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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4110/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2016
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2017
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso sollecito di pagamento notificato da Area Srl, già Areariscossioni Srl, concessionaria della riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana, a seguito del mancato pagamento di tre avvisi di accertamento esecutivo aventi ad oggetto Tari anni 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di euro 1.090,95.
Il ricorrente eccepisce omessa notifica degli atti prodromici, nonché intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato, non mancando di eccepire la mancanza di legittimazione attiva di Area
Srl.
Si è costituita Area Srl, la quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni difensive relative alla presunta omessa notifica degli atti prodromici e alla presunta decadenza e/o prescrizione, ha sostenuto che l'atto di sollecito sia di competenza del soggetto titolare della fase di riscossione coattiva.
Si è costituito il Comune di Giffoni Valle Piana, sostenendo di avere regolarmente notificato gli atti prodromici.
Con successiva memoria illustrativa parte ricorrente ha contestato la notifica relativa all'atto di accertamento Tari anno 2016 e sostenuto, invece, che il Comune non ha in alcun modo provato la notifica relativa agli anni 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la legittimazione attiva di Area Srl. Infatti, alla luce dei commi 784 e 785 dell'art. 1 della legge 160/2019, il sollecito di cui al successivo comma 795 è di competenza del soggetto titolare della fase esecutiva ovvero, nel caso di specie, di Area Srl, quale concessionario della riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana.
Nel merito, con riferimento all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, il Comune di Giffoni Valle
Piana ha dato prova, mediante il deposito del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento Tari relativo all'anno 2016, a nulla rilevando l'eccepita irregolarità della notifica. Giova, infatti, rilevare che, nel caso di notifica a persona convivente, non è necessaria la successiva comunicazione di avvenuta notifica. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo da tempo di chiarire che: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. 17.1.2020 n. 946).
Dall'accertata valida notifica dell'avviso di accertamento Tari 2016 consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo credito.
Nessuna prova, invece, è stata fornita dal Comune di Giffoni Valle Piana circa la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2017 e 2018.
Al riguardo, giova ricordare che la Cassazione ha statuito che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità, in parte qua, dell'atto consequenziale notificato (Cass. 346/2021).
Pertanto, il ricorso va accolto in parte e, per l'effetto, va dichiarato nullo il sollecito di pagamento impugnato limitatamente alle pretese relative a Tari anni 2017 e 2018. Le spese di giudizio possono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, lo rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GARGANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4110/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2016
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2017
- SOLLECITO PAG. n. 253084400 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso sollecito di pagamento notificato da Area Srl, già Areariscossioni Srl, concessionaria della riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana, a seguito del mancato pagamento di tre avvisi di accertamento esecutivo aventi ad oggetto Tari anni 2016, 2017 e 2018 per l'importo complessivo di euro 1.090,95.
Il ricorrente eccepisce omessa notifica degli atti prodromici, nonché intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato, non mancando di eccepire la mancanza di legittimazione attiva di Area
Srl.
Si è costituita Area Srl, la quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni difensive relative alla presunta omessa notifica degli atti prodromici e alla presunta decadenza e/o prescrizione, ha sostenuto che l'atto di sollecito sia di competenza del soggetto titolare della fase di riscossione coattiva.
Si è costituito il Comune di Giffoni Valle Piana, sostenendo di avere regolarmente notificato gli atti prodromici.
Con successiva memoria illustrativa parte ricorrente ha contestato la notifica relativa all'atto di accertamento Tari anno 2016 e sostenuto, invece, che il Comune non ha in alcun modo provato la notifica relativa agli anni 2017 e 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la legittimazione attiva di Area Srl. Infatti, alla luce dei commi 784 e 785 dell'art. 1 della legge 160/2019, il sollecito di cui al successivo comma 795 è di competenza del soggetto titolare della fase esecutiva ovvero, nel caso di specie, di Area Srl, quale concessionario della riscossione del Comune di Giffoni Valle Piana.
Nel merito, con riferimento all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, il Comune di Giffoni Valle
Piana ha dato prova, mediante il deposito del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento Tari relativo all'anno 2016, a nulla rilevando l'eccepita irregolarità della notifica. Giova, infatti, rilevare che, nel caso di notifica a persona convivente, non è necessaria la successiva comunicazione di avvenuta notifica. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo da tempo di chiarire che: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. 17.1.2020 n. 946).
Dall'accertata valida notifica dell'avviso di accertamento Tari 2016 consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo credito.
Nessuna prova, invece, è stata fornita dal Comune di Giffoni Valle Piana circa la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2017 e 2018.
Al riguardo, giova ricordare che la Cassazione ha statuito che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità, in parte qua, dell'atto consequenziale notificato (Cass. 346/2021).
Pertanto, il ricorso va accolto in parte e, per l'effetto, va dichiarato nullo il sollecito di pagamento impugnato limitatamente alle pretese relative a Tari anni 2017 e 2018. Le spese di giudizio possono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, lo rigetta nel resto. Spese compensate.