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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASI Parte_1 C.F._1 ANGELA, elettivamente domiciliato in CORSO MADONNA DELLA LIBERA 36 RODI GARGANICO presso il difensore avv. MASI ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APRUZZESE Controparte_1 C.F._2 GIULIANO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 48 71018 VICO DEL GARGANO presso il difensore avv. APRUZZESE GIULIANO
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 30.05.2025 per l'udienza del 04.06.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, , per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 30.09.2006 contraeva matrimonio in Vico del Gargano (FG) con CP_1
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune di
[...]
Vico del Gargano (FG) (Atto n. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006), e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: (San Severo, 31.10.2002), oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, (San Severo, 02.04.2007) e ON (San Severo, Per_2
10.05.2010), chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con il resistente essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi a causa dell'infedeltà del marito il quale avrebbe intrapreso da almeno un anno prima dell'introduzione del giudizio una relazione con un'altra donna.
Dall'unione nascevano, altresì, tre figli: (San Severo, 31.10.2002); Persona_3 Persona_4
(San Severo, 02.04.2007); (San Severo, 10.05.2010), tutti residenti in [...]del Parte_2
Gargano alla via Silvio Ferri, 2.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di prima comparizione, svoltasi in data 12.02.2025 in modalità cartolare.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio e rappresentando Controparte_1 che, nelle more dell'udienza erano intercorso tra le parti trattative di bonario componimento, per favorire le quali la causa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025.
Le parti, in prossimità dell'udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura depositata in data 30.05.2025, sottoscritta da entrambi i coniugi, e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2025, con ordinanza del
04.07.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 10.07.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 24.06.2025, comprese le questioni afferenti all'affidamento e al collocamento del figlio minore, ON, nonche dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Vico del Gargano (FG) in data 30.09.2006 (Atto n. 28, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 2006);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo depositato in data 30.05.2025 che devono ritenersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASI Parte_1 C.F._1 ANGELA, elettivamente domiciliato in CORSO MADONNA DELLA LIBERA 36 RODI GARGANICO presso il difensore avv. MASI ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APRUZZESE Controparte_1 C.F._2 GIULIANO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 48 71018 VICO DEL GARGANO presso il difensore avv. APRUZZESE GIULIANO
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ), INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 30.05.2025 per l'udienza del 04.06.2025.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, , per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 30.09.2006 contraeva matrimonio in Vico del Gargano (FG) con CP_1
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune di
[...]
Vico del Gargano (FG) (Atto n. 28, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2006), e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: (San Severo, 31.10.2002), oggi maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, (San Severo, 02.04.2007) e ON (San Severo, Per_2
10.05.2010), chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con il resistente essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi a causa dell'infedeltà del marito il quale avrebbe intrapreso da almeno un anno prima dell'introduzione del giudizio una relazione con un'altra donna.
Dall'unione nascevano, altresì, tre figli: (San Severo, 31.10.2002); Persona_3 Persona_4
(San Severo, 02.04.2007); (San Severo, 10.05.2010), tutti residenti in [...]del Parte_2
Gargano alla via Silvio Ferri, 2.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di prima comparizione, svoltasi in data 12.02.2025 in modalità cartolare.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio e rappresentando Controparte_1 che, nelle more dell'udienza erano intercorso tra le parti trattative di bonario componimento, per favorire le quali la causa veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025.
Le parti, in prossimità dell'udienza, raggiungevano un accordo, cristallizzato nella scrittura depositata in data 30.05.2025, sottoscritta da entrambi i coniugi, e chiedevano la trasformazione del procedimento giudiziale in consensuale.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2025, con ordinanza del
04.07.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 10.07.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
pagina 2 di 3 Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 24.06.2025, comprese le questioni afferenti all'affidamento e al collocamento del figlio minore, ON, nonche dei figli e maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Vico del Gargano (FG) in data 30.09.2006 (Atto n. 28, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 2006);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo depositato in data 30.05.2025 che devono ritenersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. ON Buccaro
pagina 3 di 3