TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17889 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede in Roma, Via di Valle Lupara n. 10, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Alberto Giulio Cianci) RIASSUMENTE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._1
(Avvocati Rocco Falotico e Michela Falotico) RESISTENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art.127 ter c.p.c.
Per conclusioni non precisate Parte_1
Per CP_1
“I sottoscritti procuratori costituiti della Sig.ra con le presenti note di trattazione CP_1 scritta, riportandosi integralmente ai propri atti difensivi depositati anche nella precedente fase processuale avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché a tutte le domande ed eccezioni già formulate, da intendersi ritrascritte, con riferimento al presente giudizio intendono nuovamente rilevare l'assoluta irrilevanza di ogni decisione in merito all'accertamento della eccezione di valore indeterminato ai sensi degli artt. 35 e 34 c.p.c., rimessa al Tribunale di Roma, con riferimento alla presunta ipotesi di inadempimento della parte opposta sollevata da parte opponente.
È necessario precisare, a tal proposito, che la con l'opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto non ha mai formulato una eccezione di compensazione tra i crediti vantati dalla
Sig.ra e quelli vantati dalla Società, a fronte di una impossibilità sopravvenuta della CP_1 prestazione da parte della creditrice opposta.
Parte opponente, al contrario, nel corso di tutto il giudizio di opposizione si è limitata a dichiarare che i rimborsi mensili dovuti alla creditrice opposta – in virtù della sottoscrizione del contratto stipulato tra le parti in data 31.10.2016 – erano stati interrotti e non erano più dovuti perché la Sig.ra 2
aveva interrotto l'attività pubblicitaria per evitare di incorrere in sanzioni CP_1 amministrative.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2020, aveva proposto al Giudice di Parte_1
Pace di Roma opposizione al decreto ingiuntivo n. 23288/2019 (n. 23288/2019 R.G.), emesso dallo stesso Ufficio giudiziario il 19.11.2019, con cui gli era stato intimato di pagare alla ricorrente
[...] la somma di € 3.388,00, oltre interessi e spese processuali. CP_1
Nel ricorso, aveva esposto che, con scrittura privata del 31.10.2016, le parti CP_1 avevano stipulato un contratto (documento n. 1 del fascicolo monitorio), in base al quale si era obbligata ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo di e marchi Parte_1 di altre società commerciali scelti da questa (art. 7) e a «effettuare due volte a settimana quattro fotografie chiare e inequivocabili dell'intera autovettura dove si evincono le scritte pubblicitarie ed il luogo dove sono state scattate, a diffonderle sul suo profilo Facebook ed a condividerle Pt_3 sul profilo Facebook della Società» (art. 14); che era obbligata a pagare per l'esecuzione dell'incarico la complessiva Controparte_2 somma di € 9.500, in rate mensili dell'importo di € 308 ciascuna, per far acquistare a
[...]
l'autovettura Fiat Panda targata CB519JF, ma da settembre 2018 non aveva effettuato CP_1 alcun versamento, ancorché a seguito della diffida ad adempiere dell'1.3.2019 (documento n. 3), e residuava il pagamento di undici ratei mensili scaduti.
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva proposto al Parte_1
Giudice di Pace di Roma la domanda:
“Voglia il Tribunale di Roma, in riassunzione del giudizio Giud. Pace Roma R.G. 18995/2020:
- In via preliminare:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D.
Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42
Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- In via cautelare, sulla richiesta di provvisoria esecutività:
- rigettare, alla prima udienza, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo anche alla luce della documentazione prodotta dall'opponente circa la nullità del
Contratto azionato quale titolo della pretesa dell'opposta (doc. 6, 7);
- In via principale:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle Parte_1 CP_1 somme oggetto del Decreto ingiuntivo;
3
- e, per l'effetto, - dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di , dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta CP_1
(art. 1463 c.c.);
- In ogni caso:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per Parte_1 CP_1 le ragioni tutte esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto.”
A sostegno della domanda, era stato esposto che non era qualificabile come CP_1 consumatore e che la prestazione distintiva del contratto non consisteva nell'acquisto di beni o servizi da , ma nella fornitura di servizi, principalmente di diffusione pubblicitaria, Parte_1 verso il rimborso delle rate per l'acquisto dell'autovettura; che la controparte non era titolare di un credito, neppure a titolo di compenso, né l'esponente era incorsa in alcun inadempimento, essendo sopravvenuta l'impossibilità della prestazione, stante l'interpretazione fornita da alcune autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale (art. 23, comma 2°, D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. 495/1992), che vietava la principale prestazione del contratto, consistente nel consentire la circolazione dell'autovettura trasformata in strumento di diffusione pubblicitaria, essendo vietata “l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi” (pag. 10 dell'atto di citazione).
In data 5.2.2021, si era costituita e aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, CP_1 chiedendone il rigetto, e aveva proposto la domanda:
“Per tali motivi si ribadisce la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, comunque si insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dalla e per l'integrale conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 23288/2019, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Con l'ordinanza riservata dell'11.3.2022, il Giudice di Pace aveva statuito:
“[…] rilevato che la opponente ha contestato l'ipotesi di inadempimento da parte della opposta, per sopravvenuta impossibilità della prestazione stante l'irrogazione da parte dell'Amministrazione
Comunale, di sanzioni amministrative;
considerato che
tale eccezione è di valore indeterminato e che per essa è competente il Tribunale di
Roma; 4
rilevato, infine, che nel giudizio incardinato per l'opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale rimane attribuita all'organo che tale decreto abbia emesso, ovvero all'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma, rimette al Tribunale di Roma l'accertamento della eccezione di valore indeterminato ai sensi degli artt. 35 e 34 c.p.c. ritenuta connessa e rilevante ai fini della decisione sulla opposizione svolta, sospende la causa di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. concede giorni 90 a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, autorizzando ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica della presente ordinanza mediante trasmissione fax presso lo studio dei difensori costituiti.”
Con la “Comparsa di riassunzione” notificata l'8.6.2022, riassumeva il Parte_1 giudizio e citava dinanzi all'intestato Tribunale e proponeva la domanda: CP_1
“Voglia il Tribunale di Roma, in riassunzione del giudizio Giud. Pace Roma R.G. 18995/2020:
- In via preliminare:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D.
Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42
Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- In via cautelare, sulla richiesta di provvisoria esecutività:
- rigettare, alla prima udienza, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo anche alla luce della documentazione prodotta dall'opponente circa la nullità del
Contratto azionato quale titolo della pretesa dell'opposta (doc. 6, 7);
- In via principale:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle Parte_1 CP_1 somme oggetto del Decreto ingiuntivo;
- e, per l'effetto, - dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di , dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta CP_1
(art. 1463 c.c.);
- In ogni caso:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per Parte_1 CP_1 le ragioni tutte esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto.” 5
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 13.12.2022. si costituiva in giudizio l'8.4.2023 e proponeva la domanda: CP_1
“In conclusione si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione del giudizio davanti al
Giudice di Pace per l'accertamento dell'eventuale inadempimento contrattuale dell'opposta, rigetti integralmente la domanda attrice svolta in questa sede.”
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 27.5.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Giova premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 D.Lgs n. 285 del 30.4.1992, come integrato dall'art. 57, comma I del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, sollevate con riferimento agli artt.
3,21,41,42 e 76 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanze del 12.5.2021, iscritte, rispettivamente, ai n. 142 e n. 155 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica speciale dell'anno 2022 e n. 1 prima serie speciale dell'anno 2023.
Come riportato nella sentenza n. 174-2023 della Corte Costituzionale: “Con ordinanza del 12 maggio 2021, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Roma, sedicesima sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo»”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174-2023, ha deliberato:
“L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 contiene, dunque, unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le «rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli. 6
7.3.– L'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992, intendendo delineare la disciplina della pubblicità sulle strade e sui veicoli, è una delle norme del codice della strada cui corrisponde il maggior numero di disposizioni di dettaglio nel regolamento di esecuzione e di attuazione. Alla pubblicità sulle strade e sui veicoli è, infatti, dedicato l'intero paragrafo 3 del Titolo II del d.P.R. n. 495 del 1992, con gli articoli da 47 a 59.
L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
7.4.– La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793).
7.5.– Secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica:
l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa, infatti, «radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso» l'atto regolamentare (sentenza n.
133 del 1992).
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi «il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima» (così già sentenza n. 102 del 1972).
7.6.– Il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n.
495 del 1992 potrebbe, allora, dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale 7
soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992.
Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma 4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992.”
La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione formulata dal Tribunale di
Roma che aveva ipotizzato la contrarietà della disposizione regolamentare dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, alla norma di legge (art. 23 del Codice della strada), questione da risolvere “mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali” e ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sedicesima sezione civile, in composizione monocratica, con le ordinanze” indicate nell'epigrafe della sentenza.
Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, si rileva che il contratto stipulato con scrittura privata del 31.10.2016 da con si pone in contrasto CP_1 Parte_1 sia con l'art. 23 D.Lgs. 285/1992, che vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli, sia con l'art. 57 D.P.R.
495/1992, che consente l'apposizione sui veicoli di pubblicità̀ non luminosa, salvo quanto prevista ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo su cui sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice.
Le “Norme e condizioni” del contratto de quo comprendono le seguenti pattuizioni dell'art. 7:
“l'incaricato si obbliga ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo della società e i brand delle partnership commerciali prescelti di volta in volta dalla Società secondo le modalità specificate ai successivi articoli”: art. 8: “L'incaricato si obbliga a portare l'autovettura acquistata 8
presso il Centro Pit Stop ogni 30 giorni per permettere il cambio o l'apposizione delle pellicole ripotanti il logo della Società e i brand delle partnership commerciali insindacabilmente stabilite di volta in volta dalla Società”; art. 10 “l'incaricato si obbliga a far circolare e a rendere visibile la propria autovettura almeno 25 giorni nell'arco del mese e comunque a tenerla sempre parcheggiata in aree visibili a terzi”.
Va considerato che “[…] la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia
'ex lege'” […]” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23140 del 22.10.2020, C.E.D. Corte di Cassazione,
Rv. 659119-01; conf. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 6538 del 18.3.2010; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 22518 del 28.10.2011).
Il testo aggiornato del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della
Strada, all'art. 23, comma 2°, prevede: “È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.”
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, all'art. 57, rubricato Pubblicità sui veicoli prevede:
“1. La pubblicità luminosa di cui all'articolo 23, comma 2 del codice, purché' non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm;
e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
9
f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo;
disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;
colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.
7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.”
Le parti hanno stipulato il contratto indicato nel ricorso monitorio e prodotto in atti, le cui pattuizioni contrastano con le disposizioni degli artt. 23 D.L.vo 285/1992 e 57, comma 2°, del
D.P.R. 495/1992, avuto riguardo all'onerosità della prestazione cui si è obbligata, CP_1 avuto riguardo all'apposizione sul veicolo acquistato anche con il corrispettivo di tale attività di pubblicità per conto terzi;
il regolamento di interessi voluto dalle parti determina la causa del contratto, consistente nello scambio tra la prestazione cui si è obbligata di Parte_1 rimborsare i ratei del finanziamento contratto da per l'acquisto dell'autoveicolo e la CP_1 10
prestazione assunta da quest'ultima, di utilizzare la vettura stessa per la diffusione della pubblicità richiesta dalla prima, con apposizione di denominazione., logo e marchio proprio e/o di terzi, sicché va esclusa l'assenza per alcun contraente di un concreto vantaggio patrimoniale conseguibile dall'operazione negoziale.
In base alle considerazioni appena svolte, va dichiarata la nullità del contratto stipulato dalle parti con scrittura privata del 31.10.2016 per violazione di norme imperative e, segnatamente, degli artt.
23, comma 2, D.Lgs. 285/1992 e 57 D.p.r. 495/1992.
La novità della questione trattata e la circostanza che alla nullità contrattuale hanno dato corso entrambe le parti, giustifica la compensazione per intero delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiarata la nullità del contratto per cui è causa stipulato il 31.10.2016 da
[...]
e CP_1 Parte_1
Spese processuali compensate.
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
EL NO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede in Roma, Via di Valle Lupara n. 10, codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Alberto Giulio Cianci) RIASSUMENTE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._1
(Avvocati Rocco Falotico e Michela Falotico) RESISTENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 27.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art.127 ter c.p.c.
Per conclusioni non precisate Parte_1
Per CP_1
“I sottoscritti procuratori costituiti della Sig.ra con le presenti note di trattazione CP_1 scritta, riportandosi integralmente ai propri atti difensivi depositati anche nella precedente fase processuale avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché a tutte le domande ed eccezioni già formulate, da intendersi ritrascritte, con riferimento al presente giudizio intendono nuovamente rilevare l'assoluta irrilevanza di ogni decisione in merito all'accertamento della eccezione di valore indeterminato ai sensi degli artt. 35 e 34 c.p.c., rimessa al Tribunale di Roma, con riferimento alla presunta ipotesi di inadempimento della parte opposta sollevata da parte opponente.
È necessario precisare, a tal proposito, che la con l'opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto non ha mai formulato una eccezione di compensazione tra i crediti vantati dalla
Sig.ra e quelli vantati dalla Società, a fronte di una impossibilità sopravvenuta della CP_1 prestazione da parte della creditrice opposta.
Parte opponente, al contrario, nel corso di tutto il giudizio di opposizione si è limitata a dichiarare che i rimborsi mensili dovuti alla creditrice opposta – in virtù della sottoscrizione del contratto stipulato tra le parti in data 31.10.2016 – erano stati interrotti e non erano più dovuti perché la Sig.ra 2
aveva interrotto l'attività pubblicitaria per evitare di incorrere in sanzioni CP_1 amministrative.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2020, aveva proposto al Giudice di Parte_1
Pace di Roma opposizione al decreto ingiuntivo n. 23288/2019 (n. 23288/2019 R.G.), emesso dallo stesso Ufficio giudiziario il 19.11.2019, con cui gli era stato intimato di pagare alla ricorrente
[...] la somma di € 3.388,00, oltre interessi e spese processuali. CP_1
Nel ricorso, aveva esposto che, con scrittura privata del 31.10.2016, le parti CP_1 avevano stipulato un contratto (documento n. 1 del fascicolo monitorio), in base al quale si era obbligata ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo di e marchi Parte_1 di altre società commerciali scelti da questa (art. 7) e a «effettuare due volte a settimana quattro fotografie chiare e inequivocabili dell'intera autovettura dove si evincono le scritte pubblicitarie ed il luogo dove sono state scattate, a diffonderle sul suo profilo Facebook ed a condividerle Pt_3 sul profilo Facebook della Società» (art. 14); che era obbligata a pagare per l'esecuzione dell'incarico la complessiva Controparte_2 somma di € 9.500, in rate mensili dell'importo di € 308 ciascuna, per far acquistare a
[...]
l'autovettura Fiat Panda targata CB519JF, ma da settembre 2018 non aveva effettuato CP_1 alcun versamento, ancorché a seguito della diffida ad adempiere dell'1.3.2019 (documento n. 3), e residuava il pagamento di undici ratei mensili scaduti.
Con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva proposto al Parte_1
Giudice di Pace di Roma la domanda:
“Voglia il Tribunale di Roma, in riassunzione del giudizio Giud. Pace Roma R.G. 18995/2020:
- In via preliminare:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D.
Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42
Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- In via cautelare, sulla richiesta di provvisoria esecutività:
- rigettare, alla prima udienza, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo anche alla luce della documentazione prodotta dall'opponente circa la nullità del
Contratto azionato quale titolo della pretesa dell'opposta (doc. 6, 7);
- In via principale:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle Parte_1 CP_1 somme oggetto del Decreto ingiuntivo;
3
- e, per l'effetto, - dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di , dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta CP_1
(art. 1463 c.c.);
- In ogni caso:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per Parte_1 CP_1 le ragioni tutte esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto.”
A sostegno della domanda, era stato esposto che non era qualificabile come CP_1 consumatore e che la prestazione distintiva del contratto non consisteva nell'acquisto di beni o servizi da , ma nella fornitura di servizi, principalmente di diffusione pubblicitaria, Parte_1 verso il rimborso delle rate per l'acquisto dell'autovettura; che la controparte non era titolare di un credito, neppure a titolo di compenso, né l'esponente era incorsa in alcun inadempimento, essendo sopravvenuta l'impossibilità della prestazione, stante l'interpretazione fornita da alcune autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale (art. 23, comma 2°, D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. 495/1992), che vietava la principale prestazione del contratto, consistente nel consentire la circolazione dell'autovettura trasformata in strumento di diffusione pubblicitaria, essendo vietata “l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi” (pag. 10 dell'atto di citazione).
In data 5.2.2021, si era costituita e aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, CP_1 chiedendone il rigetto, e aveva proposto la domanda:
“Per tali motivi si ribadisce la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, comunque si insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dalla e per l'integrale conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 23288/2019, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Con l'ordinanza riservata dell'11.3.2022, il Giudice di Pace aveva statuito:
“[…] rilevato che la opponente ha contestato l'ipotesi di inadempimento da parte della opposta, per sopravvenuta impossibilità della prestazione stante l'irrogazione da parte dell'Amministrazione
Comunale, di sanzioni amministrative;
considerato che
tale eccezione è di valore indeterminato e che per essa è competente il Tribunale di
Roma; 4
rilevato, infine, che nel giudizio incardinato per l'opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale rimane attribuita all'organo che tale decreto abbia emesso, ovvero all'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma, rimette al Tribunale di Roma l'accertamento della eccezione di valore indeterminato ai sensi degli artt. 35 e 34 c.p.c. ritenuta connessa e rilevante ai fini della decisione sulla opposizione svolta, sospende la causa di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. concede giorni 90 a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, autorizzando ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica della presente ordinanza mediante trasmissione fax presso lo studio dei difensori costituiti.”
Con la “Comparsa di riassunzione” notificata l'8.6.2022, riassumeva il Parte_1 giudizio e citava dinanzi all'intestato Tribunale e proponeva la domanda: CP_1
“Voglia il Tribunale di Roma, in riassunzione del giudizio Giud. Pace Roma R.G. 18995/2020:
- In via preliminare:
- sollevare ex art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 D.
Lgs. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42
Cost., sospendendo, per l'effetto, il giudizio in corso;
- In via cautelare, sulla richiesta di provvisoria esecutività:
- rigettare, alla prima udienza, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo anche alla luce della documentazione prodotta dall'opponente circa la nullità del
Contratto azionato quale titolo della pretesa dell'opposta (doc. 6, 7);
- In via principale:
- accertare la non debenza, da parte di nei confronti di delle Parte_1 CP_1 somme oggetto del Decreto ingiuntivo;
- e, per l'effetto, - dichiarare la nullità o revocare il Decreto ingiuntivo per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- qualora risulti il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico di , dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta CP_1
(art. 1463 c.c.);
- In ogni caso:
- accertare la non debenza, da parte di , del credito vantato da per Parte_1 CP_1 le ragioni tutte esposte in narrativa;
- rigettare le domande della convenuta in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto.” 5
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 13.12.2022. si costituiva in giudizio l'8.4.2023 e proponeva la domanda: CP_1
“In conclusione si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa rimessione del giudizio davanti al
Giudice di Pace per l'accertamento dell'eventuale inadempimento contrattuale dell'opposta, rigetti integralmente la domanda attrice svolta in questa sede.”
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 27.5.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Giova premettere che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 27.7.2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 D.Lgs n. 285 del 30.4.1992, come integrato dall'art. 57, comma I del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, sollevate con riferimento agli artt.
3,21,41,42 e 76 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanze del 12.5.2021, iscritte, rispettivamente, ai n. 142 e n. 155 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica speciale dell'anno 2022 e n. 1 prima serie speciale dell'anno 2023.
Come riportato nella sentenza n. 174-2023 della Corte Costituzionale: “Con ordinanza del 12 maggio 2021, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Roma, sedicesima sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo»”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174-2023, ha deliberato:
“L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 contiene, dunque, unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le «rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli. 6
7.3.– L'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992, intendendo delineare la disciplina della pubblicità sulle strade e sui veicoli, è una delle norme del codice della strada cui corrisponde il maggior numero di disposizioni di dettaglio nel regolamento di esecuzione e di attuazione. Alla pubblicità sulle strade e sui veicoli è, infatti, dedicato l'intero paragrafo 3 del Titolo II del d.P.R. n. 495 del 1992, con gli articoli da 47 a 59.
L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
7.4.– La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793).
7.5.– Secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica:
l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa, infatti, «radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso» l'atto regolamentare (sentenza n.
133 del 1992).
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi «il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima» (così già sentenza n. 102 del 1972).
7.6.– Il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n.
495 del 1992 potrebbe, allora, dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale 7
soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992.
Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma 4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992.”
La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione formulata dal Tribunale di
Roma che aveva ipotizzato la contrarietà della disposizione regolamentare dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, alla norma di legge (art. 23 del Codice della strada), questione da risolvere “mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali” e ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sedicesima sezione civile, in composizione monocratica, con le ordinanze” indicate nell'epigrafe della sentenza.
Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, si rileva che il contratto stipulato con scrittura privata del 31.10.2016 da con si pone in contrasto CP_1 Parte_1 sia con l'art. 23 D.Lgs. 285/1992, che vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, essendo consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamenti o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli, sia con l'art. 57 D.P.R.
495/1992, che consente l'apposizione sui veicoli di pubblicità̀ non luminosa, salvo quanto prevista ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo su cui sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del codice.
Le “Norme e condizioni” del contratto de quo comprendono le seguenti pattuizioni dell'art. 7:
“l'incaricato si obbliga ad apporre gratuitamente sulla propria autovettura il logo della società e i brand delle partnership commerciali prescelti di volta in volta dalla Società secondo le modalità specificate ai successivi articoli”: art. 8: “L'incaricato si obbliga a portare l'autovettura acquistata 8
presso il Centro Pit Stop ogni 30 giorni per permettere il cambio o l'apposizione delle pellicole ripotanti il logo della Società e i brand delle partnership commerciali insindacabilmente stabilite di volta in volta dalla Società”; art. 10 “l'incaricato si obbliga a far circolare e a rendere visibile la propria autovettura almeno 25 giorni nell'arco del mese e comunque a tenerla sempre parcheggiata in aree visibili a terzi”.
Va considerato che “[…] la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia
'ex lege'” […]” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 23140 del 22.10.2020, C.E.D. Corte di Cassazione,
Rv. 659119-01; conf. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 6538 del 18.3.2010; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 22518 del 28.10.2011).
Il testo aggiornato del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della
Strada, all'art. 23, comma 2°, prevede: “È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.”
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, all'art. 57, rubricato Pubblicità sui veicoli prevede:
“1. La pubblicità luminosa di cui all'articolo 23, comma 2 del codice, purché' non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm;
e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
9
f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo;
disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;
colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.
7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.”
Le parti hanno stipulato il contratto indicato nel ricorso monitorio e prodotto in atti, le cui pattuizioni contrastano con le disposizioni degli artt. 23 D.L.vo 285/1992 e 57, comma 2°, del
D.P.R. 495/1992, avuto riguardo all'onerosità della prestazione cui si è obbligata, CP_1 avuto riguardo all'apposizione sul veicolo acquistato anche con il corrispettivo di tale attività di pubblicità per conto terzi;
il regolamento di interessi voluto dalle parti determina la causa del contratto, consistente nello scambio tra la prestazione cui si è obbligata di Parte_1 rimborsare i ratei del finanziamento contratto da per l'acquisto dell'autoveicolo e la CP_1 10
prestazione assunta da quest'ultima, di utilizzare la vettura stessa per la diffusione della pubblicità richiesta dalla prima, con apposizione di denominazione., logo e marchio proprio e/o di terzi, sicché va esclusa l'assenza per alcun contraente di un concreto vantaggio patrimoniale conseguibile dall'operazione negoziale.
In base alle considerazioni appena svolte, va dichiarata la nullità del contratto stipulato dalle parti con scrittura privata del 31.10.2016 per violazione di norme imperative e, segnatamente, degli artt.
23, comma 2, D.Lgs. 285/1992 e 57 D.p.r. 495/1992.
La novità della questione trattata e la circostanza che alla nullità contrattuale hanno dato corso entrambe le parti, giustifica la compensazione per intero delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiarata la nullità del contratto per cui è causa stipulato il 31.10.2016 da
[...]
e CP_1 Parte_1
Spese processuali compensate.
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
EL NO