Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17889
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità del contratto per violazione di norme imperative

    Il contratto viola le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione riguardanti la pubblicità sui veicoli, in particolare per quanto concerne la pubblicità non luminosa effettuata per conto terzi a titolo oneroso. La causa concreta del contratto, basata sullo scambio tra il rimborso dei ratei del finanziamento dell'autoveicolo e l'utilizzo della vettura per la diffusione pubblicitaria, determina la nullità per violazione di norme imperative.

  • Rigettato
    Impossibilità sopravvenuta della prestazione

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e all'art. 57 D.P.R. 495/1992. Il giudice ha ritenuto che il contratto, nella sua complessità, violi le norme imperative citate, portando alla sua nullità.

  • Accolto
    Nullità del contratto alla base del decreto ingiuntivo

    Il contratto è stato dichiarato nullo per violazione degli artt. 23 D.Lgs. 285/1992 e 57 D.P.R. 495/1992, rendendo di conseguenza il decreto ingiuntivo non fondato.

  • Rigettato
    Inadempimento contrattuale

    Il contratto è stato dichiarato nullo, pertanto non vi è spazio per accertare un inadempimento contrattuale.

  • Accolto
    Domande infondate in fatto e in diritto

    Poiché il contratto è stato dichiarato nullo, le domande della convenuta, che si basavano sull'esecuzione di tale contratto, sono state rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17889
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17889
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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