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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 5564/2025 depositato il 18/07/2025, relativo alla sentenza n.
2531/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha adito questa Corte per ottenere l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2531/2025, emessa in data 28 gennaio 2025 e depositata il 30 aprile 2025. La predetta pronuncia, decidendo sul ricorso n. 3740/2024, ha accolto le doglianze della contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249006101163/000, annullando l'atto impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate - ON "al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente liquidate in complessivi €. 2.500,00 oltre oneri accessori legge ed alla rifusione del CUT se assolto".
La parte ricorrente espone che la suddetta sentenza è stata notificata all'Agenzia resistente in data 15 maggio 2025 e che, nonostante il decorso del termine per l'adempimento spontaneo e la formale richiesta di pagamento delle somme liquidate (come da modello "RP Richiesta pagamento spese di_giudizio allegato in atti di causa), l'Ufficio non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Lamenta, pertanto, l'inerzia dell'Agenzia della ON e chiede, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n.
546/1992, che la Corte adotti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza, nominando un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Ufficio inadempiente, stante la sua persistente inerzia anche fino alla data di udienza odierna.
Chiede, altresì, la condanna della resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate - ON, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In via preliminare, và verificata l'ammissibilità del presente giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso per ottemperanza "è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore o dell'agente della riscossione od, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante raccomandata con avviso di ricevimento".
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di aver notificato la sentenza n. 2531/2025 in data
15 maggio 2025 (come indicato nel ricorso per ottemperanza e non contestato) e di aver successivamente inoltrato formale richiesta di pagamento delle spese liquidate. Il presente ricorso è stato depositato in data
18 luglio 2025, ben oltre il termine di trenta giorni dalla costituzione in mora dell'Amministrazione. Sussistono, pertanto, i presupposti processuali per l'esame del merito.
Nel merito, il ricorso è palesemente fondato. La sentenza n. 2531/2025, posta a fondamento della presente istanza, contiene una statuizione di condanna chiara e inequivocabile a carico dell'Agenzia delle Entrate -
ON al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
L'inadempimento dell'Agenzia delle Entrate - ON è provato e non contestato, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, che così operando non ha fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia, né ha allegato di aver provveduto, anche tardivamente, al pagamento.
L'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche per quanto concerne la condanna alle spese, costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto, la cui violazione impone l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza per ripristinare la legalità e dare concreta attuazione al comando contenuto nella pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, occorre ordinare all'Agenzia delle Entrate - ON di provvedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato nel precedente giudizio, se provato, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo.
In caso di ulteriore e persistente inadempimento, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta che, su istanza della parte ricorrente, si sostituisca all'Agenzia delle Entrate - ON per il compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza n. 2531/2025. Si individua tale figura nel Dr.
Nominativo_2 con studio in Indirizzo_1 Email_3 Email_4 - sergio.
Email_5 Email_6 cell. Telefono_1 il quale provvederà entro i successivi 60 giorni, salvo proroga, con spese a carico dell'ente inadempiente. Infine, le spese del presente giudizio di ottemperanza, resosi necessario a causa del comportamento omissivo della resistente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Va altresì disposta la distrazione di tali spese in favore del Dott. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario ,come per legge.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla sig.ra Ricorrente_1
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso.
2. Ordina all'Agenzia delle Entrate - ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 2531/2025 di questa Corte, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ivi liquidate a titolo di spese processuali, pari ad € 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Dr. Nominativo_2 come ut supra indicato, il quale, compirà tutti gli atti necessari per l'esecuzione della predetta sentenza, con oneri a carico dell'Agenzia delle Entrate -ON inadempiente, ivi compreso il compenso professionale del Dr. Nominativo_2 per l'attività commessa che fin d'ora liquida in €.1.200,00 oltre oneri accessori di legge.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate - ON al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, disponenedo che il pagamento sia distratto in favore del suo difensore, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, come per legge.
5. Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al Commissario ad Acta.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
OL NI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 5564/2025 depositato il 18/07/2025, relativo alla sentenza n.
2531/2025 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha adito questa Corte per ottenere l'esatta ottemperanza della sentenza n. 2531/2025, emessa in data 28 gennaio 2025 e depositata il 30 aprile 2025. La predetta pronuncia, decidendo sul ricorso n. 3740/2024, ha accolto le doglianze della contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249006101163/000, annullando l'atto impugnato e condannando l'Agenzia delle Entrate - ON "al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente liquidate in complessivi €. 2.500,00 oltre oneri accessori legge ed alla rifusione del CUT se assolto".
La parte ricorrente espone che la suddetta sentenza è stata notificata all'Agenzia resistente in data 15 maggio 2025 e che, nonostante il decorso del termine per l'adempimento spontaneo e la formale richiesta di pagamento delle somme liquidate (come da modello "RP Richiesta pagamento spese di_giudizio allegato in atti di causa), l'Ufficio non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Lamenta, pertanto, l'inerzia dell'Agenzia della ON e chiede, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n.
546/1992, che la Corte adotti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza, nominando un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Ufficio inadempiente, stante la sua persistente inerzia anche fino alla data di udienza odierna.
Chiede, altresì, la condanna della resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate - ON, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In via preliminare, và verificata l'ammissibilità del presente giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso per ottemperanza "è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore o dell'agente della riscossione od, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o mediante raccomandata con avviso di ricevimento".
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di aver notificato la sentenza n. 2531/2025 in data
15 maggio 2025 (come indicato nel ricorso per ottemperanza e non contestato) e di aver successivamente inoltrato formale richiesta di pagamento delle spese liquidate. Il presente ricorso è stato depositato in data
18 luglio 2025, ben oltre il termine di trenta giorni dalla costituzione in mora dell'Amministrazione. Sussistono, pertanto, i presupposti processuali per l'esame del merito.
Nel merito, il ricorso è palesemente fondato. La sentenza n. 2531/2025, posta a fondamento della presente istanza, contiene una statuizione di condanna chiara e inequivocabile a carico dell'Agenzia delle Entrate -
ON al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
L'inadempimento dell'Agenzia delle Entrate - ON è provato e non contestato, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, che così operando non ha fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia, né ha allegato di aver provveduto, anche tardivamente, al pagamento.
L'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche per quanto concerne la condanna alle spese, costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto, la cui violazione impone l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza per ripristinare la legalità e dare concreta attuazione al comando contenuto nella pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, occorre ordinare all'Agenzia delle Entrate - ON di provvedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato nel precedente giudizio, se provato, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo.
In caso di ulteriore e persistente inadempimento, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta che, su istanza della parte ricorrente, si sostituisca all'Agenzia delle Entrate - ON per il compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza n. 2531/2025. Si individua tale figura nel Dr.
Nominativo_2 con studio in Indirizzo_1 Email_3 Email_4 - sergio.
Email_5 Email_6 cell. Telefono_1 il quale provvederà entro i successivi 60 giorni, salvo proroga, con spese a carico dell'ente inadempiente. Infine, le spese del presente giudizio di ottemperanza, resosi necessario a causa del comportamento omissivo della resistente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
Va altresì disposta la distrazione di tali spese in favore del Dott. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario ,come per legge.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla sig.ra Ricorrente_1
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso.
2. Ordina all'Agenzia delle Entrate - ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 2531/2025 di questa Corte, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ivi liquidate a titolo di spese processuali, pari ad € 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
3. Nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il Dr. Nominativo_2 come ut supra indicato, il quale, compirà tutti gli atti necessari per l'esecuzione della predetta sentenza, con oneri a carico dell'Agenzia delle Entrate -ON inadempiente, ivi compreso il compenso professionale del Dr. Nominativo_2 per l'attività commessa che fin d'ora liquida in €.1.200,00 oltre oneri accessori di legge.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate - ON al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, disponenedo che il pagamento sia distratto in favore del suo difensore, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, come per legge.
5. Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al Commissario ad Acta.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
OL NI