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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1084 dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Altofonte n. 71, presso lo studio dell'Avv. Pietro Onorato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in
Pag. 1 Piazza Duomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Cruciano Controparte_1
Valvo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: oneri condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Parte_1
convenuto in giudizio il Comune di spiegando le seguenti Controparte_1
domande:
“- Ritenere e dichiarare, in accoglimento della presente domanda, l'obbligo gravante su
parte convenuta di corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 111.396,4 7,
per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Condannare, conseguentemente, parte convenuta al pagamento in favore di parte
attrice della somma di € 111.396,4 7, oltre interessi legali dalla data della domanda e
sino al soddisfo”.
A sostegno delle spiegate domande adduceva che gli immobili per i quali veniva richiesto il pagamento dei maturati oneri condominiali, ubicati all'interno del complesso residenziale “Villaggio Himera” di proprietà della
“Eolie Yacthing S.R.L.”, erano stati assoggettati a misure di prevenzione
Pag. 2 adottate dal Tribunale di Palermo, prima di sequestro e poi di definitiva confisca, con attribuzione degli stessi al e con nomina di un CP_2
amministratore Giudiziario.
Rilevava che, in conseguenza della carente amministrazione giudiziaria, era sorta l'esigenza di procedere alla costituzione dell'ente di gestione condominiale al fine di assicurare la gestione e fruibilità degli immobili e si era, pertanto,
proceduto alla stipula del contratto di comodato del 12.03.2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 31.03.2008 al n. 2306 serie 3°, con il quale i predetti immobili ed impianti erano stati affidati in uso gratuito, dal CP_2
e dall'amministratore giudiziario, al costituito Parte_1
Seguiva, in data 09.03.2015, l'assegnazione al convenuto di alcune CP_1
villette oggetto di confisca e precisamente quelle così contraddistinte:
“• Piano L1 – Interno U23; • Piano L1 – Interno U26; • Piano L2 – Interno U6; •
Piano L2 – Interno U7; • Piano L2 – Interno U27; • Piano L2 – Interno U28; • Piano
L2 – Interno U29; • Piano L2 – Interno U30; • Piano L4 – Interno U1; • Piano L5 –
Interno U21; • Piano L5 – Interno U22; • Piano L5 – Interno U25; • Posti auto
pertinenziali.”
A seguito della richiesta di pagamento dei predetti oneri condominiali, il
Comune di negava la spettanza del credito per il periodo Controparte_1
antecedente il trasferimento (09.03.2015) e di nulla dovere con riferimento a n. 3
Pag. 3 unità immobiliari in quanto riteneva non ricomprese nel provvedimento di assegnazione.
Instaurato il procedimento obbligatorio di mediazione, veniva redatto verbale negativo per assenza del Comune regolarmente convocato.
Costituitosi in giudizio il Comune di reiterava la non Controparte_1
spettanza del preteso pagamento per il periodo antecedente il trasferimento in proprio favore (09.03.2015) nonché con riferimento a n. 3 unità immobiliari in quanto non ricomprese nel provvedimento di assegnazione, rilevando che il decreto di trasferimento dei beni era stato registrato con riserva e, pertanto, le somme eventualmente dovute non risultavano quantificabili in relazione agli effettivi millesimi di proprietà comunale;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate da attore. Parte_1
La causa, di natura documentale, veniva posta in decisone all'udienza del
18.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, in conseguenza delle contestazioni avanzate da parte convenuta, devono essere individuati i beni in ordine ai quali l'ente condominiale ha diritto di richiedere ed ottenere il pagamento degli oneri condominiali.
Pag. 4 Dalla documentazione agli atti deve rilevarsi la coincidenza tra i beni indicati nel decreto di trasferimento del compendio immobiliare dall'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata, al (decreto Controparte_1
n. 8433 del 09.03.2015) nonché nel relativo verbale di consegna (prot. n. 16445
del 06.05.2015) dal quale è evincibile come tutte le 28 unità immobiliari oggetto di confisca siano state oggetto di assegnazione all'Ente locale richiedente.
La contestazione di parte convenuta circa l'esclusione di tre unità immobiliari,
peraltro non adeguatamente individuate, non trova conforto nella menzionata documentazione, al cui valore probatorio non possono certo essere opposti meri atti amministrativi interni o intercorsa corrispondenza.
Al contrario, emerge proprio da questi ultimi la sussistenza di una riscontrata conflittualità e divergenza tra la situazione di diritto derivante dal decreto di assegnazione dei beni, con quella di fatto come espressamente rilevato in nota prot. 31561/2020 del 03.08.2020, nota prot. 11088/2021 del 15.03.2021 e nota prot.
53898/2021 del 6.12.2021.
In altre parole, dalla produzione documentale di parte convenuta e dalla quale la stessa fonderebbe l'esclusione di n. 3 unità immobiliari, si evince come la situazione di diritto dei beni per i quali risultano dovuti i richiesti oneri condominiali siano quelli individuati nel decreto di trasferimento del
Pag. 5 compendio immobiliare dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, al
Comune di (decreto n. 8433 del 09.03.2015) nonché nel relativo Controparte_1
verbale di consegna (prot. n. 16445 del 06.05.2015), nei quali sono ricomprese tutte le 28 unità immobiliari oggetto di confisca, successivamente oggetto di assegnazione al Comune di . Controparte_1
Ne consegue il riconoscimento del diritto di credito per oneri condominiali vantato da parte attrice ai sensi degli artt. 1118 e 1123 cod. civ. con riferimento a tutte le 28 unità oggetto di formale, valido ed efficace trasferimento in favore del Comune di Controparte_1
L'eccepita registrazione con riserva del decreto di trasferimento dei beni risulta ininfluente a fronte della avvenuta trascrizione nei pubblici registri immobiliari,
ad opera del Comune di della piena proprietà, per l'intero, Controparte_1
“…dei beni immobili, unità immobiliari e aree pertinenziali … che provengono dalla
confisca in danno di ... e ora trasferite al patrimonio indisponibile del CP_3
Comune di Il decreto di trasferimento dall'A.N.B.S.C. al Comune di Controparte_1
riporta il n. di prot. 8433 del 9/3/2015”. Controparte_1
Quanto all'ammontare degli importi richiesti, la loro corretta determinazione emerge dai bilanci e rendiconti annuali, redatti in conformità delle tabelle millesimali esistenti, regolarmente approvati dall'assemblea condominiale,
Pag. 6 ormai definitivi in quanto mai impugnati né contestati dal convenuto nei termini di legge.
La decorrenza degli oneri condominiali dovuti deve, tuttavia, essere individuata nella data del decreto di trasferimento del 03.09.2015 risultando illegittima ogni pretesa relativa al periodo anteriore.
Per l'effetto il in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_4
deve essere condannato al pagamento, in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, degli oneri e quote
[...]
condominiali relativi alle unità immobiliari oggetto del decreto di trasferimento del 03.09.2015 con decorrenza dal 03.09.2015 per le annualità dal 2015 al 2021,
oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza del e vengono Controparte_1
liquidate in favore del in € 4.217,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara che il in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore è tenuto al pagamento, in favore del in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, degli oneri e quote
Pag. 7 condominiali relativi alle unità immobiliari oggetto del decreto di trasferimento del 03.09.2015 con decorrenza dal 03.09.2015 e per le annualità dal 2015 al 2021,
oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1 CP_4
pro-tempore, al pagamento, in favore del in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, degli oneri e quote condominiali relativi alle unità immobiliari oggetto del decreto di trasferimento del 03.09.2015 con decorrenza dal 03.09.2015 e per le annualità dal 2015 al 2021,
oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore del in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in €
4.217,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in
Pag. 8 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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