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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 32 2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale si riporta al ricorso chiedendo la decisione e per l'avv. CLARA CARDAMONE in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32 2025 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA REGIONALE INPS VIA RENDINA 26/28 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento pensione anticipata di vecchiaia.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti introduttivi e da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
nella funzione di Giudice del Lavoro e - assumendo di aver inoltrato all' CP_1
domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi sono stati respinti – chiedeva l'accertamento dell'invalidità di cui era portatore nella misura pari o superiore dell'80% dalla data della domanda amministrativa o da un successivo momento.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1
fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il ricorrente sulla base della documentazione prodotta risulta in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il C.T.U dott. ha inoltre accertato che il ricorrente è affetto da : Per_1
“Coronaropatia grave III Classe NYHA in paziente con ipocinesia del setto interventricolare con FE 35%in esiti di SCA-NSTEMI trattato con PCI e STENT.
Paziente Obeso con complicanze artrosiche, Insufficienza respiratoria di lieve entità”.
Lo stesso CTU ha concluso che “In riferimento al quesito posto dal Signor Giudice dellavoro, il C.T.U. precisa che il ricorrente, secondo le proprie condizionidi salute, presenta una riduzione della capacità lavorativa secondo legge 503/1992 occupazioni confacenti le sue attitudini con percentuale dell'84% a partire dal 1-Dicembre 2023”.
L' convenuto, da parte sua, non ha depositato contestazioni al C.T.U. CP_2
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere Parte_1
riconosciuto il diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata sussistendo il requisito sanitario per la concessione della stessa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che è invalida permanente nella Parte_1
misura dell'84% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente la pensione CP_1
anticipata di vecchiaia, con decorrenza, atteso quanto previsto dall'art. 12 D.L. 78/2010 dal 13.12.2024, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessive €. 1.800,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 31 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza