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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 193 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, dall' Avv. LOPREVITE Parte_1
VINCENZO, giusta procura in atti. ricorrente
E
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Manuela Nucera, giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2025, la ricorrente, bracciante agricola sin dal
1980, deduceva che a seguito del lavoro particolarmente usurante, contraeva più infortuni e malattie professionali che venivano riconosciute da controparte e dettagliatamente descritte in ricorso.
Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva riconosciuta da controparte, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 38/2000, era pari al 27% (Cfr. lettera del 25.10.2024 in atti). CP_1
Con perizia di parte del 10.09.2024, la dott.ssa , specialista in Persona_1 medicina del lavoro e medicina legale, accertava due nuove e diverse tecnopatie in capo alla ricorrente: si trattava di Sindrome del Tunnel Carpale cubitale a dx con associata neuropatia del nervo ulnare dx da intrappolamento al gomito e di meniscopatia degenerativa bilaterale con dolore persistente e deficit deambulatorio che causavano di un danno biologico non inferiore al 7%.
Le suddette patologie erano tabellate, in quanto riportate nella tabella malattie professionali ex art. 3 D. P. R. 1124/1965 (all. n. 4 Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 109 del 21/07/2008), così come aggiornate dal Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008 (stralcio allegato al presente ricorso). Conseguentemente vi era una presunzione legale d'origine, senza necessità di ulteriore prova.
Chiedeva che venisse accertato e dichiarato che le nuove malattie professionali, determinavano una menomazione dell'integrità psicofisica con un danno biologico non inferiore al 7%. Detta misura, o la diversa misura riconosciuta di giustizia era da calcolarsi in aggiunta al già riconosciuto 27% di menomazione dell'integrità psico-fisica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , che impugnava e CP_1 contestava il dedotto avversario.
Il giudice, decidendo sulla richiesta di ctu formulata dal ricorrente e rilevando che le patologie lamentate dal ricorrente risultavano entrambe tabellate, ma la meniscopatia degenerativa bilaterale era stata denunciata oltre il limite massimo di denunciabilità, per cui non poteva essere valutata quale malattia professionale, nominava ctu al fine di accertare la natura professione della sola neuropatia del nervo ulnare lamentata dalla signora.
Nominava a tal fine il dott. Persona_2
Espletate le operazioni peritali e depositata la ctu, la causa, ritenuta matura per la decisione, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta in decisione.
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di seguito si esporrà.
La ricorrente lamenta che la malattia di cui soffre è conseguenza esclusiva dell'attività lavorativa svolta.
Tale assunto è stato confermato dalle risultanze della ctu esperita in corso di causa.
Il CTU nominato, dott. in seguito all'esame obiettivo della Persona_2 perizianda e all'accurata considerazione dei dati strumentali ed anamnestici, nonché della documentazione sanitaria agli atti, ha accertato che la ricorrente
è affetta da “Sindrome del tunnel cubitale destro di lieve entità”. Secondo il ctu la patologia da cui è affetta la signora era da attribuirsi a causa di lavoro preponderante e necessaria, dipendendo da un rischio specifico delle lavorazioni cui è stata addetta per tutto il periodo indicato in ricorso e quindi dal 1980 fino al 2020.
Il dott. sostiene nella sua relazione che “esistono prove sufficienti per Per_2 stabilire una relazione causale tra esposizione e rischio: la ricorrente ha svolto le mansioni prima descritte per molti anni, con particolare riferimento
a quella di bracciante agricola dal gennaio del 1980 al dicembre del 2020; le ricerche in questo campo hanno confermato le associazioni, ampiamente documentate nella letteratura scientifica, tra rischio per sindrome del tunnel cubitale, in particolare a carico dell'arto dominante, e impiego nel settore in cui ha svolto la propria attività la ricorrente;
il tempo di latenza, generalmente molto lungo, da anni a decenni - anche più di 20 anni – è quindi apparso compatibile con il periodo che ha caratterizzato l'attività lavorativa della ricorrente”
Ha concluso con il dichiarare che la percentuale di danno biologico ascrivibile alla malattia professionale accertata era da ritenersi pari al 2 %, che, assieme alla percentuale del 27% già riconosciuta, determinava un aumento al 28%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, priva di vizi logici, anche alla luce della non contestazione delle parti in causa.
Pertanto, meritano di essere condivise.
Il ricorrente, quindi, avrà diritto ad un aumento della rendita di cui gode CP_1 nella misura stabilità dal ctu.
L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore della parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente al nuovo grado biologico stabilito dal dott. nel 28%. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior Per_2 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
L' deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che verranno compensate per metà stante il riconoscimento di un grado biologico inferiore a quello richiesto;
le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che la patologia, meglio descritta in motivazione, di cui è affetta la ricorrente è da qualificarsi come malattia professionale;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire, per la malattia professionale che le è stata riconosciuta una rendita corrispondente al 28% condannando l' al pagamento delle somme relative a tale percentuale a CP_1 partire dalla data della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda;
3) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante parte in favore della ricorrente che liquida in € 1.348,50, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito;
4) Pone a carico dell' le spese di ctu liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Palmi il 24.11.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio