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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 10045/2024 R.G. promosso da
brasiliana, nata in [...] Parte_1
MI/MG, Brasile, in data 27/06/1985, codice fiscale , C.F._1
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliano, minorenne, nato il [...], in Persona_1
Oliveira/MG, Brasile, codice fiscale rappresentato dalla C.F._2
madre precedentemente qualificato, tutti Parte_1 Parte_1
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliana, nata in [...] Controparte_1
MI/MG, Brasile, in data 26/11/1993, codice fiscale , C.F._3
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Parte_2
Corações/MG, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla C.F._4
madre brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Persona_2 Brasile, codice fiscale , entrambi residente in [...]C.F._5
Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Parte_3
Corações/MG, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla C.F._6
madre brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Persona_2
Brasile, codice fiscale , tutti residente in [...]C.F._5
Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, nata in [...] Controparte_2
MI/MG, Brasile, in data 10/02/1958, codice fiscale , C.F._7
residente in [...]de Castro, 62, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-
000;
brasiliano, nato in [...]/DF, Brasile, in Parte_4
data 02/10/1998, codice fiscale , residente in [...]C.F._8
Guimarães Figueiredo, 55, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.492-030;
brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_5
Brasile, in data 27/08/1996, codice fiscale residente in C.F._9
Avenida Américo Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_3
Brasile, in data 06/05/2000, codice fiscale , residente in C.F._10
Avenida Américo Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000; brasiliano, nato in [...]/RJ Brasile, in Controparte_4
data 31/12/1988, codice fiscale , residente in [...]C.F._11
Teixeira, 143, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 31.814-600;
brasiliana, nata in Controparte_5
Carmópolis de MI/MG, Brasile, in data 25/04/1967, codice fiscale
, residente in [...], 457, Belo Horizonte/MG, Brasile, C.F._12
CAP 30.130-170.
Tutti i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 06.09.2024 gli attori in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_6
sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
(o o nato a
[...] Persona_3 Persona_4
UC (LU) il 08.04.1844 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4).
Con decreto del 13.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
05.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 05.06.2025 la causa veniva nuovamente rinviata al 02.07.2025 da svolgersi sempre in modalità cartolare, per consentire a parte ricorrente il deposito della procura in favore dei figli minori e copia tradotta dei documenti 24 e 24-bis
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 25.06.2025 insistendo per l'accogliento della domanda e riportandosi alle conclusioni come rassegnate in atto introduttivo che vengono qui riportate:
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( Parte_1 Persona_1
Controparte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Controparte_2 [...] Parte_4 Parte_5 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della
[...]
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente
esposti; 2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e Controparte_6
per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa
riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare
mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in
relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da
distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_6
udienza sono stati notificati il 02/11/2023 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: - (o o Persona_3 Persona_3 Persona_4
ha contratto matrimonio con nel comune di UC (provincia
[...] CP_7
di UC), in data 31/10/1872 e dall'unione coniugale tra il predetto e è CP_7
nata la figlia nata in data [...], nella città di Persona_5
Carmopólis de MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con da Costa CP_8
Pereira, in data 01/12/1912 e dall'unione coniugale tra i due è nato: Persona_6
nato in data [...], nella città di Oliveira (Brasile), il quale ha contratto
[...]
matrimonio con in data 16/04/1953, nella città di Carmópolis de Persona_7
MI, Brasile
Dall'unione coniugale tra JO da e sono Persona_6 Persona_8
nati:
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Parte_6
MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data Persona_9
22/09/1984.
la ricorrente, nata in data [...], Controparte_2
nella città di Carmópolis de MI (Brasile)
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Parte_7
MI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Persona_10
in data 06/07/1996
[...]
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Persona_11
MI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...] la ricorrente, nata in data [...], nella città Controparte_9
di Carmópolis de MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 26/09/2009 Persona_12
Dall'unione coniugale tra e Parte_6 Controparte_10
sono nati:
la ricorrente, nata in data [...], nella città Parte_1
di Carmópolis de MI (Brasile).
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Controparte_11
MI (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_1
Carmópolis de MI (Brasile).
Dall'unione tra e è nato: Parte_1 Persona_13
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Oliveira Persona_1
(Brasile);
Dall'unione tra e sono nati: Controparte_11 Persona_2
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Três Parte_2
Corações (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Três Parte_3
Corações (Brasile)
Dall'unione coniugale tra e Parte_7 Controparte_12
è nato:
[...] il ricorrente, nato in data [...], nella città di Parte_4
Brasília (Brasile)
Dall'unione tra e da è nato: Persona_11 CP_13 CP_14
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_4
Petrópolis (Brasile)
Dall'unione coniugale tra e Persona_11 Controparte_9
sono nati:
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_5
Carmópolis de MI (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_3
Carmópolis de MI (Brasile)
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure
sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in
ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_6
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di
diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in
cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza
perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza,
in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano Persona_3
per il tramite della di lui figlia nata in [...] in
[...] Persona_5
data 10.06.1888 in epoca precostituzionale sposatasi in Brasile nel 1912 con cittadino straniero e dalla quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure
sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana da figlio di Pt_8 Persona_6 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Persona_5
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria,
indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,
determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , figlia di Persona_5 Persona_3
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio da Pt_8 Persona_6
nato in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da o o Persona_3 Persona_3
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era Persona_14
dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è
giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non Persona_3
si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4 ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali,
essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento,
da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita,
unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_6
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -
peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_9
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento –
non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_6
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione. mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_6 [...]
; Controparte_15
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_6
che codice fiscale Parte_1
; C.F._1
brasiliano, minorenne, codice fiscale Persona_1
C.F._2
codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3
brasiliana, minorenne codice fiscale Parte_2
; C.F._4
brasiliana, minorenne codice fiscale Parte_3
; C.F._6
brasiliana codice fiscale Controparte_2
; C.F._7
brasiliano codice fiscale Parte_4
; C.F._8
brasiliana codice fiscale Parte_5 C.F._9
brasiliana codice fiscale;
Controparte_3 C.F._10 brasiliano codice fiscale Controparte_4
; C.F._11
codice fiscale Controparte_5
, C.F._12
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bonato dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 02 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
nel procedimento iscritto al nr. 10045/2024 R.G. promosso da
brasiliana, nata in [...] Parte_1
MI/MG, Brasile, in data 27/06/1985, codice fiscale , C.F._1
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliano, minorenne, nato il [...], in Persona_1
Oliveira/MG, Brasile, codice fiscale rappresentato dalla C.F._2
madre precedentemente qualificato, tutti Parte_1 Parte_1
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliana, nata in [...] Controparte_1
MI/MG, Brasile, in data 26/11/1993, codice fiscale , C.F._3
residente in [...], 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP
35.534-000;
brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Parte_2
Corações/MG, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla C.F._4
madre brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Persona_2 Brasile, codice fiscale , entrambi residente in [...]C.F._5
Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...] Parte_3
Corações/MG, Brasile, codice fiscale , rappresentata dalla C.F._6
madre brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Persona_2
Brasile, codice fiscale , tutti residente in [...]C.F._5
Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, nata in [...] Controparte_2
MI/MG, Brasile, in data 10/02/1958, codice fiscale , C.F._7
residente in [...]de Castro, 62, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-
000;
brasiliano, nato in [...]/DF, Brasile, in Parte_4
data 02/10/1998, codice fiscale , residente in [...]C.F._8
Guimarães Figueiredo, 55, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.492-030;
brasiliana, nata in [...]/MG, Parte_5
Brasile, in data 27/08/1996, codice fiscale residente in C.F._9
Avenida Américo Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000;
brasiliana, nata in [...]/MG, Controparte_3
Brasile, in data 06/05/2000, codice fiscale , residente in C.F._10
Avenida Américo Paolinelli, 59, Carmópolis de MI/MG, Brasile, CAP 35.534-000; brasiliano, nato in [...]/RJ Brasile, in Controparte_4
data 31/12/1988, codice fiscale , residente in [...]C.F._11
Teixeira, 143, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 31.814-600;
brasiliana, nata in Controparte_5
Carmópolis de MI/MG, Brasile, in data 25/04/1967, codice fiscale
, residente in [...], 457, Belo Horizonte/MG, Brasile, C.F._12
CAP 30.130-170.
Tutti i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1
tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 06.09.2024 gli attori in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, tutti cittadini brasiliani, hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_6
sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano Persona_3
(o o nato a
[...] Persona_3 Persona_4
UC (LU) il 08.04.1844 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4).
Con decreto del 13.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
05.06.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 05.06.2025 la causa veniva nuovamente rinviata al 02.07.2025 da svolgersi sempre in modalità cartolare, per consentire a parte ricorrente il deposito della procura in favore dei figli minori e copia tradotta dei documenti 24 e 24-bis
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 25.06.2025 insistendo per l'accogliento della domanda e riportandosi alle conclusioni come rassegnate in atto introduttivo che vengono qui riportate:
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti
( Parte_1 Persona_1
Controparte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Controparte_2 [...] Parte_4 Parte_5 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della
[...]
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente
esposti; 2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e Controparte_6
per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità
consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa
riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare
mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in
relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da
distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_6
udienza sono stati notificati il 02/11/2023 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: - (o o Persona_3 Persona_3 Persona_4
ha contratto matrimonio con nel comune di UC (provincia
[...] CP_7
di UC), in data 31/10/1872 e dall'unione coniugale tra il predetto e è CP_7
nata la figlia nata in data [...], nella città di Persona_5
Carmopólis de MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con da Costa CP_8
Pereira, in data 01/12/1912 e dall'unione coniugale tra i due è nato: Persona_6
nato in data [...], nella città di Oliveira (Brasile), il quale ha contratto
[...]
matrimonio con in data 16/04/1953, nella città di Carmópolis de Persona_7
MI, Brasile
Dall'unione coniugale tra JO da e sono Persona_6 Persona_8
nati:
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Parte_6
MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con , in data Persona_9
22/09/1984.
la ricorrente, nata in data [...], Controparte_2
nella città di Carmópolis de MI (Brasile)
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Parte_7
MI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Persona_10
in data 06/07/1996
[...]
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Persona_11
MI (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...] la ricorrente, nata in data [...], nella città Controparte_9
di Carmópolis de MI (Brasile), dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 26/09/2009 Persona_12
Dall'unione coniugale tra e Parte_6 Controparte_10
sono nati:
la ricorrente, nata in data [...], nella città Parte_1
di Carmópolis de MI (Brasile).
nato in data [...], nella città di Carmópolis de Controparte_11
MI (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_1
Carmópolis de MI (Brasile).
Dall'unione tra e è nato: Parte_1 Persona_13
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Oliveira Persona_1
(Brasile);
Dall'unione tra e sono nati: Controparte_11 Persona_2
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Três Parte_2
Corações (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Três Parte_3
Corações (Brasile)
Dall'unione coniugale tra e Parte_7 Controparte_12
è nato:
[...] il ricorrente, nato in data [...], nella città di Parte_4
Brasília (Brasile)
Dall'unione tra e da è nato: Persona_11 CP_13 CP_14
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Controparte_4
Petrópolis (Brasile)
Dall'unione coniugale tra e Persona_11 Controparte_9
sono nati:
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Parte_5
Carmópolis de MI (Brasile)
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Controparte_3
Carmópolis de MI (Brasile)
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure
sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in
ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_6
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di
diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in
cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza
perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza,
in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano Persona_3
per il tramite della di lui figlia nata in [...] in
[...] Persona_5
data 10.06.1888 in epoca precostituzionale sposatasi in Brasile nel 1912 con cittadino straniero e dalla quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n.
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure
sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana da figlio di Pt_8 Persona_6 [...]
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Persona_5
nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria,
indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,
determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11
marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , figlia di Persona_5 Persona_3
non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con
[...]
cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio da Pt_8 Persona_6
nato in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, il quale l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione. La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da o o Persona_3 Persona_3
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era Persona_14
dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo.
Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è
giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non Persona_3
si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana, (doc.4 ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali,
essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento,
da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita,
unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_6
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative,
peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -
peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità
stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_9
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento –
non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_6
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione. mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_6 [...]
; Controparte_15
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara Controparte_6
che codice fiscale Parte_1
; C.F._1
brasiliano, minorenne, codice fiscale Persona_1
C.F._2
codice fiscale;
Controparte_1 C.F._3
brasiliana, minorenne codice fiscale Parte_2
; C.F._4
brasiliana, minorenne codice fiscale Parte_3
; C.F._6
brasiliana codice fiscale Controparte_2
; C.F._7
brasiliano codice fiscale Parte_4
; C.F._8
brasiliana codice fiscale Parte_5 C.F._9
brasiliana codice fiscale;
Controparte_3 C.F._10 brasiliano codice fiscale Controparte_4
; C.F._11
codice fiscale Controparte_5
, C.F._12
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bonato dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 02 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale