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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4309 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, cui è stato riunito il giudizio N 5723/2021 RG, trattenuta in decisione nell'udienza del 16/01/2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Speranza Faenza
RICORRENTI
E
in persona del l.r. p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi
RESISTENTE
E , quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
Per_1
RESISTENTI CONTUMACI
CP_4
1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Controparte_5
Rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cuna
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
, (in persona dei genitori Controparte_6 CP_7
e , , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, (in persona dei genitori e CP_10 CP_11 Controparte_9 [...]
), , quali eredi di CP_10 Parte_3 Persona_2 con l'avv. Roberto De Mitri Aymone
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
INAIL, in persona del Direttore in carica
Rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Papalato e dall'avv. Ernesto Aprile
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, (in persona dei CP_15 CP_16 Controparte_17 genitori E , CP_16 Controparte_18 rappresentati e difesi dall'avv. Brigato Roberta
ATTORI NEL GIUDIZIO 5723/2021 RG
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Rappresentate e difese dall'avv. Speranza Faenza
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, in proprio e quali eredi di
[...] Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Luigi Pastore
, , CP_19 Controparte_20 Pt_12 Pt_13
Rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO CUNA
2 , CP_21 CP_22
Rappresentati e difesi dall'avv. Gianni M. Zecca
, , , in proprio e quali eredi di CP_23 CP_24 CP_25
Persona_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tommaso Valente
in persona del l.r. p.t., Controparte_26 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Napolitano e dall'avv. Alfonso Erra
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esposto di essere rispettivamente la moglie Parte_1 Parte_2
e la figlia di deceduto in Galatone il 26/11/2019 a seguito del Persona_2 sinistro stradale causato dal conducente del veicolo Volkswagen GO tg. CC106SD,
, sulla circonvallazione Aradeo-Galatone, in via G. Almirante. Persona_1
Le attrici hanno evidenziato che la ricostruzione della dinamica è stata compiuta dai Carabinieri di Galatone e dalla Procura della Repubblica, sebbene il procedimento penale n. 5935/2020 si sia definito con l'archiviazione per la morte del reo.
Le attrici hanno ritenuto che la responsabilità del sinistro debba imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida del e hanno citato in giudizio CP_3 CP_27
compagnia del mezzo, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno
[...] da perdita del rapporto parentale, in ragione della lunga convivenza della moglie e del rapporto affettivo della figlia.
si è costituita con propria memoria, eccependo l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per violazione dell'art. 144 co. 3 Codice delle Assicurazioni, non avendo la ricorrente citato in giudizio il responsabile civile, nonché eccependo la vigenza del massimale ed evidenziando di aver ricevuto le richieste di risarcimento
3 dai prossimi congiunti di (la moglie, le figlie, i fratelli, la madre, i Parte_7 nipoti), dei congiunti di (la madre, la moglie, le sorelle), di Persona_4 CP_4 per un danno psichico in proprio, di per danno
[...] Persona_5 biologico da postumi permanenti, da altri figli e congiunti di . Persona_2
Nel merito, il resistente ha ritenuto inopponibili le risultanze della consulenza di parte svolta nel procedimento penale e ha ritenuto che vi sia un concorso di colpa in capo alla società, per aver realizzato un cantiere temporaneo dotato di segnaletica stradale carente ed insufficiente.
La resistente ha anche contestato il quantum richiesto e ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare un concorso di colpa a carico della società coop. Ecologia
Manutenzione, con riduzione del quantum richiesto
In corso di causa è stata autorizzata la chiamata in causa di terzi.
e sono rimaste contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Al fascicolo è stato riunito quello con RG n. 5723/2021, separatamente promosso avanti al Tribunale di Lecce, in relazione al medesimo sinistro, da ulteriori danneggiati, precisamente , , , CP_12 Controparte_13 Controparte_15
e il minore , rappresentato dai genitori Controparte_14 Controparte_17 [...]
e . CP_16 Controparte_15
All'udienza del 21/09/2022 è stata estromessa dal giudizio, per CP_28 intervenuta transazione, con compensazione di spese.
All'udienza del 23/05/2024 si è disposta l'estromissione di dal CP_21 giudizio, per intervenuta transazione, con compensazione di spese.
All'udienza dell'11/07/2024 si è dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra , e e le altre parti Parte_14 Controparte_20 CP_19 processuali e ne è stata disposta l'estromissione per intervenuta transazione.
Si è estromessa anche , per intervenuta transazione. Controparte_29
, , e hanno Parte_4 Controparte_30 Parte_6 Parte_7 raggiunto un accordo stragiudiziale con la convenuta e si dichiara cessata la CP_1 materia del contendere.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/01/2025 si è dato atto che le parti assistite dall'avvocato De Mitri Aymone e Inail avevano transatto la lite con le controparti.
4 congiuntamente ai diretti interessati, ha dato atto di aver definito Controparte_1 in via transattiva, su base concorsuale, le posizioni risarcitorie di praticamente tutti i danneggiati, ad eccezione solamente delle originarie ricorrenti del fascicolo portante, di e di Controparte_5 CP_4
Il giudizio è stato introdotto con rito sommario, ma poi convertito in quello ordinario.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
a) L'evento
Come esposto in premessa, la vicenda in esame attiene all'accertamento della responsabilità nel grave sinistro verificatosi in data 26 novembre 2019 in Galatone, via G. Almirante, a seguito del quale sono deceduti Persona_2 Parte_7
operai di Ecologia Manutenzione, e conducente Persona_4 Persona_1 del veicolo Volkswagen GO.
In particolare, poco prima delle 8:00 del 26/11/2019, l'autocarro Fiat Iveco targato
BC494GF, di proprietà di Ecologia Manutenzione, si trovava parcheggiato in via
Almirante in corrispondenza della proprietà , in quanto gli operai avrebbero CP_21 dovuto compiere dei lavori di manutenzione del verde. Persona_2 [...]
e si trovavano nella parte posteriore dell'autocarro per bere Pt_7 Persona_4 il caffè, mentre si trovava sul cestello della gru di cui era Persona_5 dotato il mezzo. La Volkswagen GO condotta dal dopo aver eseguito una CP_3 manovra di sorpasso su via Almirante con direzione via Lecce, impattava contro l'autocarro, investendo gli operai che si trovavano dietro il cassone, determinandone la morte immediata, nonché comportando la rottura dell'ultimo elemento telescopico della gru contro un ostacolo fisso, con conseguente caduta al suolo del cestello e dell'operaio . Anche il decedeva sul Persona_5 CP_3 colpo.
5 La ricostruzione di tali elementi è avvenuta sulla base della relazione dei
Carabinieri di Galatone intervenuti immediatamente sui luoghi e della consulenza eseguita dall'ing. su incarico del PM. ha contestato Persona_6 CP_1 il valore di tale consulenza, evidenziando che si tratta di accertamento compiuto in assenza della sua partecipazione e alla stessa non opponibile.
In corso di causa si è ritenuto superfluo espletare una CTU dinamico-ricostruttiva, in considerazione del rapporto dei Carabinieri, delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari e delle fotografie e della relazione eseguita dal CT del PM. Tes_1 CP_4
Nella determinazione della responsabilità, pertanto, si terranno in considerazione gli elementi probatori sopra menzionati.
b) La responsabilità
I Carabinieri di Galatone hanno sentito a sommarie informazioni ON
, testimone oculare, che nel corso del presente giudizio ha confermato le
[...] dichiarazioni già rese.
La ha riferito: “Mentre percorrevo a bassa velocità via Almirante di Galatone Tes_1
a bordo della mia autovettura con direzione di marcia via Lecce, dopo aver superato il distributore Q8 (Hotel Gala), venivo sorpassata all'improvviso da un'autovettura
GO di colore bianco che procedeva in direzione di marcia via Lecce a forte velocità, nel mentre un'autovettura proveniva dalla direzione opposta, di cui non conosco né il modello né la targa ma quasi sicuramente un'auto di colore nero. Vista la manovra azzardata, rallentavo la marcia rimanendo sbalordita di quanto stava accadendo e subito dopo vedevo che la GO che si trovava al centro della carreggiata si spostava
a sinistra, occupando la corsia opposta, e nella manovra di rientro sbandava entrando in collisione con la parte posteriore dell'autocarro che si trovava fermo in parte sulla banchina ed in parte sulla carreggiata che io percorrevo. Vedevo chiaramente l'impatto dell'auto contro delle persone, sicuramente due e uno nelle immediate vicinanze che rimaneva pietrificato dalla scena e si trovava a pochi centimetri dai malcapitati. Preciso che l'autovettura dopo l'impatto non si spostava ma rimaneva. I lavori di potatura che stavano eseguendo erano ben segnalati;
infatti era visibile un segnale di triangolo “lavori in corso” posizionato secondo me ad una giusta distanza e subito dopo tre o quattro birilli per la segnalazione di colore
6 arancione, distanziati uno dall'altro, più o meno posizionati a circa metà della mia corsia di marcia. Dopo aver visto l'impatto mi fermavo tra il segnale di lavori in corso
e il primo birillo. Capendo la gravità della situazione allertavano con il mio cellulare il 118, che giungeva subito dopo.”
La testimone ha inoltre riferito che gli operai indossavano abiti ad alta visibilità.
che era sui luoghi per aver portato il caffè alle vittime, ha dichiarato CP_4 di non aver visto la scena.
Si prendono ora in esame gli elementi più rilevanti della perizia redatta dall'ing.
Per_6
Quanto alla posizione del veicolo, il CT ha precisato che si può affermare con assoluta certezza che l'autocarro era fermo e regolarmente posto sugli stabilizzatori;
che aveva lo spigolo anteriore destro all'altezza del palo della pubblica illuminazione;
che la fiancata sinistra invadeva di 80 cm la carreggiata (pagg.
22/23). Alla pag. 42 ha precisato che la posizione dell'autocarro lasciava liberi 6,20
m della carreggiata e che sarebbe stato quindi necessario ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 21 C.d.S..
Il consulente ha accertato che la velocità in entrata dell'autovettura era di 110-120 km/h (pag. 29).
Sotto il profilo della visibilità, alla pag. 5, il CT del PM ha evidenziato che i conducenti che percorrono le curve presenti sui luoghi hanno una visibilità ridotta a circa 50-60 m, a causa delle recinzioni delle costruzioni che costeggiano la sede stradale.
Alla pag. 31, poi, il CT ha dichiarato che la deviazione a destra imposta dall'automobilista non è stata una normale manovra di rientro dal sorpasso, ma una manovra di emergenza brusca per evitare la collisione con un veicolo che proveniva dall'opposto senso di marcia. Le caratteristiche della manovra descritta dalla secondo il CT, sono perfettamente compatibili con lo scarroccio Tes_1 antiurto dell'autovettura e con la posizione assoluta d'urto, determinati per via tecnica. Lo scarroccio è stato probabilmente favorito dall'umidità presente sul manto stradale, come risulta dal rapporto dei Carabinieri.
Quanto ai segnali apposti per indicare il cantiere, l'ing. ha dichiarato Per_6 che la segnaletica installata consisteva: in un segnale di lavori in corso a distanza di 30 m dal veicolo;
un cono spartitraffico a 1,3 m dalla striscia di margine destro
7 e a 20 m dall'autocarro in sosta;
un cono spartitraffico a 1,6 m dal margine destro e a 15 m dell'autocarro in sosta;
un cono spartitraffico a 1,6 m dalla striscia del margine destro in prossimità della fiancata sinistra dell'autocarro (pag. 36).
Rispetto alle prescrizioni di legge, sul cantiere mancavano il segnale di limite di velocità di 30 km/h e di strettoia e i due segnali di passaggio a sinistra nonché la segnaletica di fine prescrizione.
Sulla base degli elementi evidenziati, è emerso che la responsabilità dell'evento è da imputarsi in via esclusiva al il quale ha intrapreso una manovra di CP_3 sorpasso vietata, a velocità inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, su asfalto bagnato e con visibilità ridotta, non riuscendo a controllare il mezzo da sé condotto.
Come premesso, il consulente di ha ritenuto che Ecologia Manutenzione CP_1 abbia concorso nella determinazione dell'evento, per aver omesso di richiedere l'autorizzazione amministrativa per il cantiere de quo e non aver predisposto correttamente la segnaletica di cantiere.
Le considerazioni della resistente non possono condividersi.
In via preliminare, deve darsi atto che è incontestato che il avesse avviato CP_3 una manovra di sorpasso del veicolo condotto da testimone ON oculare. È inoltre pacifico che il sorpasso sia stato compiuto su strada che presentava la linea di mezzeria continua, con conseguente divieto di esecuzione della manovra, nonché in corrispondenza di curva che comportavano una limitata visibilità e di intersezioni e abitazioni private.
È inoltre stato attestato dai Carabinieri intervenuti sui luoghi che l'asfalto era bagnato per l'umidità e che le gomme della erano usurate. CP_31
Vi sono dunque due elementi certi di responsabilità del che hanno inciso CP_3 sia sulla perdita di controllo del mezzo che sullo scarroccio dello stesso.
Quanto alla velocità, si è evidenziato che l'ing. ha ricostruito la Per_6 dinamica calcolando la velocità della GO in 110-120 km/h. Il consulente di parte di ha contestato tale ricostruzione, ritenendo che la velocità debba essere CP_1 ridotta a 90 km/h, dunque nei limiti massimi presenti in zona.
La determinazione esatta della velocità non è tuttavia dirimente, in quanto - come già evidenziato - lo stato dei luoghi era tale da imporre una velocità inferiore a quella massima consentita, poiché vi erano intersezioni ed abitazioni private e l'andamento curvilineo della strada rendeva la visibilità scarsa. Vi era un ulteriore
8 elemento, costituito dall'asfalto bagnato per l'umidità e dalla cattiva manutenzione delle gomme della GO, elementi che avrebbero dovuto indurre a una riduzione ulteriore della velocità medesima. Il è infine risultato positivo alla cannabis, CP_3 con la conseguenza che anche le sue condizioni fisiche avrebbero dovuto portare a un'ulteriore riduzione della velocità.
In ragione di tutti gli elementi considerati, il rispetto dell'art. 141 C.d.S. imponeva una velocità di molto inferiore al limite massimo consentito.
Se anche si volesse ritenere corretto il calcolo offerto dalla compagnia convenuta, pertanto, si perverrebbe comunque al riconoscimento di una velocità eccessiva e imprudente del rispetto allo stato dei luoghi e alle condizioni del veicolo e CP_3 del conducente.
Risulta poi determinante la manovra di sorpasso compiuta dal con estrema CP_3 imprudenza, poiché non solo vi era la linea continua di mezzeria, ma l'andamento stesso della strada rendeva la visibilità ridotta.
Al riguardo il consulente di ha evidenziato che, secondo le dichiarazioni della CP_1
i veicoli (quello della quello del e il terzo veicolo rimasto Tes_1 Tes_1 CP_3 sconosciuto) si sarebbero trovati tutti e tre allineati in un certo momento e ciò dimostrerebbe che la manovra di sorpasso era stata correttamente compiuta e conclusa prima dell'impatto.
Ciò nonostante, nell'offrire una ricostruzione della dinamica diversa rispetto a quella dell'ing. il consulente di ha riprodotto, a pag. 23 della sua Per_6 CP_1 perizia, il veicolo sconosciuto in una posizione diversa, non rappresentandolo mai allineato agli altri due veicoli. Nella fig. n. 17 (che di seguito si ripropone), la GO sorpassa la in corrispondenza della curva e rientra poi, dopo la Parte_15 curva, accostando il solo veicolo sconosciuto e avendo la corsia a destra libera, fino alla visione del segnale di lavori in corso.
9 La posizione del veicolo sconosciuto riportata in planimetria non coincide con quella invocata dalla stessa Compagnia e attestata dalla testimone oculare Tes_1 sentita nell'immediatezza del fatto. La ricostruzione di parte è dunque interamente viziata.
Va poi ricordato che la ha dichiarato espressamente che il dopo Tes_1 CP_3 averla sorpassata, “si spostava a sinistra, occupando la corsia opposta”; nella ricostruzione di , tuttavia, dopo il sorpasso il rientra nella corsia di CP_1 CP_3 destra, per poi deviare in corrispondenza del primo birillo: la traiettoria della GO
è stata ricostruita in pieno contrasto con le dichiarazioni della testimone oculare.
Peraltro, è del tutto inverosimile che la GO resti pienamente controllata nonostante il rischio di scontro frontale subito dopo la curva (come nella ricostruzione di ), rientri nella propria corsia e poi inizi a sbandare dopo aver CP_1 visto un birillo in plastica, nonostante la posizione – nella planimetria di parte – non porti a un impatto con il veicolo posteggiato.
Parte resistente ha poi evidenziato che l'esecuzione dei lavori di potatura presso la proprietà è stata eseguita in assenza della necessaria autorizzazione e, CP_21 dissentendo dalla considerazione dell'ing. ha ritenuto che l'assenza di Per_6 autorizzazione comunale e il mancato pedissequo rispetto delle prescrizioni in maniera di segnaletica abbiano inciso nella determinazione dell'evento.
Tali considerazioni non sono condivisibili.
In primo luogo, l'eventuale presenza di un'autorizzazione amministrativa non avrebbe inciso in alcun modo sulla dinamica del sinistro, con la conseguenza che tale irregolarità è del tutto irrilevante ai fini di causa.
Quanto alla segnaletica esistente, va rilevato che l'ing. ha attestato che Per_6 vi erano sia il triangolo indicante lavori in corso che dei birilli di segnalazione dell'attività. La testimone e gli accertamenti dello SPESAL hanno inoltre Tes_1 dimostrato che gli operai avevano abiti ad elevata visibilità. Il sinistro è avvenuto pacificamente con cielo sereno e in orario diurno.
Tali circostanze dimostrano che il aveva la piena possibilità di percepire la CP_3 presenza del cantiere e degli operai, in ragione del segnale di lavori in corso, dei birilli di delimitazione e dell'abbigliamento degli operai medesimi.
ha sostenuto che se le prescrizioni in materia di segnaletica fossero state CP_1 interamente rispettate, il avrebbe potuto avvedersi del cantiere in un CP_3
10 momento precedente e avrebbe potuto mantenere il controllo del mezzo. Al contrario, secondo la resistente, l'apposizione di cartellonistica solo parziale ha fatto sì che il cantiere si presentasse come ostacolo improvviso, con la conseguente necessità per il di porre in essere una manovra di emergenza per evitare CP_3
l'impatto con il cantiere medesimo.
Tale ricostruzione è evidentemente forzata.
In primo luogo, infatti, si è già evidenziato che il cantiere era adeguatamente segnalato ben 30 mt prima, che gli operai indossavano abiti ad elevata visibilità e che vi era cielo sereno, con la conseguenza che era immediatamente possibile percepire la presenza dei lavori in corso (si vedano sul punto anche le dichiarazioni della . Tes_1
In secondo luogo, deve ricordarsi che l'autocarro era stato posteggiato sulla destra e che occupava solo in parte la banchina, lasciando comunque uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli all'interno della carreggiata.
In terzo luogo, se le prescrizioni fossero state rispettate, il cartello di lavori in corso sarebbe stato collocato 10 m prima della reale posizione. A una velocità di 90 km/h, il avrebbe potuto percepire il cartello 0,4 secondi prima del tempo effettivo;
CP_3
a una velocità di 120 km/h, il cartello sarebbe stato percepito 0,33 secondi prima.
È evidente che queste frazioni di secondo non possono ritenersi idonee a consentire una percezione del cantiere così precoce da garantire un controllo del mezzo da parte del CP_3
Il conducente della procedeva a velocità elevata, con pneumatici CP_31 inadeguati su asfalto bagnato, impegnato in una manovra di sorpasso vietata che lo aveva visto portarsi al centro della carreggiata circondato dal veicolo superato e da altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia. Immediatamente dopo aver superato il veicolo sconosciuto, rispetto al quale vi era un concreto rischio di scontro frontale, il ha perso il controllo del mezzo in ragione della velocità CP_3
e dello stato dello stesso ed è andato a impattare contro il cassone e gli operai che ivi si trovavano.
È assolutamente inverosimile ritenere che il nelle condizioni menzionate, CP_3 abbia mantenuto un pieno controllo del veicolo nel corso della vietata manovra di sorpasso con rischio di impatto frontale con un veicolo e laterale con altro veicolo, ma abbia poi perso del tutto il controllo del mezzo per aver visto dei birilli a
11 delimitazione dei lavori in corso. Del resto, poiché gli operai erano raggruppati in corrispondenza dell'autocarro, bene avrebbe potuto il scegliere di prendere CP_3 uno dei birilli e procedere tranquillamente nella propria marcia, senza danno alcuno. È dunque inverosimile ritenere che la vista di un veicolo che viene dall'opposto senso di marcia non abbia cagionato alterazioni nel controllo del mezzo, mentre la visione di due birilli di plastica abbia a tal punto spaventato il conducente da fargli perdere del tutto il controllo del veicolo.
Conclusivamente, non può che ritenersi che il grave evento sia stato determinato in via esclusiva dal responsabile di plurime violazioni del codice della CP_3 strada. Nessun concorso di colpa può invece imputarsi a Ecologia Manutenzione, in quanto l'arretramento dei segnali di 10 m o la presenza di un numero maggiore di birilli non avrebbero mutato la dinamica del sinistro.
Infine, il colore dei birilli è del tutto irrilevante, sia perché indicati come visibili dalla teste sia in quanto vi erano numerosi altri elementi (autocarro e Tes_1 pedoni) aventi immediata visibilità anche a distanza.
È infine del tutto irrilevante che le altre parti abbiano conciliato la lite riconoscendo un concorso di colpa della società, in quanto la transazione non solo non vale quale riconoscimento di diritto, ma impone una parziale rinuncia a ciascuna delle parti coinvolte.
c) Il danno di Parte_2
Precisato quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum.
è la moglie di , con lui coniugata dal 21.06.1990, Parte_2 Persona_2 come da documentazione in atti.
I figli di primo letto del – con i quali è poi intervenuta conciliazione – hanno Per_2 offerto prove volte a dimostrare che la vittima era tornata a vivere a casa della propria madre al tempo del sinistro. Tuttavia, nel corso della prova i testimoni escussi hanno confermato che il viveva in “Contrada tre pietre”, vale a dire il Per_2 domicilio della moglie.
La prova ha dunque confermato che la conviveva con il marito al tempo Pt_2 dell'evento e che il matrimonio durava dal 21.06.1990, come da certificato prodotto.
12 La ricorrente ha chiesto la maggiorazione del danno non patrimoniale, rilevando di essere stata costretta a sottoporsi a cure psicologiche per superare il lutto. Quale prova di tale elemento, tuttavia, ha offerto unicamente un referto di accesso al
Pronto Soccorso del 21.12.2019 (un mese dopo l'incidente), per ipertensione, con diagnosi di ansia e stress.
È evidente che la morte improvvisa del marito, in una mattina in cui lo stesso era andato al lavoro, determini ansia e stress che non possono ritenersi superati entro un mese, essendo necessario elaborare il lutto. Tuttavia, ciò costituisce l'ordinaria evoluzione del lutto da morte del coniuge e non consente di ritenere maggiormente grave o specifico il danno della . Pt_2
Non vi è alcun documento che attesti disturbi psichici o danni per il periodo successivo, con la conseguenza che non si ritiene sussistente la prova del disturbo indicato.
La ha poi chiesto, quale danno non patrimoniale, un incremento derivante Pt_2 dalla perdita della contribuzione economica del marito, unico membro della coppia impegnato in attività remunerata.
La richiesta è evidentemente errata sotto il profilo giuridico, in quanto mira a comporre il danno non patrimoniale sulla base di perdite di natura strettamente economica.
Ove si volesse interpretare la domanda come danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'apporto economico del coniuge, si giungerebbe comunque a ritenere il danno insussistente.
In primo luogo, è stato provato in forma documentale che INAIL ha disposto una rendita in favore del coniuge superstite, con ciò annullando del tutto eventuali perdite economiche connesse alla morte del Per_2
In secondo luogo, la parte ha omesso di depositare documentazione contabile dalla quale sia possibile determinare l'ammontare delle entrate del e da ciò Per_2 desumere la quota degli introiti destinata ai bisogni della moglie.
Tale voce di danno è dunque non riconosciuta.
Come noto, la liquidazione del danno avviene oggi secondo le nuove tabelle del
Tribunale di Milano, che indicano un sistema di calcolo a punti.
13 Oltre ai punteggi legati all'età, alla convivenza, al numero di familiari superstiti e alla relazione parentale, la Relazione alle tabelle individua un ulteriore punteggio di personalizzazione, che dipende da una serie di fattori.
In particolare, la Tabella del Tribunale di Milano, nella Relazione esplicativa, chiarisce quando segue: “E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport:
; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica:
; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'esistenza di un rapporto di coniugio quasi trentennale e la convivenza, ma non ha allegato elementi ulteriori, tra quelli indicati in precedenza. Si tiene conto quindi della circostanza che contatti e frequentazioni in presenza sono da ritenersi quotidiani come costante la condivisione di festività e ricorrenze nonché l'assistenza domestica;
nulla è dato sapere sulla condivisione di hobby, vacanze, attività diverse. Si tiene inoltre conto
14 delle modalità dell'evento e del carattere traumatico dello stesso, con la conseguenza che il risarcimento si assesta sul parametro medio.
Conclusivamente, si riconosce il danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dell'età delle parti (62 anni il 57 anni il coniuge), della presenza di una Per_2 figlia superstite non convivente, della durata del rapporto di coniugio (29 anni), secondo la seguente tabella:
Il congiunto ha 57 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario è presente un familiare
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 308.969,00
Tale importo è stato liquidato all'attualità.
Da tale importo deve essere poi detratto l'acconto, di € 50.000,00 il 22.12.2020, oggi pari ad € 23.680,00. Il danno residuo è dunque di € 285.290,00.
L'importo va maggiorato di interessi legali dalla data odierna al soddisfo. La somma va poi devalutata al novembre 2019 e rivalutata di anno in anno, secondo l'indice
ISTAT, dal novembre 2019 alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
d) Parte_1
15 Quanto al danno patito dalla figlia, parte ricorrente ha evidenziato che la stessa lavorava insieme al padre all'interno del bar che gestiva e ha indicato un forte legame emotivo.
In corso di causa sono state prodotte delle foto che riproducono padre e figlia all'interno del bar e sono stati escussi testimoni che hanno confermato che il padre e la figlia spesso lavoravano insieme all'interno del bar e consumavano i pasti insieme. (si vedano i testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Nella liquidazione del danno, dunque, si tiene conto della condivisione di attività lavorativa, che non può tuttavia ritenersi prevalente, in quanto il è deceduto Per_2 in occasione di un diverso lavoro, da svolgersi in luogo diverso e senza l'ausilio della figlia.
ha poi dedotto di essere stata sottoposta a cure in conseguenza del Parte_1 grave lutto, ma quale prova ha prodotto unicamente il certificato di un dermatologo del 09.03.2021, con diagnosi di stress e ansia e trattamento con integratori e soluzioni topiche.
È evidente che il mero riferimento a stress e ansia, con manifestazioni cutanee insorte a fine 2020, non può ricollegarsi al grave lutto sofferto oltre un anno prima della prima riferita manifestazione. Non essendovi alcun altro elemento a sostegno della diagnosi e non essendo stata provata una terapia assunta, si esclude in toto la rilevanza del referto del 09.03.2021.
Nella liquidazione del danno si tiene dunque conto dell'età delle parti (62 anni il padre, 29 anni la figlia), della circostanza che non fossero conviventi e che la figlia avesse un compagno con cui conviveva (come indicato dai testimoni), nonché della parziale condivisione di attività lavorativa e della sopravvivenza della madre.
Il danno è calcolato secondo la seguente tabella
Il congiunto ha 29 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
16 Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO € 262.037,00
Gli accessori devono calcolarsi come indicato in precedenza.
e) Controparte_5
Delle varie posizioni, ha ritenuto di non conciliare quella di CP_1 [...]
, PO non convivente di (zio). CP_5 Parte_7
Sul tema del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per soggetti diversi dai componenti della famiglia nucleare, sussiste contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
Vi sono, infatti, orientamenti più restrittivi (che negano in toto che possa aversi il risarcimento del danno in favore dello zio), orientamenti mediani (che richiedono la prova della convivenza ai fini del risarcimento) ed orientamenti maggiormente permissivi (che riconoscono il risarcimento anche in caso di mancanza di convivenza).
Così, Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, afferma che “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo
17 assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”.
Nella recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sez. 3 - , n. 21230 del 20/10/2016, si afferma invece che “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal PO per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
È stato anche precisato dalla Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, che “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, pur dandosi atto che, dalla vicenda della tragica morte del giovane figlio, la madre ne era uscita distrutta nel corpo, trascinando la propria successiva esistenza tra mille difficoltà e problemi nel solo ricordo, quasi ossessivo, del defunto, aveva, poi, sulla base di tali circostanze, riconosciuto alla medesima il solo danno morale, negandole, però, quello da perdita del rapporto parentale)”.
L'argomento è in realtà di estrema rilevanza, da un punto di vista sociale, per il pericolo che il proliferare di figure di soggetti danneggiati di riflesso potrebbe
18 determinare: si avvertono, in questo campo, le stesse esigenze che hanno indotto le S.U. di San Martino del 2008 a ridisegnare i parametri del danno risarcibile
(sebbene in quel caso si trattasse delle sfumature del danno da riconoscere allo stesso soggetto danneggiato).
In questo come in quel caso, infatti, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare il risarcimento di danni che non possono giuridicamente qualificarsi come tali e di sottrarsi ad ogni forma di automatismo che porti a una locupletazione come conseguenza del fatto illecito.
Al fine di risarcire solo i danni che hanno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, dunque, è necessario non già escludere a priori il diritto al risarcimento, ma concentrarsi in modo specifico sull'onere di allegazione e della prova che deve venire da parte del danneggiato.
Se, infatti, nel caso della perdita di un figlio, di un padre o del coniuge il danno è presunto (con presunzione che potrebbe comunque superarsi, ove si dimostri che il vincolo affettivo era venuto del tutto meno prima della morte del congiunto), nel caso di rapporti di parentela esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa.
La Corte di Cassazione ha precisato, in tempi recenti, che la convivenza non è elemento indispensabile, a condizione che si provi comunque quella condivisione di affetti e di vita che viene radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto.
Nel caso della perdita dello zio da parte del PO, dunque, non potrà certamente ritenersi che un danno sia presumibile, ma non può neppure escludersi che venga reciso quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione.
Il punto nodale della questione, dunque, attiene all'esame del caso concreto ed all'accertamento di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
Provata l'intensità del rapporto, infatti, si potrà discutere del quantum da liquidare, in caso di mancanza di convivenza: non si potrà tuttavia escludere a priori che il danno vi sia per il solo fatto che non vi fosse convivenza.
Nello stesso senso si è espressa la XII Sezione del Tribunale di Roma, con sentenza del 07.03.2013, ove è stato affermato che “Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità non presenta, sul punto, un orientamento consolidato e di ciò prende
19 atto anche la recente Cass. 4253/2012 - richiamata dalla parte convenuta - che per la riconoscibilità del risarcimento del danno da perdita parentale in capo ai nipoti, impone che per tale categoria di parenti debba essere allegata e provata la convivenza, ritenendo che la presunzione di sussistenza del danno desumibile dal fatto illecito in se possa ritenersi sufficiente solo per i componenti della famiglia nucleare. Questo giudice ritiene condivisibile il predetto orientamento solo nella parte in cui - partendo dalla mutata realtà sociale in cui la famiglia allargata, tradizionalmente legata ad un contesto rurale, non esiste più - appare giustamente finalizzato a 5 limitare il proliferare di parenti non dotati dei presupposti sui quali il riconoscimento del patema d'animo si fonda;
ritiene peraltro, per ciò che nel caso di specie può valere, che la convivenza come requisito individuante la sussistenza di un particolare legame affettivo non sia l'unico elemento dirimente, sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare visto che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando le modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale ( art. 2 e 30 ) e dalle fonti internazionali e comunitarie ( Carta di Nizza, Trattato di Lisbona che l'ha recepita e norme della C.E.D.U.) .
A maggior ragione, l'evoluzione sopra segnalata si può constatare fra i membri della famiglia non nucleare, che sempre più spesso vivono lontani fra loro mantenendo quasi sempre rapporti attraverso i moderni mezzi di telecomunicazione.
Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia, e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il
20 contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito”
Passando al caso di specie, va rilevato che aveva una famiglia molto Parte_7 numerosa, avendo lasciato superstiti la madre, la moglie, tre figli, sei fratelli e un PO di cui era nonno. In questo contesto familiare, , figlio di Controparte_5 una delle sorelle, ha ritenuto di aver avuto un rapporto privilegiato con lo zio, assimilabile a quello padre-figlio, con frequentazione quotidiana. Ha altresì affermato che lo zio gli ha procurato occasioni di lavoro, lo ha sostenuto in occasioni difficili della sua vita e ha assunto il ruolo di zio preferito.
Sulla base di tali elementi, il PO (di anni 44 al momento della morte dello zio) ha chiesto il danno, calcolandolo nel minimo di quello riconosciuto in favore di una sorella non convivente.
Come esposto in premessa, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale con lo zio richiede una prova particolarmente stringente e rigorosa, soprattutto nel caso in cui le persone siano ormai adulte e il PO abbia addirittura formato un proprio nucleo familiare.
Il principio di solidarietà sociale impone di non imputare al danneggiante conseguenze dell'evento che, pur dolorose, non possono tuttavia rientrare nel novero di quelle risarcibili.
L'esigenza menzionata emerge con particolare evidenza nel caso di specie, ove a fronte di una condotta colposa con conseguenze tragiche, le richieste di risarcimento sono provenute da decine di familiari. È evidente che non si restringesse il perimetro dei danni aventi dignità giuridica e si consentisse l'ingresso a ogni forma di dolore o stravolgimento conseguente a un evento drammatico, il numero dei danneggiati sarebbe potenzialmente indefinito.
Per ottenere il danno richiesto, dunque, avrebbe dovuto Controparte_5 allegare un rapporto ben più stringente con lo zio. Si ricorda che il ricorrente aveva una figlia e, dunque, un proprio nucleo familiare;
che aveva genitori, zii, cugini e nonna ancora in vita e poteva contare dunque su una famiglia nutrita e solida.
Aver perso lo zio preferito avrà certamente comportato un dolore per il PO, ma non tale da poter essere imputato al responsabile civile sotto il profilo del risarcimento.
21 La circostanza che la madre del abbia scelto la vittima come padrino di CP_5 battesimo è evidentemente del tutto irrilevante, in quanto la scelta avvenne nella sostanziale inconsapevolezza del battezzato.
Le circostanze riferite in seguito, legate a offerte di posti di lavoro, sostegno per la malattia di una figlia e contatti frequenti, rientrano nella ordinarietà di un buon rapporto zio-PO e non possono essere considerati quali manifestazioni di un danno da perdita del rapporto parentale in senso giuridico.
Il ha allegato un legame padre-figlio, ma non ne ha in alcun modo provato CP_5
l'esistenza. La stessa allegazione è stata compiuta in modo generico: anche un amico o un conoscente potrebbero offrire un lavoro a un padre disoccupato e una moltitudine indefinita di persone potrebbe offrire aiuto e comprensione nel caso di un padre che abbia una bambina malata. Un rapporto zio-PO che possa assimilarsi a quello padre-figlio richiede peculiarità specifiche di rapporto, sostegno, condivisione, aiuto, frequentazione, prolungato e costante negli anni e mantenuto a prescindere da eventuali situazioni delicate che richiedano maggiore attenzione. Diversamente opinando, si riconoscerebbe il diritto di risarcimento del danno a ogni PO che abbia perduto uno zio a cui era legato, con dilatazione incontrollabile delle figure di danno risarcibili.
La domanda è dunque rigettata.
f) Controparte_4
[...] era presente sul luogo dell'evento, per aver portato il caffè agli
[...] operai. Egli ha dichiarato ai Carabinieri di non aver assistito all'investimento, ma di essere rimasto sgomento per quanto accaduto. La teste ha confermato la Tes_1 presenza del sui luoghi e la circostanza che lo stesso rimase impietrito a CP_4 causa della scena degli operai uccisi sul posto.
Il ha evidenziato che nell'evento sono deceduti due suoi zii (uno materno, CP_4
e l'altro cognato del padre, e un amico di famiglia Persona_2 Parte_7
( . Persona_4
Il ha riferito che il era il suo zio preferito, tanto che gli aveva regalato CP_4 Per_2
l'arredamento della nuova casa in Sannicola, e che era molto legato anche a considerato alla stregua di un amico fraterno. Parte_7
22 Con riferimento al il ha precisato di aver lavorato con lo stesso in Pt_7 CP_4 diversi cantieri edili, di averlo frequentato la sera presso il bar gestito dal di Per_2 essere andato con lui a pesca.
Infine, il ha riferito che era un amico fraterno, che egli CP_4 Persona_4 frequentava con grande assiduità.
Con riferimento ai rapporti del con i deceduti, non può che ripetersi quanto CP_4 già detto con riferimento alla richiesta di danno del : la perdita di uno zio CP_5
è risarcibile solo in casi estremamente eccezionali. A maggior ragione, non può ritenersi risarcibile la perdita del cognato del padre né quella di un amico.
Ad oggi, la perdita del rapporto parentale non riconosce tra le figure rilevanti quella dell'amico fraterno.
Gli elementi indicati nei rapporti con le vittime sono tuttavia rilevanti sotto un diverso profilo, legato alla documentazione medica prodotta dal CP_4
Il ricorrente ha infatti provato di aver subito un forte trauma a seguito della visione tragica dell'evento, tanto da essere stato costretto a ricorrere alle cure del CSM di
Nardò.
Vi sono in atti gli accessi del 4.12.2019, 13.12.2019, 07.01.2020, 10.02.2020,
14.02.2020, 05.03.2020, 09.05.2020, 25.05.2020, 11.06.2020, a dimostrazione del fatto che nel periodo immediatamente successivo al tragico evento (26.11.2019) il ha subito un profondo sconvolgimento della propria vita. CP_4
Nella cartella del CSM si attestano stress acuto, insonnia, calo dell'umore, con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. Si attesta inoltre il continuo flashback delle scene e l'incapacità di condurre un veicolo.
La situazione attestata nella cartella clinica è del tutto comprensibile, ove si consideri che il aveva portato il caffè ai lavoratori e che gli stessi sono morti CP_4
a pochi metri di distanza, in modo estremamente violento, trovandosi tra l'automobile e l'autocarro, lì concentrati proprio per aver bevuto il caffè. La visione dei corpi schiacciati, del veicolo distrutto, del cestello caduto per terra e del muretto rotto hanno costituito certamente un trauma per il che verosimilmente CP_4 comparirebbe tra le vittime se l'incidente fosse avvenuto qualche minuto prima.
La cartella del CSM attesta inoltre un percorso seguito dal in costanza di CP_4 trattamento e riconosce un netto miglioramento alla data dell'11.06.2020, momento in cui il ricorrente aveva anche ripreso a guidare.
23 Nella relazione medico-legale di parte si legge che il continua a convivere CP_4 stabilmente con la compagna, a differenza di quanto dedotto nell'atto di costituzione.
Evidenziato quanto sopra, si rileva che la CTP non costituisce mezzo di prova e non può ritenersi dimostrazione del danno di natura psichica, peraltro quantificato addirittura nella misura del 21%.
Ciononostante, poiché vi sono in atti la cartella del CSM e l'attestazione di un percorso farmaceutico e psicologico, immediatamente dopo il sinistro, con accessi inizialmente frequenti al CSM, si ritiene che la parte abbia dimostrato l'esistenza di un PTSD almeno nella fase iniziale. La quantificazione dello stesso e la permanenza del disturbo devono tuttavia accertarsi per mezzo di CTU.
Ciononostante, al fine di agevolare la conciliazione della lite, tenendo conto di quanto dedotto in precedenza, della documentazione medica depositata e dell'eccessiva quantificazione proposta dai consulenti di parte, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento, si ritiene equo proporre una conciliazione nell'importo di € 21.000,00.
Tale importo è calcolato anche sulla base di PTSD accertati in controversie simili per vicende analoghe, in cui la diagnosi si è avuta tra il 7 e il 9%, nonché tenendo conto dell'iniziale intensità dello sconvolgimento, del tutto comprensibile e verosimile ove si consideri la scena cui il ha assistito. CP_4
In ragione di quanto sopra, si separa la posizione del da quella delle altre CP_4 parti processuali e si formula proposta conciliativa di cui sopra, adeguatamente valutata. Ove la stessa non dovesse essere accolta, si procederà a CTU.
g) Le spese di lite e le dichiarazioni di cessazione della materia del contendere
Come premesso, le posizioni di moltissimi danneggiati sono state oggetto di conciliazione ante causam. Per le parti diverse da , , Parte_1 Parte_2
e si dichiara cessata la materia del contendere, Controparte_5 CP_4 con compensazione integrale delle spese di lite.
Per e , le spese di lite sono liquidate secondo il Parte_1 Parte_2 principio della soccombenza, tenendo conto del danno liquidato.
24 Per , si dispone la condanna dello stesso alla refusione delle Controparte_5 spese di lite in favore di tenendo conto tuttavia della Controparte_1 soccombenza di in punto di an. CP_1
Per in caso di conciliazione le parti potranno accordarsi per le spese CP_4 in conformità al danno riconosciuto;
in caso di omessa conciliazione, si procederà alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, pronunciando nella causa N
4309/2021 RG, cui è stato riunito il fascicolo N 5723/2021 RG:
a) Separa la domanda di contro ed eredi di CP_4 Controparte_1 dalle restanti posizioni processuali;
Persona_1
b) In merito alla domanda proposta da contro CP_4 Controparte_1
b.1) Rimette la causa in istruttoria;
b.2) Formula la proposta conciliativa seguente: Controparte_1 corrisponderà in favore del la somma di € 21.000,00 oltre interessi CP_4 legali dalla data odierna al soddisfo oltre spese di lite secondo il quantum liquidato;
b.3) Rinvia la causa all'udienza dell'11 giugno 2025 ore 10:00 per la verifica dell'eventuale conciliazione, disponendo che in caso di omesso accordo si proceda a CTU;
c) Nelle restanti domande:
c.1) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella Persona_1 determinazione dell'evento oggetto di causa;
c.2) Condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 [...]
liquidato in € 285.290,00 al netto dell'acconto già versato, oltre Pt_2 accessori come in parte motiva;
c.3) Condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Pt_1
liquidato in € 262.037,00, oltre accessori come in parte motiva;
[...]
c.4) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e , liquidate in € 870,00 per spese e in € Parte_2 Parte_1
25 14.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c.5) Rigetta la domanda proposta da;
Controparte_5
c.6) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_5 di liquidate in € 6.500,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
c.7) Dichiara cessata la materia del contendere tra eredi Controparte_1 di e tutte le restanti parti processuali, a spese Persona_1 compensate.
Lecce, 15/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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