: in particolare la Giunta Comunale con delibera n. 232 del 15.09.2020 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso primo grado) ha attribuito al Funzionario Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa, tra le quali anche la sottoscrizione dei relativi provvedimenti.».
14.4.4) A quanto precede va aggiunto che questo collegio ritiene che al fine di superare l'eccezione di parte contribuente va data continuità anche al condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale ripetutamente affermato dall'allora commissione tributaria regionale per il Veneto e da questa Corte di secondo grado, secondo il quale «... nella specie viene in rilievo, in ogni caso, l'applicabilità dei princìpi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento alla teoria del “funzionario di fatto”, figura che comprende diverse fattispecie di esercizio dell'azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione (carenza dell'atto di nomina o dell'atto di assegnazione, nullità degli Stessi o loro sopravvenute annullamento), con la conseguenza che gli atti emessi dal funzionario di fatto mantengono la propria validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore ovvero del delegante la funzione, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'Ente pubblico da cui provengono ed essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce. A tale conclusione è giunta la giurisprudenza amministrativa in fattispecie simili, laddove ha statuito che "allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale ” (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 201l, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073, Tar Abruzzo, 333220-12;” anche Consiglio di Stato 3812/2012, Tar Calabria 1380/2011, Tar Lazio 1379/2011 e Tar Lombardia 402/2011).» (C.T.R. Veneto 416/2016, in senso conforme, ex plurimis, 103/2013, 344/2016, 958/2016, 1220/2016, 395/2017, 1126/2017, C.G.T. Secondo grado Veneto 1134/2023, 1154/2023, 54/2024,
512/2024).
14.4.5) Per tali ragioni va rigettata l'eccezione di illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione.
15) In relazione alla posizione della sola contribuente Ricorrente_2 nell'appello è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, dell'art. 1, comma 741, della legge 160/2019, dell'art.1, comma 639, della legge 147/2013, dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992.
La contestazione è riferita al mancato riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale sita in Indirizzo_2 (Numero_2, categoria A/2, Indirizzo_2) e le relative pertinenze (subalterni 1 e 42).
15.1) La difesa di parte contribuente richiama la sentenza n. 209/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che per usufruire dell'esenzione il possessore deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile cui si riferisce l'agevolazione, mentre non rileva la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
Sul punto le appellanti deducono che pur disponendo dei poteri necessari per verificare la sussistenza dei requisiti, il Comune non avrebbe assolto l'onere della prova della mancanza della dimora abituale, non essendo probatori a tale scopo i riferimenti alle utenze e relativi consumi.
Pertanto, sulla base di documentazione che la difesa delle contribuenti ha depositato solo in sede di appello, contestano la sentenza impugnata che avrebbe riprodotto pedissequamente le tesi dell'Ente locale.
15.2) Preliminarmente va rilevato che già nelle controdeduzioni in primo grado, non contestato dalla difesa di parte contribuente, il Comune ha precisato che «... la ricorrente non ha mai comunicato con nota o con dichiarazione IMU la volontà della famiglia Nominativo_1/Ricorrente_1 di considerare, ipoteticamente, l'abitazione di Indirizzo_2 l'alloggio della propria famiglia, manifestando così quale delle due abitazioni eleggere ad abitazione principale della stessa.».
Va dato atto che il riferimento all'intero nucleo familiare risulta superato per effetto della già citata e nota sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, non risulta, invece, superata la circostanza che la contribuente non ha comunicato al Comune la sussistenza dei requisiti per usufruire relativamente all'immobile di Indirizzo_2 dell'agevolazione tributaria in contestazione ed è priva di fondamento la tesi di parte contribuente che vorrebbe far discendere il riconoscimento del diritto all'agevolazione dalle risultanze dei registri anagrafici del Comune di Treviso, essendo indiscusso che il presupposto per l'applicazione dell'IMU e della TASI è fondato sulle risultanze degli archivi catastali, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli anagrafici e l'Ente locale non può essere onerato di “controlli incrociati” non previsti dalle vigenti norme.
Tuttavia, va riconosciuto che in ipotesi come quella in esame può essere applicato il principio «... che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (di Cassazione, ndr) le dichiarazioni fiscali non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708, 8 luglio 2008 n. 18673).» Tale principio, con specifico riferimento ad un'impugnazione concernente l'ICI, è stato affermato dalla Suprema
Corte anche nella sentenza n. 13151/2010 e può essere esteso all'IMU e TASI data l'analogia dei presupposti d'imposta.
Fermo restando che, contestualmente, opera anche il principio generale secondo il quale il diritto ad usufruire di un'agevolazione tributaria derivante da condizioni oggettive o soggettive che derogano alla norma generale
è subordinata alla dimostrazione da parte di chi intende beneficiarne dell'esistenza delle condizioni previste dal legislatore ai fini della concessione del beneficio.
Nel caso in esame quest'ultimo onere non risulta assolto.
15.3) I giudici di primo grado hanno ritenuto che «... per l'immobile di Indirizzo_2 non risultano denunce di utenze domestiche a nome Ricorrente_2. Il contratto per la raccolta dei rifiuti è intestato a Ricorrente_1
e negli anni interessati dagli avvisi di accertamento i componenti residenti dichiarati sono 5 (e non 6) come da documento 40 dimesso dal Comune. Quanto al civico 5 del Indirizzo_3 (residenza e dimora della famiglia di Ricorrente_2) l'utenza domestica per i rifiuti è intestata al coniuge Nominativo_1
e negli anni interessati dagli accertamenti i componenti residenti dichiarati sono 4 (non 3). Si veda documento n. 41 sempre dimesso dal Comune. Non vi sono quindi obiettive esigenze che possano giustificare il cambio di residenza in Indirizzo_2 (TV) di Ricorrente_2. Del resto le stesse notifiche degli avvisi di accertamento risultano effettuati al marito in Indirizzo_3. Non appare quindi dovuta l'esenzione dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_2 (TV)».
15.4) A giudizio della difesa di parte contribuente tali elementi non dimostrerebbero che la contribuente Ricorrente_2 non dimorava abitualmente presso l'immobile di Indirizzo_2.
15.4.1) La difesa di parte contribuente deduce ripetutamente che risulterebbe violato l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, in tema di prova, secondo cui «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. …»
La Corte di Cassazione ha affermato come «... qualora si ritenesse che la nuova norma dell'art.7, comma 5 bis ,d.lgs. n.546/1992 abbia escluso il ricorso alle presunzioni semplici, saremmo in presenza di una disposizione modificativa del regime probatorio previgente, con la conseguenza che essa potrebbe valere solo per i giudizi successivi alla sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022, operando invero la regola generale dell'art. 11 delle preleggi, in difetto di norme transitorie (ciò in quanto l'art. 6 della legge 130/22, che ha appunto introdotto il comma 5-bis, non rientra tra le norme per le quali l'art. 8 della medesima legge detta disposizioni transitorie rispetto ai processi);». (Cass. 18764/2024).
Pertanto, anche qualora fosse ritenuta modificativa del precedente regime, la norma introdotta dalla legge
130/2022 (entrata in vigore il 16/09/2022) non potrebbe essere applicata retroattivamente alla controversia in esame, incardinata con ricorsi notificati al Comune di Treviso il 29/04/2022 (R.G.R. 241/2022), 27/05/2022
(R.G.R. 283/2022) e 11/07/2022 (R.G.R. 637/2022).
15.4.2) Dei vari argomenti esposti dalla difesa di parte contribuente, è condivisibile l'osservazione che l'assenza di contratti relativi a utenze domestiche non è significativo, considerato che nell'immobile risiedevano altre 5 persone e il rapporto di coabitazione con la famiglia della sorella.
15.4.3) Al contrario, non convincono le altre argomentazioni esposte al fine di contestare gli atti impositivi e la sentenza di primo grado.
15.4.3.1) Ad avviso di parte contribuente il fatto che gli avvisi di accertamento siano stati notificati presso l'abitazione del coniuge in Indirizzo_3, ma non personalmente alla contribuente sarebbe irrilevante ed anzi dimostrerebbe che non risiede abitualmente a tale indirizzo.
Tale affermazione risulta, però, in palese contraddizione con la circostanza evidenziata dall'Ente locale e non contestata dalla parte contribuente «... che gli avvisi di accertamento IMU anni 2017-2019-2020-2021 e gli avvisi di accertamento TASI anni 2017-2018-2019 sono stati recapitati dal portalettere con la procedura del “seguimi” in Indirizzo_3 e notificati al coniuge Nominativo_1. Occorre sottolineare che il servizio SEGUIMI offerto da Banca_1 è attivato su richiesta del cliente interessato per il reindirizzamento della corrispondenza dal vecchio al nuovo indirizzo di recapito indicato: nel caso oggetto del presente contenzioso è stato invero richiesto affinché la corrispondenza venisse inoltrata dal nuovo al vecchio indirizzo (cfr. doc. fascicolo ricorso primo grado). Pertanto è priva di fondamento, ancorché nebulosa nel suo significato, l'affermazione della controparte (cfr. pag. 27 doc. 1) che “per converso, proprio perché gli atti non sono mai stati ritirati dalla diretta interessata, tale elemento va interpretato in senso a lei favorevole”: è evidente che la controparte, pro domo sua, minimizza quella che a tutti gli effetti è una prova stringente di come la sig.ra Ricorrente_2 non dimorasse realmente con la famiglia della sorella Ricorrente_1, e che avesse attivato, strumentalizzandone la funzione, il servizio SEGUIMI onde evitare la perdita della corrispondenza indirizzata ad un indirizzo dove di fatto la stessa appellante non viveva.».
L'attivazione del servizio “Seguimi” di Banca_1 è una circostanza idonea a dimostrare l'assenza di
“dimora abituale” della contribuente nell'immobile di Indirizzo_2 cui si riferisce la contestazione, come detto in precedenza, requisito necessario anche dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale.
Del resto, nonostante la questione sia stata dedotta dal Comune, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione per giustificare l'utilizzo del servizio “Seguimi” allo scopo di farsi recapitare la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello dell'asserita “dimora abituale”.
15.4.3.2) Anche dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l'agevolazione tributaria è soggetta al duplice requisito della “residenza anagrafica” e “dimora abituale”. Pertanto la sola residenza anagrafica non costituisce titolo per usufruire dell'esenzione dell'imposta sulla casa di abitazione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte contribuente, non è ravvisabile alcuna contraddizione nella circostanza che i giudici di prime cure abbiano riconosciuto che Ricorrente_2
ha trasferito la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_2, ma non il diritto all'agevolazione tributaria, non essendo dimostrata la “dimora abituale”.
15.4.3.3) Quale ulteriore motivo di violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, la difesa di parte contribuente deduce che, al contrario di quanto stabilito dal Giudice di prime cure, le iscrizioni anagrafiche e la documentazione riguardante le utenze domestiche dimostrerebbero che Ricorrente_2 dimora abitualmente presso l'abitazione di Indirizzo_2.
15.4.3.3.a) Sull'insufficienza della residenza anagrafica a dimostrare il diritto all'agevolazione si è già detto al capo15.4.3.2).
15.4.3.3.b) La difesa di parte contribuente contesta le osservazioni del Comune in ordine ai consumi idrici,
a tale scopo richiama fatture depositate solo in sede di appello emesse nel periodo dal 08/03/2017 al
26/02/2023, evidenziando che «... Dalle fatture risulta che i componenti del nucleo familiare sono 6 e non 5.», ma tale dato risulta solo dalla fattura emessa il 18/03/2019, mentre le precedenti riportano solo l'indicazione di una famiglia, senza precisare il numero di componenti.
Sulla base di tali fatture e dati statistici diffusi dalla società che gestisce il servizio (Alto Trevigiano Servizi) la difesa di parte contribuente deduce che i consumi sarebbero compatibili con un nucleo di 6 persone e non 5, in quanto, una famiglia di 6 persone consuma circa 280-290 mc d'acqua l'anno, mentre una famiglia di cinque persone ne consuma circa 230-240 mc e tutte le fatture riguardanti i consumi idrici nei periodi oggetto di accertamento attestano consumi medi annui che non scendono mai sotto la soglia di 285 mc.
Tale tesi risulta può essere condivisibile in riferimento alle letture sino al 16/12/2017, ma non per quelle successive, per le quali sussiste un evidente contrasto con i consumi medi annui effettivi in costante crescita risultanti dalle letture esposte nelle fatture depositate dalla stessa parte contribuente e dalle quali il Comune ha tratto i consumi rilevati nei periodi intercorsi tra le letture e riepilogati alla pagina 13 della memoria depositata il 22/01/2025.
Dal 16/12/2017 al 09/06/2018 è stato rilevato un consumo di 162 mc in 175 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 337 mc (162/175*365)
Dal 09/06/2018 al 28/12/2018 è stato rilevato un consumo di 223 mc in 202 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 402 mc (223/202*365)
Dal 28/12/2018 al 08/06/2019 è stato rilevato un consumo di 331 mc in 162 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 745 mc (331/162*365)
Dal 08/06/2019 al 07/12/2019 è stato rilevato un consumo di 405 mc in 182 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 812 mc (405/182*365)
Dal 07/12/2019 al 16/07/2020 è stato rilevato un consumo di 823 mc in 222 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 1353 mc (823/222*365)
Dal 16/07/2020 al 19/12/2020 è stato rilevato un consumo di 775 mc in 156 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 1813 mc (775/156*365).
In assenza di adeguate e documentate spiegazioni sui consumi risultanti dagli atti, che era onere della difesa di parte contribuente fornire, la discrasia tra il consumo medio teorico di circa 280-290 mc per una famiglia di 6 persone indicato dalla difesa della stessa parte contribuente e quelli risultanti dalle letture esposte nelle fatture rende evidente che i consumi idrici non possono essere assunti quale prova della presenza nell'immobile di 6 persone e quindi anche la “dimora abituale” di Ricorrente_2.
15.4.3.3.c) La difesa di parte contribuente deduce che il primo grado ha valorizzato un documento prodotto dal Comune relativo alla raccolta rifiuti, dal quale all'indirizzo di Indirizzo_2 risultano dichiarati 5 componenti e non 6, ma si tratterebbe di un errore interno del gestore del servizio (Società_1 spa), il quale, a seguito di verifica incrociata con l'anagrafe, ha rettificato il dato risultante dalla documentazione depositata in primo grado dal Comune, conteggiando 3 componenti a Indirizzo_3 e 6 in Indirizzo_2.
Premesso che la documentazione relativa alla rettifica è datata 24/04/2023, quindi successiva al deposito della sentenza di primo grado, che, pertanto, non poteva tenerne conto e comunque la data del documento dimostra che la residenza di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2 non era stata comunicata tempestivamente nemmeno alla società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante il regolamento del servizio preveda che le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dall'evento.
Sulla questione il Comune replica che «... la rettifica operata dal gestore non può essere utilizzata quale mezzo di prova in quanto non può avere effetto retroattivo e può essere superato da altri mezzi nell'accertamento della dimora abituale di un contribuente.», inoltre alla dimostrazione dell'accredito a favore del coniuge di Ricorrente_2 per riduzione di un componente dell'utenza di Indirizzo_3, non è stato dimostrato il contestuale addebito nei confronti del cognato per aumento di un componente nell'immobile di Indirizzo_2.
Ne consegue che, mancando il riaddebito relativo all'utenza di Indirizzo_2, il documento emesso da
“Società_1 spa” a seguito di una tardiva comunicazione di parte contribuente, non risulta decisivo al fine di dimostrare la “dimora abituale” di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2.
15.4.3.3.d) Per quanto concerne l'utenza elettrica la difesa di parte contribuente non ha fornito nessun elemento utile a contrastare le osservazioni del Comune sulle circostanze che «Tutte le fatture sono intestate al cognato della sig.ra Ricorrente_2, non sono state presentate in primo grado, ed attestano solo gli importi pagati e non i consumi di energia elettrica dal 2017 al 2023, non risultando pertanto utili a dimostrare la dimora abituale, in quanto: in primo luogo non è riportato l'effettivo consumo ma solo i frontespizi della fattura con l'importo dovuto;
in secondo luogo, anche economicamente, non corrispondono ad un sensibile aumento dei consumi, tale da accertare l'aggiunta di un componente alla famiglia anagrafica;
infine non è stato fornito l'anno 2016, anno in cui non dimora ancora nella casa la sig.ra Ricorrente_2 per far emergere un'eventuale differenza di consumi. In particolare, la controparte ha allegato solo la prima pagina delle fatture di Società_2 S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica, priva del dettaglio degli effettivi consumi prodotti dalla famiglia di Indirizzo_2.».
15.4.3.3.e) Ribadita l'inconferenza al caso in esame dei richiami della difesa di parte contribuente all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, tenuto conto di quanto precede la documentazione relativa alle utenze non è idonea a dimostrare la “dimora abituale” di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2, pertanto risulta inconferente anche l'osservazione della difesa di parte contribuente che «Dal punto di vista probatorio, con riferimento specifico all'esenzione IMU, ricordiamoci che la Corte Costituzionale ha stabilito coma la veridicità delle dichiarazioni può essere provata anche dai “dati relativi alla somministrazione di energie elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”.».
16) Per le ragioni sovraesposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appello proposto dalle parti contribuenti va accolto limitatamente all'annullamento delle pretese riferibili all'unità immobiliare censita in catasto al mappale 1970, subalterno 1 e va rigettato nel resto.
17) Visto l'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, le contribuenti vanno condannate alla rifusione al Comune di
Treviso delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 3.200 (tremiladuecento/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti, compensate per un quarto in considerazione della parziale soccombenza dell'Ente locale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, annulla le pretese relative all'unità catastale censita al Numero_1, subalterno 1 e conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna le contribuenti al pagamento spese del grado, liquidate in 3.200 euro, compensate per un quarto.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 04/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ON RG, TO
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Treviso - Piazza Delle Istituzioni 49/e 31100 Treviso TV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40-2022 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70-2022 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43-2022 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 71-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 73-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75-2022 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle contribuenti si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il difensore del comune si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi:
2.1) R.G.R. 241/2022, proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. 39 per TASI 2017, n. 40 per TASI 2018, n. 41 per TASI 2019, n. 66 per IMU 2017, n. 68 per IMU 2019, n. 69 per IMU 2020, n.
70 per IMU 2021, emessi dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollati in data 08/02/2022; 2.2) R.G.R. 283/2022, proposto da Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento nr. 67, per IMU 2018, emesso dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollato in data 08/02/2022;
2.3) R.G.R. 355/2022, proposto da Ricorrente_1, avverso gli avvisi di accertamento n. 71 per IMU 2017, n. 72 per IMU 2018, n. 73 per IMU 2019, n. 74 per IMU 2020, n. 75 per IMU 2021, n. 42 per TASI 2017, n.
43 per TASI 2018, n. 44 per TASI 2019, emessi dal Comune di Treviso in data 07/02/2022 e protocollati in data 08/02/2022;
3) La controversia concerne gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Treviso ha contestato alle contribuenti il versamento solo parziale delle imposte IMU dal 2017 al 2021 e TASI dal 2017 al 2019 relative ad alcune unità immobiliari, la maggior parte delle quali in comproprietà al 50 % tra le due contribuenti.
4) Con la sentenza impugnata la corte di primo grado si è pronunciata sui ricorsi riuniti con i quali le contribuenti hanno contestato gli atti impositivi sotto plurimi profili.
4.1) Preliminarmente la corte di primo grado ha osservato che «... le ricorrenti espongono, peraltro genericamente, che sarebbe intervenuto un provvedimento di autotutela per cui sarebbe sopravvenuto un difetto di interesse dell'Ente comunale nel presente giudizio. Nella realtà, come dedotto dal Comune, non risulta che vi siano stati provvedimenti in autotutela da parte dell'Ente pubblico né le ricorrenti, al di là di una farraginosa allusione, hanno offerto prova di quanto assunto nemmeno relativamente ad una ipotetica istanza di autotutela.».
4.2) Per le ragioni dettagliatamente esposte in motivazione, i primi giudici, hanno rigettato le contestazioni delle contribuenti concernenti: la nullità degli avvisi di accertamento perché non risulterebbero sottoscritti dal dirigente del settore competente, con la qualifica apicale dell'area amministrativa, economica e finanziaria;
la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento;
la notificazione degli atti impositivi in fotocopia a mezzo posta raccomandata, privi dell'asseverazione di conformità all'originale e della sottoscrizione autografa del Dirigente del Settore ragioneria e finanza del Comune;
la mancata instaurazione del contraddittorio, trattandosi di eccezione formulata in modo generico e riferita ad un tributo non armonizzato per cui non sussiste uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo (si veda ex multis Cass. Sez. Unite
n. 24833/15).
Quanto alla determinazione dei recuperi d'imposta, la Corte di primo grado ha giudicato legittimo l'operato del Comune, che ha recepito le rendite catastali presenti negli atti informatizzati dell'Agenzia delle Entrate
- Territorio, fonte deputata su cui si fonda la pretesa tributaria riferita all'immobile che in data 06/04/2016 è stato accatastato a nome di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
4.3) In relazione al mancato riconoscimento dell'esenzione dal tributo per le tre unità immobiliari riferite all'abitazione principale A2 (Sez.
1 - Fg. 4 – mapp. 1 sub 36 e le due pertinenze C2 e C6) i primi giudici hanno dato atto che dal 27/10/17 la contribuente Ricorrente_2 ha sciolto il nucleo familiare formato con il marito Nominativo_1 ed i figli Nominativo_2 e Nominativo_3 ed ha trasferito la residenza in Indirizzo_2 / b, nell'immobile di cui è comproprietaria con la sorella Ricorrente_1 ed è diventata componente della famiglia anagrafica del cognato Nominativo_4, della sorella e dei nipoti Nominativo_5, Nominativo_6 e Nominativo_7 , precisando altresì che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022 ciascun possessore può usufruire dell'esenzione IMU sulla propria abitazione principale, essendo del tutto irrilevante il fatto di essere parte di un nucleo familiare residente in altro immobile e che tali immobili siano situati in uno stesso
Comune o in Comuni diversi. La Corte ha altresì osservato che in relazione all'immobile di Indirizzo_2: non risultano denunce di utenze domestiche a nome Ricorrente_2; il contratto per la raccolta dei rifiuti è intestato a Ricorrente_1
e il Comune ha documentato che i componenti dichiarati residenti nell'immobile di Indirizzo_2 sono 5 e non 6 e in quello di Indirizzo_3 l'utenza è intestata al coniuge Nominativo_1 e i componenti dichiarati sono 4 e non 3; le notifiche degli avvisi di accertamento intestati ad Ricorrente_2 risultano eseguite a mani del marito in Indirizzo_3.
Sulla base di tali evidenze i primi giudici hanno concluso che «... Non vi sono quindi obiettive esigenze che possano giustificare il cambio di residenza in Indirizzo_2 (TV) di Ricorrente_2. ... Non appare quindi dovuta l'esenzione dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_2 (TV).».
4.4) Infine, la Corte ha statuito che la violazione della privacy eccepita in relazione alle modalità di notifica degli atti impositivi non rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario, ma del Garante della privacy.
4.5) Per tali ragioni, con la sentenza n. 156/1^/2023, del 29/03/2023, depositata il 20/04/2023, la corte ha rigettato i ricorsi riuniti e condannato le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del
Comune, liquidate in 2.000 euro, oltre IVA e CPA.
5) Avverso tale pronuncia le contribuenti hanno proposto un unico appello con il quale ribadiscono la richiesta di dichiarare, in via principale, la nullità o l'illegittimità, totale o parziale, e quindi disporre l'annullamento, in tutto o in parte, degli avvisi di accertamento impugnati ed in epigrafe specificati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, per i motivi tutti di cui al presente appello e in ogni caso: condannare la controparte al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c..
6) In data 26/03/2024 il Comune di Treviso ha depositato una memoria di costituzione per «... eccepire l'irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso in appello e, comunque, nel merito, la sua infondatezza.», senza tuttavia esplicitarne le ragioni e chiedere che «... disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione, ... dichiararsi, inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque rigettarsi, siccome infondato, il ricorso introduttivo del presente giudizio.».
7) In data 28/03/2024 il Comune di Treviso ha depositato un atto di controdeduzioni, con il quale ha reiterato quanto esposto nella memoria di costituzione, senza ulteriori precisazioni a sostegno della domanda.
8) In data 12/12/2024 la segreteria della Corte ha notificato alle parti l'avviso per la trattazione della controversia all'udienza del 03/02/2025.
Pur disponendo di ampio termine per una definizione fuori udienza della controversia, in data 09/01/2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta di rinvio a fini conciliativi, denotando la volontà di non definire tale procedura in tempo utile per evitare il rinvio della trattazione, con le conseguenti ricadute negative sulla gestione dei ruoli della Corte ed una palese inerzia dei funzionari del Comune di Treviso.
9) In contraddizione con la richiesta di rinvio per conciliazione, in data 13/01/2025 il Comune ha depositato documenti e in data 22/01/2025 una memoria con la quale replica puntualmente all'appello, nella quale «Il procuratore dell'Ente riporta … le osservazioni in fatto e in diritto fornite dal competente servizio comunale in vista dell'udienza del 03 febbraio 2025.» e conclude con la richiesta «... nel merito: confermare per le ragioni tutte indicate la sentenza n. 156/2023 del 29.03.2023, depositata in segreteria il 20.04.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, Sezione 1, e per l'effetto, confermare integralmente gli atti impositivi impugnati in primo grado e precisamente gli avvisi di accertamento nn. 39-40-41-66-68-69-70 del 07.02.2022 (impugnati con il ricorso iscritto al n. 241/2022) e l'avviso di accertamento n. 67 del 07.02.2022 (impugnato con il ricorso iscritto al n. 283/2022), e gli avvisi di accertamento n. 42-43-44-71-72-73-74-75 (impugnati con il ricorso iscritto al n. 355/2022).Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.».
Nel corpo della memoria il Comune espone di ritenere «... doveroso descrivere per sommi capi l'iter e l'excursus storico del procedimento instauratosi con le ricorrenti, che almeno dal 2012 in poi non hanno mai pagato interamente le imposte dovute, nemmeno lontanamente, e che, pur consapevoli della (gravosa) situazione debitoria non hanno mai ritenuto necessario chiarire la posizione presso gli uffici del Servizio
Tributario e Tariffario, e non hanno mai palesato la volontà di sanare una situazione tributaria chiaramente deficitaria, o almeno tentato di instaurare un rapporto con l'ente improntato al principio della collaborazione con la pubblica amministrazione.».
L'Ente locale ha precisato la pendenza avanti la Corte di Cassazione del ricorso avverso la sentenza
597/8^/2019 con la quale la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto si è pronunciata nella controversia concernente le imposte IMU dal 2012 al 2016 e TASI dal 2014 al 2016, confermando la sentenza
454/1^/2018, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha rigettato i ricorsi introduttivi delle contribuenti.
Ad avviso del Comune «... Tale incipit risulta necessario per inquadrare la strategia perseguita pervicacemente dalle contribuenti che anche nel precedente contenzioso si sono prodigate minuziosamente a descrivere le presunte omissioni del Comune di Treviso sul piano puramente formale e/o procedimentale, senza nemmeno contestare, se non marginalmente, la pretesa debitoria del Comune di Treviso.».
Sulla base di quanto esposto negli atti di causa, il Comune conclude «... che le prove presentate dalla controparte solo in sede di appello e non in primo grado non dimostrano la dimora abituale della sig.ra Ricorrente_2;.».
10) All'udienza del 03/02/2025 la Corte ha accolto l'istanza di rinvio e differito la trattazione della causa all'udienza odierna.
11) Con memoria illustrativa di sintesi, depositata il 27/03/2025, la difesa di parte contribuente ribadisce quanto già dedotto in giudizio ed evidenzia che nella memoria depositata in data 22/01/2025 il Comune ha sollevato il tema dei giudizi pendenti in Cassazione tra le parti in merito ad altre annualità. Tale tema non è stato sollevato dalla controparte nel giudizio di primo grado e di conseguenza non potrà essere oggetto di valutazione nel presente giudizio di appello in virtù del disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
12) Preso atto della mancata definizione in via conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13) Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità, per violazione del termine ex art. 32, comma 2, d.lgs.
546/1992, della memoria illustrativa di sintesi, depositata dalla difesa delle parti contribuenti il 27/03/2025, peraltro infondata nella parte in cui deduce la presunta violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 in relazione alla citazione da parte del Comune della controversia relativa ad altre annualità, trattandosi di un mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale, peraltro non definitivo e comunque, anche per quanto concerne le eccezioni in diritto e nel merito, privo di qualsiasi valenza vincolante e/o decisiva ai fini della presente controversia, stante l'autonomia dei giudizi.
14) Nell'atto d'appello sono esposti quattro motivi d'impugnazione concernenti la posizione di entrambe le contribuenti.
14.1) Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990.
14.1.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
Per completezza, va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
14.1.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
14.1.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale nel caso dei provvedimenti legislativi e all'albo pretorio per gli atti dell'Ente locale, che in quanto atti amministrativi di carattere generale dovevano eventualmente essere impugnati nei tempi previsti dalla normativa avanti i competenti organi giurisdizionali, nonché i dati catastali fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle
Entrate-Territorio.
Dopo i predetti richiami è indicato il “totale da pagare”, suddiviso tra importo omesso, sanzioni, interessi e spese di notifica.
14.1.2.2) In ciascun atto impositivo per IMU e TASI l'Ente locale ha inserito cinque tabelle.
Nella prima è esposto il totale da pagare, risultante dalla somma del totale omesso, totale sanzioni, totale interessi e spese di notifica.
Nella seconda la lista delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo.
Le successive tabelle contengono i dati relativi a: “Lista versamenti”, “Riepilogo dovuto per tributo”,
“Elaborazione Accertamento Dovuto/Versato”, “Dettaglio omesso pagamento”, relativo all'esposizione dettagliata delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi. 14.1.2.3) Tenuto conto di quanto precede va dato atto che gli atti impositivi contengono tutti gli elementi previsti dalle norme e necessari per consentire alle contribuenti e ai difensori delle stesse di comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali ed esercitare pienamente il diritto di difesa, come del resto dimostrano le puntuali argomentazioni esposte nei ricorsi introduttivi e nel presente appello, dalle quali si evince la piena contezza delle ragioni dei recuperi d'imposta rivendicati dall'Ente locale.
14.1.3) In tema di carenza di motivazione la difesa di parte contribuente osserva che «... nella motivazione degli avvisi di accertamento doveva essere spiegato per quale motivo è stata esclusa l'esenzione per l'abitazione di Indirizzo_2, ove la Sig.ra Ricorrente_2 risiede e dimora abitualmente a partire dal 2017 (Indirizzo_2), come risulta pacificamente dai registri anagrafici del Comune di Treviso.».
Per superare tale eccezione è sufficiente evidenziare che l'Ente locale, nelle motivazioni degli avvisi di accertamento n. 66, 67, 68, 39, 40 e 41, ha precisato che «... relativamente ai fabbricati a disposizione siti in Indirizzo_6, in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_7. Con l'occasione si ricorda l'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Il coniuge Nominativo_1 già usufruisce dell'agevolazione dell'abitazione principale per Il fabbricato sito in Indirizzo_3. dove dimora e risiede con i figli.» e nelle motivazioni degli avvisi di accertamento n. 69 e 70 che «Relativamente ai fabbricati a disposizione siti in Indirizzo_6, in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_7
. Con l'occasione sì ricorda l'art. l comma 741 lett. b) della Legge 160/2019: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica In Immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Il coniuge Nominativo_1 già usufruisce dell'agevolazione dell'abitazione principale per Il fabbricato sito in Indirizzo_3, dove dimora e risiede con i figli.».
Pertanto anche tale argomento difensivo risulta infondato.
14.2) Con il secondo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per difetto di motivazione sotto l'ulteriore profilo della mancata indicazione della «... ragione per cui è stato assoggettato ad imposizione il terreno classificato come “Altro fabbricato”, censito alla Numero_1
, cat. C/6, visto che, nei periodi d'imposta oggetto degli avvisi di accertamento, le odierne appellanti non avevano la disponibilità dell'immobile.».
Tale motivo d'impugnazione è assorbito da quanto esposto al successivo capo 14.3) al quale si rinvia.
14.3) Con il terzo motivo è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per violazione degli artt. 9, comma 1, del d.lgs 23/2011, 1, comma 743, della legge 160/2019 e 1, comma 639, della legge n.
147/2013, in quanto la documentazione prodotta in atti (docc. nn. 16-19) dimostra che negli anni d'imposta oggetto degli avvisi di accertamento le odierne appellanti non avevano alcun tipo di diritto reale/possesso sull'immobile classificato come “Altro fabbricato”, censito alla Numero_1, cat. C/6.
14.3.1) Dagli atti prodotti dalla stessa parte contribuente si evince che si tratta di un posto auto scoperto, tale tipologia di unità immobiliare, pur non essendo un “fabbricato” nel senso letterale del termine, ai sensi delle norme catastali va iscritta in catasto nella categoria “C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”, con attribuzione di rendita e per l'effetto rientra tra le unità immobiliari soggette ad IMU e TASI. Pertanto, la classificazione quale “Altro fabbricato” indicata negli atti impositivi è conforme alle disposizioni sulla formazione e conservazione del catasto urbano.
14.3.2) Quanto all'individuazione del soggetto passivo d'imposta, dagli atti di causa risulta che il bene in questione è stato oggetto di una controversia civile tra le contribuenti (Ricorrente_2 e Ricorrente_1) e soggetti terzi (Nominativo_8 e Nominativo_9) che ne rivendicavano la proprietà.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Treviso n. 1854/2015 depositata il 31/07/2015 è stato accertato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alle predette Nominativo_8 e Nominativo_9 della proprietà esclusiva dell'area adibita a parcheggio, la causa è stata rimessa in istruttoria per procedere al frazionamento dell'area ai fini della trascrizione e con la sentenza dello stesso Tribunale 1577/2018, depositata il 24/07/2018, è stato disposto il frazionamento dell'area nei termini indicati dal C.T.U., il relativo aggiornamento catastale e la trascrizione.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza pronunciata in data 08/09/2020, pubblicata il 03/11/2020 (della quale è stata depositata una copia priva di numero) ha dichiarato la nullità delle predette sentenze per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Successivamente è intervenuto un accordo transattivo, le cui copie depositate in giudizio sono prive di data certa, ma sul punto non vi è contestazione, in base al quale entrambe le parti hanno rinunciato alla riassunzione della causa, definito gli aspetti risarcitori e Nominativo_8 e Nominativo_9 si sono impegnate a liberare entro il 30/01/2021 l'area detenuta per effetto della sentenza di primo grado, che sarebbe rimasta ad esclusiva disposizione di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
Dalla cronologia esposta innanzi si evince che nel periodo intercorso tra la sentenza n. 1854/2015 (31/07/2015) e la liberazione dell'area da parte di Nominativo_8 e Nominativo_9 per effetto dell'accordo transattivo (30/01/2021), le contribuenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 non avevano la disponibilità del bene.
14.3.3) Ciò premesso, ai fini del decidere si deve considerare che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.
n. 23/2011 e dell'art.1, comma 743, della legge 160/2019, in materia IMU, «... soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi»;
Ai sensi dell'art. 1, comma 639, legge 147/2013, il tributo grava «... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile».
Tenuto conto delle predette norme, risulta evidente che nelle annualità dal 2017 al 2020 e sino al 30/01/2021, non avendo né il possesso, né l'utilizzo dell'unità immobiliare, le contribuenti non erano i soggetti passivi dell'imposta.
Ne consegue che tale motivo d'appello va accolto.
14.4) Con il quarto motivo è dedotta l'illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle odierne appellanti per difetto di sottoscrizione da parte del dirigente di settore competente.
14.4.1) Sul punto va preliminarmente rilevato che gli atti impositivi in contestazione sono stati redatti e sottoscritti il 07/02/2022, pertanto i richiami della difesa di parte contribuente ai documenti concernenti ai periodi di validità dal 07/08/2019 al 30/04/2020; dal 01/05/2020 al 31/08/2020; dal 01/09/2020 al 30/09/2020
e dal 01/10/2020 al 30/09/2021, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, rispetto al quale rileva esclusivamente il provvedimento n. 139950 del 29/09/2021 per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2023
(documenti del Comune n. 16 nel ricorso 241/2022, n. 10 nel ricorso 283/2022 e n. 17 nel ricorso 355/2022).
14.4.2) La contestazione è fondata sul presupposto che la delibera della giunta comunale n. 232/2020 del
15/09/2020 non costituirebbe un atto valido di conferimento del potere per la sottoscrizione degli atti impositivi.
Trattasi della delibera con la quale la Giunta comunale, in ottemperanza all'art. 1, comma 798, della legge
160/2019, ai sensi del quale il Comune deve designare il funzionario responsabile dell'imposta e richiamata la delibera 190 del 16/07/2019, ha designato quale funzionario responsabile di vari tributi tra i quali IMU e
TASI la dr.ssa Nominativo_10, che ha sottoscritto gli atti impositivi in contestazione.
Ad avviso della difesa di parte contribuente tale delibera sarebbe stata sostituita dal provvedimento di «
Conferimento incarico della posizione organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario”», per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2023, durante il quale sono stati sottoscritti gli avvisi di accertamento, ai sensi del quale, per poter sottoscrivere atti di rilevanza esterna la dr.ssa Nominativo_10 necessitava di una specifica delega del dirigente di settore.
La difesa di parte contribuente riconduce l'intervenuta decadenza della delibera 232/2020 del 15/09/2020 all'affermazione «Dato che le circolari ministeriali esprimono pareri che non vincolano né il contribuente, né il giudice, è bene che le attività di organizzazione e gestione dell'IMU dall'anno 2020 sia legittimata da un nuovo atto di nomina del funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili per evitare future contestazioni da parte dei contribuenti», esposta nel parere di regolarità tecnico/contabile che ha preceduto l'adozione della stessa delibera, come si evince dal fatto che è dato 20/08/2020.
14.4.3) Tenuto conto anche delle disposizioni legislative e costituzionali sull'autonomia dei poteri degli Enti locali, va condivisa l'osservazione del Comune esposta nella memoria depositata il 22/01/2025 che «... gli avvisi di accertamento impugnati sono legittimi in quanto rispettano le fonti attributive dei poteri affidati al Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario quale titolare di posizione organizzativa con funzioni di direzione di unità di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa: in particolare la Giunta Comunale con delibera n. 232 del 15.09.2020 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso primo grado) ha attribuito al Funzionario Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa, tra le quali anche la sottoscrizione dei relativi provvedimenti.».
14.4.4) A quanto precede va aggiunto che questo collegio ritiene che al fine di superare l'eccezione di parte contribuente va data continuità anche al condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale ripetutamente affermato dall'allora commissione tributaria regionale per il Veneto e da questa Corte di secondo grado, secondo il quale «... nella specie viene in rilievo, in ogni caso, l'applicabilità dei princìpi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento alla teoria del “funzionario di fatto”, figura che comprende diverse fattispecie di esercizio dell'azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione (carenza dell'atto di nomina o dell'atto di assegnazione, nullità degli Stessi o loro sopravvenute annullamento), con la conseguenza che gli atti emessi dal funzionario di fatto mantengono la propria validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore ovvero del delegante la funzione, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'Ente pubblico da cui provengono ed essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce. A tale conclusione è giunta la giurisprudenza amministrativa in fattispecie simili, laddove ha statuito che "allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo, l'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, tenendo conto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale ” (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2008, n. 2407, e sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 8 febbraio 201l, n. 402, e T.A.R. Lazio, sede Roma, Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073, Tar Abruzzo, 333220-12;” anche Consiglio di Stato 3812/2012, Tar Calabria 1380/2011, Tar Lazio 1379/2011 e Tar Lombardia 402/2011).» (C.T.R. Veneto 416/2016, in senso conforme, ex plurimis, 103/2013, 344/2016, 958/2016, 1220/2016, 395/2017, 1126/2017, C.G.T. Secondo grado Veneto 1134/2023, 1154/2023, 54/2024,
512/2024).
14.4.5) Per tali ragioni va rigettata l'eccezione di illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento per difetto di sottoscrizione.
15) In relazione alla posizione della sola contribuente Ricorrente_2 nell'appello è dedotta l'illegittimità degli avvisi di accertamento IMU e TASI per violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, dell'art. 1, comma 741, della legge 160/2019, dell'art.1, comma 639, della legge 147/2013, dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992.
La contestazione è riferita al mancato riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale sita in Indirizzo_2 (Numero_2, categoria A/2, Indirizzo_2) e le relative pertinenze (subalterni 1 e 42).
15.1) La difesa di parte contribuente richiama la sentenza n. 209/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che per usufruire dell'esenzione il possessore deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile cui si riferisce l'agevolazione, mentre non rileva la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
Sul punto le appellanti deducono che pur disponendo dei poteri necessari per verificare la sussistenza dei requisiti, il Comune non avrebbe assolto l'onere della prova della mancanza della dimora abituale, non essendo probatori a tale scopo i riferimenti alle utenze e relativi consumi.
Pertanto, sulla base di documentazione che la difesa delle contribuenti ha depositato solo in sede di appello, contestano la sentenza impugnata che avrebbe riprodotto pedissequamente le tesi dell'Ente locale.
15.2) Preliminarmente va rilevato che già nelle controdeduzioni in primo grado, non contestato dalla difesa di parte contribuente, il Comune ha precisato che «... la ricorrente non ha mai comunicato con nota o con dichiarazione IMU la volontà della famiglia Nominativo_1/Ricorrente_1 di considerare, ipoteticamente, l'abitazione di Indirizzo_2 l'alloggio della propria famiglia, manifestando così quale delle due abitazioni eleggere ad abitazione principale della stessa.».
Va dato atto che il riferimento all'intero nucleo familiare risulta superato per effetto della già citata e nota sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, non risulta, invece, superata la circostanza che la contribuente non ha comunicato al Comune la sussistenza dei requisiti per usufruire relativamente all'immobile di Indirizzo_2 dell'agevolazione tributaria in contestazione ed è priva di fondamento la tesi di parte contribuente che vorrebbe far discendere il riconoscimento del diritto all'agevolazione dalle risultanze dei registri anagrafici del Comune di Treviso, essendo indiscusso che il presupposto per l'applicazione dell'IMU e della TASI è fondato sulle risultanze degli archivi catastali, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli anagrafici e l'Ente locale non può essere onerato di “controlli incrociati” non previsti dalle vigenti norme.
Tuttavia, va riconosciuto che in ipotesi come quella in esame può essere applicato il principio «... che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (di Cassazione, ndr) le dichiarazioni fiscali non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708, 8 luglio 2008 n. 18673).» Tale principio, con specifico riferimento ad un'impugnazione concernente l'ICI, è stato affermato dalla Suprema
Corte anche nella sentenza n. 13151/2010 e può essere esteso all'IMU e TASI data l'analogia dei presupposti d'imposta.
Fermo restando che, contestualmente, opera anche il principio generale secondo il quale il diritto ad usufruire di un'agevolazione tributaria derivante da condizioni oggettive o soggettive che derogano alla norma generale
è subordinata alla dimostrazione da parte di chi intende beneficiarne dell'esistenza delle condizioni previste dal legislatore ai fini della concessione del beneficio.
Nel caso in esame quest'ultimo onere non risulta assolto.
15.3) I giudici di primo grado hanno ritenuto che «... per l'immobile di Indirizzo_2 non risultano denunce di utenze domestiche a nome Ricorrente_2. Il contratto per la raccolta dei rifiuti è intestato a Ricorrente_1
e negli anni interessati dagli avvisi di accertamento i componenti residenti dichiarati sono 5 (e non 6) come da documento 40 dimesso dal Comune. Quanto al civico 5 del Indirizzo_3 (residenza e dimora della famiglia di Ricorrente_2) l'utenza domestica per i rifiuti è intestata al coniuge Nominativo_1
e negli anni interessati dagli accertamenti i componenti residenti dichiarati sono 4 (non 3). Si veda documento n. 41 sempre dimesso dal Comune. Non vi sono quindi obiettive esigenze che possano giustificare il cambio di residenza in Indirizzo_2 (TV) di Ricorrente_2. Del resto le stesse notifiche degli avvisi di accertamento risultano effettuati al marito in Indirizzo_3. Non appare quindi dovuta l'esenzione dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_2 (TV)».
15.4) A giudizio della difesa di parte contribuente tali elementi non dimostrerebbero che la contribuente Ricorrente_2 non dimorava abitualmente presso l'immobile di Indirizzo_2.
15.4.1) La difesa di parte contribuente deduce ripetutamente che risulterebbe violato l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, in tema di prova, secondo cui «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. …»
La Corte di Cassazione ha affermato come «... qualora si ritenesse che la nuova norma dell'art.7, comma 5 bis ,d.lgs. n.546/1992 abbia escluso il ricorso alle presunzioni semplici, saremmo in presenza di una disposizione modificativa del regime probatorio previgente, con la conseguenza che essa potrebbe valere solo per i giudizi successivi alla sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022, operando invero la regola generale dell'art. 11 delle preleggi, in difetto di norme transitorie (ciò in quanto l'art. 6 della legge 130/22, che ha appunto introdotto il comma 5-bis, non rientra tra le norme per le quali l'art. 8 della medesima legge detta disposizioni transitorie rispetto ai processi);». (Cass. 18764/2024).
Pertanto, anche qualora fosse ritenuta modificativa del precedente regime, la norma introdotta dalla legge
130/2022 (entrata in vigore il 16/09/2022) non potrebbe essere applicata retroattivamente alla controversia in esame, incardinata con ricorsi notificati al Comune di Treviso il 29/04/2022 (R.G.R. 241/2022), 27/05/2022
(R.G.R. 283/2022) e 11/07/2022 (R.G.R. 637/2022).
15.4.2) Dei vari argomenti esposti dalla difesa di parte contribuente, è condivisibile l'osservazione che l'assenza di contratti relativi a utenze domestiche non è significativo, considerato che nell'immobile risiedevano altre 5 persone e il rapporto di coabitazione con la famiglia della sorella.
15.4.3) Al contrario, non convincono le altre argomentazioni esposte al fine di contestare gli atti impositivi e la sentenza di primo grado.
15.4.3.1) Ad avviso di parte contribuente il fatto che gli avvisi di accertamento siano stati notificati presso l'abitazione del coniuge in Indirizzo_3, ma non personalmente alla contribuente sarebbe irrilevante ed anzi dimostrerebbe che non risiede abitualmente a tale indirizzo.
Tale affermazione risulta, però, in palese contraddizione con la circostanza evidenziata dall'Ente locale e non contestata dalla parte contribuente «... che gli avvisi di accertamento IMU anni 2017-2019-2020-2021 e gli avvisi di accertamento TASI anni 2017-2018-2019 sono stati recapitati dal portalettere con la procedura del “seguimi” in Indirizzo_3 e notificati al coniuge Nominativo_1. Occorre sottolineare che il servizio SEGUIMI offerto da Banca_1 è attivato su richiesta del cliente interessato per il reindirizzamento della corrispondenza dal vecchio al nuovo indirizzo di recapito indicato: nel caso oggetto del presente contenzioso è stato invero richiesto affinché la corrispondenza venisse inoltrata dal nuovo al vecchio indirizzo (cfr. doc. fascicolo ricorso primo grado). Pertanto è priva di fondamento, ancorché nebulosa nel suo significato, l'affermazione della controparte (cfr. pag. 27 doc. 1) che “per converso, proprio perché gli atti non sono mai stati ritirati dalla diretta interessata, tale elemento va interpretato in senso a lei favorevole”: è evidente che la controparte, pro domo sua, minimizza quella che a tutti gli effetti è una prova stringente di come la sig.ra Ricorrente_2 non dimorasse realmente con la famiglia della sorella Ricorrente_1, e che avesse attivato, strumentalizzandone la funzione, il servizio SEGUIMI onde evitare la perdita della corrispondenza indirizzata ad un indirizzo dove di fatto la stessa appellante non viveva.».
L'attivazione del servizio “Seguimi” di Banca_1 è una circostanza idonea a dimostrare l'assenza di
“dimora abituale” della contribuente nell'immobile di Indirizzo_2 cui si riferisce la contestazione, come detto in precedenza, requisito necessario anche dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale.
Del resto, nonostante la questione sia stata dedotta dal Comune, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione per giustificare l'utilizzo del servizio “Seguimi” allo scopo di farsi recapitare la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello dell'asserita “dimora abituale”.
15.4.3.2) Anche dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l'agevolazione tributaria è soggetta al duplice requisito della “residenza anagrafica” e “dimora abituale”. Pertanto la sola residenza anagrafica non costituisce titolo per usufruire dell'esenzione dell'imposta sulla casa di abitazione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte contribuente, non è ravvisabile alcuna contraddizione nella circostanza che i giudici di prime cure abbiano riconosciuto che Ricorrente_2
ha trasferito la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_2, ma non il diritto all'agevolazione tributaria, non essendo dimostrata la “dimora abituale”.
15.4.3.3) Quale ulteriore motivo di violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, la difesa di parte contribuente deduce che, al contrario di quanto stabilito dal Giudice di prime cure, le iscrizioni anagrafiche e la documentazione riguardante le utenze domestiche dimostrerebbero che Ricorrente_2 dimora abitualmente presso l'abitazione di Indirizzo_2.
15.4.3.3.a) Sull'insufficienza della residenza anagrafica a dimostrare il diritto all'agevolazione si è già detto al capo15.4.3.2).
15.4.3.3.b) La difesa di parte contribuente contesta le osservazioni del Comune in ordine ai consumi idrici,
a tale scopo richiama fatture depositate solo in sede di appello emesse nel periodo dal 08/03/2017 al
26/02/2023, evidenziando che «... Dalle fatture risulta che i componenti del nucleo familiare sono 6 e non 5.», ma tale dato risulta solo dalla fattura emessa il 18/03/2019, mentre le precedenti riportano solo l'indicazione di una famiglia, senza precisare il numero di componenti.
Sulla base di tali fatture e dati statistici diffusi dalla società che gestisce il servizio (Alto Trevigiano Servizi) la difesa di parte contribuente deduce che i consumi sarebbero compatibili con un nucleo di 6 persone e non 5, in quanto, una famiglia di 6 persone consuma circa 280-290 mc d'acqua l'anno, mentre una famiglia di cinque persone ne consuma circa 230-240 mc e tutte le fatture riguardanti i consumi idrici nei periodi oggetto di accertamento attestano consumi medi annui che non scendono mai sotto la soglia di 285 mc.
Tale tesi risulta può essere condivisibile in riferimento alle letture sino al 16/12/2017, ma non per quelle successive, per le quali sussiste un evidente contrasto con i consumi medi annui effettivi in costante crescita risultanti dalle letture esposte nelle fatture depositate dalla stessa parte contribuente e dalle quali il Comune ha tratto i consumi rilevati nei periodi intercorsi tra le letture e riepilogati alla pagina 13 della memoria depositata il 22/01/2025.
Dal 16/12/2017 al 09/06/2018 è stato rilevato un consumo di 162 mc in 175 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 337 mc (162/175*365)
Dal 09/06/2018 al 28/12/2018 è stato rilevato un consumo di 223 mc in 202 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 402 mc (223/202*365)
Dal 28/12/2018 al 08/06/2019 è stato rilevato un consumo di 331 mc in 162 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 745 mc (331/162*365)
Dal 08/06/2019 al 07/12/2019 è stato rilevato un consumo di 405 mc in 182 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 812 mc (405/182*365)
Dal 07/12/2019 al 16/07/2020 è stato rilevato un consumo di 823 mc in 222 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 1353 mc (823/222*365)
Dal 16/07/2020 al 19/12/2020 è stato rilevato un consumo di 775 mc in 156 giorni, che rapportato ad anno corrisponde ad un consumo di 1813 mc (775/156*365).
In assenza di adeguate e documentate spiegazioni sui consumi risultanti dagli atti, che era onere della difesa di parte contribuente fornire, la discrasia tra il consumo medio teorico di circa 280-290 mc per una famiglia di 6 persone indicato dalla difesa della stessa parte contribuente e quelli risultanti dalle letture esposte nelle fatture rende evidente che i consumi idrici non possono essere assunti quale prova della presenza nell'immobile di 6 persone e quindi anche la “dimora abituale” di Ricorrente_2.
15.4.3.3.c) La difesa di parte contribuente deduce che il primo grado ha valorizzato un documento prodotto dal Comune relativo alla raccolta rifiuti, dal quale all'indirizzo di Indirizzo_2 risultano dichiarati 5 componenti e non 6, ma si tratterebbe di un errore interno del gestore del servizio (Società_1 spa), il quale, a seguito di verifica incrociata con l'anagrafe, ha rettificato il dato risultante dalla documentazione depositata in primo grado dal Comune, conteggiando 3 componenti a Indirizzo_3 e 6 in Indirizzo_2.
Premesso che la documentazione relativa alla rettifica è datata 24/04/2023, quindi successiva al deposito della sentenza di primo grado, che, pertanto, non poteva tenerne conto e comunque la data del documento dimostra che la residenza di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2 non era stata comunicata tempestivamente nemmeno alla società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante il regolamento del servizio preveda che le variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dall'evento.
Sulla questione il Comune replica che «... la rettifica operata dal gestore non può essere utilizzata quale mezzo di prova in quanto non può avere effetto retroattivo e può essere superato da altri mezzi nell'accertamento della dimora abituale di un contribuente.», inoltre alla dimostrazione dell'accredito a favore del coniuge di Ricorrente_2 per riduzione di un componente dell'utenza di Indirizzo_3, non è stato dimostrato il contestuale addebito nei confronti del cognato per aumento di un componente nell'immobile di Indirizzo_2.
Ne consegue che, mancando il riaddebito relativo all'utenza di Indirizzo_2, il documento emesso da
“Società_1 spa” a seguito di una tardiva comunicazione di parte contribuente, non risulta decisivo al fine di dimostrare la “dimora abituale” di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2.
15.4.3.3.d) Per quanto concerne l'utenza elettrica la difesa di parte contribuente non ha fornito nessun elemento utile a contrastare le osservazioni del Comune sulle circostanze che «Tutte le fatture sono intestate al cognato della sig.ra Ricorrente_2, non sono state presentate in primo grado, ed attestano solo gli importi pagati e non i consumi di energia elettrica dal 2017 al 2023, non risultando pertanto utili a dimostrare la dimora abituale, in quanto: in primo luogo non è riportato l'effettivo consumo ma solo i frontespizi della fattura con l'importo dovuto;
in secondo luogo, anche economicamente, non corrispondono ad un sensibile aumento dei consumi, tale da accertare l'aggiunta di un componente alla famiglia anagrafica;
infine non è stato fornito l'anno 2016, anno in cui non dimora ancora nella casa la sig.ra Ricorrente_2 per far emergere un'eventuale differenza di consumi. In particolare, la controparte ha allegato solo la prima pagina delle fatture di Società_2 S.p.A. relative alla fornitura di energia elettrica, priva del dettaglio degli effettivi consumi prodotti dalla famiglia di Indirizzo_2.».
15.4.3.3.e) Ribadita l'inconferenza al caso in esame dei richiami della difesa di parte contribuente all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, tenuto conto di quanto precede la documentazione relativa alle utenze non è idonea a dimostrare la “dimora abituale” di Ricorrente_2 nell'immobile di Indirizzo_2, pertanto risulta inconferente anche l'osservazione della difesa di parte contribuente che «Dal punto di vista probatorio, con riferimento specifico all'esenzione IMU, ricordiamoci che la Corte Costituzionale ha stabilito coma la veridicità delle dichiarazioni può essere provata anche dai “dati relativi alla somministrazione di energie elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”.».
16) Per le ragioni sovraesposte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appello proposto dalle parti contribuenti va accolto limitatamente all'annullamento delle pretese riferibili all'unità immobiliare censita in catasto al mappale 1970, subalterno 1 e va rigettato nel resto.
17) Visto l'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, le contribuenti vanno condannate alla rifusione al Comune di
Treviso delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 3.200 (tremiladuecento/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti, compensate per un quarto in considerazione della parziale soccombenza dell'Ente locale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, annulla le pretese relative all'unità catastale censita al Numero_1, subalterno 1 e conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna le contribuenti al pagamento spese del grado, liquidate in 3.200 euro, compensate per un quarto.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 04/04/2025.