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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1900/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1900/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OS TO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via P.
Mancini n. 1,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Marcello Carnovale e
RT RA ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
RESISTENTE NONCHÉ CONTRO
(codice fiscale : Controparte_2
) – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_3
IL NI RA e presso il primo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48 ( . CP_3 CP_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, CF e P. IVA con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del Legale Rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza al C.so Fera 23
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione dei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023, relativamente alle sottese cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi I.V.S. pretesi dall' CP_1 di Cosenza e rate premi pretesi dall' di Cosenza. CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione quinquennale successiva dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si costituivano l' , l' e l' , che chiedevano il rigetto del ricorso con CP_1 CP_2 Controparte_4 vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_5 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_4
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti ed avente ad oggetto contestazioni relative a fatti estintivi del preteso credito, quindi qualificabile come una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 3. In via preliminare, è necessario vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dall' in merito alle cartelle esattoriali 03420170017678765000 e CP_2
03420170032901047000 di propria competenza.
Ebbene, l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va accolta, limitatamente alla quota di contributi relativi alla polizza dipendenti, in quanto entrambe le cartelle esattoriali contengono indistintamente anche contributi relativi alla polizza artigiani, per la quale ultima sussiste invece la competenza territoriale del Tribunale adito.
Dall'esame degli atti prodotti risulta, in maniera incontrovertibile (cfr. dettaglio oggetto cartelle esattoriali all. fascicolo ), la natura del credito vantato dall' che, nel caso, riguarda CP_2 CP_1 asseriti obblighi del datore di lavoro, trattandosi di mancato pagamento di contributi della polizza dipendenti anno 2015/2016 e 2016/2017.
In particolare, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le omissioni contributive riconducibili alla parte ricorrente in qualità di datore di lavoro devono essere impugnate dinanzi al Giudice del
Lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente impositore, che, nel caso di specie è l' CP_2 di Cosenza.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro con riferimento ai soli contributi relativi alla polizza dipendenti contenuti nelle cartelle esattoriali nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta.
§ 4. Ciò posto, nel merito, l'opposizione deve essere accolta per le motivazioni dappresso esposte.
Difatti dall'esame degli atti di causa non risulta provata la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta: in particolare, in merito alle cartelle esattoriali nn.
03420170017678765000 e 03420170032901047000, l' ha prodotto in giudizio Controparte_4 unicamente le relate di notifica, senza i corrispondenti atti impositivi, per cui è precluso al Tribunale verificarne la corrispondenza e la riferibilità a questi ultimi;
invece, in merito agli Avvisi di Addebito dell' si osserva che nel fascicolo dell'Istituto previdenziale si rinviene, con riferimento al n. CP_1
33420170001621502000, una relata di notifica non andata a buon fine per destinatario trasferito, seguita da una non meglio identificata Distinta analitica di posta raccomandata del 18.10.2021, che reca un elenco di nominativi, ivi compreso quello del ricorrente, ma non è dato evincersi a quali atti si riferisca e l'asserita data di notifica, mentre per il n. 33420180001653122000 è stata prodotta una relata di notifica per compiuta giacenza priva della necessaria cartolina di comunicazione di avvenuto deposito (all. cartella zip memoria di costituzione ), il che non consente all'organo giudicante CP_1 di vagliare la validità della notifica.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, e per l'effetto vanno dichiarati non dovuti i crediti contenuti nelle cartelle nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000 e negli avvisi di addebito nn. 33420170001621502000 e 33420180001653122000 presupposti all'intimazione di pagamento n. 03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, con riferimento con riferimento ai soli contributi relativi alla polizza dipendenti contenuti nelle cartelle esattoriali nn. 03420170017678765000 e
03420170032901047000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta e fissa in giorni 30 il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti dell' e dell' CP_2 CP_1 contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000
(limitatamente alla polizza artigiani) e nn. 33420170001621502000 e
33420180001653122000 presupposti all'intimazione di pagamento n.
03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023;
3) Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1900/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
05.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1900/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, nato a Praia a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OS TO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via P.
Mancini n. 1,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Marcello Carnovale e
RT RA ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' . CP_1
RESISTENTE NONCHÉ CONTRO
(codice fiscale : Controparte_2
) – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_3
IL NI RA e presso il primo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via De Marco (già via Isonzo) n. 48 ( . CP_3 CP_2
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, CF e P. IVA con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_4
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del Legale Rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza al C.so Fera 23
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione dei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023, relativamente alle sottese cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi I.V.S. pretesi dall' CP_1 di Cosenza e rate premi pretesi dall' di Cosenza. CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione quinquennale successiva dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si costituivano l' , l' e l' , che chiedevano il rigetto del ricorso con CP_1 CP_2 Controparte_4 vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_5 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_4
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti ed avente ad oggetto contestazioni relative a fatti estintivi del preteso credito, quindi qualificabile come una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 3. In via preliminare, è necessario vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dall' in merito alle cartelle esattoriali 03420170017678765000 e CP_2
03420170032901047000 di propria competenza.
Ebbene, l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va accolta, limitatamente alla quota di contributi relativi alla polizza dipendenti, in quanto entrambe le cartelle esattoriali contengono indistintamente anche contributi relativi alla polizza artigiani, per la quale ultima sussiste invece la competenza territoriale del Tribunale adito.
Dall'esame degli atti prodotti risulta, in maniera incontrovertibile (cfr. dettaglio oggetto cartelle esattoriali all. fascicolo ), la natura del credito vantato dall' che, nel caso, riguarda CP_2 CP_1 asseriti obblighi del datore di lavoro, trattandosi di mancato pagamento di contributi della polizza dipendenti anno 2015/2016 e 2016/2017.
In particolare, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le omissioni contributive riconducibili alla parte ricorrente in qualità di datore di lavoro devono essere impugnate dinanzi al Giudice del
Lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente impositore, che, nel caso di specie è l' CP_2 di Cosenza.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro con riferimento ai soli contributi relativi alla polizza dipendenti contenuti nelle cartelle esattoriali nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta.
§ 4. Ciò posto, nel merito, l'opposizione deve essere accolta per le motivazioni dappresso esposte.
Difatti dall'esame degli atti di causa non risulta provata la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta: in particolare, in merito alle cartelle esattoriali nn.
03420170017678765000 e 03420170032901047000, l' ha prodotto in giudizio Controparte_4 unicamente le relate di notifica, senza i corrispondenti atti impositivi, per cui è precluso al Tribunale verificarne la corrispondenza e la riferibilità a questi ultimi;
invece, in merito agli Avvisi di Addebito dell' si osserva che nel fascicolo dell'Istituto previdenziale si rinviene, con riferimento al n. CP_1
33420170001621502000, una relata di notifica non andata a buon fine per destinatario trasferito, seguita da una non meglio identificata Distinta analitica di posta raccomandata del 18.10.2021, che reca un elenco di nominativi, ivi compreso quello del ricorrente, ma non è dato evincersi a quali atti si riferisca e l'asserita data di notifica, mentre per il n. 33420180001653122000 è stata prodotta una relata di notifica per compiuta giacenza priva della necessaria cartolina di comunicazione di avvenuto deposito (all. cartella zip memoria di costituzione ), il che non consente all'organo giudicante CP_1 di vagliare la validità della notifica.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, e per l'effetto vanno dichiarati non dovuti i crediti contenuti nelle cartelle nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000 e negli avvisi di addebito nn. 33420170001621502000 e 33420180001653122000 presupposti all'intimazione di pagamento n. 03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge da corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, con riferimento con riferimento ai soli contributi relativi alla polizza dipendenti contenuti nelle cartelle esattoriali nn. 03420170017678765000 e
03420170032901047000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta e fissa in giorni 30 il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti dell' e dell' CP_2 CP_1 contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420170017678765000 e 03420170032901047000
(limitatamente alla polizza artigiani) e nn. 33420170001621502000 e
33420180001653122000 presupposti all'intimazione di pagamento n.
03420239009277719000 notificata in data 12.12.2023;
3) Condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso