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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 527/2019 Verbale di Udienza del giorno 21 novembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente Parte_1 con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Voglia accogliere l'opposizione spiegata da parte del sig. e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo Pt_1 di efficacia il D.I. n. 1427/2018, emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarando non dovuta la somma di Euro 164.500,00, per la simulazione dedotta in atti. In via subordinata e nella denegata ipotesi si dovesse ritenere fondata la pretesa creditoria di parte opposta, si chiede di ricalcolare la somma dovuta alla luce della documentazione prodotta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei procuratori antistatari”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...]
la quale così conclude:” rigettare l'opposizione proposta per le motivazioni CP_1 così come gradatamente formulate in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, parimenti condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 164.500,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi;
- in via ancora più gradata, nell'ipotesi - che comunque si contesta – di accertamento della simulazione reclamata dall'opponente, condannare il sig.
[...]
al pagamento in favore dell'opposto della somma di la somma di Euro Parte_2
164.500,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte terza chiamata in causa con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:” S'insiste, Parte_2 pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rese in sede di costituzione in giudizio, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte ed alle quali ci si riporta”; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 21 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.527/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. : Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
LA RI ( C.F.: ) e dall'avv. Domenico Nigro (C.F.: CodiceFiscale_2
) giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati, come in atti
OPPONENTE
E
, nato ad [...], il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni MONTELLA giusta C.F._4
procura resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
E
, nato a [...] il [...] ,C.F.: Parte_2 C.F._5
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...] e risposta e su foglio separato, dall'Avv.to Sergio Mascolo (C.F.: C.F._6
), elettivamente domiciliati come in atti
[...]
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_2
fase di precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1427/2018, R.G. n. 3734/2018 , emesso dal Tribunale di Avellino il 10/11/2018 , munito della formula esecutiva, con cui veniva ingiunto il pagamento in solido alla ed al sig. , in favore di CP_3 Parte_2 [...]
della somma di € 144.637,10,, oltre gli interessi moratori, gli accessori di CP_1
legge e spese del monitorio, nonché alla ed al sig. , il CP_3 Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 164.500,00, oltre gli Controparte_1
interessi moratori, gli accessori di legge e spese del monitorio a titolo di restituzione prestito personale.
L'opponente preliminarmente deduceva che il ricorrente aveva fondato la pretesa creditoria sulla scrittura privata stipulata tra le parti e con la quale l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito in favore dell'opposto. L recisava di non aver Pt_1
alcun ruolo nella e di non aver intrattenuto con la stessa alcun rapporto dal CP_3
2008 avendo in tale data ceduto le proprie quote a . Parte_2
Precisava altresì di avere rapporto di amicizia con il Notaio e pertanto si era CP_1 reso quale intermediario tra il e il detto Notaio al fine di consentire a Parte_2
quest'ultimo di concedere un prestito al . E difatti, sosteneva l'opponente, Parte_2
per ogni assegno rilasciato dall'opposto in suo favore vi era in pari data emissione di assegno di pari importo dall al . Sosteneva quindi la nullità della Pt_1 Parte_2
scrittura private per l'inesistenza del rapporto sottostante tra le parti e così concludeva:
“ “1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1427/2018, emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarando non dovuta la somma di euro 164.500,00 per i motivi esposti:
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere fondata la pretesa creditoria di parte opposta, in ogni caso ricalcolare la somma dovuta alla luce della documentazione prodotta;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio."
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Notaio che Controparte_1
preliminarmente eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione basata esclusivamente su una asserita simulazione senza peraltro spiegare, nelle conclusioni, la presupposta azione di simulazione.
Nel merito confermava di essere creditore del Dott. della somma di Parte_1
Euro 164.500,00 per prestiti personali giusta titoli allegati alla produzione monitoria oltre che dalla scrittura privata del 27 novembre 2013 con la quale l'opponente riconosceva il credito vantato dal Notaio nei suoi confronti. Controparte_1
Sosteneva che la pretesa creditoria non si fondava sulla scrittura privata, costituente ricognizione di debito titolata ex art. 1988 c.c., bensì sul rapporto di mutuo concesso dall'opposto all'opponente attraverso il rilascio dei titoli di credito in atti, precisando altresì che il debito complessivo dell'opponente era indirettamente provato anche dalla delibera sociale della alla cui redazione aveva partecipato, quale CP_3
segretario, anche lo stesso sig , delibera mai contestata dall'opponente. Pt_1
L'opponente contestava la supposta simulazione rilevando che ribadito che il rapporto di mutuo era intercorso direttamente tra il Notaio ed il sig. essendo CP_1 Pt_1
poi irrilevante, rispetto all'opposto, la destinazione delle somme da parte dell'opponente.
In ogni caso l'opposto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di
D'esposito e così concludeva: Pt_2
“ - in via preliminare: - autorizzare la chiamata in causa del sig. Parte_2
e differire all'uopo la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc.
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni innanzi formulate;
nel merito - rigettare l'opposizione proposta per le motivazioni così come gradatamente formulate in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, parimenti condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di la somma di Euro 164.500,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi;
- in via ancora più gradata, nell'ipotesi - che comunque si contesta – di accertamento della reclamata simulazione, condannare il sig. al pagamento Parte_2
in favore dell'opposto della somma di la somma di Euro 164.500,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva il quale esponeva Parte_2
che rispetto al Decreto Ingiuntivo opposto aveva proposta tempestiva opposizione, in proprio e quale legale rappresentante della il cui conseguente giudizio CP_3
pendeva innanzi al medesimo Tribunale di Avellino, RG 321/2019, G.M. Dott.ssa
UL SA.
Il Dott. nel contestare quanto argomentato dall'opposto rilevava Parte_2
che l'assetto sostanziale della dinamica del rapporto che aveva coinvolto le parti era stato da queste ultime solo formalmente e fittiziamente ricondotto ad un rapporto di mutuo essendo stato il Notaio soggetto attivo nelle vicende imprenditoriali CP_1
condotte dal Dott. e dal Dott. e, quindi, dalle Società ad essi Parte_2 Pt_1 riconducibili, assumendo una posizione che non si è limitata a quella dell'Ufficiale rogante di diversi atti ma, piuttosto, di piena partecipazione alle stesse, delle quali ha condiviso le sorti, i successi, le difficoltà e le problematiche, per poi sottrarsi a tale ruolo allorquando si era verificato il fallimento di alcune società.
La scrittura privata pertanto era un espediente per il Notaio per recuperare quanto aveva investito nelle operazioni di compartecipazione agli interessi Societari finanziando e sostenendo le diverse iniziative edilizie intraprese da e da Pt_1
, mediante pagamenti eseguiti secondo varie modalità: in contanti e/o con Parte_2
assegni intestati direttamente alle varie Società o al Dott. e ad Parte_2 Pt_1
assegni che, in tale ultimo caso, venivano dagli stessi puntualmente ed immediatamente girati alle diverse società per finanziarne le attività. Negava di aver mai percepito prestiti diretti da parte dell'opposto . Da cui il carattere simulato della scrittura privata per la giustificazione causale in essa dedotta.
Il terzo chiamato quindi così concludeva:
“dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo e disporre la revoca dello stesso per le ragioni esposte;
Nel merito, in accoglimento dell'eccezione di simulazione della scrittura privata del 27 novembre 2013 o, in via alternativa, di nullità totale o parziale della stessa per illiceità della causa e/o per mancanza di una valida giustificazione causale, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto la domanda avanzata dal Notaio nei confronti dell'esponente. CP_1
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a vantaggio del sottoscritto Avvocato che ne ha fatto anticipo”.
La causa veniva istruita con la prova orale articolata dalle parti e all'esito dell'istruttoria veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al giorno
08/03/2022. La causa subiva vari rinvii finchè all'udienza del 20/06/2025 la scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Ritiene questo Giudicante, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei testi escussi, che l'opposizione spiegata da sia Parte_1
infondata e debba essere, pertanto, rigettata. Orbene, nel caso in esame, la questione posta all'attenzione del Giudicante riguarda la dichiarazione di ricognizione del debito sottoscritta dall'opponente e il rapporto sottostante, costituito precedentemente dalle parti.
Occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena volto a confermare o meno la sussistenza e/o la validità del credito azionato in monitorio e che il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale conserva la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Tale giudizio, pertanto, è caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Orbene, la
Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova gravante sul creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione positiva, si considera assolto con la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza (Cass. SS. UU. nr. 13533/2001). Ciò detto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da deriverebbe dalla scrittura privata del Controparte_1
27/11/2013, sottoscritta dall e avente natura di ricognizione di debito, Pt_1
attraverso la quale quest'ultimo dichiarava di essere debitore, nei confronti di controparte, della somma di euro 164.500,00, a titolo di restituzione di quanto ricevuto dal in prestito . CP_1
Occorre innanzitutto valutare correttamente la scrittura privata firmata dall Pt_1
la quale, ad avviso dell'opposta, costituirebbe dichiarazione confessoria circa la posizione debitoria di controparte. A tal fine, è opportuno effettuare una distinzione tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e della confessione. La prima, disciplinata dall'art. 1988 c.c., ha per oggetto rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, mentre la seconda - disciplinata dagli artt. 2730 e segg. c.c. - ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte (Cass. 30 gennaio 1975, n. 363). Partendo da questa distinzione, la giurisprudenza giunge, quindi, ad affermare che la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Sicché, anche in tale ipotesi vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 c.c. - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa;
mentre le particolari limitazioni di prova previste dall'art. 2732 c.c. per la confessione (impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza), potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. 20 gennaio 1995, n. 629; 19 maggio 1975, n. 1972). Nel caso di specie, la dichiarazione autografa del 27/11/2013 riconosce la sussistenza di una posizione debitoria dell' nei confronti del Pt_1
ma non puòassumere valore confessorio rispetto all'an e al quantum CP_1
debeatur, dovendo invece essere considerate alla stregua di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c
In riferimento ad essa, la Suprema Corte ha affermato che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
Ciò detto, dai fatti di causa, accertati tramite l'acquisizione degli atti di cui ai fascicoli di parte e una breve istruttoria documentale, emerge che 'opposto vanta una posizione creditoria nei confronti dell'opponente.
Orbene va premesso che, come sopra detto, la richiesta di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto è basata sulla scrittura privata stipulata tra le odierne parti in data 27/11/2013, il cui contenuto è stato espressamente riconosciuto dall Pt_1
In detta scrittura, infatti, le parti del presente giudizio dichiaravano tra l'altro in premessa:” il dott. notaio in Avellino è creditore nei confronti del Controparte_1
dott. della somma di € 164.500,00 , oltre interessi ed accessori di Parte_1
legge, quale credito per prestiti personali effettuati all giusti titoli che si Pt_1
allegano in fotocopia….:” e all'art. 4 della detta scrittura :”il dott. Parte_1
espressamente riconosce il credito certo liquido ed esigibile vantato dal Notaio nei suoi confronti, per i titoli in premessa analiticamente indicati”. Controparte_1
Va ribadito che, la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che si presume esistente e valido fino a prova contraria. L'istituto in esame determina, dunque, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, tale per cui il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto;
l'efficacia vincolante dello stesso viene meno, però, qualora il debitore dimostri in giudizio che il rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo allo stesso rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr., ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass., sez. III, sent.
n. 11332/2009). Sul punto si rileva che in assenza di prova contraria, non fornita dall' opponente che si è limitato a contestarne la legittimità per inesistenza del rapporto sottostante, senza fornire alcun supporto probatorio a tale assunto, risulta dimostrata la sussistenza di una valida ed efficace ricognizione di debito operata da Parte_1 nei confronti di . Controparte_1
Parimenti prive di pregio sono le eccezioni sollevate dall'opponente in merito al diverso titolo, rispetto a quello indicato nella scrittura privata in esame. Sia l'opponente che il terzo chiamato hanno dedotto la simulazione della detta scrittura considerato che l'opposto era da considerarsi socio di fatto di alcune società che aveva finanziato con le somme di cui alla scrittura e confluite nelle dette società. A tal proposito si evidenzia la genericità dell'eccezione atteso che non sono indicate le società in cui l'opposto avrebbe rivestito la qualità di socio di fatto, né gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'assunzione di tale veste in capo all'opposto e il fatto che le somme versate sarebbero confluite nelle società di cui non si indica neppure il nome. La prova quindi dell'eventuale diverso titolo dei pagamenti non è stata fornita dal debitore, che era gravato del relativo onere probatorio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica e consolidata (cfr. Cass. 2020/24451).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal
D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza . Compensa le spese del giudizio tra l'attore e il terzo chiamato. Ed infatti, la regola generale della soccombenza implicherebbe che dette spese debbano gravare sulla parte soccombente, ovvero sulla parte opponente, salva di ipotesi di chiamata manifestamente arbitraria ad opera del chiamante vittorioso. ( cfr. es. sulla chiamata in garanzia Cass. n. 23123/2019)
Nell'odierna vicenda fattuale non si può ritenere che la sua chiamata in giudizio – autorizzata dal giudice sebbene la causa non fosse tecnicamente comune al terzo - sia palesemente arbitraria, in considerazione delle deduzioni di parte opponente ma le spese di lite del terzo, che dovrebbero pertanto gravare sull'opposto, vanno compensate, proprio in ragione delle motivazioni di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1427/2018, R.G.
n. 3734/2018 , emesso dal Tribunale di Avellino il 10/11/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida nella somma di € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione ove richiesto. compensa le spese di lite nei confronti del terzo chiamato.
Così deciso in Avellino il 21 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale