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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 22/2024 R.G.L., vertente TRA nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Varapodio, piazza Calvario, 3, è elettivamente domiciliato, pec fax 0966.874081 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da memoria di costituzione di nuovo difensore e procura generale alle liti conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio Persona_1 37875 – Raccolta 7313 dall'Avv. Angela M. Laganà, CF , pec C.F._3
t., Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 19.09.2023, Parte_1 esponeva di essere regolarmente iscritto con la qualifica di B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Polistena;
avendo effettuato n. 153 giornate per l'anno 2021, aveva presentato all' di Palmi, in data 15.03.2022, domanda di pagamento CP_2 dell'indennità di disoccupazione agricola n. 2022920511508 per l'anno 2021, allegando tutti i documenti richiesti. In data 30.03.2023, l aveva comunicato che la domanda di ds. agricola relativa CP_2 all'anno 2021, presentata in data 15.03.2023 e riesaminata il 28.03.2023, era stata respinta con la seguente motivazione: “non rimangono giornate da indennizzare”. Avverso tale provvedimento, aveva proposto domanda di riesame in data 23.02.2023 e, successivamente ricorso al Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria CP_2 in data 20.04.2023, ma senza esito. La motivazione a sostegno della reiezione era generica, non comprendendosi cosa si intendesse con l'espressione: “non rimangono giornate da indennizzare”, e non era suffragata da alcun elemento atto a rigettare la domanda proposta. 2
Il ricorrente si trovava nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il pagamento della ds agr.. per l'anno 2021. Come risultava dall'estratto contributivo allegato, aveva l'anzianità contributiva richiesta, ossia due anni di iscrizione ed almeno 102 giornate lavorative, oltre alla iscrizione negli elenchi agricoli, circostanza non contestata dall' , CP_2 né, tanto meno, lo stesso Istituto aveva notificato un formale provvedimento di cancellazione, riconoscendo, pertanto, la veridicità del rapporto prestato con l'inserimento del ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di Rizziconi, e nell'estratto contributivo rilasciato dall' . CP_2
Chiedeva, quindi, dichiarare che al ricorrente competeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 avendo effettuato n. 153 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare l al pagamento Controparte_1 dell'importo corrispondente a tale indennità, con interessi come per legge. Con vittoria di spese di giudizio da distrarre a favore dei difensori anticipatari. L' restava contumace. CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 07.12.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava il Tribunale che oggetto del presente giudizio era il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2021. L' aveva rigettato la domanda con motivazione alquanto generica, affermando CP_2 che non vi fossero giornate da indennizzare;
l'istituto resistente non si era costituito in giudizio e non aveva colmato la carenza di motivazione. In ogni caso, indipendentemente dalla motivazione posta dall' a sostegno del CP_2 rigetto della domanda di DS, dalla documentazione in atti non risultava che il ricorrente fosse nell'anno 2021 in possesso dei requisiti di legge per ottenere la suddetta prestazione. Dalla documentazione in atti risultava che il ricorrente era iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno un anno (2018 e 2019) oltre a quello per cui era richiesta l'indennità, ma non possedeva l'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno precedente a quello per il quale era richiesta l'indennità. Ed invero, mentre nell'anno 2021 risultavano 153 giornate in agricoltura, nell'anno precedente, nel 2020, il ricorrente non risultava aver lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part -time presso una società che si occupava di abbigliamento. Non possedendo uno dei requisiti per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, dovendo sussistere tutti contemporaneamente in capo al richiedente, la domanda doveva essere rigettata. La mancata costituzione in giudizio dell' comportava la compensazione delle CP_2 spese.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Affermava che, come risultava dall'estratto contributivo depositato nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva l'anzianità contributiva richiesta, cioè due anni di iscrizione ed almeno 102 giornate lavorative. Il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sulla circostanza che l'appellante, nonostante risultasse iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno un anno (2018 e 2019), non avesse l'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno precedente a quello per il quale era stata richiesta l'indennità, affermando che, mentre nell'anno 2021 risultavano 153 giornate in agricoltura, nell'anno precedente, nel 2020, non risultava aver lavorato come bracciante agricolo. 3
Era evidente l'errore in cui era incorso il Tribunale, che aveva espressamente riconosciuto che l'appellante possedeva almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (2018, 2019), possedeva almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferiva l'indennità e dall'anno precedente, ragion per cui aveva titolo la vedersi riconosciuta la relativa prestazione. L'errore in cui era incorso il Tribunale era stato quello di aver considerato indispensabile l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un biennio consecutivo. Ma non era così, essendo sufficiente, la presenza di due anni di iscrizione (anno 2019 gg. 24 e anno 2021 gg. 153), anche non consecutivi, e la presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno della chiesta prestazione. Concludeva chiedendo: “1) Accogliere l'appello ed annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
2) Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di DS Agr. per l'anno 2021 possedendo l'anzianità contributiva richiesta, ossia due anni di iscrizione e almeno 102 giornate lavorative, e la regolare iscrizione negli elenchi anagrafici dei B.A. per l'anno 2021; 3) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 corresponsione in favore dell'appellante dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre interessi legali;
4) Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_2 del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dell'appello, osservando che nei motivi del CP_2 proposto appello non si rinvenivano elementi idonei ad assolvere l'onere probatorio che incombeva sull'appellante. In particolare, non era stata fornita prova alcuna a sostegno del diritto alla prestazione non pensionistica negata nella fase amministrativa del procedimento non possedendo parte appellante il richiesto requisito contributivo. Eventuali ulteriori richieste formulate in questo grado, parimenti a tardiva produzione documentale, sarebbero inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa. Chiedeva il rigetto dell'inammissibile quanto infondato e temerario appello, con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va preliminarmente richiamato che la tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art. 32 L. 264/1949 e dal D.P.R. 1049/1970, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente: “ … ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”. La formulazione letterale della norma impone il conseguimento dell'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nel biennio composto dall'anno per il quale è stata richiesta l'indennità, anno 2021, e dall'l'anno precedente, anno 2020. Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che nell'anno 2020 il ricorrente non risultava aver lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part -time presso una società che si occupava di abbigliamento. 4
Osserva la Corte che la norma non richiede, quale requisito di contribuzione minima, l'accredito di 102 giornate sia nell'anno per il quale è richiesta l'indennità sia nell'anno precedente, richiedendo, invece, il numero di 102 giornate come contribuzione complessiva nell'arco del biennio. La prescrizione della contribuzione minima, proprio perché riferita complessivamente all'arco temporale del biennio consecutivo, non consente di ritenere che sia richiesto, indefettibilmente, il conseguimento di almeno 51 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e di almeno 51 contributi nell'anno precedente, in totale 102 complessivi giornalieri. Siffatta parcellizzazione non trova riscontro nella lettera della norma che richiama, invece, un requisito contributivo minimo posseduto complessivamente nell'arco biennio. L'interpretazione quale sopra esposta è confermata da Corte Cost. 14/07/2017, n. 194:
“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, l. 29 aprile 1949, n. 264, censurato, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 38, comma 2, Cost., in quanto, nell'estendere ai lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevede che l'indennità di disoccupazione agricola è riconosciuta a tali lavoratori alla duplice condizione che essi risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità e abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La questione è sollevata sulla base di un presupposto interpretativo — quello per cui la norma censurata deve essere interpretata nel senso che l'«accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri», il cui conseguimento costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, non possa essere conseguito in uno solo dei due anni di riferimento, ma debba essere necessariamente conseguito in parte nell'uno e in parte nell'altro di tali anni — erroneo, atteso che il tenore letterale della disposizione censurata non solo non preclude l'opposta interpretazione secondo cui i menzionati 102 contributi giornalieri possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, ma, al contrario, la conferma come quella corretta, richiedendo un accredito «complessivo» di 102 contributi giornalieri. Alla stessa conclusione — fondata su comuni canoni ermeneutici — si giunge, del resto, anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della disposizione censurata, deve essere preferita quella che risulta conforme a Costituzione;
e, attribuendo alla disposizione censurata il significato prospettato, deve escludersi che la disciplina dell'indennità di disoccupazione da essa dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si traduca in un trattamento incongruo per questi ultimi, tale da privarli, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell'anno di riferimento, del diritto al sostegno previdenziale, e che essa, per tale privazione, discrimini i detti lavoratori agricoli rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato (sent. n. 53 del 2017”). Alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte Cost. nella citata pronuncia 194/2017, diviene, quindi, irrilevante il dato posto dal giudice a quo a fondamento del rigetto della domanda, vale a dire che nell'anno 2020 il ricorrente non avesse lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part-time presso una società che si occupava di abbigliamento. In contrario, possedendo il ricorrente i requisiti di legge, id est: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l deve essere condannato al pagamento in favore di dell'indennità di CP_2 Parte_1 5
disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione. L'esito integralmente vittorioso conseguito dal ricorrente/appellante in esito a questo grado di giudizio, impone la condanna dell' , soccombente, al pagamento in favore dei CP_2 difensori distrattari del ricorrente, Avv.ti Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore della controversia € 2.900,00, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge ed al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante Avv. Pasquale Pellegrino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 1.458,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa
[...] dal Tribunale di Palmi in data 07.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Condanna l al pagamento in favore di dell'indennità di CP_2 Parte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari del ricorrente, Avv.ti CP_2 Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, Avv. Pasquale Pellegrino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 1.458,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 22/2024 R.G.L., vertente TRA nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino, CF , presso il cui C.F._2 studio, in Varapodio, piazza Calvario, 3, è elettivamente domiciliato, pec fax 0966.874081 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da memoria di costituzione di nuovo difensore e procura generale alle liti conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio Persona_1 37875 – Raccolta 7313 dall'Avv. Angela M. Laganà, CF , pec C.F._3
t., Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 19.09.2023, Parte_1 esponeva di essere regolarmente iscritto con la qualifica di B.A. negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Polistena;
avendo effettuato n. 153 giornate per l'anno 2021, aveva presentato all' di Palmi, in data 15.03.2022, domanda di pagamento CP_2 dell'indennità di disoccupazione agricola n. 2022920511508 per l'anno 2021, allegando tutti i documenti richiesti. In data 30.03.2023, l aveva comunicato che la domanda di ds. agricola relativa CP_2 all'anno 2021, presentata in data 15.03.2023 e riesaminata il 28.03.2023, era stata respinta con la seguente motivazione: “non rimangono giornate da indennizzare”. Avverso tale provvedimento, aveva proposto domanda di riesame in data 23.02.2023 e, successivamente ricorso al Comitato Provinciale presso la sede di Reggio Calabria CP_2 in data 20.04.2023, ma senza esito. La motivazione a sostegno della reiezione era generica, non comprendendosi cosa si intendesse con l'espressione: “non rimangono giornate da indennizzare”, e non era suffragata da alcun elemento atto a rigettare la domanda proposta. 2
Il ricorrente si trovava nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il pagamento della ds agr.. per l'anno 2021. Come risultava dall'estratto contributivo allegato, aveva l'anzianità contributiva richiesta, ossia due anni di iscrizione ed almeno 102 giornate lavorative, oltre alla iscrizione negli elenchi agricoli, circostanza non contestata dall' , CP_2 né, tanto meno, lo stesso Istituto aveva notificato un formale provvedimento di cancellazione, riconoscendo, pertanto, la veridicità del rapporto prestato con l'inserimento del ricorrente negli elenchi anagrafici del Comune di Rizziconi, e nell'estratto contributivo rilasciato dall' . CP_2
Chiedeva, quindi, dichiarare che al ricorrente competeva il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 avendo effettuato n. 153 gg. lavorative, e, in conseguenza, condannare l al pagamento Controparte_1 dell'importo corrispondente a tale indennità, con interessi come per legge. Con vittoria di spese di giudizio da distrarre a favore dei difensori anticipatari. L' restava contumace. CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 07.12.2023, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava il Tribunale che oggetto del presente giudizio era il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2021. L' aveva rigettato la domanda con motivazione alquanto generica, affermando CP_2 che non vi fossero giornate da indennizzare;
l'istituto resistente non si era costituito in giudizio e non aveva colmato la carenza di motivazione. In ogni caso, indipendentemente dalla motivazione posta dall' a sostegno del CP_2 rigetto della domanda di DS, dalla documentazione in atti non risultava che il ricorrente fosse nell'anno 2021 in possesso dei requisiti di legge per ottenere la suddetta prestazione. Dalla documentazione in atti risultava che il ricorrente era iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno un anno (2018 e 2019) oltre a quello per cui era richiesta l'indennità, ma non possedeva l'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno precedente a quello per il quale era richiesta l'indennità. Ed invero, mentre nell'anno 2021 risultavano 153 giornate in agricoltura, nell'anno precedente, nel 2020, il ricorrente non risultava aver lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part -time presso una società che si occupava di abbigliamento. Non possedendo uno dei requisiti per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, dovendo sussistere tutti contemporaneamente in capo al richiedente, la domanda doveva essere rigettata. La mancata costituzione in giudizio dell' comportava la compensazione delle CP_2 spese.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal . Pt_1 Affermava che, come risultava dall'estratto contributivo depositato nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva l'anzianità contributiva richiesta, cioè due anni di iscrizione ed almeno 102 giornate lavorative. Il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sulla circostanza che l'appellante, nonostante risultasse iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per almeno un anno (2018 e 2019), non avesse l'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri in agricoltura nell'anno precedente a quello per il quale era stata richiesta l'indennità, affermando che, mentre nell'anno 2021 risultavano 153 giornate in agricoltura, nell'anno precedente, nel 2020, non risultava aver lavorato come bracciante agricolo. 3
Era evidente l'errore in cui era incorso il Tribunale, che aveva espressamente riconosciuto che l'appellante possedeva almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (2018, 2019), possedeva almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferiva l'indennità e dall'anno precedente, ragion per cui aveva titolo la vedersi riconosciuta la relativa prestazione. L'errore in cui era incorso il Tribunale era stato quello di aver considerato indispensabile l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un biennio consecutivo. Ma non era così, essendo sufficiente, la presenza di due anni di iscrizione (anno 2019 gg. 24 e anno 2021 gg. 153), anche non consecutivi, e la presenza di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno della chiesta prestazione. Concludeva chiedendo: “1) Accogliere l'appello ed annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
2) Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che al ricorrente compete il pagamento dell'indennità di DS Agr. per l'anno 2021 possedendo l'anzianità contributiva richiesta, ossia due anni di iscrizione e almeno 102 giornate lavorative, e la regolare iscrizione negli elenchi anagrafici dei B.A. per l'anno 2021; 3) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 corresponsione in favore dell'appellante dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre interessi legali;
4) Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_2 del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dell'appello, osservando che nei motivi del CP_2 proposto appello non si rinvenivano elementi idonei ad assolvere l'onere probatorio che incombeva sull'appellante. In particolare, non era stata fornita prova alcuna a sostegno del diritto alla prestazione non pensionistica negata nella fase amministrativa del procedimento non possedendo parte appellante il richiesto requisito contributivo. Eventuali ulteriori richieste formulate in questo grado, parimenti a tardiva produzione documentale, sarebbero inammissibili e/o irrilevanti ai fini di causa. Chiedeva il rigetto dell'inammissibile quanto infondato e temerario appello, con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va preliminarmente richiamato che la tutela previdenziale per la disoccupazione involontaria, apprestata dall'art. 32 L. 264/1949 e dal D.P.R. 1049/1970, in favore dei lavoratori subordinati (cui sono equiparati i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) impegnati nel settore agricolo, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente: “ … ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”. La formulazione letterale della norma impone il conseguimento dell'accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nel biennio composto dall'anno per il quale è stata richiesta l'indennità, anno 2021, e dall'l'anno precedente, anno 2020. Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che nell'anno 2020 il ricorrente non risultava aver lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part -time presso una società che si occupava di abbigliamento. 4
Osserva la Corte che la norma non richiede, quale requisito di contribuzione minima, l'accredito di 102 giornate sia nell'anno per il quale è richiesta l'indennità sia nell'anno precedente, richiedendo, invece, il numero di 102 giornate come contribuzione complessiva nell'arco del biennio. La prescrizione della contribuzione minima, proprio perché riferita complessivamente all'arco temporale del biennio consecutivo, non consente di ritenere che sia richiesto, indefettibilmente, il conseguimento di almeno 51 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e di almeno 51 contributi nell'anno precedente, in totale 102 complessivi giornalieri. Siffatta parcellizzazione non trova riscontro nella lettera della norma che richiama, invece, un requisito contributivo minimo posseduto complessivamente nell'arco biennio. L'interpretazione quale sopra esposta è confermata da Corte Cost. 14/07/2017, n. 194:
“Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, l. 29 aprile 1949, n. 264, censurato, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 38, comma 2, Cost., in quanto, nell'estendere ai lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevede che l'indennità di disoccupazione agricola è riconosciuta a tali lavoratori alla duplice condizione che essi risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità e abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La questione è sollevata sulla base di un presupposto interpretativo — quello per cui la norma censurata deve essere interpretata nel senso che l'«accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri», il cui conseguimento costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, non possa essere conseguito in uno solo dei due anni di riferimento, ma debba essere necessariamente conseguito in parte nell'uno e in parte nell'altro di tali anni — erroneo, atteso che il tenore letterale della disposizione censurata non solo non preclude l'opposta interpretazione secondo cui i menzionati 102 contributi giornalieri possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, ma, al contrario, la conferma come quella corretta, richiedendo un accredito «complessivo» di 102 contributi giornalieri. Alla stessa conclusione — fondata su comuni canoni ermeneutici — si giunge, del resto, anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della disposizione censurata, deve essere preferita quella che risulta conforme a Costituzione;
e, attribuendo alla disposizione censurata il significato prospettato, deve escludersi che la disciplina dell'indennità di disoccupazione da essa dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si traduca in un trattamento incongruo per questi ultimi, tale da privarli, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell'anno di riferimento, del diritto al sostegno previdenziale, e che essa, per tale privazione, discrimini i detti lavoratori agricoli rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato (sent. n. 53 del 2017”). Alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte Cost. nella citata pronuncia 194/2017, diviene, quindi, irrilevante il dato posto dal giudice a quo a fondamento del rigetto della domanda, vale a dire che nell'anno 2020 il ricorrente non avesse lavorato come bracciante agricolo, ma come apprendista part-time presso una società che si occupava di abbigliamento. In contrario, possedendo il ricorrente i requisiti di legge, id est: iscrizione negli elenchi nominativi di rilevamento per almeno un anno, oltre che per quello per cui è richiesta l'indennità; mancato raggiungimento di un numero di giornate lavorative pari a 180; accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l deve essere condannato al pagamento in favore di dell'indennità di CP_2 Parte_1 5
disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione. L'esito integralmente vittorioso conseguito dal ricorrente/appellante in esito a questo grado di giudizio, impone la condanna dell' , soccombente, al pagamento in favore dei CP_2 difensori distrattari del ricorrente, Avv.ti Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore della controversia € 2.900,00, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge ed al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante Avv. Pasquale Pellegrino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 1.458,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa
[...] dal Tribunale di Palmi in data 07.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Condanna l al pagamento in favore di dell'indennità di CP_2 Parte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari del ricorrente, Avv.ti CP_2 Pasquale Pellegrino e Stefano Pellegrino, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 1.312,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, Avv. Pasquale Pellegrino, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 1.458,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti