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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2800/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Parte_1 C.F._1
FR e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Controparte_1 C.F._2
FR e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 10/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 20/10/1997, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del 23/10/1997 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
essi si rilasciano inoltre, reciproco assenso per l'espatrio, per il rinnovo /rilascio della carta di identità valevole per l'estero e/o per il passaporto, ove fosse, per qualsivoglia motivo, ancora necessario;
2.La casa coniugale, di proprietà esclusiva della rimane nella sua piena ed Controparte_1
esclusiva disponibilità, ivi compresi mobili, suppellettile ed arredi.
pagina 2 di 4 3.I ricorrenti rinunciano a richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso del loro personale mantenimento godendo, allo stato, di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
4. I coniugi reciprocamente si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro,
per qualsivoglia titolo oltre a quanto qui convenuto, anche relativamente a beni già
eventualmente oggetto di comunione od a rapporti pregressi, dandosi altresì atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso avendo, essi, già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale in precedenza.
5. Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI il 13/06/1992 fra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a LA SPEZIA (SP) il 15/05/1962 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1992 Atto n. 27 Parte I
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2800/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Parte_1 C.F._1
FR e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Controparte_1 C.F._2
FR e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 10/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 20/10/1997, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto del 23/10/1997 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
essi si rilasciano inoltre, reciproco assenso per l'espatrio, per il rinnovo /rilascio della carta di identità valevole per l'estero e/o per il passaporto, ove fosse, per qualsivoglia motivo, ancora necessario;
2.La casa coniugale, di proprietà esclusiva della rimane nella sua piena ed Controparte_1
esclusiva disponibilità, ivi compresi mobili, suppellettile ed arredi.
pagina 2 di 4 3.I ricorrenti rinunciano a richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso del loro personale mantenimento godendo, allo stato, di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita.
4. I coniugi reciprocamente si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro,
per qualsivoglia titolo oltre a quanto qui convenuto, anche relativamente a beni già
eventualmente oggetto di comunione od a rapporti pregressi, dandosi altresì atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso avendo, essi, già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale in precedenza.
5. Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI il 13/06/1992 fra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Controparte_1
a LA SPEZIA (SP) il 15/05/1962 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1992 Atto n. 27 Parte I
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4