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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 112/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PROCHILO GIUSEPPE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dall'avv. MISURALE FRANCESCO Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Premesso che: con ricorso depositato in data 6.2.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 01020239001251614000 notificatagli in data 26.7.2023 nei limiti in cui richiama l'avviso di addebito n. 31020160000931902000, indicato come notificato in data
21.12.2016, eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo che ne CP_1 costituisce l'oggetto comunque verificatasi in assenza di atti interruttivi tra la data dell'asserita notifica del titolo e la notifica dell'intimazione di pagamento. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. NEL MERITO: Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati
e per l'effetto accertare e dichiarare: 1) l'illegittimità, la nullità della intimazione di pagamento n.
01020239001251614000 poichè estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso e
1 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, in quanto prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente portati dal presupposto avviso di addebito n. 31020160000931902000 in quanto prescritti ai sensi CP_1 dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre esborsi (spese di iscrizione della causa a ruolo), spese di trasferta, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4. Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame.”.
L si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e CP_1 in ogni caso richiamando la normativa emergenziale adottata in periodo covid che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi. L'ente ha quindi chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è costituita in giudizio altresì l , eccependo anch'essa la Controparte_3 tardività dell'opposizione e in subordine il suo rigetto sostenendo che alcuna prescrizione sia maturata con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito indicato, sia tenuto conto della sospensione dei relativi termini disposta dalla normativa emergenziale covid sia della notifica in data 11.1.2022 di altra intimazione di pagamento richiamante il medesimo titolo. La resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso depositato in data 7.2.2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 medesima intimazione di pagamento n. 01020239001251614000 notificatagli in data 26.7.2023 nei limiti in cui richiama l'avviso di addebito n. 31020160000309408000, indicato come notificato in data 6.6.2016, eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo che ne CP_1 costituisce l'oggetto, comunque verificatasi in assenza di atti interruttivi tra la data dell'asserita notifica del titolo e la notifica dell'intimazione di pagamento. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. NEL MERITO: Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati
e per l'effetto accertare e dichiarare: 1) l'illegittimità, la nullità della intimazione di pagamento n.
01020239001251614000 poichè estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, in quanto prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente portati dal
2 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
presupposto avviso di addebito n. 31020160000309408000 in quanto prescritti ai sensi CP_1 dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre esborsi (spese di iscrizione della causa a ruolo), spese di trasferta, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4. Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame.”.
L e l si sono costituiti anche nel giudizio così instaurato, CP_1 Controparte_3 chiedendone la riunione al precedente e ribadendo le medesime eccezioni e difese.
I procedimenti sono stati successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e così decisa.
Considerato che:
- l'opposizione oggetto di causa, essendo volta ad inibire l'esecuzione tramite allegazione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento) va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo;
pertanto, l'eccezione di tardività sollevata da entrambi gli enti resistenti è infondata;
- in ogni caso la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
31020160000931902000 e del credito portato dall'avviso di addebito n.
31020160000309408000 non è maturata;
- l ha dato prova di aver notificato al ricorrente a mezzo Controparte_3 pec in data 11.1.2022 l'intimazione di pagamento n. 010 2021 90003372 18/000 che richiama sia l'avviso di addebito n. 31020160000931902000 sia l'avviso di addebito n.
31020160000309408000; alcuna contestazione circa la correttezza dell'indirizzo pec del destinatario è stata sollevata;
- “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 18684 del 2023).” (Cassazione civile sez. trib.,
04/07/2025, n.18200);
3 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
- inoltre, deve darsi atto che, per effetto della normativa emergenziale dovuta al notorio stato di pandemia da COVID-19, è stata sospesa l'attività di riscossione, con conseguente sospensione, per il medesimo periodo, del decorso della prescrizione;
nello specifico, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv., con mod., nella L. n. 27 del 2020 e succ. modd. ed integrazioni, ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159.”; l'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015, espressamente richiamato, a sua volta, sancisce che, in caso di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali, sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza, anche per l'attività di accertamento e riscossione, in favore degli Enti previdenziali;
- deriva dall'applicazione della normativa richiamata, che il termine di prescrizione, che sarebbe maturato in data 21.12.2021 (cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 21.12.2016) per l'avviso di addebito n. 31020160000931902000 e in data
6.6.2021 (cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 6.6.2016) per l'avviso di addebito n. 31020160000309408000, sia stato definitivamente spostato in avanti di 532 giorni, sicchè la notifica dell'atto interruttivo sopra indicato in data 11.1.2022 è pienamente efficace;
- quanto all'eccezione, sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2024 relativamente all'inammissibilità del mandato da parte dell ad avvocato del libero foro, formulata con esclusivo richiamo alla pronuncia n. CP_4
10320/2024 della Corte di Cassazione, non coglie nel segno;
la pronuncia richiamata, infatti, fa riferimento alla difesa nel giudizio di legittimità, specificamente alle liti concernenti
“attività di riscossione” pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione civile o tributaria;
- altrettanto infondate sono le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti, che risulta firmata digitalmente dall'avv. Misurale anche per autentica della firma elettronica del
Contenzioso e alla nullità della procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile conferita al Responsabile Contenzioso che Parte_3 al fondo reca la dicitura che trattasi di “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n.
82.” (non di copia scansionata da documento analogico ossia copia per immagine su
4 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
supporto informatico di un documento analogico), su cui è apposta la firma digitale dell'avvocato Misurale all'atto del deposito nel fascicolo telematico;
- in conclusione, il ricorso dev'essere rigettato;
- si precisa che le note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2024, quanto al merito, si riferiscono esclusivamente all'avviso di addebito n. 31020160000309408000 e comunque contengono eccezioni nuove ed ormai precluse attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore complessivo delle domande e dell'attività processuale svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.730,00 (€ 1.865,00 in favore di ciascuna), oltre accessori di legge.
Alessandria, 10.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/07/2025 nella causa n. 112/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PROCHILO GIUSEPPE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dall'avv. MISURALE FRANCESCO Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Premesso che: con ricorso depositato in data 6.2.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 01020239001251614000 notificatagli in data 26.7.2023 nei limiti in cui richiama l'avviso di addebito n. 31020160000931902000, indicato come notificato in data
21.12.2016, eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo che ne CP_1 costituisce l'oggetto comunque verificatasi in assenza di atti interruttivi tra la data dell'asserita notifica del titolo e la notifica dell'intimazione di pagamento. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. NEL MERITO: Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati
e per l'effetto accertare e dichiarare: 1) l'illegittimità, la nullità della intimazione di pagamento n.
01020239001251614000 poichè estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso e
1 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, in quanto prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente portati dal presupposto avviso di addebito n. 31020160000931902000 in quanto prescritti ai sensi CP_1 dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre esborsi (spese di iscrizione della causa a ruolo), spese di trasferta, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4. Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame.”.
L si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e CP_1 in ogni caso richiamando la normativa emergenziale adottata in periodo covid che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi. L'ente ha quindi chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è costituita in giudizio altresì l , eccependo anch'essa la Controparte_3 tardività dell'opposizione e in subordine il suo rigetto sostenendo che alcuna prescrizione sia maturata con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito indicato, sia tenuto conto della sospensione dei relativi termini disposta dalla normativa emergenziale covid sia della notifica in data 11.1.2022 di altra intimazione di pagamento richiamante il medesimo titolo. La resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso depositato in data 7.2.2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 medesima intimazione di pagamento n. 01020239001251614000 notificatagli in data 26.7.2023 nei limiti in cui richiama l'avviso di addebito n. 31020160000309408000, indicato come notificato in data 6.6.2016, eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo che ne CP_1 costituisce l'oggetto, comunque verificatasi in assenza di atti interruttivi tra la data dell'asserita notifica del titolo e la notifica dell'intimazione di pagamento. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. NEL MERITO: Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati
e per l'effetto accertare e dichiarare: 1) l'illegittimità, la nullità della intimazione di pagamento n.
01020239001251614000 poichè estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, in quanto prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2. Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi previdenziali, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente portati dal
2 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
presupposto avviso di addebito n. 31020160000309408000 in quanto prescritti ai sensi CP_1 dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre esborsi (spese di iscrizione della causa a ruolo), spese di trasferta, IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi/liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese;
4. Con sentenza esecutiva ex lege, nonostante gravame.”.
L e l si sono costituiti anche nel giudizio così instaurato, CP_1 Controparte_3 chiedendone la riunione al precedente e ribadendo le medesime eccezioni e difese.
I procedimenti sono stati successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente soggettiva.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e così decisa.
Considerato che:
- l'opposizione oggetto di causa, essendo volta ad inibire l'esecuzione tramite allegazione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento) va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo;
pertanto, l'eccezione di tardività sollevata da entrambi gli enti resistenti è infondata;
- in ogni caso la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
31020160000931902000 e del credito portato dall'avviso di addebito n.
31020160000309408000 non è maturata;
- l ha dato prova di aver notificato al ricorrente a mezzo Controparte_3 pec in data 11.1.2022 l'intimazione di pagamento n. 010 2021 90003372 18/000 che richiama sia l'avviso di addebito n. 31020160000931902000 sia l'avviso di addebito n.
31020160000309408000; alcuna contestazione circa la correttezza dell'indirizzo pec del destinatario è stata sollevata;
- “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 18684 del 2023).” (Cassazione civile sez. trib.,
04/07/2025, n.18200);
3 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
- inoltre, deve darsi atto che, per effetto della normativa emergenziale dovuta al notorio stato di pandemia da COVID-19, è stata sospesa l'attività di riscossione, con conseguente sospensione, per il medesimo periodo, del decorso della prescrizione;
nello specifico, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv., con mod., nella L. n. 27 del 2020 e succ. modd. ed integrazioni, ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159.”; l'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015, espressamente richiamato, a sua volta, sancisce che, in caso di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali, sono sospesi altresì i termini di prescrizione e decadenza, anche per l'attività di accertamento e riscossione, in favore degli Enti previdenziali;
- deriva dall'applicazione della normativa richiamata, che il termine di prescrizione, che sarebbe maturato in data 21.12.2021 (cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 21.12.2016) per l'avviso di addebito n. 31020160000931902000 e in data
6.6.2021 (cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di addebito del 6.6.2016) per l'avviso di addebito n. 31020160000309408000, sia stato definitivamente spostato in avanti di 532 giorni, sicchè la notifica dell'atto interruttivo sopra indicato in data 11.1.2022 è pienamente efficace;
- quanto all'eccezione, sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2024 relativamente all'inammissibilità del mandato da parte dell ad avvocato del libero foro, formulata con esclusivo richiamo alla pronuncia n. CP_4
10320/2024 della Corte di Cassazione, non coglie nel segno;
la pronuncia richiamata, infatti, fa riferimento alla difesa nel giudizio di legittimità, specificamente alle liti concernenti
“attività di riscossione” pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione civile o tributaria;
- altrettanto infondate sono le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti, che risulta firmata digitalmente dall'avv. Misurale anche per autentica della firma elettronica del
Contenzioso e alla nullità della procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile conferita al Responsabile Contenzioso che Parte_3 al fondo reca la dicitura che trattasi di “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n.
82.” (non di copia scansionata da documento analogico ossia copia per immagine su
4 RGL n. 112/2024 (+ 116/2024)
supporto informatico di un documento analogico), su cui è apposta la firma digitale dell'avvocato Misurale all'atto del deposito nel fascicolo telematico;
- in conclusione, il ricorso dev'essere rigettato;
- si precisa che le note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2024, quanto al merito, si riferiscono esclusivamente all'avviso di addebito n. 31020160000309408000 e comunque contengono eccezioni nuove ed ormai precluse attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore complessivo delle domande e dell'attività processuale svolta, nonché della linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.730,00 (€ 1.865,00 in favore di ciascuna), oltre accessori di legge.
Alessandria, 10.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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