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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIGHINI PAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: riassunzione del giudizio di appello promosso dal sig. ed iscritto Parte_1 al n° 1103/2017 R.G. di codesta Ecc.ma Corte di Appello, a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n° 24192/2020 del 08 luglio 2020, pubblicata in data 2 novembre 2020 e comunicata in pari data al sig. che ha cassato la sentenza n. 962/2019 r. sent., pronunciata dalla Parte_1
Corte d'Appello di Bologna in data 22/01/2019, depositata il 20/03/2019, con rinvio,
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni del procuratore dell'attore, esaminati gli atti del processo, ha deciso come segue.
Conclusioni dell'attore:
pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, dichiarare
• il diritto del sig. ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 56 D.L.vo Parte_1
286/1998 T.U. Immigrazione), ravvisata la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32 del D.L.vo 25/2008, gli atti al Questore per il rilascio dello stesso.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha chiesto il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , nato il [...] a [...] esponeva che il Parte_1
30/1/2015, appena giunto sul suolo italiano, presentava domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di riconoscimento della protezione per motivi umanitari.
A fondamento della stessa, il richiedente riferiva di essersi visto costretto a lasciare il suo
Paese per cercare lavoro all'estero perché versava in un grave stato di povertà, tentando, così, di trovare i mezzi per mantenere la sua famiglia, priva di sostentamento, anche a causa dell'inabilità al lavoro del di lui padre per motivi di salute.
Riferiva, infatti, che il padre aveva chiesto un prestito a una banca, la quale aveva iscritto ipoteca a garanzia, e che non era riuscito poi a pagare le rate, quindi, il padre aveva chiesto altro prestito con garanzia sulla sua casa e rivolgendosi ad un usuraio per consentirgli di pagare le spese di viaggio per partire alla ricerca di lavoro.
Raccontava che, ottenuto il prestito si era recato in Libia ed ivi giunto di aver lavorato, a
Tripoli, in un distributore di benzina, dove, nonostante svolgesse un lavoro faticoso, non veniva pagato. Recatosi, poi, in un paese poco lontano da Tripoli, veniva assunto per fare pulizie in un ufficio, ma il datore di lavoro ometteva di retribuirlo, per giunta, picchiandolo se chiedeva di ottenere il proprio compenso. Raggiunto poi un altro villaggio e reperito un altro lavoro, riusciva, infine, a mettere da parte i soldi necessari per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia.
Il ricorrente, dunque, manifestava il timore che, rientrando nel Paese di origine, non saprebbe come mantenere la sua famiglia e, soprattutto, come fare per restituire il denaro all'usuraio, motivo per cui temeva di subire un procedimento penale, con conseguente carcerazione, all'interno di un sistema penitenziario caratterizzato da trattamenti inumani e degradanti.
All'esito dell'audizione, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna concludeva per la mancanza di ragioni per accogliere l'istanza, dunque pagina 2 di 13 la rigettava, tramite provvedimento notificato all'interessato in data 25/08/2016.
Con ricorso depositato in data 7/9/2016, il ricorrente proponeva opposizione, innanzi al
Tribunale di Bologna, avverso il diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o di ottenere la protezione sussidiaria o di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 D. lvo n. 286/1998.
Il non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza fissata. Controparte_1
La Commissione Territoriale trasmetteva copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltasi dinanzi a sé, nonché note difensive.
Il Pubblico Ministero interveniva nel giudizio, senza formulare alcuna osservazione ostativa.
All'udienza del 24/1/2017, il ricorrente compariva personalmente, rilasciando le dichiarazioni riportate nel verbale che reiteravano quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 17/03/2017, a definizione del procedimento n° 13100/2016 R.G., il
Tribunale adito ritenuto insussistenti i presupposti per il suo accoglimento rigettava il ricorso.
Lo straniero impugnava l'ordinanza, con atto di citazione del 12/04/2017, iscritta al n°
1103/2017 R.G. dell'intestata Corte chiedendo di riformarla e di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di ottenere la protezione sussidiaria o di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 D. lvo n. 286/1998.
Il non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 26/09/2017, ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte adita, la quale, con sentenza n. 962/2019, pubblicata il 20/03/2019 e comunicata al ricorrente in pari data confermava “il diniego di protezione assunto dalla commissione di prima istanza”, negando, quindi, all'odierno ricorrente la protezione richiesta, ritenendo che:
“Come correttamente osservato prima dalla Commissione Territoriale di prima istanza e, successivamente, dal Tribunale, i motivi che hanno condotto lo straniero a lasciare il suo paese di origine non rientrano in nessuna delle ipotesi legislativamente previste per accordare la protezione internazionale.
Egli ha, infatti, ammesso di essere fuggito dal Bangladesh per sottrarsi al clima di estrema povertà in cui versava lui stesso e la sua famiglia di origine. Ha anche affermato che la famiglia,
pagina 3 di 13 estremamente povera, sia per esigenze di sopravvivenza che per aiutarlo nella fuga dal paese, aveva contratto un debito bancario che non era riuscita poi ad onorare (neppure ratealmente) e che pertanto aveva ricevuto minacce. Ha richiamato anche le gravi conseguenze (incarcerazione) che nel paese di origine subisce chi non “paga i debiti”. In primis, si osserva che se è vero – come affermato dall'appellante – che chi fugge dal proprio paese non reca con sé le prove dei motivi che lo hanno condotto a scappare, non dimeno si osserva (come risulta dalla anche motivazione della ordinanza impugnata) che lo straniero è comunque risuscito a procurarsi e a produrre in giudizio una attestazione del sindaco del proprio villaggio che riferisce dello stato di malattia del padre e delle condizioni di povertà della famiglia.
Correttamente quindi, sulla circostanza che la famiglia aveva contratto un debito bancario per sopperire alle esigenze di vita, il Tribunale ha anche osservato che le dichiarazioni rese dallo straniero erano sul punto estremamente generiche in quanto egli non era stato in grado di riferire
(neppure in via approssimativa) la entità del debito che la famiglia aveva contratto. Con la conseguenza che, sempre correttamente, il Tribunale ha osservato che non vi fosse “il pericolo paventato (segnatamente di essere sottoposto a procedimento penale e incarcerato) di subire una delle forme di danno elencate dall'art. 14 lett. a) e b) del citato decreto legislativo sia puramente astratto tenuto conto anche del notevole lasso di tempo decorso rispetto all'espatrio”. Quanto alla lettera c) dell'art. 14 del citato decreto si rileva (come peraltro evidenziato anche dal Tribunale che ha citato le relative fonti) come le informazioni sulla situazione del Bangladesh (desumibili sia dalle
COI di riferimento che da EASO COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT dicembre 2017) forniscano un quadro critico circa il rispetto dei diritti umani nel Paese. Dette fonti, tuttavia, danno atto più che altro di una difficile situazione soprattutto con riferimento agli oppositori politici
(intolleranza del partito di governo Awami League nei confronti degli esponenti del partito di opposizione BNP) o soggetti percepiti come tali, per esempio, giornalisti, minoranze etniche o religiose, categorie tra cui non rientra il richiedente. In ogni caso, non è sufficiente a concedere la protezione richiesta (come osservato nella ordinanza impugnata) la semplice plausibilità e coerenza del racconto laddove esso appaia (come nel caso in esame) meramente strumentale all'ottenimento della misura.
Va disattesa anche la protezione umanitaria non essendo sufficiente alla sua concessione la sola circostanza che il richiedente abbia svolto e stia tutt'ora svolgendo attività lavorativa, in assenza di profili di vulnerabilità che non risultano provati e neppure dedotti (neppure con riferimento al richiamo al suo soggiorno libico) P.T.M. Conferma il diniego di protezione
pagina 4 di 13 as-sunto dalla commissione di prima istanza.”
Con ricorso per cassazione del 19/9/2019, iscritto al N. 28712/2019 R.G., il sig. Pt_1 impugnava la sentenza di appello denunciando: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
3, co. 4 e 5, del D. Lgs. n. 251 del 2007, nonché dell'art. 8, co. 2 e 3, del D. Lgs. n. 25 del 2008; 2)
Violazione dell'art. 14, lett. b) del D. Lgs. n. 251 del 2007; 3) Violazione dell'art. 5, co. 6, del D. Lgs.
n. 286/98; 4) Violazione dell'art. 360, co. 1, n° 5, c.p.c. – Motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio.
Chiedeva di cassare la sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente.
A definizione del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione pronunciava l'ordinanza n.
24192/2020 del 8/7/2020, depositata in data 02/11/2020 e comunicata in pari data al ricorrente, presso il suo procuratore costituito, con la quale rigettava il primo ed il secondo motivo, accoglieva il terzo ed il quarto motivo, e, per l'effetto, cassava l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Bologna n° 962/2017 del 20/03/2019, rinviando, per l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del sig. alla concessione della protezione Parte_1 umanitaria, , alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, investita anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Lo straniero, quindi, con ricorso ex art. 392 e 394 c.p.c., depositato il 1/2/2021, ha riassunto il procedimento di appello N. 1103/2017
R.G. della Corte di Appello di Bologna e, notificato tempestivamente il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, lo stesso è giunto in decisione, restando contumace il
[...]
. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL RITO DA APPLICARSI NEL PRESENTE GIUDIZIO:
Quanto al rito con il quale è stato introdotto il giudizio di riassunzione davanti alla Corte di
Appello la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che la norma di cui all'art. 392 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la riassunzione si fa con citazione”, è destinata ad avere applicazione fatta salva la deroga di cui all'art. 394 c.p.c., comma 1, che il quale richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa ( vedi Cass. 13422/2004 e
Cass. 10529/2019).
pagina 5 di 13 Quanto al ricorso in esame, la Corte di Cassazione, con Sentenza a Sezioni Unite de 9 ottobre
2018, depositata l'8 novembre 2018, n° 28575, ha ritenuto che il ricorso fosse che lo strumento di impugnazione delle decisioni di primo grado davanti la Corte di Appello con riferimento alle vertenze rientranti nella materia in esame, quindi, la domanda di protezione internazionale formulata dallo straniero è stata correttamente proposta con riassunzione introdotta con ricorso.
QUANTO AL MERITO
La domanda dello straniero, va oggi valutata alla luce delle motivazioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza di appello impugnata.
Il Giudice di Legittimità ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata avesse violato l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Tanto si legge ove si considera che, “in relazione alla mancata concessione delta protezione umanitaria, benché avesse allegato e perfino documentato il proprio stato di indigenza in patria” (si
v. doc. n° 4, pag. 5), dando atto di come il ricorrente aveva sottolineato che la sua domanda fosse stata rigettata senza che la Corte territoriale avesse compiuto “una autonoma valutazione sulla ricorrenza dei presupposti per ii riconoscimento della protezione umanitaria, fondata su presupposti diversi rispetto alle protezioni maggiori”, negando “… la sua vulnerabilità senza effettuare il giudizio di comparazione, tralasciando completamente di considerare la sua integrazione in Italia, ove lavorava con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
La sentenza della Suprema Corte, inoltre ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 360, co. 1, n° 5, c.p.c., in quanto deve ritenersi sussistere “l'esistenza di una motivazione apparente, in relazione ad un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio non avendo la Corte d'Appello, una volta negata la sussistenza del diritto alle protezioni maggiori, elaborato una distinta motivazione per quanto concerne la concessione o meno del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie”.
Infatti la sentenza impugnata, così ha ritenuto la Corte di Cassazione, ha violato le su richiamate disposizioni in quanto, “dopo aver illustrato le allegazioni del richiedente connesse alla situazione di indigenza sua personale e diffusa nel paese di origine in virtù delle quali chiedeva
l'accesso alle protezioni maggiori, e pur dando atto della allegazione e della prova di una compiuta integrazione, attestata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non ha provveduto al giudizio di comparazione, negando che ii ricorrente avesse allegato profili di vulnerabilità e, quindi, non ha valutato se avesse o meno di-ritto alla protezione umanitaria” (si v. doc. n° 4, pag. 7).
Quindi la Suprema Corte ha ritenuto che si debba applicare il principio di diritto secondo il pagina 6 di 13 quale: “l'eventuale giudizio negativo sulla credibilità della narrazione del richiedente ai fini della richiesta delle protezioni maggiori, o la sua ritenuta genericità a quello scopo, in sé non esclude automaticamente che la vicenda personale del ricorrente e la situazione obiettiva del paese di provenienza debbano essere autonomamente considerate” e che, per tale motivo, il Giudice del merito, ove possibile, deve integrare “le lacune nella ricostruzione a mezzo della cooperazione istruttoria, unitamente alla necessaria considerazione del livello di integrazione conseguito nel paese di arrivo, ai fini della diversa ed autonoma valutazione dei distinti presupposti fondanti il riconoscimento della protezione umanitaria ed, in particolare, della sussistenza della condizione di
“vulnerabilità”.
“Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in particolare, dev'essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti e dovendo il relativo accertamento fondarsi su uno scrutinio circa l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (cfr. Cass. 28990/2018; Cass. n. 10922 del
2019). Il giudizio deve necessariamente procedere attraverso il giudizio di comparazione, ovvero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (vedi Cass. n. 4455 del 2018)”
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. 286/1998
Orbene, venendo al caso concreto in esame, il motivo fondamentale che ha costretto il sig. alla migrazione è ravvisabile nella condizione di estrema povertà della sua famiglia, Pt_1 composta da un padre molto anziano, dalla madre e da tre fratelli, tutti disoccupati.
Egli ha lasciato il Bangladesh nel 2012 ed è giunto in Italia nel 2015, dopo un transito la permanenza in Libia.
Come si evince dalla documentazione già prodotta in grado di appello il ricorrente ha, sin da subito, dimostrato una concreta volontà di integrarsi nel nostro tessuto sociale ed economico, cercando di imparare l'italiano ed impegnandosi proficuamente nel lavoro.
Nel corso della sua permanenza in Italia, ha ottenuto, infatti, la stipula di più contratti di lavoro, che gli hanno consentito di percepire una retribuzione tale da permettergli di condurre pagina 7 di 13 un'esistenza libera e dignitosa. (v. estratto contributivo IN , doc 14 , dal quale emerge che egli dal 2017 ha sempre regolarmente lavorato e che nel 2021 ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, v. docc 10 e 11, che ha continuato a svolgere, come pure dimostrato dalle buste paga prodotte, v da ultimo doc 21). Egli inoltre vive nel comune in cui lavora, grazie ad una regolare ospitalità denunciata e registrata presso il comune, in un appartamento locato da altro cittadino straniero in forza di un contratto di locazione registrato.
L'eventuale rimpatrio del ricorrente determinerebbe viceversa l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie alla sua attività lavorativa e lo precipiterebbero nuovamente in una condizione d'indigenza, viste le condizioni di estrema povertà del Paese di provenienza e la certa difficoltà, dopo tanti anni dal suo allontanamento, nel reperire un lavoro, ancor meno dignitoso.
Il Bangladesh resta, infatti, un Paese che non è in grado di garantire ai suoi cittadini la tutela dei diritti fondamentali, consacrati nella Costituzione, in cui circa metà degli abitanti vive al di sotto della soglia di povertà e, purtroppo, a causa della pandemia da Coronavirus, la situazione è peggiorata drasticamente.
Come esposto nell'atto introduttivo del giudizio di appello, si apprende che:
“Cresce la povertà, cresce la schiavitù. La grave crisi economico sanitaria ha colpito tutto il mondo, ma non ha avuto per tutti le stesse ripercussioni. Per chi vive in condizioni di marginalità, non ha fatto al-tro che aumentare la disuguaglianza e il rischio di cadere in schiavitù. Da marzo, più di un milione di lavoratori e lavoratrici in Bangladesh ha perso il lavoro nell'industria tessile. Situazioni simili si ripetono in tutto il sud est asiatico. Questo crea opportunità per i trafficanti di esseri umani
e crea le condizioni per lo sfruttamento”.
Un recente studio condotto da una NGO locale evidenzia che:
“.. i 3/5 dei 100,22 milioni di bengalesi sono a forte rischio dal punto di vista economico e sanitario;
53,64 milioni sono estremamente poveri, con un reddito di €1,7-1,9€ al giorno. Da uno studio del 26 maggio oltre la metà di loro non avevano più denaro. Secondo la Rete Sudasiatica sui Modelli
Economici (SANEM), il tasso di povertà del Bangladesh potrebbe raddoppiare rispetto al periodo precedente la pandemia, giungendo al 40,9%, con un conseguente incremento delle ineguaglianze. Il settore informale, che rappresenta quasi l'80/90% dei posti di lavoro del Bangladesh, è il più colpito. Tra marzo e maggio il reddito medio delle famiglie è diminuito del 74%. Se queste persone devono uscire di casa perché hanno fame, non sono possibili né distanziamento sociale, né l'igiene.
pagina 8 di 13 Un altro studio sulla sicurezza alimentare nazionale condotto da ha rivelato che durante il CP_2 lockdown di 45 giorni in marzo-maggio, gli agricoltori del paese hanno avuto perdite pari a €5,9 miliardi, e anche se il mondo producesse quest'anno un surplus alimentare, diversi paesi sono a rischio di fame, a causa dell'interruzione nella distribuzione. È stato fortemente colpito anche il manifatturiero del Bangladesh (Si consulti il link https://www.manitese.it/paese/bangladesh.
Anche “il Fondo Monetario Internazionale (IMF) prevede in Bangladesh un impatto economico severissimo dell'epidemia di Covid-19 sull'economia già fragile di uno tra i Paesi più poveri del mondo”4. Ben può dirsi, quindi, che il ricorrente si trovi in una condizione di vulnerabilità, dal momento che proprio sulla base di una concreta comparazione tra le condizioni attuali e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, può ragionevolmente presumersi che egli, in caso di rientro, incontrerebbe enormi e concrete difficoltà nella ricerca di un lavoro regolare, garantito e, soprattutto, congruamente retribuito, e vedrebbe, così, compromesse, in modo apprezzabile, la sua dignità e il suo diritto a quell'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto nel Paese di rifugio”. Informazione reperibile all'indirizzo http://sicobas.org/2020/06/12/bangladesh- coronavirus-cala-leconomia-aumenta-la-poverta/ - vedi https://www.asiloineuropa.it/wp- content/uploads/2020/09/Scheda-COI_Bangladesh_giugno20_AIE.pdf.
La necessaria comparazione tra la sua attuale integrazione sociale nel nostro territorio e le peggiori condizioni di vita che lo attenderebbero nel caso di ritorno in Patria porta a concludere che se egli venisse costretto a rientrare in Bangladesh si ritroverebbe in stato di vulnerabilità, come delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e richiamato anche nell'ordinanza pronunciata sul ricorso promosso dal sig. Pt_1
Sul punto della domanda di protezione per motivi umanitari si deve anche considerare il principio per il quale "Il permesso umanitario è una misura di protezione di natura residua-le, può essere riconosciuta per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria ... ciò posto, ritiene questa Corte siano ravvisabili nella specie i "seri motivi rilevanti per
l'art. 5, comma VI ... il richiedente ha allegato di essersi pienamente integrato in Italia ... egli ha sempre avuto un rapporto di lavoro... ha acquisito una notevole capacità professionale...Tali allegazioni mostrano evidente un'adeguata integrazione nel nostro tessuto sociale cui fanno da contrappeso le condizioni presumibilmente sussistenti nel paese di origine e, cioè, la mancanza attuale .. di un lavoro sta-bile...nella comparazione tra l'integrazione qui in Italia e la situazione in
Bangladesh (come richiesto dalla giurisprudenza della nostra Corte, Cass. Sent. 23/02/2018 n.
4455), non può non considerarsi che "l'indicatore di sviluppo umano delle Nazioni Unite ... colloca il
pagina 9 di 13 Bangladesh tra i paesi con un tasso medio di sviluppo umano inserendo-lo al 136 posto su 189 paesi oggetto dello studio ...".
La valutazione comparativa é stata peraltro ritenuta necessaria dalla Suprema Corte anche con precedenti pronunce ove si consideri che, già nella sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020, ha affermato: “In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.” (in tal senso, si v. anche Cass. 13/11/2019, n° 2946).
La Cassazione ricorda, quindi, che occorre evitare valutazioni di tipo "seriale, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali", che portino alla assenza del giudizio comparativo tra la situazione del ricorrente nel nostro Paese e la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte anche nell'ordinanza n. 13079/2019, si deve ritenere che la protezione umanitaria “copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso”, le quali non coincidono con quelle che consentono il riconoscimento delle due forme maggiori di protezione (rifugio e protezione sussidiaria), dovendosi invece esaminare il rischio generalmente inteso di violazione dei diritti umani in caso di rientro nel Paese di origine.
Infatti la protezione umanitaria presenta natura intrinseca, da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento, poiché trova origine nella propria peculiare condizione di deprivazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine (Cass. Civ.
S.U nr. 19993/09 e Cass. civ. nr. 4455/18).
I "seri motivi di carattere umanitario" devono essere identificati facendo riferimento alla fattispecie prevista dalle convenzioni universali, che prevedono, autorizzano ed impongono all'Italia di adottare misure di protezione e garanzia dei diritti umani fondamentali, che, a lo-ro volta, trovano espressione nella Carta Costituzionale e che possono essere ragionevolmente desunti anche nelle condizioni di indigenza in cui lo straniero si troverebbe nel proprio Paese.
La violazione dei diritti umani, infatti, fa riferimento a ogni condizione di negazione dei diritti presenti nella definizione dell'art. 1 della Dichiarazione Universale del 1948: della libertà, uguaglianza e dignità di ogni essere umano.
La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” elenca, nei suoi primi 28 articoli, le specificazioni dell'assunto generale, con riferimento alla democrazia ed all'esercizio della pagina 10 di 13 cittadinanza nei suoi vari risvolti politici, alla libertà di pensiero, di espressione, di religione e di culto, all'istruzione, alla riservatezza, alla proprietà e alla sicurezza, a un giusto processo, all'asilo internazionale contro le persecuzioni, a condizioni di vita materiali, economico-sociali e culturali dignitose;
negli ultimi due articoli, 29 e 30, la Dichiarazione ricorda che l'esercizio di ogni diritto comporta un dovere speculare, che la legge in ogni Stato deve far rispettare per il "benessere generale in una società democratica".
In conclusione, se il richiedente rientrasse nel proprio Paese, si dovesse trovare a dover far fronte alla mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostenta-mento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.
Infine, in ordine ai motivi addotti dal ricorrente per ottenere protezione internazionale, si deve anche tenere conto del rischio di vita personale corso dal medesimo anche in Libia, in cui aveva cercato rifugio.
Il racconto, inoltre, è pienamente compatibile con le informazioni acquisibili dalla stampa più accreditata per quanto riguarda il percorso attraverso la Libia1 e le condizioni di sottomissione e sfruttamento in cui i migranti si trovano a vivere in tale paese di transito.
Seguendo, quindi, i principi a riguardo enunciati dalla giurisprudenza (vedi Corte di
Cassazione, ordinanza n. 2960 del 7 febbraio 202014), altri Giudici hanno considerato tale ulteriore elemento affermando come sia importante
Quindi, considerando che il ricorso introduttivo era stato formulato allegando e invocando, in subordine, la sussistenza dei presupposti per la tutela apprestata dall'art. 5 comma 6 T.U. allora applicabile ratione temporis e, quindi, occorre valutare il ricorso alla luce di tale disciplina normativa e i fatti riferiti dopo aver verificato le informazioni disponibili sul paese di origine e di transito del ricorrente al duplice scopo di verificarne insieme la credibilità e, quindi, la fondatezza per poter operare il necessario giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza tra la situazione del ricorrente in Italia e, quindi la sussistenza o meno di sua integrazione socio economica in Italia, e quella nel caso di rimpatrio e, quindi la sussistenza o meno di pregiudizio dei suoi diritti umani fondamentali costituzionalmente tutelati.
pagina 11 di 13 In tale contesto, alla luce delle informazioni all'epoca disponibili e riportate nel ricorso introduttivo, come sopra rammentato, appare, non solo, credibile il racconto dell'odierno appellante circa i motivi della sua fuga dal paese natale e dalla Libia, paese di transito, ma anche dimostrata la sua condizione di personale e particolare vulnerabilità conseguita a tali vicende, protrattesi per un tempo sufficiente a provocare nel richiedente una significativa condizione di fragilità e l'effettiva contrarietà ai principi ispiratori della legislazione a tutela della persona umana e dei migranti di una sua eventuale espulsione, a prescindere dal fatto che egli si trovi in condizioni di salute e di giovane età.
Tale rilevata condizione di fragilità consente allo straniero di trovare tutela nel nostro ordinamento, considerando, alla luce del giudizio comparativo del nostro caso, la avvenuta integrazione socio economica del ricorrente in Italia, documentata dalla produzione di buste paga e contratto di lavoro, nonché dal versamento di contributi previdenziali, che danno prova di tale fatto.
La domanda di protezione umanitaria va, quindi, accolta, in considerazione della menzionata natura residuale della protezione umanitaria, e tenuto conto della valida, specifica e personale situazione di vulnerabilità dello stesso, da valutare assumendo come parametro i diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione italiana e tanto si ritiene, quindi, comparando la sua situazione di positivo inserimento sociale ed economico in Italia con i rischi di compromissione dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, nel caso di rimpatrio con transito dalla Libia.
In riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bologna va, dunque, riconosciuto all'appellante il diritto alla protezione umanitaria.
Va, di conseguenza, ordinata la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018.
Quanto alle spese, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, come nel caso che ci occupa,
l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e, quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n.
18583; Cassazione civile, sez. VI 29/11/2018 n. 30876).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- In riforma parziale della sentenza impugnata della Corte di Appello di Bologna riconosce all'appellante il diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L. 113/2018, convertito in legge 132/2018;
- nulla sulle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (dalle quali emerge la prassi dei rotte migratorie che prevedono viaggi in aereo verso la Libia, dalle coste delle quali, com'è noto, è poi possibile la traversata verso l'Italia: https://www.ilsole24ore.com › art › le-nuove-rotte-migranti; v https://www.repubblica.it › solidarieta › 2017/11/30 › news: storie di migranti in fuga dalla povertà, disastri e persecuzioni;
https://www.repubblica.it › news › bangladesh-226390493 Bangladesh, controlli su 88 agenzie di viaggio: trafficavano ...)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 187/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RIGHINI PAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: riassunzione del giudizio di appello promosso dal sig. ed iscritto Parte_1 al n° 1103/2017 R.G. di codesta Ecc.ma Corte di Appello, a seguito della ordinanza della Corte di
Cassazione n° 24192/2020 del 08 luglio 2020, pubblicata in data 2 novembre 2020 e comunicata in pari data al sig. che ha cassato la sentenza n. 962/2019 r. sent., pronunciata dalla Parte_1
Corte d'Appello di Bologna in data 22/01/2019, depositata il 20/03/2019, con rinvio,
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni del procuratore dell'attore, esaminati gli atti del processo, ha deciso come segue.
Conclusioni dell'attore:
pagina 1 di 13 Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, dichiarare
• il diritto del sig. ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 56 D.L.vo Parte_1
286/1998 T.U. Immigrazione), ravvisata la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, così trasmettendo, ex art. 32 del D.L.vo 25/2008, gli atti al Questore per il rilascio dello stesso.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha chiesto il rigetto del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , nato il [...] a [...] esponeva che il Parte_1
30/1/2015, appena giunto sul suolo italiano, presentava domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di riconoscimento della protezione per motivi umanitari.
A fondamento della stessa, il richiedente riferiva di essersi visto costretto a lasciare il suo
Paese per cercare lavoro all'estero perché versava in un grave stato di povertà, tentando, così, di trovare i mezzi per mantenere la sua famiglia, priva di sostentamento, anche a causa dell'inabilità al lavoro del di lui padre per motivi di salute.
Riferiva, infatti, che il padre aveva chiesto un prestito a una banca, la quale aveva iscritto ipoteca a garanzia, e che non era riuscito poi a pagare le rate, quindi, il padre aveva chiesto altro prestito con garanzia sulla sua casa e rivolgendosi ad un usuraio per consentirgli di pagare le spese di viaggio per partire alla ricerca di lavoro.
Raccontava che, ottenuto il prestito si era recato in Libia ed ivi giunto di aver lavorato, a
Tripoli, in un distributore di benzina, dove, nonostante svolgesse un lavoro faticoso, non veniva pagato. Recatosi, poi, in un paese poco lontano da Tripoli, veniva assunto per fare pulizie in un ufficio, ma il datore di lavoro ometteva di retribuirlo, per giunta, picchiandolo se chiedeva di ottenere il proprio compenso. Raggiunto poi un altro villaggio e reperito un altro lavoro, riusciva, infine, a mettere da parte i soldi necessari per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia.
Il ricorrente, dunque, manifestava il timore che, rientrando nel Paese di origine, non saprebbe come mantenere la sua famiglia e, soprattutto, come fare per restituire il denaro all'usuraio, motivo per cui temeva di subire un procedimento penale, con conseguente carcerazione, all'interno di un sistema penitenziario caratterizzato da trattamenti inumani e degradanti.
All'esito dell'audizione, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna concludeva per la mancanza di ragioni per accogliere l'istanza, dunque pagina 2 di 13 la rigettava, tramite provvedimento notificato all'interessato in data 25/08/2016.
Con ricorso depositato in data 7/9/2016, il ricorrente proponeva opposizione, innanzi al
Tribunale di Bologna, avverso il diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o di ottenere la protezione sussidiaria o di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 D. lvo n. 286/1998.
Il non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza fissata. Controparte_1
La Commissione Territoriale trasmetteva copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltasi dinanzi a sé, nonché note difensive.
Il Pubblico Ministero interveniva nel giudizio, senza formulare alcuna osservazione ostativa.
All'udienza del 24/1/2017, il ricorrente compariva personalmente, rilasciando le dichiarazioni riportate nel verbale che reiteravano quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 17/03/2017, a definizione del procedimento n° 13100/2016 R.G., il
Tribunale adito ritenuto insussistenti i presupposti per il suo accoglimento rigettava il ricorso.
Lo straniero impugnava l'ordinanza, con atto di citazione del 12/04/2017, iscritta al n°
1103/2017 R.G. dell'intestata Corte chiedendo di riformarla e di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di ottenere la protezione sussidiaria o di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 D. lvo n. 286/1998.
Il non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 26/09/2017, ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte adita, la quale, con sentenza n. 962/2019, pubblicata il 20/03/2019 e comunicata al ricorrente in pari data confermava “il diniego di protezione assunto dalla commissione di prima istanza”, negando, quindi, all'odierno ricorrente la protezione richiesta, ritenendo che:
“Come correttamente osservato prima dalla Commissione Territoriale di prima istanza e, successivamente, dal Tribunale, i motivi che hanno condotto lo straniero a lasciare il suo paese di origine non rientrano in nessuna delle ipotesi legislativamente previste per accordare la protezione internazionale.
Egli ha, infatti, ammesso di essere fuggito dal Bangladesh per sottrarsi al clima di estrema povertà in cui versava lui stesso e la sua famiglia di origine. Ha anche affermato che la famiglia,
pagina 3 di 13 estremamente povera, sia per esigenze di sopravvivenza che per aiutarlo nella fuga dal paese, aveva contratto un debito bancario che non era riuscita poi ad onorare (neppure ratealmente) e che pertanto aveva ricevuto minacce. Ha richiamato anche le gravi conseguenze (incarcerazione) che nel paese di origine subisce chi non “paga i debiti”. In primis, si osserva che se è vero – come affermato dall'appellante – che chi fugge dal proprio paese non reca con sé le prove dei motivi che lo hanno condotto a scappare, non dimeno si osserva (come risulta dalla anche motivazione della ordinanza impugnata) che lo straniero è comunque risuscito a procurarsi e a produrre in giudizio una attestazione del sindaco del proprio villaggio che riferisce dello stato di malattia del padre e delle condizioni di povertà della famiglia.
Correttamente quindi, sulla circostanza che la famiglia aveva contratto un debito bancario per sopperire alle esigenze di vita, il Tribunale ha anche osservato che le dichiarazioni rese dallo straniero erano sul punto estremamente generiche in quanto egli non era stato in grado di riferire
(neppure in via approssimativa) la entità del debito che la famiglia aveva contratto. Con la conseguenza che, sempre correttamente, il Tribunale ha osservato che non vi fosse “il pericolo paventato (segnatamente di essere sottoposto a procedimento penale e incarcerato) di subire una delle forme di danno elencate dall'art. 14 lett. a) e b) del citato decreto legislativo sia puramente astratto tenuto conto anche del notevole lasso di tempo decorso rispetto all'espatrio”. Quanto alla lettera c) dell'art. 14 del citato decreto si rileva (come peraltro evidenziato anche dal Tribunale che ha citato le relative fonti) come le informazioni sulla situazione del Bangladesh (desumibili sia dalle
COI di riferimento che da EASO COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT dicembre 2017) forniscano un quadro critico circa il rispetto dei diritti umani nel Paese. Dette fonti, tuttavia, danno atto più che altro di una difficile situazione soprattutto con riferimento agli oppositori politici
(intolleranza del partito di governo Awami League nei confronti degli esponenti del partito di opposizione BNP) o soggetti percepiti come tali, per esempio, giornalisti, minoranze etniche o religiose, categorie tra cui non rientra il richiedente. In ogni caso, non è sufficiente a concedere la protezione richiesta (come osservato nella ordinanza impugnata) la semplice plausibilità e coerenza del racconto laddove esso appaia (come nel caso in esame) meramente strumentale all'ottenimento della misura.
Va disattesa anche la protezione umanitaria non essendo sufficiente alla sua concessione la sola circostanza che il richiedente abbia svolto e stia tutt'ora svolgendo attività lavorativa, in assenza di profili di vulnerabilità che non risultano provati e neppure dedotti (neppure con riferimento al richiamo al suo soggiorno libico) P.T.M. Conferma il diniego di protezione
pagina 4 di 13 as-sunto dalla commissione di prima istanza.”
Con ricorso per cassazione del 19/9/2019, iscritto al N. 28712/2019 R.G., il sig. Pt_1 impugnava la sentenza di appello denunciando: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
3, co. 4 e 5, del D. Lgs. n. 251 del 2007, nonché dell'art. 8, co. 2 e 3, del D. Lgs. n. 25 del 2008; 2)
Violazione dell'art. 14, lett. b) del D. Lgs. n. 251 del 2007; 3) Violazione dell'art. 5, co. 6, del D. Lgs.
n. 286/98; 4) Violazione dell'art. 360, co. 1, n° 5, c.p.c. – Motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio.
Chiedeva di cassare la sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente.
A definizione del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione pronunciava l'ordinanza n.
24192/2020 del 8/7/2020, depositata in data 02/11/2020 e comunicata in pari data al ricorrente, presso il suo procuratore costituito, con la quale rigettava il primo ed il secondo motivo, accoglieva il terzo ed il quarto motivo, e, per l'effetto, cassava l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Bologna n° 962/2017 del 20/03/2019, rinviando, per l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del sig. alla concessione della protezione Parte_1 umanitaria, , alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, investita anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Lo straniero, quindi, con ricorso ex art. 392 e 394 c.p.c., depositato il 1/2/2021, ha riassunto il procedimento di appello N. 1103/2017
R.G. della Corte di Appello di Bologna e, notificato tempestivamente il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, lo stesso è giunto in decisione, restando contumace il
[...]
. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL RITO DA APPLICARSI NEL PRESENTE GIUDIZIO:
Quanto al rito con il quale è stato introdotto il giudizio di riassunzione davanti alla Corte di
Appello la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che la norma di cui all'art. 392 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la riassunzione si fa con citazione”, è destinata ad avere applicazione fatta salva la deroga di cui all'art. 394 c.p.c., comma 1, che il quale richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa ( vedi Cass. 13422/2004 e
Cass. 10529/2019).
pagina 5 di 13 Quanto al ricorso in esame, la Corte di Cassazione, con Sentenza a Sezioni Unite de 9 ottobre
2018, depositata l'8 novembre 2018, n° 28575, ha ritenuto che il ricorso fosse che lo strumento di impugnazione delle decisioni di primo grado davanti la Corte di Appello con riferimento alle vertenze rientranti nella materia in esame, quindi, la domanda di protezione internazionale formulata dallo straniero è stata correttamente proposta con riassunzione introdotta con ricorso.
QUANTO AL MERITO
La domanda dello straniero, va oggi valutata alla luce delle motivazioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza di appello impugnata.
Il Giudice di Legittimità ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata avesse violato l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Tanto si legge ove si considera che, “in relazione alla mancata concessione delta protezione umanitaria, benché avesse allegato e perfino documentato il proprio stato di indigenza in patria” (si
v. doc. n° 4, pag. 5), dando atto di come il ricorrente aveva sottolineato che la sua domanda fosse stata rigettata senza che la Corte territoriale avesse compiuto “una autonoma valutazione sulla ricorrenza dei presupposti per ii riconoscimento della protezione umanitaria, fondata su presupposti diversi rispetto alle protezioni maggiori”, negando “… la sua vulnerabilità senza effettuare il giudizio di comparazione, tralasciando completamente di considerare la sua integrazione in Italia, ove lavorava con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
La sentenza della Suprema Corte, inoltre ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 360, co. 1, n° 5, c.p.c., in quanto deve ritenersi sussistere “l'esistenza di una motivazione apparente, in relazione ad un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio non avendo la Corte d'Appello, una volta negata la sussistenza del diritto alle protezioni maggiori, elaborato una distinta motivazione per quanto concerne la concessione o meno del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie”.
Infatti la sentenza impugnata, così ha ritenuto la Corte di Cassazione, ha violato le su richiamate disposizioni in quanto, “dopo aver illustrato le allegazioni del richiedente connesse alla situazione di indigenza sua personale e diffusa nel paese di origine in virtù delle quali chiedeva
l'accesso alle protezioni maggiori, e pur dando atto della allegazione e della prova di una compiuta integrazione, attestata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non ha provveduto al giudizio di comparazione, negando che ii ricorrente avesse allegato profili di vulnerabilità e, quindi, non ha valutato se avesse o meno di-ritto alla protezione umanitaria” (si v. doc. n° 4, pag. 7).
Quindi la Suprema Corte ha ritenuto che si debba applicare il principio di diritto secondo il pagina 6 di 13 quale: “l'eventuale giudizio negativo sulla credibilità della narrazione del richiedente ai fini della richiesta delle protezioni maggiori, o la sua ritenuta genericità a quello scopo, in sé non esclude automaticamente che la vicenda personale del ricorrente e la situazione obiettiva del paese di provenienza debbano essere autonomamente considerate” e che, per tale motivo, il Giudice del merito, ove possibile, deve integrare “le lacune nella ricostruzione a mezzo della cooperazione istruttoria, unitamente alla necessaria considerazione del livello di integrazione conseguito nel paese di arrivo, ai fini della diversa ed autonoma valutazione dei distinti presupposti fondanti il riconoscimento della protezione umanitaria ed, in particolare, della sussistenza della condizione di
“vulnerabilità”.
“Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in particolare, dev'essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti e dovendo il relativo accertamento fondarsi su uno scrutinio circa l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (cfr. Cass. 28990/2018; Cass. n. 10922 del
2019). Il giudizio deve necessariamente procedere attraverso il giudizio di comparazione, ovvero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (vedi Cass. n. 4455 del 2018)”
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. 286/1998
Orbene, venendo al caso concreto in esame, il motivo fondamentale che ha costretto il sig. alla migrazione è ravvisabile nella condizione di estrema povertà della sua famiglia, Pt_1 composta da un padre molto anziano, dalla madre e da tre fratelli, tutti disoccupati.
Egli ha lasciato il Bangladesh nel 2012 ed è giunto in Italia nel 2015, dopo un transito la permanenza in Libia.
Come si evince dalla documentazione già prodotta in grado di appello il ricorrente ha, sin da subito, dimostrato una concreta volontà di integrarsi nel nostro tessuto sociale ed economico, cercando di imparare l'italiano ed impegnandosi proficuamente nel lavoro.
Nel corso della sua permanenza in Italia, ha ottenuto, infatti, la stipula di più contratti di lavoro, che gli hanno consentito di percepire una retribuzione tale da permettergli di condurre pagina 7 di 13 un'esistenza libera e dignitosa. (v. estratto contributivo IN , doc 14 , dal quale emerge che egli dal 2017 ha sempre regolarmente lavorato e che nel 2021 ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, v. docc 10 e 11, che ha continuato a svolgere, come pure dimostrato dalle buste paga prodotte, v da ultimo doc 21). Egli inoltre vive nel comune in cui lavora, grazie ad una regolare ospitalità denunciata e registrata presso il comune, in un appartamento locato da altro cittadino straniero in forza di un contratto di locazione registrato.
L'eventuale rimpatrio del ricorrente determinerebbe viceversa l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie alla sua attività lavorativa e lo precipiterebbero nuovamente in una condizione d'indigenza, viste le condizioni di estrema povertà del Paese di provenienza e la certa difficoltà, dopo tanti anni dal suo allontanamento, nel reperire un lavoro, ancor meno dignitoso.
Il Bangladesh resta, infatti, un Paese che non è in grado di garantire ai suoi cittadini la tutela dei diritti fondamentali, consacrati nella Costituzione, in cui circa metà degli abitanti vive al di sotto della soglia di povertà e, purtroppo, a causa della pandemia da Coronavirus, la situazione è peggiorata drasticamente.
Come esposto nell'atto introduttivo del giudizio di appello, si apprende che:
“Cresce la povertà, cresce la schiavitù. La grave crisi economico sanitaria ha colpito tutto il mondo, ma non ha avuto per tutti le stesse ripercussioni. Per chi vive in condizioni di marginalità, non ha fatto al-tro che aumentare la disuguaglianza e il rischio di cadere in schiavitù. Da marzo, più di un milione di lavoratori e lavoratrici in Bangladesh ha perso il lavoro nell'industria tessile. Situazioni simili si ripetono in tutto il sud est asiatico. Questo crea opportunità per i trafficanti di esseri umani
e crea le condizioni per lo sfruttamento”.
Un recente studio condotto da una NGO locale evidenzia che:
“.. i 3/5 dei 100,22 milioni di bengalesi sono a forte rischio dal punto di vista economico e sanitario;
53,64 milioni sono estremamente poveri, con un reddito di €1,7-1,9€ al giorno. Da uno studio del 26 maggio oltre la metà di loro non avevano più denaro. Secondo la Rete Sudasiatica sui Modelli
Economici (SANEM), il tasso di povertà del Bangladesh potrebbe raddoppiare rispetto al periodo precedente la pandemia, giungendo al 40,9%, con un conseguente incremento delle ineguaglianze. Il settore informale, che rappresenta quasi l'80/90% dei posti di lavoro del Bangladesh, è il più colpito. Tra marzo e maggio il reddito medio delle famiglie è diminuito del 74%. Se queste persone devono uscire di casa perché hanno fame, non sono possibili né distanziamento sociale, né l'igiene.
pagina 8 di 13 Un altro studio sulla sicurezza alimentare nazionale condotto da ha rivelato che durante il CP_2 lockdown di 45 giorni in marzo-maggio, gli agricoltori del paese hanno avuto perdite pari a €5,9 miliardi, e anche se il mondo producesse quest'anno un surplus alimentare, diversi paesi sono a rischio di fame, a causa dell'interruzione nella distribuzione. È stato fortemente colpito anche il manifatturiero del Bangladesh (Si consulti il link https://www.manitese.it/paese/bangladesh.
Anche “il Fondo Monetario Internazionale (IMF) prevede in Bangladesh un impatto economico severissimo dell'epidemia di Covid-19 sull'economia già fragile di uno tra i Paesi più poveri del mondo”4. Ben può dirsi, quindi, che il ricorrente si trovi in una condizione di vulnerabilità, dal momento che proprio sulla base di una concreta comparazione tra le condizioni attuali e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, può ragionevolmente presumersi che egli, in caso di rientro, incontrerebbe enormi e concrete difficoltà nella ricerca di un lavoro regolare, garantito e, soprattutto, congruamente retribuito, e vedrebbe, così, compromesse, in modo apprezzabile, la sua dignità e il suo diritto a quell'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto nel Paese di rifugio”. Informazione reperibile all'indirizzo http://sicobas.org/2020/06/12/bangladesh- coronavirus-cala-leconomia-aumenta-la-poverta/ - vedi https://www.asiloineuropa.it/wp- content/uploads/2020/09/Scheda-COI_Bangladesh_giugno20_AIE.pdf.
La necessaria comparazione tra la sua attuale integrazione sociale nel nostro territorio e le peggiori condizioni di vita che lo attenderebbero nel caso di ritorno in Patria porta a concludere che se egli venisse costretto a rientrare in Bangladesh si ritroverebbe in stato di vulnerabilità, come delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e richiamato anche nell'ordinanza pronunciata sul ricorso promosso dal sig. Pt_1
Sul punto della domanda di protezione per motivi umanitari si deve anche considerare il principio per il quale "Il permesso umanitario è una misura di protezione di natura residua-le, può essere riconosciuta per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria ... ciò posto, ritiene questa Corte siano ravvisabili nella specie i "seri motivi rilevanti per
l'art. 5, comma VI ... il richiedente ha allegato di essersi pienamente integrato in Italia ... egli ha sempre avuto un rapporto di lavoro... ha acquisito una notevole capacità professionale...Tali allegazioni mostrano evidente un'adeguata integrazione nel nostro tessuto sociale cui fanno da contrappeso le condizioni presumibilmente sussistenti nel paese di origine e, cioè, la mancanza attuale .. di un lavoro sta-bile...nella comparazione tra l'integrazione qui in Italia e la situazione in
Bangladesh (come richiesto dalla giurisprudenza della nostra Corte, Cass. Sent. 23/02/2018 n.
4455), non può non considerarsi che "l'indicatore di sviluppo umano delle Nazioni Unite ... colloca il
pagina 9 di 13 Bangladesh tra i paesi con un tasso medio di sviluppo umano inserendo-lo al 136 posto su 189 paesi oggetto dello studio ...".
La valutazione comparativa é stata peraltro ritenuta necessaria dalla Suprema Corte anche con precedenti pronunce ove si consideri che, già nella sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020, ha affermato: “In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.” (in tal senso, si v. anche Cass. 13/11/2019, n° 2946).
La Cassazione ricorda, quindi, che occorre evitare valutazioni di tipo "seriale, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali", che portino alla assenza del giudizio comparativo tra la situazione del ricorrente nel nostro Paese e la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte anche nell'ordinanza n. 13079/2019, si deve ritenere che la protezione umanitaria “copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso”, le quali non coincidono con quelle che consentono il riconoscimento delle due forme maggiori di protezione (rifugio e protezione sussidiaria), dovendosi invece esaminare il rischio generalmente inteso di violazione dei diritti umani in caso di rientro nel Paese di origine.
Infatti la protezione umanitaria presenta natura intrinseca, da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento, poiché trova origine nella propria peculiare condizione di deprivazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine (Cass. Civ.
S.U nr. 19993/09 e Cass. civ. nr. 4455/18).
I "seri motivi di carattere umanitario" devono essere identificati facendo riferimento alla fattispecie prevista dalle convenzioni universali, che prevedono, autorizzano ed impongono all'Italia di adottare misure di protezione e garanzia dei diritti umani fondamentali, che, a lo-ro volta, trovano espressione nella Carta Costituzionale e che possono essere ragionevolmente desunti anche nelle condizioni di indigenza in cui lo straniero si troverebbe nel proprio Paese.
La violazione dei diritti umani, infatti, fa riferimento a ogni condizione di negazione dei diritti presenti nella definizione dell'art. 1 della Dichiarazione Universale del 1948: della libertà, uguaglianza e dignità di ogni essere umano.
La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” elenca, nei suoi primi 28 articoli, le specificazioni dell'assunto generale, con riferimento alla democrazia ed all'esercizio della pagina 10 di 13 cittadinanza nei suoi vari risvolti politici, alla libertà di pensiero, di espressione, di religione e di culto, all'istruzione, alla riservatezza, alla proprietà e alla sicurezza, a un giusto processo, all'asilo internazionale contro le persecuzioni, a condizioni di vita materiali, economico-sociali e culturali dignitose;
negli ultimi due articoli, 29 e 30, la Dichiarazione ricorda che l'esercizio di ogni diritto comporta un dovere speculare, che la legge in ogni Stato deve far rispettare per il "benessere generale in una società democratica".
In conclusione, se il richiedente rientrasse nel proprio Paese, si dovesse trovare a dover far fronte alla mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostenta-mento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa.
Infine, in ordine ai motivi addotti dal ricorrente per ottenere protezione internazionale, si deve anche tenere conto del rischio di vita personale corso dal medesimo anche in Libia, in cui aveva cercato rifugio.
Il racconto, inoltre, è pienamente compatibile con le informazioni acquisibili dalla stampa più accreditata per quanto riguarda il percorso attraverso la Libia1 e le condizioni di sottomissione e sfruttamento in cui i migranti si trovano a vivere in tale paese di transito.
Seguendo, quindi, i principi a riguardo enunciati dalla giurisprudenza (vedi Corte di
Cassazione, ordinanza n. 2960 del 7 febbraio 202014), altri Giudici hanno considerato tale ulteriore elemento affermando come sia importante
Quindi, considerando che il ricorso introduttivo era stato formulato allegando e invocando, in subordine, la sussistenza dei presupposti per la tutela apprestata dall'art. 5 comma 6 T.U. allora applicabile ratione temporis e, quindi, occorre valutare il ricorso alla luce di tale disciplina normativa e i fatti riferiti dopo aver verificato le informazioni disponibili sul paese di origine e di transito del ricorrente al duplice scopo di verificarne insieme la credibilità e, quindi, la fondatezza per poter operare il necessario giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza tra la situazione del ricorrente in Italia e, quindi la sussistenza o meno di sua integrazione socio economica in Italia, e quella nel caso di rimpatrio e, quindi la sussistenza o meno di pregiudizio dei suoi diritti umani fondamentali costituzionalmente tutelati.
pagina 11 di 13 In tale contesto, alla luce delle informazioni all'epoca disponibili e riportate nel ricorso introduttivo, come sopra rammentato, appare, non solo, credibile il racconto dell'odierno appellante circa i motivi della sua fuga dal paese natale e dalla Libia, paese di transito, ma anche dimostrata la sua condizione di personale e particolare vulnerabilità conseguita a tali vicende, protrattesi per un tempo sufficiente a provocare nel richiedente una significativa condizione di fragilità e l'effettiva contrarietà ai principi ispiratori della legislazione a tutela della persona umana e dei migranti di una sua eventuale espulsione, a prescindere dal fatto che egli si trovi in condizioni di salute e di giovane età.
Tale rilevata condizione di fragilità consente allo straniero di trovare tutela nel nostro ordinamento, considerando, alla luce del giudizio comparativo del nostro caso, la avvenuta integrazione socio economica del ricorrente in Italia, documentata dalla produzione di buste paga e contratto di lavoro, nonché dal versamento di contributi previdenziali, che danno prova di tale fatto.
La domanda di protezione umanitaria va, quindi, accolta, in considerazione della menzionata natura residuale della protezione umanitaria, e tenuto conto della valida, specifica e personale situazione di vulnerabilità dello stesso, da valutare assumendo come parametro i diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione italiana e tanto si ritiene, quindi, comparando la sua situazione di positivo inserimento sociale ed economico in Italia con i rischi di compromissione dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, nel caso di rimpatrio con transito dalla Libia.
In riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bologna va, dunque, riconosciuto all'appellante il diritto alla protezione umanitaria.
Va, di conseguenza, ordinata la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L.
113/2018, convertito in legge 132/2018.
Quanto alle spese, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, come nel caso che ci occupa,
l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e, quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n.
18583; Cassazione civile, sez. VI 29/11/2018 n. 30876).
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- In riforma parziale della sentenza impugnata della Corte di Appello di Bologna riconosce all'appellante il diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L. 113/2018, convertito in legge 132/2018;
- nulla sulle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (dalle quali emerge la prassi dei rotte migratorie che prevedono viaggi in aereo verso la Libia, dalle coste delle quali, com'è noto, è poi possibile la traversata verso l'Italia: https://www.ilsole24ore.com › art › le-nuove-rotte-migranti; v https://www.repubblica.it › solidarieta › 2017/11/30 › news: storie di migranti in fuga dalla povertà, disastri e persecuzioni;
https://www.repubblica.it › news › bangladesh-226390493 Bangladesh, controlli su 88 agenzie di viaggio: trafficavano ...)