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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10719/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.9.2025 da 1) Parte_1
Nata a Vaprio d'Adda (MI) il 11/02/1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Luca Simone Frontori, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 nato a [...] il [...] cittadino/a: Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Luca Simone Frontori, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato nel Comune di Cassano d'Adda (MI), in data 19/07/2019 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile anno 2019, atto n. 19, parte 2, S.A), in separazione dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli:
- (C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_3 cittadino italiano;
- (C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_3 CodiceFiscale_4 italiano FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati, nel mutuo rispetto;
2. i figli minori nato a [...], il giorno 11/04/2016 e nato a Parte_2 Parte_3
Vimercate, il giorno 28/06/2020 saranno affidati a entrambi i genitori in regime condiviso e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, sig.ra anche ai fini della Parte_1 residenza. I genitori, preso atto del contenuto dell'art. 337 ter c.c., così come aggiunto dall'art. 55 del d.lgs. 28.12.13 n. 154, che garantisce il diritto dei minori a mantenere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali, di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, si impegnano con la sottoscrizione del presente atto a rispettarlo integralmente. I genitori si impegnano altresì a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la capacità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
potestà che verrà esercitata, invece, in via congiunta e condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione, come di legge;
3. La casa familiare dove il nucleo attualmente abita, ubicata in Cassano D'Adda (MI), via Cimbardi n.
15, è di proprietà dei genitori del sig. e resta assegnata con i beni e gli arredi in Controparte_1 essa presenti alla sig.ra in qualità di genitore collocatario in via prevalente dei figli Parte_1 minori, che pertanto abiterà l'immobile insieme a e . I coniugi hanno peraltro già Pt_2 Pt_3 raggiunto un'intesa sui beni che il marito porterà con sé;
4. i ricorrenti concordano che i bambini resteranno ad abitare nella casa attuale anche quando è il turno del padre di stare con loro e, quindi, la madre troverà un'altra soluzione abitativa dove si trasferirà quando toccherà al sig. avere con sé e . Resta ferma tuttavia la possibilità per CP_1 Pt_3 Pt_2 la sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario della prole, di trasferirsi a vivere con i Pt_1 bambini in un'altra abitazione nel caso reperisca altra e diversa soluzione abitativa da lei ritenuta adeguata. In tal caso, quando ciò accadrà, i ricorrenti concordano che verrà aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre (come da punto 7. che segue) a fronte della pagina 2 di 6 sopravvenuta conseguente disponibilità in capo al sig. dell'attuale casa familiare di proprietà CP_1 dei suoi genitori, ubicata in Cassano D'Adda (MI), via Cimbardi n. 15;
5. i ricorrenti concordano che - esclusa l'imposta municipale unica (IMU) che rimarrà in carico al
100% al sig. - tutte le spese e gli oneri, sia ordinari che straordinari, afferenti alla casa CP_1 familiare sita in Cassano D'Adda (MI), via Cimbardi n. 15, nonché le utenze relative alla detta abitazione saranno posti a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, e ciò fino a quando la sig.ra vivrà nell'immobile insieme ai due figli;
Pt_1
6. in ordine al diritto di visita dei figli:
- il padre avrà con sé e a weekend alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina. Pt_2 Pt_3
Resta inteso che il genitore che non ha con sé i bambini nel fine settimana li avrà invece il venerdì precedente;
- il padre starà coi figli tutti i martedì (pernottamento compreso);
- in occasione delle festività natalizie, e trascorreranno una settimana con ciascun Pt_2 Pt_3 genitore e detto periodo verrà alternato di anno in anno, così che il genitore che avrà con sé i figli durante la prima settimana di vacanze natalizie dei minori, l'anno successivo li avrà con sé nella seconda. Resta ferma la facoltà dei ricorrenti di concordare una diversa soluzione;
- nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con e almeno 15 giorni, anche non Pt_2 Per_1 consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- quanto alla Pasqua, sempre ad anni alterni e salvo diversi accordi tra i ricorrenti, i figli trascorreranno la prima metà delle vacanze con un genitore e la restante metà con l'altro;
- il medesimo criterio dell'alternanza sarà altresì osservato per tutte le altre festività da calendario e i
“ponti” (a titolo meramente esemplificativo: carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, etc.).
E' comunque sempre possibile per i ricorrenti concordare insieme un diverso calendario del diritto di visita genitoriale da applicare in tutti i periodi di vacanze o festività.
7. Il sig. contribuirà al mantenimento di e versando alla sig.ra in via CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_1 anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento), pari a €
150,00 (centocinquanta) per ciascun figlio, per dodici mensilità. Tale somma verrà rivalutata, come di legge, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal mese di dicembre 2026. I ricorrenti concordano altresì di aumentare la misura del suindicato assegno di mantenimento dei figli a carico del padre (nell'importo che verrà consensualmente stabilito dai coniugi) quando la sig.ra dovesse trasferirsi a vivere coi bambini in Pt_1 un'altra abitazione, anche a fronte del fatto che il sig. rientrerebbe così nella disponibilità CP_1 dell'attuale casa familiare in Cassano d'Adda, via Cimbardi n. 15, di proprietà dei suoi genitori (ut pagina 3 di 6 supra punto 4.). ll sig. corrisponderà altresì, come di legge, il 50% delle spese straordinarie occorrende come CP_1 da Protocollo - linee guida del Tribunale di Milano in vigore, che le parti già conoscono;
8. in caso di malattia anche temporanea di o , il genitore che ha in custodia il minore Pt_2 Pt_3 avvertirà tempestivamente e in maniera puntuale l'altro genitore dello stato di salute del figlio, consentendo all'altro sia l'accesso all'eventuale documentazione relativa alla salute del bimbo, sia la possibilità di vederlo quando si trova, malato, a casa dell'altro;
9. i ricorrenti concordano che che l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora Parte_1
A tal fine, il padre si obbliga sin d'ora a consegnare alla madre ogni documentazione che
[...] dovesse all'uopo rendersi necessaria;
10. le automobili attualmente intestate o utilizzate dai sig.ri e resteranno di proprietà e CP_1 Pt_1 in esclusivo uso al legittimo titolare del mezzo;
11. ognuno dei due coniugi resterà titolare esclusivo sia dei conti correnti bancari che dei portafoglio titoli a sé intestati, dando atto che a oggi esiste un solo conto corrente comune a entrambi;
12. I coniugi, in quanto aventi entrambi una stabile attività lavorativa ed economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale contributo al mantenimento, tenuto altresì conto della proprie rispettive capacità reddituali (cfr. doc.ti nn. 4.1, 4.2,
4.3 in atti);
13. I coniugi, per il resto, dichiarano che con la puntuale e corretta esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra;
14. entrambi i genitori danno il proprio assenso a consentire ai figli minori di viaggiare all'estero e, pertanto, danno la reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i ragazzi;
15. le spese di giustizia ed i compensi professionali del presente giudizio sono integralmente compensati fra le parti;
16. le parti concordano di rinunciare ad appellare la emananda sentenza di separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO pagina 4 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio nel Comune di Cassano d'Adda (MI), in data 19/07/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di cassano d'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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