Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2496/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza cartolare del 6/3/2025
Il Giudice, lette le note depositate dalle parti al fine di discutere la causa all'udienza tenutasi con modalità cartolare, decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2496/2019
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORSO ITALIA Parte_1 P.IVA_1
95 SAVIANO presso lo studio dell'Avv. ALFIERI PIERLUIGI (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CARLO Controparte_1
1
DO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._2
a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO/A
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha citato in giudizio la al fine di vederla Parte_1 Controparte_2
condannata all'indennizzo per il furto subito al proprio veicolo Kubota U48-4.
Si è costituita la compagnia, sollevando dubbi in ordine alla corretta custodia del veicolo, evidenziando che il furto sarebbe avvenuto previo affidamento del mez-
zo prima a e poi da quest'ultimo a e ritenen- Parte_2 Controparte_3
do che dovesse essere provato il reale verificarsi dell'evento.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, escussi i testi la causa è stata ritenu-
ta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 6/3/2025 ex art 281 sexies cpc.
La domanda va rigettata, sussistendo forti dubbi in ordine alla veridicità delle de-
posizioni testimoniali, generati dalle numerose contraddizioni delle stesse in rap-
porto tra loro ed agli altri elementi documentali acquisiti in giudizio.
Quale primo elemento si evidenzia che nella citazione introduttiva viene dedotto che l'escavatore oggetto del supposto furto sarebbe stato noleggiato da _3
, titolare dell'impresa edile AL RU SR (vedi contratto di no-
[...]
leggio e denuncia di furto allegati in citazione). Ebbene, è del tutto inverosimile che il sig. , committente di un appalto di lavori (così si è definito Parte_2
2
il teste all'udienza del 22/11/2022), si trovasse sull'escavatore, Parte_2
insieme al titolare della ditta appaltatrice sig. , al momento del ricovero del _3
veicolo; ed anzi è ancor più inverosimile che il committente si sia preso l'incomodo di fornire un deposito all'appaltatrice chiedendo al proprio zio (Save-
rio Montanera) di utilizzare all'uopo l'immobile appartenente a quest'ultimo. Se
poi il riferimento all'impresa appaltatrice che il ha compiuto nella sua Pt_2
deposizione dovesse ritenersi legato al soggetto giuridico titolare del diritto di proprietà sul bene ( , la circostanza sarebbe ancor più inverosimile, Parte_1
posto che non si comprende per quale ragione il sig. avrebbe do- Parte_2
vuto avere la disponibilità, insieme al , di un bene locato ad una terza im- _3
presa di cui il era, peraltro, titolare. _3
Del resto, la circostanza della presenza di non è stata indicata Parte_2
nella denuncia di furto. In tale documento, poi, il sig. ha riferito che si _3
trovava a Latina nel momento in cui seppe da del furto, mentre Parte_2
quest'ultimo in sede di escussione testimoniale ha riferito che invece il sig. Per_1
le si recò sul luogo dell'evento ( ) insieme a e Per_2 CP_4 CP_5
.
[...]
Sempre in sede di denunzia il sig. ha dichiarato che l'escavatore Parte_3
doveva essere ritirato da , il quale lo avvertì che il veicolo non era Parte_4
più nella sede del suo ricovero. Tale elemento rende ancor più inverosimile il racconto del , non solo perchè è del tutto inusuale che il committente di Pt_2
un appalto ( ) si rechi anche a recuperare l'escavatore in uso alla Parte_2
ditta appaltatrice (AL RU SR), ma anche perché in sede di escussione testimoniale il ha dichiarato che si trovò a passare accidentalmente per Pt_2
il deposito quando si accorse che non vi era più l'escavatore (contrariamente a
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quanto dichiarato all'assicurazione con dichiarazione scritta- vd all. 5 alla com-
parsa di costituzione).
Ancora, il teste ha riferito di aver telefonato al proprio zio Save- Parte_2
rio Montanera per prendere appuntamento sul posto e provvedere al ricovero del veicolo, circostanza smentita dallo stesso che, escusso sempre Controparte_3
all'udienza del 22/11/2022, ha riferito che e si Parte_2 Parte_3
presentarono direttamente nel deposito in , senza preventivamente av- Per_2
vertire per via telefonica. Secondo una terza versione, quella del sig. CP_3
, la richiesta di poter utilizzare il deposito fu rivolta a quest'ultimo dal
[...]
. Pt_2
Il teste ha riferito che al momento del parcheggio era sera ed Controparte_3
era già buio e che il furto avvenne il giorno seguente a quello del deposito del mezzo, mentre i testi e hanno riferito che Testimone_1 Parte_2
non era buio al momento del deposito del mezzo;
Il teste ha Testimone_1
dichiarato che il furto avvenne il giorno dopo il parcheggio mentre il teste
[...]
(così come anche la denuncia in atti) riferisce la circostanza della sottrazio- Tes_2
ne a due giorni dopo.
Non può ritenersi che tali incongruenze siano irrilevanti ai fini della valutazione dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di dettagli che, sebbene apparentemen-
te marginali, risultano in contrasto con altre dichiarazioni e con la documentazio-
ne agli atti, posto che tutti i testi ricordavano, per contro, la circostanza (del tutto specifica e realmente di norma sfuggente al ricordo) che portò Parte_3
con sé le chiavi del mezzo.
In definitiva le incongruenze tra le deposizioni e tra queste e la denuncia in atti rendono, a parere del giudicante, inattendibili le dichiarazioni testimoniali e, con-
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seguentemente, inducono a ritenere che il fatto non sia provato.
La domanda va pertanto rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giu-
dizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM.
N. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_6
, delle spese di lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre iva, Pt_5
cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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