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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1920/2023 R.G.
Promossa dalla
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di in persona del Parte_1
Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., (P. IVA C.F. P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Ricorrente opponente
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata CP_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avvocato Domenico de Angelis del Foro di Campobasso, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.6.2023 la Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di (di seguito, per brevità, Gestione Liquidatoria) ha agito Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2023, mediante il quale, su ricorso della lavoratrice era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro CP_1
1.428,71, oltre accessori e spese legali, a titolo di straordinario festivo, nei giorni coincidenti con le festività infrasettimanali, avendo la lavoratrice allegato di aver
pagina 1 prestato, dal 2018 al 2021, la propria attività in giorni coincidenti con festività infrasettimanali, come specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La lavoratrice ricorrente per ingiunzione ha fondato la propria domanda, avente ad oggetto il diritto alla monetizzazione delle suddette ore, sull'art. 9, comma 1, del
C.C.N.L. sanità pubblica del 20.9.2001, modificato dall'art. 29, comma 6, C.C.N.L. sanità pubblica 2016/2018, secondo cui: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A fondamento dell'opposizione, la Gestione Liquidatoria ha preliminarmente eccepito la prescrizione estintiva quinquennale per tutti gli importi asseritamente maturati prima del 26 aprile 2018, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal ricorso ingiunzione, notificato in uno con il decreto ingiuntivo soltanto in data 8 maggio 2023.
Nel merito, pur non contestando che la lavoratrice avesse prestato effettivamente la propria attività nei giorni indicati nel ricorso per ingiunzione, la Gestione Liquidatoria ha richiamato i pareri dell' nonché il parere della Presidenza del Consiglio - CP_2
Dipartimento della Funzione Pubblica e la nota della Regione Autonoma della prot. 19425 del 1.10.2019, secondo i quali il personale turnista era da Pt_1
considerarsi escluso dalla previsione contrattuale.
In particolare, la Gestione Liquidatoria ha sostenuto che, per un lavoratore turnista, il fatto che all'interno del turno vi sia un giorno festivo infrasettimanale o un qualsiasi altro giorno festivo è ininfluente, venendo il medesimo ristorato dall'indennità di turno per il disagio derivante dall'avvicendarsi su turni, con la conseguenza che la corresponsione della predetta maggiorazione comporterebbe, da un lato, una duplicazione nel pagamento del medesimo disagio patito, nonché, dall'altro, una disparità di trattamento con chi turnista non è, e che, in quanto tale, non percepisce l'indennità di turno, quanto, legittimamente, la maggiorazione derivante dall'eccezionale espletamento di attività lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale.
pagina 2 In forza di ciò, nonché degli indirizzi forniti dall' l'Amministrazione CP_2
sanitaria aveva provveduto a corrispondere ai lavoratori turnisti, per il periodo considerato, la sola indennità di turno prevista contrattualmente.
Inoltre, anche a voler interpretare la norma contrattuale secondo quanto dedotto da controparte, nell'ambito della fattispecie de qua la ricorrente in sede monitoria, come risultava dai cartellini in atti, aveva usufruito di riposi settimanali durante i mesi in cui aveva lavorato nel turno festivo infrasettimanale. Dall'esame dei cartellini, infatti, risultava che, successivamente alla giornata di lavoro infrasettimanale, ricorrevano, in periodi successivi ovvero a volte anche immediatamente antecedenti, delle giornate in cui non compariva alcuna timbratura, segno inconfutabile di un recupero giornaliero.
Parte opponete ha poi eccepito il mancato rispetto del termine di 30 giorni, previsto dalla norma contrattuale per effettuare la richiesta di riposo compensativo ovvero per il riconoscimento del lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, ed ha altresì richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il compenso per il lavoro straordinario prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro con un'azienda sanitaria locale competa solo in presenza di una preventiva autorizzazione del dirigente responsabile.
2. Parte opposta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
Ha richiamato alcune pronunce favorevoli della Suprema Corte, le quali avevano chiarito che l'indennità prevista per i lavoratori turnisti (art. 44, commi 12 e 13 del
C.C.N.L. 1.9.1995) è cumulabile con il diritto, riconosciuto dal citato articolo 9 del
C.C.N.L. 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
Non ha sortito esito positivo il tentativo di conciliazione della lite.
******
4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Gestione Liquidatoria
è infondata e deve essere disattesa.
pagina 3 Infatti, il pagamento dei crediti della lavoratrice odierna ricorrente, fatti oggetto della presente causa, risalenti al periodo intercorso tra il 6 gennaio 2018 e il 1° maggio
2021 (v. il ricorso per ingiunzione), è stato sollecitato con l'atto stragiudiziale di messa in mora del 14 luglio 2022, correttamente ricevuto dalla datrice di lavoro via PEC in pari data (v. il doc. n. 7, prodotto col ricorso per ingiunzione, nuovamente allegato nel fascicolo del giudizio di opposizione).
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale, interrotto con il citato atto stragiudiziale, non era ancora decorso per alcuno dei crediti vantati dalla lavoratrice.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente in sede monitoria, odierna opposta, ha documentalmente provato di essere stata dipendente, nel predetto periodo intercorso tra il 6 gennaio 2018 e il 1°
Pt_ maggio 2021, di (e quindi della ASSL di Cagliari), con la qualifica Parte_1
di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrata nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, e di aver prestato servizio osservando un orario di lavoro articolato in turni (v. le stampe dei cartellini presenze, prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo).
Analogamente, la medesima ha provato di aver lavorato nei giorni coincidenti con le festività infrasettimanali indicati nel ricorso per ingiunzione (come emerge dai cartellini presenze prodotti), e di non aver mai usufruito del riposo compensativo.
Trattasi, invero, di fatti neppure contestati dall'opponente.
La lavoratrice ha quindi rappresentato di aver diritto alla monetizzazione delle ore lavorative prestate durante le festività infrasettimanali dal 2018 a 2021, da retribuire in regime di straordinario festivo e/o festivo notturno, essendosi limitata l'azienda datrice di lavoro a corrispondere esclusivamente l'identità di disagio per turno festivo ex art. 25, C.C.N.L. Sanità Pubblica 2002/2005, di euro 17,82.
Tanto premesso, questo giudice ritiene di dover richiamare ai fini della decisione le motivazioni espresse da questo stesso Tribunale in controversie del tutto analoghe alla presente, che hanno condotto all'accoglimento delle domande dei lavoratori (v. Trib.
Cagliari, sezione lavoro, sentenze n. 634/2025 e 635/2025, estensore dott. G. Carta).
In tali pronunce si è rilevato quanto segue: “In specie, ella (parte convenuta opposta) ha invocato l'applicazione dell'art. 9,
pagina 4 comma 1°, C.C.N.L. 20.9.2001, che dispone che “ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL
01/09/1995 e 34 del CCNL 07/04/1999, l'attività prestata
in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente, da effettuarsi entro 30 giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo”, con la precisazione che tale disposizione è stata richiamata anche dal nuovo C.C.N.L. 2016-2018 che, nell'art. 29,
comma 6°, stabilisce che “l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo” e, nell'art. 31, rubricato “Lavoro straordinario”, al comma 8°,
quantifica tale la maggiorazione, prevedendo espressamente che “la maggiorazione di cui al comma 7 (compensi per
lavoro straordinario) è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22
alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello
prestato in orario notturno festivo”.
Osserva questo Tribunale che, in fattispecie analoghe,
la giurisprudenza della Suprema Corte ha espresso, con orientamento congruamente motivato e da cui questo Giudice
non ha motivo per discostarsi, il principio secondo cui
“L'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44,
commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta
a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato
pagina 5 secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce
nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è
cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo
compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il
compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cass. civ.,
Sez. L., 25.01.2021, ord. n. 1505; Cass. civ., Sez.
L.,10.03.2021, n. 6716; Cass. civ., Sez. L., 10.11.2021,
n. 33126).
In specie, detto orientamento trova fondamento,
anzitutto, in un argomento storico-sistematico.
Invero, dall'esame della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
emerge che, da una parte, nel settore privato, la l.
27.05.1949, n. 260, recante “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”, modificata dalla l. 31.03.1954, n.
90, stabilisce che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5, comma 1°, II periodo).
Dall'altra, nel settore pubblico, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, il legislatore, nel prevedere il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali, ha stabilito, con la l.
23.04.1952, n. 520, recante “Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle
pagina 6 istituzioni sanitarie pubbliche e private”, nell'art.
unico, che, in ragione delle peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, per un verso, i lavoratori devono la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore e, per altro verso, che i lavoratori medesimi hanno “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Anche a livello di disciplina di fonte contrattuale collettiva, il C.C.N.L. 01.09.1995, negli artt. 18, 19 e
20 (capo III, rubricato “Struttura del rapporto”), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e,
nell'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500
per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3°),
importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma
12°, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il C.C.N.L. 07.04.1999, nell'art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
pagina 7 7°, che la misura oraria del lavoro straordinario è
determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi, costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, e, al successivo comma 8°,
ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il C.C.N.L. 20.09.2001, integrativo del
C.C.N.L. 07.04.1999, le parti con l'art. 9, hanno completato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7
aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria,
pagina 8 determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e il rateo di tredicesima mensilità.
Ancora, il contratto del 21.05.2018 relativo al personale del comparto sanità, per il triennio 2016/2018,
oltre a mantenere la stessa collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi e allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità
connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, nell'art. 29, comma 6°, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo e ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, comma 13°, che prevede che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno,
ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
A ciò si aggiunga che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L. 07.04.1999, hanno previsto, nell'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
pagina 9 Come rilevato da diversi arresti della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Cassino, Sez. L.,
07.11.2022, n. 860; Trib. Nuoro, 22.03.2022, n. 45; Trib.
Napoli, Sez. L., 25.05.2023, n. 3546; Trib. Caltagirone,
30.01.2024, nn. 68, 69, 71, 72 e 81), l'argomento addotto dalla odierna opponente, secondo Controparte_3
cui l'indennità prevista dall'art. 44, C.C.N.L.
01.09.1995, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
C.C.N.L. 20.09.2001, art. 9, si pone in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.
1362, rubricato “Intenzione dei contraenti”
(“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”), e 1363, rubricato
“Interpretazione complessiva delle clausole” (“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”), c.c.
E, invero, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è agganciato ad alcun elemento testuale della disposizione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, quando hanno inteso le indennità previste come non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente dichiarato (ad esempio, si veda il divieto di cumulo di cui al comma 7°:
“7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo
pagina 10 turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6”).
Inoltre, la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro e il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro”, che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44
va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità
del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità
che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate
pagina 11 festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non assume rilevanza di segno contrario alla tesi qui sostenuta, peraltro, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione all'interpretazione del C.C.N.L. 14.09.2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (Cass. civ., Sez. L., 14.08.2019, n. 21412),
atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (“al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro”) ed è calcolata su diversi parametri (sul punto, si veda anche Trib.
Cagliari, Sez. L., 26.02.2024, n. 280, Giudice Dott.
CARTA).
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa e a prescindere dai criteri fissati dal C.C.N.L. 07.04.1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né, infine, coglie nel segno l'argomento di parte opponente che poggia sul parere espresso dall' in CP_2
relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. 21.05.2018,
perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta
pagina 12 Agenzia e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo,
al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 49),
e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. civ., Sez. L., 11.03.2015, n. 4878).
Nella vicenda scrutinata, non coglie nel segno l'ulteriore argomento della Controparte_3
opponente, per cui comunque la odierna opposta, in ogni caso, anche lavorando nel giorno festivo infrasettimanale,
aveva goduto di riposi.
Infatti, è rimasto indimostrato, nel presente giudizio,
che il godimento del riposo, da parte della lavoratrice,
fosse dipeso dall'aver lavorato durante la festività e non dall'ordinaria articolazione oraria.
Né appare conferente l'ulteriore argomento di parte opponente secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30
giorni previsto dall'art. 29, comma 6°, C.C.N.L. 2016-
2018, non contenendo la disposizione in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”).
pagina 13 La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'Amministrazione, la cui decorrenza,
pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora (…).
Come detto, l'attività lavorativa della odierna opposta e i turni di servizio osservati durante le festività
infrasettimanali sono chiaramente documentati nei cartellini agli atti, che non hanno formato oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa contestazione specifica relativamente alle modalità di calcolo degli stessi da parte della Controparte_3
opponente.
Infine, è infondato l'ulteriore argomento di parte opponente incentrato sul difetto di formale autorizzazione, da parte del datore di lavoro,
all'espletamento dello straordinario.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, da cui, ancora una volta, questo
Giudice non ha ragione di discostarsi, in quanto congruamente motivato, l'autorizzazione allo straordinario
– anche ammesso che la doglianza di parte opponente abbia davvero rilevanza ai fini che ci interessano nel presente giudizio – deve ritenersi implicita nella turnazione prefissata dall'Amministrazione (da ultimo, Cass. civ.,
Sez. L., 28.06.2024, n. 17912)”.
Dal rigetto dell'opposizione consegue la conferma e la conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (art. 653 c.p.c.).
pagina 14 6. Ferma la liquidazione delle spese del procedimento monitorio, le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Domenico De Angelis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla Parte_1
rifusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Domenico De Angelis.
Cagliari, 17.9.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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