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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex articolo 281- sexies c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2496/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, Parte_1 P.IVA_1
Via del Tagliamento, 1/D presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Moiana, che lo rappresenta e difende
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Santa Tecla, 4, presso lo studio dell'Avv. Biagio Di Maro, che la rappresenta e difende
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
*Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale per fatto imputabile alla convenuta Società voglia il Tribunale adito risolvere il contratto in essere fra le Controparte_1 parti;
**Condannare la convenuta Società a pagare la somma di € Controparte_1
11.590,00 a titolo di rimborso di quanto già versato dal oltre la Parte_1 somma di € 1.344,58 quali spese sostenute dalla parte attrice per la procedura preventiva di mediazione. Così complessivamente € 12.934,58 oltre interessi legali.
***Con vittoria di spese, competenze e compensi di causa, ivi inclusi gli oneri accessori come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
pagina 1 di 6 nel merito: respingere la domanda attrice perché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso dichiarare che il chiamato in causa Sig.
[...]
è tenuto a manlevare la qui convenuta da ogni pretesa attorea CP_2 Controparte_1 condannando lo stesso a rifondere al quanto sarà Controparte_2 Parte_1 eventualmente tenuto a pagare.
Condannare il terzo chiamato in causa al risarcimento danni arrecato alla Controparte_2 società per lucro cessante e danno emergente nella misura che sarà Controparte_1 stabilità dal Giudice con equità ed afferente il mancato guadagno sull'incarico ricevuto dal Condominio Belvedere, per l'immagine danneggiata della società e per le somme intascate non fatta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa a carico di chi di ragione da attribuirsi al sottoscritto avvocato. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo che: Controparte_1
- in data 23.06.2022, il nel corso di assemblea straordinaria, aveva Parte_1
deliberato di incaricare la società (già per lo Controparte_1 Controparte_3
studio di fattibilità e la diagnosi energetica, nonché per la redazione del progetto preliminare, nell'ottica di avviare la pratica per l'efficientamento energetico di cui alla normativa Ecobonus/Superbonus 110%;
- il prezzo pattuito per l'attività era pari ad € 11.590,00 ed era stato integralmente pagato dal Parte_1
- in data 14.07.2022, parte attrice aveva inviato a tutta la Controparte_1 documentazione da questa richiesta, necessaria per l'istruzione delle pratiche;
- tuttavia, parte convenuta non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti in quanto, solo a seguito di numerosi solleciti, aveva trasmesso per uno dei due fabbricati (fabbricato di Via Messina 15) la relazione generale e gli attestati energetici, peraltro incompleti, omettendo di trasmettere alcunché per il secondo fabbricato (fabbricato di Via Messina 13);
- stante il protratto inadempimento di il per il Controparte_1 Parte_1 tramite del proprio legale, aveva contestato l'inadempimento a mezzo pec ricevendo una risposta dal legale avversario in cui veniva riconosciuto l'inadempimento, ma nulla veniva specificato circa la restituzione delle somme versate;
- all'inadempimento degli obblighi contrattualmente gravanti su Controparte_1 conseguirebbe il diritto dell'attore ad ottenere la risoluzione giudiziale del contratto e,
pagina 2 di 6 quindi, la restituzione delle somme versate in adempimento del medesimo, pari ad €
11.590,00, oltre interessi legali;
- inoltre, il avrebbe diritto al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
pari alle spese sostenute per la procedura di mediazione obbligatoria propedeutica al presente giudizio.
L'attore ha quindi chiesto di risolvere il contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta e di condannarla al rimborso di quanto pagato in esecuzione del contratto, nonché al pagamento di una somma pari alle spese del procedimento di mediazione, oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- aveva affidato l'incarico di verificare la fattibilità delle opere di Controparte_1
superbonus sul condominio a tale Ing. il quale, dopo aver effettuato i Controparte_2 sopralluoghi necessari all'adempimento dell'incarico, aveva asserito di aver inviato tutta la documentazione direttamente all'amministratore del per il civico Parte_1
n.15 del condominio, precisando che avrebbe provveduto a stretto giro a inviare anche quella inerente al civico n. 13;
- successivamente, l'Ing. aveva comunicato alla convenuta di aver inviato tutto CP_2
direttamente al Parte_1
- solo con la pec del Conominio del 03.07.2023, aveva appreso Controparte_1 dall'amministratore condominiale che la documentazione mancante non era pervenuta;
- a quel punto l'Ing. riconoscendo il proprio inadempimento, aveva comunicato che CP_2
avrebbe provveduto subito, ma, anche in questo caso, con raccomandata del Condominio del 20.11.2023, aveva scoperto che la documentazione mancante non Controparte_1
era stata inviata;
- con pec dell'08.12.2023 l'Ing. era stato diffidato da a CP_2 Controparte_1
completare il suo incarico entro e non oltre il 20.12.2023.
Ha chiesto dunque di rigettare la domanda attorea e di autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. per sentirlo condannare a manlevare di quanto questa CP_2 Controparte_1
dovesse pagare al Parte_1
pagina 3 di 6 Con decreto dell'08.11.2024, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo e fissata la prima udienza per la comparizione delle parti al 15.01.2025, rinviata successivamente al 22.01.2025.
All'udienza del 22.01.2025, ha espresso la propria volontà di Controparte_1 conciliare la controversia mediante pagamento della somma complessiva di € 15.000,00 da corrispondersi in una prima rata da € 3.000,00 entro il 05.03.2025 ed € 1.000,00 mensili per i successivi dodici mesi, garantiti da pagherò cambiari. Dovendo la proposta essere approvata dall'assemblea condominiale, la causa è stata dunque rinviata all'udienza del
25.02.2025.
All'udienza del 25.02.2025 è comparso rappresentato dall'Avv. Parte_1
Moiana la quale ha riferito di aver trasmesso la bozza dell'accordo per un'eventuale conciliazione, ma di non aver ricevuto riscontro. Per nessuno è Controparte_1
comparso. La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 08.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c.
*** ha agito in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto, Parte_1
avente ad oggetto la prestazione di servizi riguardanti lo studio di fattibilità della procedura di efficientamento energetico degli immobili condominiali, stipulato con Controparte_1
per inadempimento di quest'ultima, e per sentir condannare la convenuta alla
[...]
restituzione delle somme pagate, in esecuzione del contratto, nonché al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
La stipula del contratto di prestazione di servizi tra le parti e il pagamento, da parte dell'attore, della somma di € 11.590,00 in esecuzione del medesimo costituiscono circostanze incontestate e, quindi, da ritenersi provate. Il Condominio, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti, consistente nel non aver svolto integralmente e, comunque, diligentemente, l'incarico affidatole.
pagina 4 di 6 Pertanto, mentre deve ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, la società convenuta non ha negato il proprio inadempimento, limitandosi ad imputarlo all'operato di un terzo di cui si sarebbe avvalsa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. non ha, pertanto, assolto l'onere, su Controparte_1 di essa gravante, di dimostrare l'estinzione delle obbligazioni assunte sulla base dell'accordo stipulato con la parte attrice, apparendo irrilevanti le allegazioni della convenuta per cui l'inadempimento sarebbe imputabile all'operato di terzi, rispondendo, in ogni caso, il debitore della condotta dei soggetti di cui si avvalga nell'adempimento (cfr., art. 1228 c.c.).
Così accertato l'inadempimento di e ritenuto lo stesso di non scarsa Controparte_1
importanza, riguardando le obbligazioni principali scaturenti dal contratto a carico della convenuta, deve essere accolta la domanda attorea di risoluzione giudiziale del contratto.
Venuto meno, per effetto della risoluzione, il titolo delle prestazioni eseguite dall'attore in esecuzione del contratto, deve altresì essere accolta la domanda attorea di restituzione, ex art. 2033 c.c., dell'importo versato in esecuzione del medesimo.
Pertanto, deve essere condannata a restituire e, quindi, a pagare in Controparte_1 favore del la somma di € 11.590,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data della domanda.
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione, vertendo la causa in materia di contratto di prestazione di servizi e, quindi, non in materia in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Essendo, pertanto, l'avvio del procedimento di mediazione facoltativo e rimesso alla discrezionalità dell'attore, quest'ultimo non può recuperare dal convenuto soccombente le spese della procedura, in quanto non strettamente necessarie alla tutela giudiziale del diritto controverso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022 per tutte le fasi processuali, avuto riguardo alla scarsa complessità della causa, all'assenza di attività istruttoria e allo svolgimento della fase decisoria mediante discussione orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2) condanna a restituire e, quindi, a pagare al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 11.590,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...]
domanda;
3) rigetta la domanda attorea di rimborso delle spese del procedimento di mediazione;
4) condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per spese, Parte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Como, 08 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex articolo 281- sexies c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2496/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, Parte_1 P.IVA_1
Via del Tagliamento, 1/D presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Moiana, che lo rappresenta e difende
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Santa Tecla, 4, presso lo studio dell'Avv. Biagio Di Maro, che la rappresenta e difende
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
*Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale per fatto imputabile alla convenuta Società voglia il Tribunale adito risolvere il contratto in essere fra le Controparte_1 parti;
**Condannare la convenuta Società a pagare la somma di € Controparte_1
11.590,00 a titolo di rimborso di quanto già versato dal oltre la Parte_1 somma di € 1.344,58 quali spese sostenute dalla parte attrice per la procedura preventiva di mediazione. Così complessivamente € 12.934,58 oltre interessi legali.
***Con vittoria di spese, competenze e compensi di causa, ivi inclusi gli oneri accessori come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
pagina 1 di 6 nel merito: respingere la domanda attrice perché improponibile, inammissibile e infondata in fatto e in diritto ed in ogni caso dichiarare che il chiamato in causa Sig.
[...]
è tenuto a manlevare la qui convenuta da ogni pretesa attorea CP_2 Controparte_1 condannando lo stesso a rifondere al quanto sarà Controparte_2 Parte_1 eventualmente tenuto a pagare.
Condannare il terzo chiamato in causa al risarcimento danni arrecato alla Controparte_2 società per lucro cessante e danno emergente nella misura che sarà Controparte_1 stabilità dal Giudice con equità ed afferente il mancato guadagno sull'incarico ricevuto dal Condominio Belvedere, per l'immagine danneggiata della società e per le somme intascate non fatta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa a carico di chi di ragione da attribuirsi al sottoscritto avvocato. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo che: Controparte_1
- in data 23.06.2022, il nel corso di assemblea straordinaria, aveva Parte_1
deliberato di incaricare la società (già per lo Controparte_1 Controparte_3
studio di fattibilità e la diagnosi energetica, nonché per la redazione del progetto preliminare, nell'ottica di avviare la pratica per l'efficientamento energetico di cui alla normativa Ecobonus/Superbonus 110%;
- il prezzo pattuito per l'attività era pari ad € 11.590,00 ed era stato integralmente pagato dal Parte_1
- in data 14.07.2022, parte attrice aveva inviato a tutta la Controparte_1 documentazione da questa richiesta, necessaria per l'istruzione delle pratiche;
- tuttavia, parte convenuta non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti in quanto, solo a seguito di numerosi solleciti, aveva trasmesso per uno dei due fabbricati (fabbricato di Via Messina 15) la relazione generale e gli attestati energetici, peraltro incompleti, omettendo di trasmettere alcunché per il secondo fabbricato (fabbricato di Via Messina 13);
- stante il protratto inadempimento di il per il Controparte_1 Parte_1 tramite del proprio legale, aveva contestato l'inadempimento a mezzo pec ricevendo una risposta dal legale avversario in cui veniva riconosciuto l'inadempimento, ma nulla veniva specificato circa la restituzione delle somme versate;
- all'inadempimento degli obblighi contrattualmente gravanti su Controparte_1 conseguirebbe il diritto dell'attore ad ottenere la risoluzione giudiziale del contratto e,
pagina 2 di 6 quindi, la restituzione delle somme versate in adempimento del medesimo, pari ad €
11.590,00, oltre interessi legali;
- inoltre, il avrebbe diritto al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
pari alle spese sostenute per la procedura di mediazione obbligatoria propedeutica al presente giudizio.
L'attore ha quindi chiesto di risolvere il contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta e di condannarla al rimborso di quanto pagato in esecuzione del contratto, nonché al pagamento di una somma pari alle spese del procedimento di mediazione, oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- aveva affidato l'incarico di verificare la fattibilità delle opere di Controparte_1
superbonus sul condominio a tale Ing. il quale, dopo aver effettuato i Controparte_2 sopralluoghi necessari all'adempimento dell'incarico, aveva asserito di aver inviato tutta la documentazione direttamente all'amministratore del per il civico Parte_1
n.15 del condominio, precisando che avrebbe provveduto a stretto giro a inviare anche quella inerente al civico n. 13;
- successivamente, l'Ing. aveva comunicato alla convenuta di aver inviato tutto CP_2
direttamente al Parte_1
- solo con la pec del Conominio del 03.07.2023, aveva appreso Controparte_1 dall'amministratore condominiale che la documentazione mancante non era pervenuta;
- a quel punto l'Ing. riconoscendo il proprio inadempimento, aveva comunicato che CP_2
avrebbe provveduto subito, ma, anche in questo caso, con raccomandata del Condominio del 20.11.2023, aveva scoperto che la documentazione mancante non Controparte_1
era stata inviata;
- con pec dell'08.12.2023 l'Ing. era stato diffidato da a CP_2 Controparte_1
completare il suo incarico entro e non oltre il 20.12.2023.
Ha chiesto dunque di rigettare la domanda attorea e di autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. per sentirlo condannare a manlevare di quanto questa CP_2 Controparte_1
dovesse pagare al Parte_1
pagina 3 di 6 Con decreto dell'08.11.2024, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo e fissata la prima udienza per la comparizione delle parti al 15.01.2025, rinviata successivamente al 22.01.2025.
All'udienza del 22.01.2025, ha espresso la propria volontà di Controparte_1 conciliare la controversia mediante pagamento della somma complessiva di € 15.000,00 da corrispondersi in una prima rata da € 3.000,00 entro il 05.03.2025 ed € 1.000,00 mensili per i successivi dodici mesi, garantiti da pagherò cambiari. Dovendo la proposta essere approvata dall'assemblea condominiale, la causa è stata dunque rinviata all'udienza del
25.02.2025.
All'udienza del 25.02.2025 è comparso rappresentato dall'Avv. Parte_1
Moiana la quale ha riferito di aver trasmesso la bozza dell'accordo per un'eventuale conciliazione, ma di non aver ricevuto riscontro. Per nessuno è Controparte_1
comparso. La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 08.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c.
*** ha agito in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto, Parte_1
avente ad oggetto la prestazione di servizi riguardanti lo studio di fattibilità della procedura di efficientamento energetico degli immobili condominiali, stipulato con Controparte_1
per inadempimento di quest'ultima, e per sentir condannare la convenuta alla
[...]
restituzione delle somme pagate, in esecuzione del contratto, nonché al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
La stipula del contratto di prestazione di servizi tra le parti e il pagamento, da parte dell'attore, della somma di € 11.590,00 in esecuzione del medesimo costituiscono circostanze incontestate e, quindi, da ritenersi provate. Il Condominio, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni sulla stessa gravanti, consistente nel non aver svolto integralmente e, comunque, diligentemente, l'incarico affidatole.
pagina 4 di 6 Pertanto, mentre deve ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, la società convenuta non ha negato il proprio inadempimento, limitandosi ad imputarlo all'operato di un terzo di cui si sarebbe avvalsa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. non ha, pertanto, assolto l'onere, su Controparte_1 di essa gravante, di dimostrare l'estinzione delle obbligazioni assunte sulla base dell'accordo stipulato con la parte attrice, apparendo irrilevanti le allegazioni della convenuta per cui l'inadempimento sarebbe imputabile all'operato di terzi, rispondendo, in ogni caso, il debitore della condotta dei soggetti di cui si avvalga nell'adempimento (cfr., art. 1228 c.c.).
Così accertato l'inadempimento di e ritenuto lo stesso di non scarsa Controparte_1
importanza, riguardando le obbligazioni principali scaturenti dal contratto a carico della convenuta, deve essere accolta la domanda attorea di risoluzione giudiziale del contratto.
Venuto meno, per effetto della risoluzione, il titolo delle prestazioni eseguite dall'attore in esecuzione del contratto, deve altresì essere accolta la domanda attorea di restituzione, ex art. 2033 c.c., dell'importo versato in esecuzione del medesimo.
Pertanto, deve essere condannata a restituire e, quindi, a pagare in Controparte_1 favore del la somma di € 11.590,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data della domanda.
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione, vertendo la causa in materia di contratto di prestazione di servizi e, quindi, non in materia in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Essendo, pertanto, l'avvio del procedimento di mediazione facoltativo e rimesso alla discrezionalità dell'attore, quest'ultimo non può recuperare dal convenuto soccombente le spese della procedura, in quanto non strettamente necessarie alla tutela giudiziale del diritto controverso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022 per tutte le fasi processuali, avuto riguardo alla scarsa complessità della causa, all'assenza di attività istruttoria e allo svolgimento della fase decisoria mediante discussione orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2) condanna a restituire e, quindi, a pagare al Controparte_1 Parte_1
la somma di € 11.590,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...]
domanda;
3) rigetta la domanda attorea di rimborso delle spese del procedimento di mediazione;
4) condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per spese, Parte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Como, 08 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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