Articolo 2 della Legge 27 novembre 1991, n. 383
Articolo 1Articolo 3
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20 dicembre 1991
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e' inserito il seguente:
"Art. 97-bis (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu' atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita' del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali e' assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. Il termine previsto dall'articolo 102 e' fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 94".
Note all'art. 2:
- L'art. 97 del citato D.P.R. n. 417/1974 determina le infrazioni per le quali e' inflitta la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; l'art. 97-bis, ora introdotto, determina le infrazioni per le quali e' inflitta la nuova sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi con successiva utilizzazione in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva.
- L'art. 102 del citato D.P.R. n. 417/1974 cosi' recita:
"Art. 102 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva".
Il termine per la predetta riabilitazione e' prolungato a cinque anni quando sia stata inflitta la nuova sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'art. 94.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1991