TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2188
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di valutazione comparativa

    La normativa (art. 24, comma 6, l. 240/2010 e Regolamento di Ateneo) esclude la necessità di una graduatoria e prevede la proposta dei candidati maggiormente qualificati. La valutazione è complessiva e qualitativa, non numerica, e la commissione ha fornito motivazioni sufficienti per la scelta, rendendo intellegibili le ragioni del giudizio di non idoneità del ricorrente.

  • Rigettato
    Mancata osservanza dei criteri di valutazione predefiniti

    La commissione ha ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli. La valutazione è complessiva e qualitativa. Le attività del ricorrente sono state considerate nel giudizio collegiale, anche se non singolarmente dettagliate. La valutazione della commissione è incensurabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o arbitrarietà, non riscontrate nel caso di specie. La valutazione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) non è omogenea con quella per la chiamata a professore universitario.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla composizione della commissione (astensione)

    La mera sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica e pubblicazioni comuni non configura incompatibilità o conflitto di interessi, a meno di comunanza di interessi economici o di vita di tale intensità da far dubitare dell'imparzialità. Nel caso di specie, le pubblicazioni congiunte rappresentano solo una parte delle pubblicazioni complessive della candidata e costituiscono una mera collaborazione scientifica.

  • Rigettato
    Mancata proposta di rosa di idonei e sottrazione di facoltà di scelta

    Le disposizioni normative consentono alla commissione di proporre uno o più candidati qualificati (fino a un massimo di 3) senza stilare una graduatoria. La commissione ha correttamente segnalato un unico candidato ritenuto idoneo.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 24, comma 8, del Regolamento di Ateneo

    Il Regolamento attribuisce un ruolo predominante alla commissione giudicatrice, esperta nel settore, per lo svolgimento di attività valutative tecnico-scientifiche con ampia discrezionalità tecnica. Il precedente richiamato dal ricorrente riguarda una situazione diversa in cui la decisione finale era demandata a un organo non competente.

  • Rigettato
    Vizi derivati dagli atti presupposti

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le censure relative agli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali sono respinte.

  • Rigettato
    Richiesta di rinnovazione della procedura

    La richiesta è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Vizi derivati dalla procedura principale

    La censura è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Vizi derivati dalla procedura principale

    La censura è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Vizi derivati dalla procedura principale

    La censura è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2188
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 2188
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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