Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
CO RI SO, AN RI FE, non costituiti in giudizio;
BR UN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - del Decreto del Rettore UNISA n.3008/2024 del 15.11.2024, successivamente pubblicato, di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura, fra l’altro, di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art.24 comma 6 della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES per il Gruppo
Scientifico Disciplinare 13/ECON-02 - Politica Economica (già S.C. 13/A2), Settore Scientifico Disciplinare ECON-02/A - Politica Economica (già SECS-P/02), a valere sul contingente assunzionale ordinario di Ateneo - Codice Concorso VAL/PO/100, nella parte in cui, pur in carenza di ogni valutazione comparativa, la Prof.ssa BR UN risulterebbe l’unica candidata “qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;
b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto di ragione:
b1) il Decreto del Rettore n.2099 del 23.8.2024 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura;
b2) il verbale n.1 del 6.9.2024 di insediamento della Commissione in uno all’Allegato 1.1 recante l’adozione dei criteri di valutazione dei candidati, nella parte in cui la Commissione medesima abbia inteso di poter procedere alla selezione del/i candidato/i migliore/i senza alcuna <valutazione comparativa> pur in presenza di candidature plurime;
b3) il verbale n.2 del 10.10.2024 della Commissione giudicatrice di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei singoli candidati in uno all’Allegato 2.2 recante le dichiarazioni di non incompatibilità rese dai singoli Commissari ed all’Allegato 2.3 recante le dichiarazioni di concordanza dei singoli Commissari, nella parte in cui non risulta la prescritta <valutazione comparativa> dei candidati né l’astensione del Prof. Luigi ALDIERI;
b4) il verbale n.3 dell’11.11.2024 della Commissione giudicatrice di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei singoli candidati in uno all’Allegato 3.2 recante la formulazione, “in base ai criteri fissati”, di un giudizio individuale e di uno collegiale per ciascun candidato, nella parte in cui non si è proceduto alla prescritta <valutazione comparativa> dei candidati né, tantomeno, proposto, come da Bando e da Regolamento, la prevista <rosa di idonei>, essendosi viceversa ritenuta la candidata BR UN l’unica “qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” mentre il ricorrente, alla stregua di tutti gli altri candidati, tutti Professori Associati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e titolari dell’insegnamento messo a concorso presso la stessa UNISA, sarebbe “risulta(to) non pienamente congruo e non idoneo alle funzioni per le quali è stato bandito il posto”, e all’Allegato 3.3 recante le dichiarazioni di concordanza dei Commissari;
b5) la conseguente relazione riassuntiva laddove ribadisce tutti i giudizi espressi dai quali, poi, è scaturita la proposta di chiamata della Prof.ssa BR UN;
b6) il conseguente verbale del Consiglio di Dipartimento, non conosciuto né rilasciato in sede di accesso, nella parte in cui si è approvata la proposta di chiamata della Prof.ssa UN a ricoprire la posizione di Professore Ordinario;
b7) il conseguente verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione, non conosciuto né rilasciato in sede di accesso;
b8) il conseguente Decreto Rettorale di nomina della Prof.ssa BR UN a professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’UNISA, non conosciuto né rilasciato in sede di accesso;
b9) il contratto di lavoro stipulato fra la Prof.ssa UN e l’UNISA, non conosciuto né rilasciato in sede di accesso;
nonché, in via gradata ed ove occorrente, altresì:
b10) il D.R. n.1784/2024 dell’11.7.2024 di indizione della procedura valutativa in argomento e, segnatamente, l’art.9 comma 3 del Bando di selezione laddove, nel prevedere che “Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede, a maggioranza dei componenti, a proporre il o i candidati maggiormente qualificati, fino a un massimo di n.3, senza stilare graduatoria, idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, e a consegnare gli atti al Rettore. Ai fini di quanto previsto dall’art. 3 lett. e) del Regolamento, la rosa di idonei ha validità per i sei mesi successivi alla data di approvazione degli atti”, abbia inteso consentire alla Commissione giudicatrice non solo di non stilare alcuna graduatoria all’esito della procedura valutativa, ma finanche di omettere la prescritta <valutazione comparativa> fra i candidati;
b11) il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia di cui al D.R. n.837 del 25.3.2024 nella parte in cui, all’art.24, comma 8, nel prevedere che “Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede, a maggioranza dei componenti, a proporre il o i candidati maggiormente qualificati, fino a un massimo di n.3, senza stilare graduatoria, idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, e a consegnare gli atti al Rettore. Ai fini di quanto previsto dall’art.3 lett. e) del Regolamento, la rosa di idonei ha validità per i sei mesi successivi alla data di approvazione degli atti”, svilisce l’attività valutativa delle Commissioni ovvero ne rende assolutamente discrezionale l’operato rispetto alla scelta del candidato migliore, in violazione dei principi costituzionali di cui al’art. 97 della Carta, esondandosi del tutto illegittimamente anche dai limiti dell’autonomia universitaria;
NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell’obbligo dell’Università resistente di provvedere alla corretta ed equanime, oltre che legittima, rinnovazione dell’intera procedura valutativa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SS GI il 16\2\2025:
aa - della Delibera n.220/2024 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche del 03.12.2024 (già pre-impugnata sub b6, ma conosciuta solo in data 31.01.2025 a seguito del deposito atti dell’ADS - doc.8), nella parte in cui significativamente non ha proposto, bensì ha meramente approvato la chiamata della Prof.ssa BR UN;
bb - della Delibera n.423/2024 del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024 (già pre-impugnata sub b7, ma conosciuta solo in data 31.01.2025 a seguito del deposito atti dell’ADS - doc.9), nella parte in cui non si è approvata la proposta, bensì si è autorizzata l’assunzione in servizio della Prof.ssa BR UN;
cc - del Decreto del Rettore n.3422/2024 del 19.12.2024 (già pre-impugnato sub b9, ma conosciuto solo in data 31.01.2025 a seguito del deposito atti dell’ADS - doc.10), con cui si è nominata ed assunta in servizio la Prof.ssa BR UN quale Professore di prima fascia con decorrenza 20.12.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e di BR UN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2025 e depositato il successivo 16 gennaio, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, gli atti in epigrafe indicati, concernenti la procedura di valutazione per un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno per il GSD 13/ECON-02 – SSD ECON-02/A, all’esito della quale la candidata prof.ssa BR UN è stata ritenuta “ qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ”.
2. Il gravame è stato affidato a quattro motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 18 e 24 l. 240/2010 in relazione agli artt. 1 e 3 l. n. 241/90 ed all’art. 97 cost.; principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento della p.a., giusto procedimento; violazione del bando della procedura selettiva, art. 9, comma 3, e del Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei professori, art. 24, comma 8; violazione del criterio di valutazione comparativo prefissato dalla commissione con verbale n. 1 del 6.9.2024; art. 6 bis l. 241/90 in relazione agli artt. 51 cpc e 97 Cost. nonché agli artt. 18 l. 240/2010 e 1 e 3 l. 241/90; violazione degli indirizzi Anac in tema di conflitto di interessi tra candidati e commissione giudicatrice; difetto assoluto del presupposto; carenza istruttoria; difetto assoluto e/o incongruità della motivazione; apoditticità; erroneità; perplessità; contraddittorietà manifesta; arbitrarietà; irragionevolezza; contraddittorietà; iniquità; sviamento).
3. La controinteressata e l’Università degli Studi si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza.
4. La camera di consiglio del 5 febbraio 2025 è stata rinviata su richiesta di parte ricorrente, motivata con la necessità di proporre motivi aggiunti.
5. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 16 febbraio 2025 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, gli ulteriori atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi censurati nel ricorso introduttivo nonché alla stregua di un ulteriore motivo, così rubricato: “ sulla violazione del regolamento e delle prerogative di scelta violazione e falsa applicazione di legge (artt.18 e 24 l. n.240/10 e 3 l. n.241/90 in relazione all’art.97 cost.) - violazione e falsa applicazione del bando della procedura selettiva (art.9 comma 3) - violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo per il reclutamento dei professori (art.24 comma 8) - violazione del giusto procedimento e delle prerogative di scelta degli organi collegiali di ateneo - violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pa - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto e di istruttoria - incongruità della motivazione - contraddittorietà ed illogicità manifeste - erroneità - iniquità - ingiustizia manifesta - perplessità - arbitrarietà - sviamento) ”.
6. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare; la causa è stata indi cancellata dal ruolo camerale con contestuale fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso.
7. Previo deposito di memorie e memorie di replica a sostegno delle già spiegate difese, all’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata spedita in decisione.
8. Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta che la procedura per cui è causa, stante l’assenza di punteggi o graduatorie di sorta, risulta viziata dalla mancata valutazione comparativa dei candidati (cui la commissione era tenuta non solo per legge ma anche in ragione dell’autovincolo assunto con verbale n. 1 del 6 settembre 2024); non risultano inoltre in alcun modo esplicitate le ragioni che hanno indotto la commissione giudicatrice a ritenere la sola prof.ssa UN “ qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ” mentre, in modo del tutto contraddittorio e irragionevole, il ricorrente e altri due candidati, tutti professori associati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e titolari presso la medesima UNISA delle medesime funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, sono risultati incongrui ed inidonei.
8.1. Le censura non ha pregio.
8.2. L’art. 24, comma 6, l. 240/2010 recita che “ I professori di seconda fascia […] in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, che abbiano prestato servizio nello stesso ateneo per almeno tre anni anche non continuativi, possono essere chiamati nel ruolo dei professori di prima fascia previa valutazione positiva delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, svolte dal candidato ”.
Il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia di cui al D.R. n. 837 del 25.3.2024, con riguardo alle procedure di reclutamento mediante " chiamata a seguito di procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6 legge 240/2010 " (art. 3, lett. b; Titolo III, capo I) prevede, all’art. 24, comma 8, che “ al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede, a maggioranza dei componenti, a proporre il o i candidati maggiormente qualificati, fino a un massimo di n. 3, senza stilare graduatoria, idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, e a consegnare gli atti al Rettore. Ai fini di quanto previsto dall’art.3 lett. e) del Regolamento, la rosa di idonei ha validità per i sei mesi successivi alla data di approvazione degli atti ”; tale disposizione è stata pedissequamente riportata nel bando di selezione, all’art. 9, comma 3.
All’atto di insediamento (cfr. verbale n. 1 del 6.9.2024) la Commissione, oltre a recepire i criteri generali di valutazione prescritti dal bando, ha precisato che, sulla base di tali criteri, “ la commissione provvede, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, a selezionare il o i candidati, ovvero una rosa di idonei fino a un massimo di n. 3 senza stilare una graduatoria, maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Nel caso di un’unica candidatura la Commissione non procederà a valutazione comparativa, ma esprimerà solo un giudizio di qualificazione del candidato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ”.
8.3. Poste tali premesse, ed evidenziato quindi che la necessità di redazione della graduatoria era puntualmente esclusa dalle sopra riportate disposizioni del regolamento di Ateneo (art. 24, comma 8) e del bando di selezione (art. 9, comma 3), che invitavano la commissione a proporre “ il o i candidati maggiormente qualificati, ovvero una rosa di idonei, fino ad un massimo di 3 senza stilare una graduatoria ”, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente volte a inferire, dalla mancata attribuzione di punteggi, la natura non comparativa della valutazione effettuata, in contrasto con l’autovincolo assunto dalla commissione.
Non può infatti obliterarsi che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha più volte chiarito che il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario è frutto di una valutazione complessiva dei candidati, incompatibile non soltanto con l'attribuzione di punteggi globali, ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri: il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure - in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli - la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, n. 10106 del 4 ottobre 2021).
La normativa in materia va infatti intesa alla luce della finalità assegnata alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale.
Resta ovviamente ferma la necessità di giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro, in modo sufficiente a delineare il percorso logico seguito, così come peraltro avvenuto nel caso di specie, avendo la commissione dato conto della valutazione, per ogni candidato, dei criteri prefissati, con la formulazione di un articolato e motivato giudizio (individuale e collegiale) sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull’attività didattica, di ricerca e sugli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale, rendendo pertanto pienamente intellegibili le ragioni del giudizio di non idoneità del ricorrente a ricoprire il ruolo oggetto del bando.
Nei giudizi espressi dai commissari si rintracciano infatti in modo chiaro - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - le ragioni che, in un’evidente ottica comparativa, hanno indotto la Commissione, sulla base di una serie di articolate valutazioni, a ritenere il profilo scientifico-didattico complessivo della candidata UN come pienamente congruo e idoneo alle funzioni per le quali è stato bandito il posto, a differenza di quello del ricorrente.
In particolare, dalla documentazione versata agli atti (cfr. allegato 3.2 al verbale n. 3 del 11.11.2024) e segnatamente dai giudizi ivi espressi, emerge che:
a) le pubblicazioni della prof.ssa UN sono state valutate come “ pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare ”, caratterizzate da una collocazione editoriale “ molto buona ” e da un impatto sul dibattito scientifico riguardante le tematiche del settore definito come “ rilevante ”; diversamente, le pubblicazioni prodotte dal ricorrente sono state ritenute dotate di un “ buon grado di coerenza ”, con una “ buona ” collocazione editoriale e un impatto sul dibattito scientifico “ non sempre.. di spiccato rilievo ”;
b) l’impegno della controinteressata è stato ritenuto “ continuo e significativo ” sul piano della didattica e sotto il profilo delle attività organizzative e gestionali; l’impegno del ricorrente è stato qualificato solo “ continuo ” sul piano della didattica mentre, quanto al profilo organizzativo e gestionale, i commissari hanno evidenziato che “ il candidato svolge alcune attività all’interno del Dipartimento di afferenza, ma l’apporto appare ancora limitato ”;
c) anche con riguardo alle attività di Terza Missione, il giudizio collegiale evidenzia che “ il curriculum della candidata presenta, inoltre, attività di Terza Missione ”, mentre il giudizio relativo al ricorrente riporta che il candidato “ dichiara di aver partecipato ad alcune attività di Terza Missione ”;
d) conclusivamente, il profilo scientifico-didattico complessivo, in termini di pubblicazioni scientifiche, attività didattica, attività di ricerca, curriculum e incarichi di responsabilità organizzative e gestionali, è stato ritenuto “ pienamente congruo e idoneo alle funzioni per le quali è stato bandito il posto ” per quanto concerne la prof.ssa UN, “ non pienamente congruo e non idoneo alle funzioni per le quali è stato bandito il posto ” per il ricorrente.
9. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la mancata osservanza dei criteri di valutazione predefiniti atteso che:
a) quanto alle pubblicazioni scientifiche, la valutazione di congruenza non ha riguardato ciascuna pubblicazione: i commissari si sono limitati a liquidare, nel giudizio collegiale, le pubblicazioni presentate dal ricorrente come “ non sempre pienamente coerenti con le tematiche del settore disciplinare ”, senza tuttavia indicare né quali siano le pubblicazioni poco coerenti né le motivazioni della pretesa incoerenza (incoerenza peraltro contraddetta sia dai giudizi individuali resi dai prof. Signorelli e Mussidda, che si sono espressi positivamente sul punto, sia dal giudizio della Commissione Nazionale, che ha rilasciato al ricorrente l’Abilitazione Scientifica Nazionale sulla base delle medesime pubblicazioni); è mancato ogni riferimento all’originalità ed al rigore metodologico delle pubblicazioni, che costituiscono l’essenza della ricerca universitaria e rappresentano gli unici parametri internazionalmente riconosciuti per accedere al ruolo di professore ordinario; il giudizio di impatto elevato espresso con riguardo alle pubblicazioni della controinteressata non risulta intellegibile, considerato che l’impatto non è menzionato nei criteri individuati (che rimandano a “ criteri e parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento ”) e in ogni caso non è identificabile nell’H-INDEX né in altri indicatori bibliometrici perché il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento non è bibliometrico;
b) per ciò che concerne i curricula, non risultano valutati una serie di rilevanti attività e/o progetti curati dal ricorrente (progetto SPOKE, consulenza per un progetto della World Bank, premio per i giovani ricercatori, attività di supervisione e revisione delle tesi di dottorato); per converso, appare incongruo il giudizio attribuito alla controinteressata, che non ha partecipato e/o diretto progetti di ricerca di nessun tipo, non vanta alcuna attività di supervisore e/o revisore, non ha maturato alcuna esperienza di formazione all’estero (a differenza del ricorrente, che ha conseguito il Master in Economics presso l’Université Catholique de Louvain ed altresì il dottorato della Paris School of Economic) e presenta una limitatissima attività di terza missione.
9.1. Le doglianze non hanno pregio.
9.2. Per consolidata giurisprudenza, la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10 marzo 2022 n. 2805; Id., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 13921). Ed ancora, costituisce ius receptum il principio secondo cui, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l'amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati). In particolare, " nell'attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d'insegnamento ecc., l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803).
In subiecta materia , dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782), nel caso di specie non riscontrabili.
Quanto all’omessa valutazione della congruenza delle pubblicazioni individualmente considerate, si rammenta che compito della commissione esaminatrice è quello di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei titoli presentati, la quale “ non è pertanto riconducibile ad una mera addizione numerica degli stessi, risolvendosi i giudizi delle commissioni giudicatrici in valutazioni di carattere essenzialmente qualitativo " (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561) avendo la giurisprudenza evidenziato che “ a differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego (per i quali vige la regola che tutti i titoli presentati dai candidati devono essere distintamente esaminati e valutati, generalmente mediante l’attribuzione di un punteggio), nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo ” (ibidem).
Del pari, la mancata menzione dei singoli progetti curati dal ricorrente e dei premi conseguiti, così come dell’attività di supervisione e revisione delle tesi di dottorato, non comporta che tali profili non siano stati complessivamente valutati, considerato che il giudizio collegiale contiene un riferimento al “ impegno continuo ” manifestato dal ricorrente sul piano della didattica nonchè alle attività svolte, sul piano organizzativo e gestionale, all’interno del Dipartimento (in relazione alle quali l’apporto viene definito come “ ancora limitato ”); anche l’attività di formazione all’estero del ricorrente risulta presa in considerazione dalla commissione (cfr. giudizio individuale del prof. Signorelli ove si legge che “ il percorso formativo è di rilievo e, in particolare, si segnala il dottorato di ricerca in Economia conseguito nel 2006 presso la Paris School of Economic ”).
Neppure sussiste poi la lamentata contraddittorietà tra la valutazione negativa riportata nella vicenda controversa e i giudizi positivi espressi dalla commissione per l’ASN, avuto riguardo non solo all'assenza di omogeneità tra la procedura di conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure di chiamata a posti di professore universitario (Consiglio di Stato, sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VII, 3 luglio 2024, n. 5925 che evidenzia che si tratta di “ valutazioni non omogenee da un punto di vista funzionale: quella per la chiamata ex comma 6 dell’art. 24 della L. n. 240 del 2010, serve a selezionare un profilo idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche individuate come necessarie dal Consiglio di dipartimento al momento della proposta, viceversa la procedura per l’abilitazione è finalizzata ad accertare, sotto plurimi versanti, la maturità scientifica e didattica del candidato, con diverse graduazioni e profilazioni a seconda del se abbia ad oggetto la prima o la seconda fascia della docenza…..se i due giudizi dovessero necessariamente convergere non si comprenderebbe perché, nella procedura di chiamata ex comma 6 dell’art. 24 della L.240 del 2010, il possesso dell’ASN sia previsto quale pre-requisito e, allo stesso tempo, sia necessario, per il conferimento dell’incarico, il superamento di un esame che avviene all’esito della valutazione di una commissione, appositamente nominata ”) ma, più in generale, al noto principio dell'autonomia di giudizio delle singole commissioni esaminatrici, che legittimamente possono esercitare la propria discrezionalità in maniera non omogenea.
Va poi evidenziato, a confutazione delle ulteriori doglianze di parte ricorrente, che riferimenti all’originalità delle pubblicazioni sono contenuti nei giudizi individuali del prof. Signorelli (dai quali si evince che “ numerose pubblicazioni” per la controinteressata e “ alcune pubblicazioni ” per il ricorrente “ mostrano una qualità elevata in termini di originalità e innovatività dei risultati scientifici ”) mentre, per quanto concerne l’impatto, va rilevato che il richiamo all’H-INDEX e a Scopus è stato operato dal prof. Signorelli “ a titolo esemplificativo ”.
10. Con il terzo motivo si deduce la violazione delle norme sulla composizione della commissione di concorso, sostenendo che il commissario prof. Luigi Aldieri avrebbe dovuto astenersi in ragione dell’intenso rapporto professionale sussistente con la candidata, poi risultata vincitrice, connotato dal carattere della continuità e regolarità e comprovato da numerose pubblicazioni congiunte (di modo che, di fatto, il commissario si è trovato a valutare anche proprie pubblicazioni).
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Come noto, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere è ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, dato il relativo carattere ristretto e le esigenze dell'approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.
Per consolidata giurisprudenza, pertanto, nelle procedure per l'accesso ai posti di ricercatore e professore universitario non si ravvisa l'incompatibilità per la mera sussistenza di rapporti di collaborazione intellettuale e scientifica e di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l'obbligo di astensione del componente della commissione nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici e di vita di tale intensità da far revocare in dubbio l’imparzialità del commissario (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050).
Nel caso di specie, il prof. Aldieri compare come coautore della candidata, insieme ad altri, in n. 8 pubblicazioni (di cui peraltro solo n. 3 presentate ai fini della valutazione) le quali, per quanto numerose, rappresentano solo un’aliquota delle pubblicazioni complessive della candidata (pari a n. 28); ciò che viene in rilievo, dunque, è una mera collaborazione ad articoli scientifici, stigmatizzata dal ricorrente ma che tuttavia, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non costituisce causa di incompatibilità e non configura l’ipotesi di un conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni di valutazione.
11. Con la prima parte del quarto motivo del ricorso introduttivo (intrinsecamente connesso con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti e pertanto suscettibile di trattazione congiunta) il ricorrente lamenta che la commissione ha altresì disatteso il bando di selezione ed il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ordinari, non avendo provveduto né a stilare una graduatoria né a proporre una rosa di idonei al Rettore, in tal modo sottraendo al Dipartimento la facoltà di scelta per la proposta di chiamata ed al Consiglio di Amministrazione la facoltà di approvazione.
11.1. La censura deve essere disattesa considerato che, come già sopra evidenziato al § 8, le pertinenti disposizioni del regolamento di Ateneo (art. 24, comma 8) e del bando di selezione (art. 9, comma 3) invitavano la commissione a proporre “ il o i candidati maggiormente qualificati, ovvero una rosa di idonei, fino ad un massimo di 3 senza stilare una graduatoria ”; dal tenore testuale della disciplina di riferimento (e segnatamente dall’utilizzo di plurime disgiuntive) emerge dunque che la commissione ben poteva limitarsi a segnalare, come concretamente avvenuto, un unico candidato ove ritenuto maggiormente qualificato (e, a fortiori , ove ritenuto l’unico idoneo) senza essere tenuta né a stilare una graduatoria né a proporre una rosa di idonei.
12. Deve essere dunque scrutinata l’ulteriore doglianza, formulata in via gradata nella seconda parte del quarto motivo del ricorso introduttivo, a mezzo della quale parte ricorrente chiede l’annullamento dell’art. 24, comma 8, del Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia dell’Università, adottato con D.R. n. 837 del 25 marzo 2024, il cui portato “ svilisce l’attività valutativa delle Commissioni ovvero la rende assolutamente discrezionale l’operato rispetto alla scelta del candidato migliore, in violazione dei principi di cui all’art. 97 della Carta , così esondandosi del tutto illegittimamente anche dai limiti dell’autonomia universitaria ”.
12.1. La doglianza non ha pregio.
12.2. Non può condividersi l’interpretazione patrocinata da parte ricorrente, secondo cui la disposizione impugnata precluderebbe alla commissione una valutazione comparativa tra i candidati, limitando la procedura concorsuale a una mera valutazione di idoneità e, pertanto, rimettendo la scelta del vincitore ad un organo non specificamente qualificato alla selezione dei candidati.
Viceversa, il Regolamento di Ateneo riconosce un ruolo predominante alla commissione giudicatrice quale organo (composto da personalità esperte nel settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il concorso), deputato a svolgere le attività valutative di carattere tecnico-scientifico, espressione di un’amplissima discrezionalità tecnica, finalizzate ad identificare il candidato idoneo e/o maggiormente qualificato, come avvenuto nel caso di specie.
Inconferente, in tal senso, è pertanto il precedente richiamato da parte ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516) riferito ad una diversa e non sovrapponibile ipotesi in cui, risultando la decisione finale demandata ad un organismo (nel caso di specie, il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e, comunque, non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative, il ruolo della commissione di concorso risultava effettivamente illegittimamente svilito.
13. Dal rigetto di tutti i motivi di gravame sin qui esaminati scaturisce anche la reiezione delle ulteriori censure, formulate nell’atto di motivi aggiunti, volte a far valere l’illegittimità derivata dai medesimi vizi denunciati con il ricorso introduttivo.
14. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della controinteressata e in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore dell’Università degli Studi di Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AN PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PO | RE CA |
IL SEGRETARIO