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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 59-2/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 59-2/2024 P.U.
promosso da
P. IVA , con sede in Milano, Via G. De Parte_1 P.IVA_1
Castillia n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi e dall'Avv. Matteo Molinari
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nella qualità di titolare della impresa CP_1 C.F._1 individuale (P. IVA ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Trapani (TP), Viale Regina Margherita n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Dario
Genovese
- resistente -
********
1 letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di titolare della impresa individuale CP_1 Controparte_2
(P. IVA );
[...] P.IVA_2
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che il debitore, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che la PEC di notifica inviata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII conteneva esclusivamente il decreto di convocazione delle parti reso dal Giudice delegato e non il ricorso del creditore ricorrente;
rilevato che all'udienza del 11.12.2024 il G.D. ha onerato la cancelleria di integrare la notifica con gli atti e i documenti mancanti e rinviato l'udienza di prima comparizione al fine di garantire alla resistente il pieno esercizio del diritto di difesa nei termini disciplinati dall'art. 41 comma 2 CCII (che stabilisce che tra la data di notifica del ricorso e quella dell'udienza devono intercorrere almeno 15 giorni);
ritenuto che, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di nullità o inesistenza della notifica avendo già la prima PEC raggiunto lo scopo di garantire il contradditorio (peraltro, in seno al decreto di convocazione sono contenuti i dati necessari a richiedere copia degli atti presso la cancelleria) ed essendo stata assicurata alla resistente la possibilità di apprestare pienamente la propria difesa attraverso il rinvio dell'udienza all'uopo disposto;
ritenuto, sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, che la resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che la stessa, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII né tantomeno rispetto all'esistenza di risorse finanziarie sufficienti a far fronte all'esposizione debitoria emersa nel corso dell'istruttoria;
premesso che il creditore istante, in forza di un contratto di noleggio di beni mobili strumentali (cfr. allegati al ricorso), vanta un credito ammontante asseritamente ad euro
2 101.314,08 derivante dal mancato pagamento dei canoni di noleggio, dalla mancata restituzione dei beni e dalla conseguente applicazione della clausola contrattuale che prevede un indennizzo pari ai canoni di locazione dovuti fino alla restituzione effettiva dei beni;
ritenuto che, ai fini della legittimazione ad instare per la liquidazione giudiziale, assume rilevanza esclusivamente l'esistenza del credito e non il suo ammontare (che verrà accertato in sede di ammissione al passivo della procedura) purché lo stesso, unitamente ad altri debiti emersi nel corso dell'istruttoria, superi la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che nel caso di specie il credito risulta provato:
dal contratto sottoscritto da entrambe le parti (allegato al ricorso) e non disconosciuto;
dalla consegna dei beni, provata attraverso il deposito dei DTT allegati al ricorso;
dalla mancata restituzione dei beni oggetto di locazione (circostanza mai contestata da parte resistente);
ritenuto che l'impresa resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- dalla documentazione fiscale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, in particolare dai modelli Persone Fisiche degli anni 2021, 2022 e 2023, emergono perdite di esercizio pari, rispettivamente, ad euro 26.253,00, 43.454,00, 39.948,00;
- sulla scorta della documentazione fornita dall' Controparte_3 grava sulla resistente un carico erariale di circa euro 522.445,20, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori;
- dalla stessa documentazione fiscale di cui al primo punto, nonché da quella fiscale depositata dalla resistente, non emergono risorse finanziarie, crediti o disponibilità liquide tali da far fronte alla esposizione debitoria emersa (le relative sezioni risultano sostanzialmente non compilate), né la resistente ha fornito prova in tal senso;
rilevato che il credito vantato dal ricorrente, unitamente al debito nei confronti dell'Erario, supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
3 preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
, in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale C.F._1 [...]
(P. IVA ), con sede in Trapani Controparte_2 P.IVA_2
(TP), Viale Regina Margherita n. 15/17;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi
5 alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
6 STABILISCE
il giorno 12.06.2024 ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
7 che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
8
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Di Trapani, in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 59-2/2024 P.U.
promosso da
P. IVA , con sede in Milano, Via G. De Parte_1 P.IVA_1
Castillia n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi e dall'Avv. Matteo Molinari
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , nella qualità di titolare della impresa CP_1 C.F._1 individuale (P. IVA ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Trapani (TP), Viale Regina Margherita n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Dario
Genovese
- resistente -
********
1 letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di titolare della impresa individuale CP_1 Controparte_2
(P. IVA );
[...] P.IVA_2
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che il debitore, costituendosi in giudizio, ha rappresentato che la PEC di notifica inviata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII conteneva esclusivamente il decreto di convocazione delle parti reso dal Giudice delegato e non il ricorso del creditore ricorrente;
rilevato che all'udienza del 11.12.2024 il G.D. ha onerato la cancelleria di integrare la notifica con gli atti e i documenti mancanti e rinviato l'udienza di prima comparizione al fine di garantire alla resistente il pieno esercizio del diritto di difesa nei termini disciplinati dall'art. 41 comma 2 CCII (che stabilisce che tra la data di notifica del ricorso e quella dell'udienza devono intercorrere almeno 15 giorni);
ritenuto che, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di nullità o inesistenza della notifica avendo già la prima PEC raggiunto lo scopo di garantire il contradditorio (peraltro, in seno al decreto di convocazione sono contenuti i dati necessari a richiedere copia degli atti presso la cancelleria) ed essendo stata assicurata alla resistente la possibilità di apprestare pienamente la propria difesa attraverso il rinvio dell'udienza all'uopo disposto;
ritenuto, sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, che la resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che la stessa, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII né tantomeno rispetto all'esistenza di risorse finanziarie sufficienti a far fronte all'esposizione debitoria emersa nel corso dell'istruttoria;
premesso che il creditore istante, in forza di un contratto di noleggio di beni mobili strumentali (cfr. allegati al ricorso), vanta un credito ammontante asseritamente ad euro
2 101.314,08 derivante dal mancato pagamento dei canoni di noleggio, dalla mancata restituzione dei beni e dalla conseguente applicazione della clausola contrattuale che prevede un indennizzo pari ai canoni di locazione dovuti fino alla restituzione effettiva dei beni;
ritenuto che, ai fini della legittimazione ad instare per la liquidazione giudiziale, assume rilevanza esclusivamente l'esistenza del credito e non il suo ammontare (che verrà accertato in sede di ammissione al passivo della procedura) purché lo stesso, unitamente ad altri debiti emersi nel corso dell'istruttoria, superi la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che nel caso di specie il credito risulta provato:
dal contratto sottoscritto da entrambe le parti (allegato al ricorso) e non disconosciuto;
dalla consegna dei beni, provata attraverso il deposito dei DTT allegati al ricorso;
dalla mancata restituzione dei beni oggetto di locazione (circostanza mai contestata da parte resistente);
ritenuto che l'impresa resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- dalla documentazione fiscale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate, in particolare dai modelli Persone Fisiche degli anni 2021, 2022 e 2023, emergono perdite di esercizio pari, rispettivamente, ad euro 26.253,00, 43.454,00, 39.948,00;
- sulla scorta della documentazione fornita dall' Controparte_3 grava sulla resistente un carico erariale di circa euro 522.445,20, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori;
- dalla stessa documentazione fiscale di cui al primo punto, nonché da quella fiscale depositata dalla resistente, non emergono risorse finanziarie, crediti o disponibilità liquide tali da far fronte alla esposizione debitoria emersa (le relative sezioni risultano sostanzialmente non compilate), né la resistente ha fornito prova in tal senso;
rilevato che il credito vantato dal ricorrente, unitamente al debito nei confronti dell'Erario, supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;
3 preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
, in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale C.F._1 [...]
(P. IVA ), con sede in Trapani Controparte_2 P.IVA_2
(TP), Viale Regina Margherita n. 15/17;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore il dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi
5 alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
6 STABILISCE
il giorno 12.06.2024 ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
7 che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
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