Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 16429 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
3) Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16429 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO CARDELLINI (ed in precedenza anche dall'avv. CLAUDIA CAPPIELLO vi è rinuncia dep il 20.5.22) presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIRO DE SIMONE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza: perla ricorrente: ” addebitare in via definitiva detta separazione al signor per violazione grave dei doveri di assistenza morale e Controparte_1
materiale nascente dal matrimonio e di ogni altro dovere nascente dal matrimonio;
b) confermare il provvedimento emesso in sede presidenziale, di assegno di mantenimento di euro 220,00 in favore della figlia oramai quasi Persona_1
ventenne iscritta con profitto al primo anno di università;
c) ordinare al convenuto di lasciare la casa familiare Controparte_1
sita in Pianura alla via Montagna Spaccata n. 290, entro congruo termine, al fine di consentirne la vendita della stessa di esclusiva proprietà della signora
, impegnandosi quest'ultima a corrispondere al convenuto la metà del Parte_1
ricavato;
d) ordinare il pagamento, al resistente , in favore della Controparte_1
ricorrente, per ciascun mese di occupazione sine titulo della casa di Via
Montagna Spaccata, a partire dal mese successivo alla presente udienza, di un equo indennizzo da determinarsi sulla base dei canoni di locazioni di mercato della zona, oltre naturalmente il pagamento da parte del di tutti gli CP_1
oneri condominiali della casa da lui abusivamente occupata.
e) Condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero: rilevato che la pronuncia sullo status è già stata rassegnata e che non vi sono figli minori rende senza conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 25.6.21 la ricorrente in epigrafe premesso il matrimonio del 28 febbraio 1998 con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in data Per_2
12/7/98,e in data 21/5/04 sulle premesse di cui in atti chiedeva: previa Per_3
l'adozione dei provvedimenti indifferibili pronunciarsi la separazione personale dei
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predetti coniugi con addebito al signor per violazione grave dei Controparte_1
doveri di assistenza morale e materiale nascente dal matrimonio e di ogni altro dovere nascente dal matrimonio;
b)ordinarsi al convenuto di lasciare la casa familiare sita in Controparte_1
Pianura alla via Montagna Spaccata n. 290, entro 5 giorni, al fine di consentirne la vendita della stessa di esclusiva proprietà della signora , che in ogni caso Parte_1
si impegna a corrispondere al convenuto la metà del suo ricavato;
c) stabilisca tempi e modalità degli incontri della figlia minore con il Persona_1
padre, fatta salva la volontà della stessa, prossima alla maggiore età, di non aver nessun obbligo di incontrare il padre;
d) porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento della figlia minore la cifra che sembrerà più congrua al giudicante;
e) Condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio.
Si costituiva il resistente e deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13.10.21 il Presidente sciogliendo la riserva, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, così provvedeva:
“ I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento della figlia minore , nata il [...]. Persona_4
Com'è noto, per derogare alla regola dell'affidamento condiviso non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sia gravemente pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. fra le tante, Cassazione 2/12/2010 n. 24526 e 17/12/2009
n. 26587), da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica
(Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 977/2017).
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In altre parole è necessario che risulti nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso lesivo degli interessi del figlio, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 24526 cit.).
Ritiene questo giudicante che, allo stato, in mancanza di adeguati riscontri, non sussistano gli estremi per derogare al regime ordinario di affido condiviso.
La residenza privilegiata della minore, di anni 17, va fissata presso la madre, la quale, dal settembre 2018, abita con i figli presso l'appartamento della madre a
Napoli-Vomero, via Santa Maria della Libera n. 42.
Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Pianura, via Montagna Spaccata n.
290, di proprietà esclusiva della sig.ra e occupata dal marito, la ricorrente Parte_1
non ne ha chiesto l'assegnazione al fine di ritornare ad abitarvi con i figli, ma ha chiesto ordinarsi al resistente di rilasciarla, onde consentirne la vendita.
Trattasi di istanza che non va delibata in questa fase sommaria, deputata alla sola assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ferma restando la possibilità di diversi e più ampi accordi fra i coniugi, risulta necessario indicare un regime di visita del padre con la figlia, in modo tale da dare piena attuazione al principio della bigenitorialità, tenuto conto delle esigenze della minore, prossima alla maggiore età.
Pertanto, si dispone che la ragazza resti con il padre:
A) dalle ore 17,00 alle ore 20,00 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
B)a fine settimana alternati, la giornata del sabato, ovvero della domenica dalle ore
11,00 alle ore 20,00;
C)alternativamente con la madre, la vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre ovvero il 1° gennaio;
D) alternativamente con la madre il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in albis;
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E) quindici giorni anche non continuativi durante il mese di luglio o di agosto da concordarsi con la coniuge entro il 15 maggio di ciascun anno;
F) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché il giorno della festa del papà.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, occorre premettere che:
“L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011
n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n.
11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649).
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L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C. “….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011).
Alla luce dei predetti principi il sig. è tenuto a contribuire al Controparte_1
mantenimento della figlia minore.
Quanto alla situazione economica del resistente, quest'ultimo ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile e di svolgere lavoretti saltuari in campo edile.
Considerata tale circostanza, appare congruo –salva ogni più approfondita valutazione da effettuarsi nel corso del giudizio di merito all'esito della istruttoria che dovrà essere compiuta- stabilire a carico del padre un assegno mensile di Euro
220,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Il signor ha chiesto disporsi un contributo per il suo mantenimento a carico CP_1
della moglie.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (Cass.9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961; n. 18613/2008; 25618/2007;
23051/2007; 17055/2007; 18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006;
1480/2006; 23071/2005; 19291/2005) “Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza
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di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (vedi anche Cassazione 13/2/2013 n. 3502).
Nel caso in esame occorre considerare che la sig.ra lavora come Parte_1
logopedista part time con un contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di Euro 1.500,00 mensili, con cui provvede al mantenimento dei figli e a tutte le spese ordinarie e straordinarie, atteso che il marito le corrisponde solo piccole somme non continuativamente.
Inoltre la ricorrente, nel dicembre 2020, ha dovuto subire il pignoramento del conto bancario, a lei intestato, e dello stipendio nella misura di legge per pagare il debito di oltre Euro 6000,00, maturato dal marito, nei confronti del Condominio, per omesso versamento di oneri condominiali a partire dal 2018.
Orbene, considerati le spese e i pesi, che gravano sul reddito, dignitoso, ma certamente non elevato, della ricorrente e rilevato che il resistente utilizzando la casa coniugale, non deve corrispondere canone di locazione, ricavandone un indubbio vantaggio economico, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della sua istanza di mantenimento.
P.Q.M.
- AUTORIZZA i coniugi e a vivere separati;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE l'affido condiviso della figlia minore , con Persona_4
residenza privilegiata presso la madre;
- DISPONE che la ragazza resti con il padre:
A) dalle ore 17,00 alle ore 20,00 del martedì e del giovedì di ogni settimana;
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B) a fine settimana alternati, la giornata del sabato, ovvero della domenica dalle ore
11,00 alle ore 20,00;
C) alternativamente con la madre, la vigilia o il giorno di Natale, il 31 dicembre ovvero il 1° gennaio;
D) alternativamente con la madre il giorno di Pasqua ovvero il lunedì in albis;
E) quindici giorni anche non continuativi durante il mese di luglio o di agosto da concordarsi con la coniuge entro il 15 maggio di ciascun anno;
F) il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, nonché il giorno della festa del papà;
-PONE a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
mensilmente, con decorrenza dal corrente mese, a , quale Parte_1
contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di Euro
220,00, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, da corrispondere presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese extra assegno, come individuate nel vigente protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli”.
Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
A richiesta veniva disposto in via provvisoria per assegno di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_2
la somma di € 200,00 mensili a carico di da corrispondersi entro Controparte_1
il cinque di ogni mese a oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1
come da protocollo del Tribunale di Napoli;
disattese le richieste di prova orale.
All'udienza cartolare fissata sulle conclusioni di cui alle note nell'interesse della sola parte ricorrente la procedura veniva rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art.190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente si da atto risulta emessa sentenza sullo status e la procedura è proseguita sulle altre domande.
Il collegio ritiene di condividere e fare propria la l'ordinanza resa sulla richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze, in cui a fronte di istanza veniva disposto altresì previsto contributo al mantenimento del figlio già maggiorenne all'introduzione del giudizio con percorso formativo universitario in atto.
Solo parte ricorrente risulta aver reso conclusioni per l'udienza cartolare fissata.
Quanto alla posizione del resistente, con atto dep il 26.9.23 è stata riferita la revoca di mandato senza che risulti nomina di nuovo difensore ne note per la successiva udienza cartolare (comunque comunicata ad entrambe le parti costituite).
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Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dalla ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio tenuto conto del tenore degli atti, delle riferite cadenze e modalità della vita matrimoniale, della generica tempistica esposta, del risalente allontanamento della ricorrente dalla casa familiare e l'inammissibilità delle richieste istruttorie, fra l'altro contenenti inammissibili valutazioni che non spetta al giudice
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espungere, con la riformulazione dei capi, la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
Pertanto la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 c 1 cc.
Nelle more della decisione la figlia in data 21/5/04 è divenuta Per_3
maggiorenne pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente va adottato.
Per quanto riguarda i provvedimenti di contenuto economico, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, vanno interamente confermate dette statuizioni come del resto chiesto dalla ricorrente, non risultando coltivata la domanda di contributo al mantenimento dell'altro figlio.
La giovane età della figlia ed il percorso formativo in atto depongono certamente per i presupposti per la conferma del contributo al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne, a carico del padre, provvedendovi la madre in via diretta.
Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
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Tenuto conto della non opposizione alla separazione e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle condizioni accessorie della già pronunciata separazione giudiziale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la Parte_1
somma mensile di euro 220,00 (duecentoventi/00) oltre rivalutazione annuale automatica come per legge come da ordinanza presidenziale, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo in parte motiva;
3. rigetta la domanda di addebito e dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande.
4. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/12/2024
IL PRESIDENTE EST dott. Carla Hubler
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