Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata, ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario, dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, a. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata, ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario, dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, a. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).