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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1188/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AR SI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore ORANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3389/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate Direzione - Provinciale I di Roma - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 6487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 15/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046506602 000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046506602 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132748 000 IRES-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132748 000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132849 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210054018618 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220017136114 001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033550109 000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza. Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento di tutte le richieste come formulate nell'atto di appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Appellate (Agenzia delle Entrate – RI e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma): rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 6487/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, la Sezione n. 31 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239046506602000. Ricorrente_1Avverso la decisione ha interposto appello la S.r.l., sulla base dei seguenti motivi: 1. ammissibilità dell'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi propri
─ la Corte di Giustizia Tributaria di I grado ha ritenuto che “Quanto al resto del ricorso, lo stesso
è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, a norma del quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri...omissis... il ricorso è inammissibile poiché non proposto, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, entro i sessanta giorni dalla data di notificazione delle predette cartelle di pagamento, che hanno acquisito il carattere della definitività”;
─ tale decisione va disattesa in quanto, con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, la
Società ricorrente aveva eccepito proprio l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle successive cartelle;
nel costituirsi in giudizio, entrambi gli Enti impositori non hanno dato prova dell'avvenuta notifica degli atti in forza dei quali sono state emessi i ruoli e le successive cartelle;
─ è senz'altro consentito al contribuente impugnare l'atto successivo al fine esclusivo di far valere i vizi dell'atto prodromico, quindi è assolutamente ammissibile il ricorso promosso in primo grado riguardo all'intimazione di pagamento per eccepire l'omessa notifica degli atti presupposti e, dunque, si impone la riforma della sentenza impugnata;
2. nullità insanabile dell'intimazione impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio dal 1° luglio 2020
─ conseguenza di quanto esposto al punto 1 è che il Concessionario ha avviato una procedura esattiva senza che il contribuente sia stato messo nelle condizioni di difendere i propri diritti;
- 2 - ─ il diritto al contraddittorio è stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, ma anche dall'art. 41, par. 2, che impone l'obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo;
tale obbligo incombe sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo preveda (Corte di Giustizia Europea 18/12/2008 causa 349/2007);
─ in ogni caso, per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
─ secondo la legislazione nazionale, il contraddittorio preventivo trova applicazione per gli avvisi di accertamento/cartelle di pagamento emessi dal 01/07/2020 (art. 4-octies, comma 2 del d.l. n. 34/2019);
─ il nuovo art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dal decreto legge n. 34/2019, ha introdotto l'obbligo di audizione preventiva;
─ nel caso che ci occupa nessun contraddittorio preventivo è stato attivato nei confronti del soggetto contribuente;
3. omessa notifica dell'accertamento da parte della RE LA (atto prodromico alle cartelle)
─ diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato da parte della RE LA prima dell'emissione della cartella della tassa automobilistica;
al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima averlo messo nella condizione di conoscere il suo debito attraverso l'invio di una lettera di diffida;
─ è incostituzionale la legge regionale che stabilisca la possibilità di iscrivere a ruolo le somme non versate a titolo di bollo auto senza prima aver notificato un avviso di accertamento, in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenze n. 199/2016 e n. 242/2016;
─ nel caso di specie, la RE LA non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale. 4. nullità del ruolo e della cartella impugnati per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005
─ i primi giudici non si sono pronunciati sull'eccezione di tardiva notifica e consequenziale decadenza dal potere di riscossione da parte del Concessionario;
─ infatti, acclarata l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (atto prodromico alla cartella esattiva), ne discende che il Concessionario è decaduto dalla facoltà di riscuotere le somme;
─ a mente dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett.
a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005, e dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), le somme devono essere iscritte a ruolo entro due anni da quando l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3 - 5. intervenuta prescrizione quinquennale e triennale, in tema di bolli auto, delle somme iscritte a ruolo.
─ naturale conseguenza dell'omessa notifica degli atti prodromici è l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per prescrizione del diritto alla riscossione, poiché dall'anno di riferimento del tributo oggetto di contenzioso alla data di notifica dell'intimazione oggetto di contenzioso sono ampiamente trascorsi i termini previsti dalla normativa in materia, in assenza di atti interruttivi;
nello specifico:
‒ il credito di cui alla cartella n. 09720200105132849000, relativo a tassa automobilistica per l'anno anno 2017, si è prescritto il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito con la legge n. 60/1986;
‒ il credito di cui alla cartella n. 09720210044018618000, relativo a tassa automobilistica per l'anno anno 2018 si è prescritto il 31.12.2020, ai sensi del citato art. 5 del d.l. n. 953/1982;
‒ i crediti di cui alle cartelle n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000, relative a imposta di registro per l'anno 2016, si sono prescritti il 31.12.2021, ex art. 2948 cod. civ.; 6. nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
─ la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate RI deve tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria e amministrativa cui poter ricorrere;
─ l'atto deve, altresì, indicare nel dettaglio il computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato. Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che, previo accertamento dell'ammissibilità del ricorso introduttivo:
sia dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento, sottese all'impugnata intimazione, n. 09720220017136114001, n. 09720220033550109000, n. 09720200105132748000, n. 09720200105132849000 e n. 09720210044018618000 per omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici da parte degli enti impositori;
sia dichiarata la nullità insanabile dell'intimazione impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
sia dichiarata la tardiva iscrizione a ruolo e la decadenza dal diritto di riscossione del Concessionario, per violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005; sia accertata dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., in assenza di atti interruttivi, dei crediti di cui alle cartelle n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000, relative a imposta di registro per l'anno 2016;
- 4 - sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione triennale, ex art. 5 del d.l. n. 953/1982, dei crediti di cui alle cartelle n. 09720200105132849000 e n. 09720210044018618000 afferenti alle tasse automobilistiche per l'anno 2018; sia dichiarata la nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge 212/2000 statuto del contribuente;
siano condannate le controparti al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - RI, la quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
1. il Concessionario ha fornito ampia prova documentale della rituale notifica delle cartelle opposte, sottese all'avviso di intimazione impugnato e tale circostanza comporta l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Società; secondo la Corte di cassazione, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale (ordinanza n. 3005/2020; ordinanza n. 714/2022; ordinanza n. 8198/2022);
2. con il secondo motivo di appello, la Società contesta, per la prima volta, una presunta nullità insanabile dell'intimazione opposta per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio;
l'eccezione è, quindi, pacificamente inammissibile e, comunque, non riguarda l'operato di Agenzia delle Entrate - RI che, sul punto, rileva la propria totale estraneità, posto che l'instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, di cui all'art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dal decreto legge n. 34/2019, è un onere che eventualmente grava sull'Amministrazione Finanziaria e non sul Concessionario;
3. la Società contesta nuovamente in appello l'omessa notifica degli atti sottesi alle cartelle di pagamento opposte, nonché una presunta decadenza dal diritto a riscuotere;
dette eccezioni, oltre che non riferibili all'attività dell'Ente della riscossione, sono pacificamente inammissibili, giacché tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state ritualmente notificate a mezzo p.e.c. alla Società contribuente, come documentalmente provato nel giudizio di primo grado, e non impugnate, sicché ogni questione in ordine alla pretesa creditoria è oramai preclusa;
4. l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia errata, in quanto i giudici di prime cure non avrebbero dichiarato prescritto il credito in contestazione, ma tutte le cartelle opposte sono state notificate tra il 2021 e il 2022, entro un anno dalla consegna dei rispettivi ruoli, sicché è evidente che nessun credito può ritenersi prescritto, anche in assenza di atti interruttivi;
peraltro, quanto meno in relazione alle cartelle emesse per somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria di Roma, il termine di prescrizione applicabile non è quello quinquennale, come erroneamente sostenuto da controparte, bensì quello ordinario decennale (Cass., n. 7660/2022);
- 5 - per quanto concerne, invece, le cartelle di pagamento n. 09720200105132849000, notificata il
27.09.2021 e n. 09720210054018618000, notificata il 5.07.2022, entrambe emesse per somme iscritte a ruolo dalla RE LA per il recupero della Tassa Automobilistica per gli anni 2017 e 2018, come correttamente accertato dai giudici di prime cure, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto qualsiasi termine di prescrizione e di decadenza è stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
5. l'appellante contesta, per la prima volta in appello, una presunta nullità dell'avviso di intimazione impugnato per violazione della legge n. 212/2000; tale nuova eccezione, oltre che inammissibile, è del tutto infondata, in quanto l'atto in questione ha natura vincolata, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” e contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere a chi lo riceve le ragioni della pretesa creditoria e, al suo interno, sono dettagliatamente indicati l'ufficio che ha emesso l'atto, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria a cui poter eventualmente ricorrere e i termini entro cui poterlo fare;
peraltro, la controparte invoca i principi sanciti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del
Contribuente) che è applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi, però, intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante;
infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione, e in dettaglio, i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi e il contenuto. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - RI ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, depositando controdeduzioni nelle quali ha osservato quanto appresso:
─ le eccezioni sollevate dalla Società sono relative all'attività dell'Agente della RI e, pertanto, ci si rimette alle difese dell'Agente;
─ per scrupolo difensivo si ribadisce, anche nel presente grado di giudizio, che le eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata appaiano inammissibili, in quanto regolarmente esse sono state notificate e non impugnate dalla controparte nei modi e nei termini di legge, sicché esse non sono suscettibili di alcuna censura e i relativi crediti devono essere considerati definitivi;
─ di conseguenza, tutte le eccezioni sollevate solo in questa sede dal contribuente, direttamente riferite a tali cartelle esattoriali, devono considerarsi inammissibili giacché tardive, stante l'evidente violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992;
─ quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, tale eccezione suscita dubbi
- 6 - circa la sua ammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di un rilievo non oggetto del ricorso in primo grado;
─ comunque, l'eccezione si manifesta non attagliata al caso di specie, dal momento che tra gli atti sottesi all'intimazione impugnata non è dato rinvenire avvisi di accertamento. Per i motivi esposti, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al rimorso delle spese di giudizio;
La RE LA non si è costituita, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore della Società ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il difensore dell'Agenzia delle
Entrate - RI e il rappresentante dell'Ufficio ne hanno chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere integralmente rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo di appello, si deve osservare che del tutto correttamente i primi giudici hanno ritenuto il ricorso, in parte qua, inammissibile, posto che il ricorrente aveva assunto di non aver ricevuto la notificazione degli avvisi prodromici alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e l'Agenzia delle Entrate - RI, da parte sua, aveva dimostrato che dette cartelle erano state tutte inviate alla Società a mezzo posta elettronica certificata e non erano state impugnate.
Né si può convenire con l'appellante nel ritenere che le resistenti in primo grado avrebbero avuto l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, essendo i crediti da esse portati divenuti definitivi per mancata opposizione. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eccepire vizi propri, oppure la mancata notificazione delle cartelle di pagamento da essa presupposte, ma non per vizi afferenti agli atti presupposti di queste ultime, in quanto mai opposte.
1.2 Il secondo motivo di gravame, diversamente da quanto rilevato dalle appellate, non è inammissibile perché relativo a una questione (la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo) che, sia pure in modo alquanto confuso, è stata prospettata nel ricorso introduttivo. Infatti, nel motivo n. 2 del ricorso si legge quanto segue: «[…] Deve preliminarmente essere rilevato che, l'accertamento deve essere notificato da parte della regione LA prima della cartella della tassa automobilistica o bollo auto. La tassa automobilistica, trova la sua disciplina nel DP.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e nella Legge 24 gennaio 1978, n. 27. L'art. 38 del d.P.R. 39/1953 rinvia all'art. 24 della L. n.4/1929 le modalità dell'accertamento delle violazioni che impone che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
- 7 - Il processo verbale di constatazione è anche previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata. La stessa norma prevede una ingiunzione di pagamento (comma 7, sempre del citato art. 2 della legge n. 29 del 1978) che l'amministrazione, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione (previsto dal comma 1) e del protratto inadempimento del contribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso. In ogni caso per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'atto impositivo che prevede anche la contestazione delle sanzioni da parte del Fisco può permettere di invocare le tutele del giusto processo e del contraddittorio preventivo previste dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.». Ciò precisato, va detto, però, che la doglianza è destituita di fondamento, posto che le sottese cartelle di pagamento afferenti alle tasse automobilistiche dovute alla RE LA – così come quelle relative ai tributi erariali – non sono state impugnate e, dunque nessun vizio antecedente alla loro emissione può essere oggetto di eccezione in questa sede. In ogni caso, come evidenziato dai giudici di prime cure, la RE LA aveva correttamente emesso le cartelle di pagamento, senza preventivo invio dell'avviso di accertamento, sulla base dell'art. 1, comma 85, della legge regionale n. 12/2011, non interessata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 199/2016 e n. 242/2016 citate dal ricorrente, in quanto relative alle esenzioni dal pagamento del bollo auto disposte da altre Regioni. Va soggiunto, per completezza, che la questione è priva di pregio ove riferita alla necessità di attivare il contraddittorio preventivo prima dell'emissione delle cartelle di pagamento, posto che la normativa evocata dall'appellante si riferisce agli atti di accertamento e non a quelli della riscossione.
1.3 Quanto illustrato nel punto che precede vale anche a respingere il terzo motivo di appello, incentrato sull'omessa notifica dell'accertamento da parte della RE LA (atto prodromico alle cartelle).
1.4 Da disattendere è anche il quarto motivo di appello (nullità del ruolo e della cartella impugnati per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005). Infatti, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento preclude anche l'eccezione sulla quale si incentra il motivo di gravame di cui trattasi.
1.5 Del tutto destituito di fondamento è, parimenti, il quinto motivo di appello, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (n. 09720200105132849000, n. 9720210044018618000, n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000).
- 8 - Invero, l'assunto non può essere condiviso, avendo presenti le date di notificazione delle cartelle di pagamento in questione, che sono le seguenti:
─ cartella n. 09720200105132849000, relativa a tassa automobilistica per l'anno anno 2017, notificata il 27.9.2021;
─ cartella n. 09720210044018618000, relativa a tassa automobilistica per l'anno anno 2018, notificata il 5.7.2022;
─ cartella n. 09720220017136114001, relativa a imposta di registro per l'anno 2016, notificata l'1.3.2022;
─ cartella n. 09720220033550109000, relativa a imposta di registro per l'anno 2016, notificata l'5.4.2022. Come si vede, tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento di cui trattasi e quella dell'intimazione di pagamento impugnata con ricorso introduttivo (23 giugno 2023) non era decorso il termine di prescrizione, che per le tasse automobilistiche è triennale, mentre è decennale, e non quinquennale come erroneamente ritenuto dall'appellante, per l'imposta di registro (da ultimo, Cass., n. 30340 del 17 novembre 2025).
1.6 Infine, in parte inammissibile e in parte infondato è il sesto motivo di appello, con il quale è stata lamentata la mancata rilevazione, da parte dei primi giudici, della nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il motivo inammissibile è nella parte in cui lamenta che nell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate RI non sarebbe stato indicato l'ufficio presso il quale ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria e amministrativa cui poter ricorrere. Infatti, tale doglianza non era formulata nel ricorso introduttivo e, dunque, ricorre la violazione del disposto dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inammissibilità del gravame in questione. In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, come puntualmente obiettato dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate - RI, giacché le informazioni delle quali l'appellante lamenta l'assenza sono tutte chiaramente contenute nell'intimazione di pagamento in epigrafe, come è dato rilevare da una sua attenta lettura. Quanto alla questione della mancata indicazione del dettaglio del computo degli interessi, con riferimento al tasso applicato e al metodo di calcolo adottato, che aveva, invece, costituito oggetto dell'ultimo motivo del ricorso introduttivo, va detto che essa è manifestamente priva di fondamento. Infatti, gli originari rilievi del ricorrente concernevano la mancata indicazione di tali dati nelle cartelle di pagamento e non nell'intimazione di pagamento impugnata, sicché risultavano inammissibili per mancata impugnazione delle cartelle stesse. In proposito va soggiunto che nell'intimazione di pagamento non deve essere indicato il calcolo degli interessi che concerne le cartelle presupposte, alle quali l'atto fa rinvio, quindi un'eguale questione non avrebbe potuto essere sollevata con riferimento all'atto stesso. In tal senso è di conforto la giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha avuto modo di affermare
- 9 - che «[…] L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (Cass., Sez. 5, 23/10/2024, n. 27504, in C.e.d.
Cass., rv. 672728 - 01).
2. Per tutte le ragioni sin qui illustrate, l'appello deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite (terzo scaglione tabellare), della complessità della materia e dell'attività svolta, praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2800,00 (duemilaottocento/00) per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I Roma e in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate - RI.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LA rigetta l'appello del contribuente e condanna l'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.800 (duemilaottocento) per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma e in euro
3500 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate RI.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia OR
- 10 -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AR SI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore ORANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3389/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate Direzione - Provinciale I di Roma - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 6487/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 15/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046506602 000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239046506602 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132748 000 IRES-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132748 000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200105132849 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210054018618 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220017136114 001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220033550109 000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza. Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento di tutte le richieste come formulate nell'atto di appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Appellate (Agenzia delle Entrate – RI e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma): rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 6487/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, la Sezione n. 31 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239046506602000. Ricorrente_1Avverso la decisione ha interposto appello la S.r.l., sulla base dei seguenti motivi: 1. ammissibilità dell'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi propri
─ la Corte di Giustizia Tributaria di I grado ha ritenuto che “Quanto al resto del ricorso, lo stesso
è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, a norma del quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri...omissis... il ricorso è inammissibile poiché non proposto, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, entro i sessanta giorni dalla data di notificazione delle predette cartelle di pagamento, che hanno acquisito il carattere della definitività”;
─ tale decisione va disattesa in quanto, con il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, la
Società ricorrente aveva eccepito proprio l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle successive cartelle;
nel costituirsi in giudizio, entrambi gli Enti impositori non hanno dato prova dell'avvenuta notifica degli atti in forza dei quali sono state emessi i ruoli e le successive cartelle;
─ è senz'altro consentito al contribuente impugnare l'atto successivo al fine esclusivo di far valere i vizi dell'atto prodromico, quindi è assolutamente ammissibile il ricorso promosso in primo grado riguardo all'intimazione di pagamento per eccepire l'omessa notifica degli atti presupposti e, dunque, si impone la riforma della sentenza impugnata;
2. nullità insanabile dell'intimazione impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio dal 1° luglio 2020
─ conseguenza di quanto esposto al punto 1 è che il Concessionario ha avviato una procedura esattiva senza che il contribuente sia stato messo nelle condizioni di difendere i propri diritti;
- 2 - ─ il diritto al contraddittorio è stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, ma anche dall'art. 41, par. 2, che impone l'obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo;
tale obbligo incombe sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo preveda (Corte di Giustizia Europea 18/12/2008 causa 349/2007);
─ in ogni caso, per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
─ secondo la legislazione nazionale, il contraddittorio preventivo trova applicazione per gli avvisi di accertamento/cartelle di pagamento emessi dal 01/07/2020 (art. 4-octies, comma 2 del d.l. n. 34/2019);
─ il nuovo art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dal decreto legge n. 34/2019, ha introdotto l'obbligo di audizione preventiva;
─ nel caso che ci occupa nessun contraddittorio preventivo è stato attivato nei confronti del soggetto contribuente;
3. omessa notifica dell'accertamento da parte della RE LA (atto prodromico alle cartelle)
─ diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato da parte della RE LA prima dell'emissione della cartella della tassa automobilistica;
al contribuente che non abbia pagato il bollo auto non si può inviare direttamente la cartella di pagamento senza prima averlo messo nella condizione di conoscere il suo debito attraverso l'invio di una lettera di diffida;
─ è incostituzionale la legge regionale che stabilisca la possibilità di iscrivere a ruolo le somme non versate a titolo di bollo auto senza prima aver notificato un avviso di accertamento, in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenze n. 199/2016 e n. 242/2016;
─ nel caso di specie, la RE LA non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale. 4. nullità del ruolo e della cartella impugnati per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005
─ i primi giudici non si sono pronunciati sull'eccezione di tardiva notifica e consequenziale decadenza dal potere di riscossione da parte del Concessionario;
─ infatti, acclarata l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (atto prodromico alla cartella esattiva), ne discende che il Concessionario è decaduto dalla facoltà di riscuotere le somme;
─ a mente dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett.
a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005, e dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), le somme devono essere iscritte a ruolo entro due anni da quando l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3 - 5. intervenuta prescrizione quinquennale e triennale, in tema di bolli auto, delle somme iscritte a ruolo.
─ naturale conseguenza dell'omessa notifica degli atti prodromici è l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per prescrizione del diritto alla riscossione, poiché dall'anno di riferimento del tributo oggetto di contenzioso alla data di notifica dell'intimazione oggetto di contenzioso sono ampiamente trascorsi i termini previsti dalla normativa in materia, in assenza di atti interruttivi;
nello specifico:
‒ il credito di cui alla cartella n. 09720200105132849000, relativo a tassa automobilistica per l'anno anno 2017, si è prescritto il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito con la legge n. 60/1986;
‒ il credito di cui alla cartella n. 09720210044018618000, relativo a tassa automobilistica per l'anno anno 2018 si è prescritto il 31.12.2020, ai sensi del citato art. 5 del d.l. n. 953/1982;
‒ i crediti di cui alle cartelle n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000, relative a imposta di registro per l'anno 2016, si sono prescritti il 31.12.2021, ex art. 2948 cod. civ.; 6. nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
─ la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate RI deve tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria e amministrativa cui poter ricorrere;
─ l'atto deve, altresì, indicare nel dettaglio il computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato. Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che, previo accertamento dell'ammissibilità del ricorso introduttivo:
sia dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento, sottese all'impugnata intimazione, n. 09720220017136114001, n. 09720220033550109000, n. 09720200105132748000, n. 09720200105132849000 e n. 09720210044018618000 per omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici da parte degli enti impositori;
sia dichiarata la nullità insanabile dell'intimazione impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
sia dichiarata la tardiva iscrizione a ruolo e la decadenza dal diritto di riscossione del Concessionario, per violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005; sia accertata dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., in assenza di atti interruttivi, dei crediti di cui alle cartelle n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000, relative a imposta di registro per l'anno 2016;
- 4 - sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione triennale, ex art. 5 del d.l. n. 953/1982, dei crediti di cui alle cartelle n. 09720200105132849000 e n. 09720210044018618000 afferenti alle tasse automobilistiche per l'anno 2018; sia dichiarata la nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge 212/2000 statuto del contribuente;
siano condannate le controparti al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - RI, la quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
1. il Concessionario ha fornito ampia prova documentale della rituale notifica delle cartelle opposte, sottese all'avviso di intimazione impugnato e tale circostanza comporta l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Società; secondo la Corte di cassazione, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale (ordinanza n. 3005/2020; ordinanza n. 714/2022; ordinanza n. 8198/2022);
2. con il secondo motivo di appello, la Società contesta, per la prima volta, una presunta nullità insanabile dell'intimazione opposta per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio;
l'eccezione è, quindi, pacificamente inammissibile e, comunque, non riguarda l'operato di Agenzia delle Entrate - RI che, sul punto, rileva la propria totale estraneità, posto che l'instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, di cui all'art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dal decreto legge n. 34/2019, è un onere che eventualmente grava sull'Amministrazione Finanziaria e non sul Concessionario;
3. la Società contesta nuovamente in appello l'omessa notifica degli atti sottesi alle cartelle di pagamento opposte, nonché una presunta decadenza dal diritto a riscuotere;
dette eccezioni, oltre che non riferibili all'attività dell'Ente della riscossione, sono pacificamente inammissibili, giacché tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state ritualmente notificate a mezzo p.e.c. alla Società contribuente, come documentalmente provato nel giudizio di primo grado, e non impugnate, sicché ogni questione in ordine alla pretesa creditoria è oramai preclusa;
4. l'appellante sostiene che la sentenza impugnata sia errata, in quanto i giudici di prime cure non avrebbero dichiarato prescritto il credito in contestazione, ma tutte le cartelle opposte sono state notificate tra il 2021 e il 2022, entro un anno dalla consegna dei rispettivi ruoli, sicché è evidente che nessun credito può ritenersi prescritto, anche in assenza di atti interruttivi;
peraltro, quanto meno in relazione alle cartelle emesse per somme iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria di Roma, il termine di prescrizione applicabile non è quello quinquennale, come erroneamente sostenuto da controparte, bensì quello ordinario decennale (Cass., n. 7660/2022);
- 5 - per quanto concerne, invece, le cartelle di pagamento n. 09720200105132849000, notificata il
27.09.2021 e n. 09720210054018618000, notificata il 5.07.2022, entrambe emesse per somme iscritte a ruolo dalla RE LA per il recupero della Tassa Automobilistica per gli anni 2017 e 2018, come correttamente accertato dai giudici di prime cure, nessuna prescrizione è intervenuta, in quanto qualsiasi termine di prescrizione e di decadenza è stato interrotto dalla normativa emergenziale Covid-19 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
5. l'appellante contesta, per la prima volta in appello, una presunta nullità dell'avviso di intimazione impugnato per violazione della legge n. 212/2000; tale nuova eccezione, oltre che inammissibile, è del tutto infondata, in quanto l'atto in questione ha natura vincolata, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze” e contiene tutti gli elementi necessari per far comprendere a chi lo riceve le ragioni della pretesa creditoria e, al suo interno, sono dettagliatamente indicati l'ufficio che ha emesso l'atto, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria a cui poter eventualmente ricorrere e i termini entro cui poterlo fare;
peraltro, la controparte invoca i principi sanciti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del
Contribuente) che è applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi, però, intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante;
infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione, e in dettaglio, i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi e il contenuto. Per le esposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - RI ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, depositando controdeduzioni nelle quali ha osservato quanto appresso:
─ le eccezioni sollevate dalla Società sono relative all'attività dell'Agente della RI e, pertanto, ci si rimette alle difese dell'Agente;
─ per scrupolo difensivo si ribadisce, anche nel presente grado di giudizio, che le eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata appaiano inammissibili, in quanto regolarmente esse sono state notificate e non impugnate dalla controparte nei modi e nei termini di legge, sicché esse non sono suscettibili di alcuna censura e i relativi crediti devono essere considerati definitivi;
─ di conseguenza, tutte le eccezioni sollevate solo in questa sede dal contribuente, direttamente riferite a tali cartelle esattoriali, devono considerarsi inammissibili giacché tardive, stante l'evidente violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992;
─ quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, tale eccezione suscita dubbi
- 6 - circa la sua ammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di un rilievo non oggetto del ricorso in primo grado;
─ comunque, l'eccezione si manifesta non attagliata al caso di specie, dal momento che tra gli atti sottesi all'intimazione impugnata non è dato rinvenire avvisi di accertamento. Per i motivi esposti, l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al rimorso delle spese di giudizio;
La RE LA non si è costituita, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore della Società ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il difensore dell'Agenzia delle
Entrate - RI e il rappresentante dell'Ufficio ne hanno chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è destituito di fondamento in tutte le sue articolazioni e, dunque, deve essere integralmente rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo di appello, si deve osservare che del tutto correttamente i primi giudici hanno ritenuto il ricorso, in parte qua, inammissibile, posto che il ricorrente aveva assunto di non aver ricevuto la notificazione degli avvisi prodromici alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e l'Agenzia delle Entrate - RI, da parte sua, aveva dimostrato che dette cartelle erano state tutte inviate alla Società a mezzo posta elettronica certificata e non erano state impugnate.
Né si può convenire con l'appellante nel ritenere che le resistenti in primo grado avrebbero avuto l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, essendo i crediti da esse portati divenuti definitivi per mancata opposizione. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eccepire vizi propri, oppure la mancata notificazione delle cartelle di pagamento da essa presupposte, ma non per vizi afferenti agli atti presupposti di queste ultime, in quanto mai opposte.
1.2 Il secondo motivo di gravame, diversamente da quanto rilevato dalle appellate, non è inammissibile perché relativo a una questione (la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo) che, sia pure in modo alquanto confuso, è stata prospettata nel ricorso introduttivo. Infatti, nel motivo n. 2 del ricorso si legge quanto segue: «[…] Deve preliminarmente essere rilevato che, l'accertamento deve essere notificato da parte della regione LA prima della cartella della tassa automobilistica o bollo auto. La tassa automobilistica, trova la sua disciplina nel DP.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e nella Legge 24 gennaio 1978, n. 27. L'art. 38 del d.P.R. 39/1953 rinvia all'art. 24 della L. n.4/1929 le modalità dell'accertamento delle violazioni che impone che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
- 7 - Il processo verbale di constatazione è anche previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata. La stessa norma prevede una ingiunzione di pagamento (comma 7, sempre del citato art. 2 della legge n. 29 del 1978) che l'amministrazione, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione (previsto dal comma 1) e del protratto inadempimento del contribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso. In ogni caso per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'atto impositivo che prevede anche la contestazione delle sanzioni da parte del Fisco può permettere di invocare le tutele del giusto processo e del contraddittorio preventivo previste dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.». Ciò precisato, va detto, però, che la doglianza è destituita di fondamento, posto che le sottese cartelle di pagamento afferenti alle tasse automobilistiche dovute alla RE LA – così come quelle relative ai tributi erariali – non sono state impugnate e, dunque nessun vizio antecedente alla loro emissione può essere oggetto di eccezione in questa sede. In ogni caso, come evidenziato dai giudici di prime cure, la RE LA aveva correttamente emesso le cartelle di pagamento, senza preventivo invio dell'avviso di accertamento, sulla base dell'art. 1, comma 85, della legge regionale n. 12/2011, non interessata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 199/2016 e n. 242/2016 citate dal ricorrente, in quanto relative alle esenzioni dal pagamento del bollo auto disposte da altre Regioni. Va soggiunto, per completezza, che la questione è priva di pregio ove riferita alla necessità di attivare il contraddittorio preventivo prima dell'emissione delle cartelle di pagamento, posto che la normativa evocata dall'appellante si riferisce agli atti di accertamento e non a quelli della riscossione.
1.3 Quanto illustrato nel punto che precede vale anche a respingere il terzo motivo di appello, incentrato sull'omessa notifica dell'accertamento da parte della RE LA (atto prodromico alle cartelle).
1.4 Da disattendere è anche il quarto motivo di appello (nullità del ruolo e della cartella impugnati per tardiva iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 1, co. 153, l. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 25 d.p.r. 602/73 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5 ter, lett. a) n. 2) del d.l. n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005). Infatti, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento preclude anche l'eccezione sulla quale si incentra il motivo di gravame di cui trattasi.
1.5 Del tutto destituito di fondamento è, parimenti, il quinto motivo di appello, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcune delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (n. 09720200105132849000, n. 9720210044018618000, n. 09720220017136114001 e n. 09720220033550109000).
- 8 - Invero, l'assunto non può essere condiviso, avendo presenti le date di notificazione delle cartelle di pagamento in questione, che sono le seguenti:
─ cartella n. 09720200105132849000, relativa a tassa automobilistica per l'anno anno 2017, notificata il 27.9.2021;
─ cartella n. 09720210044018618000, relativa a tassa automobilistica per l'anno anno 2018, notificata il 5.7.2022;
─ cartella n. 09720220017136114001, relativa a imposta di registro per l'anno 2016, notificata l'1.3.2022;
─ cartella n. 09720220033550109000, relativa a imposta di registro per l'anno 2016, notificata l'5.4.2022. Come si vede, tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento di cui trattasi e quella dell'intimazione di pagamento impugnata con ricorso introduttivo (23 giugno 2023) non era decorso il termine di prescrizione, che per le tasse automobilistiche è triennale, mentre è decennale, e non quinquennale come erroneamente ritenuto dall'appellante, per l'imposta di registro (da ultimo, Cass., n. 30340 del 17 novembre 2025).
1.6 Infine, in parte inammissibile e in parte infondato è il sesto motivo di appello, con il quale è stata lamentata la mancata rilevazione, da parte dei primi giudici, della nullità insanabile dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il motivo inammissibile è nella parte in cui lamenta che nell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate RI non sarebbe stato indicato l'ufficio presso il quale ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria e amministrativa cui poter ricorrere. Infatti, tale doglianza non era formulata nel ricorso introduttivo e, dunque, ricorre la violazione del disposto dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inammissibilità del gravame in questione. In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, come puntualmente obiettato dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate - RI, giacché le informazioni delle quali l'appellante lamenta l'assenza sono tutte chiaramente contenute nell'intimazione di pagamento in epigrafe, come è dato rilevare da una sua attenta lettura. Quanto alla questione della mancata indicazione del dettaglio del computo degli interessi, con riferimento al tasso applicato e al metodo di calcolo adottato, che aveva, invece, costituito oggetto dell'ultimo motivo del ricorso introduttivo, va detto che essa è manifestamente priva di fondamento. Infatti, gli originari rilievi del ricorrente concernevano la mancata indicazione di tali dati nelle cartelle di pagamento e non nell'intimazione di pagamento impugnata, sicché risultavano inammissibili per mancata impugnazione delle cartelle stesse. In proposito va soggiunto che nell'intimazione di pagamento non deve essere indicato il calcolo degli interessi che concerne le cartelle presupposte, alle quali l'atto fa rinvio, quindi un'eguale questione non avrebbe potuto essere sollevata con riferimento all'atto stesso. In tal senso è di conforto la giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha avuto modo di affermare
- 9 - che «[…] L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (Cass., Sez. 5, 23/10/2024, n. 27504, in C.e.d.
Cass., rv. 672728 - 01).
2. Per tutte le ragioni sin qui illustrate, l'appello deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite (terzo scaglione tabellare), della complessità della materia e dell'attività svolta, praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2800,00 (duemilaottocento/00) per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I Roma e in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate - RI.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LA rigetta l'appello del contribuente e condanna l'appellante al rimborso alle controparti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.800 (duemilaottocento) per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma e in euro
3500 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle Entrate RI.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia OR
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