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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17691 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18938/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 17.12.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per gli opponenti, in sostituzione dell'Avvocato Alessandro Caldaroni, l'Avvocata Gigliola Caldaroni la quale si riporta agli atti e chiede la decisione della causa.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato Pietro Papè, l'Avvocato Michele Baldacci il quale si riporta alle note conclusive e i precedenti atti di parte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado R.G.A.C.
18938/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Parte_1 Parte_2
(Avvocato Alessandro Caldaroni);
- opponenti -
e la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (Avvocato Pietro Papè);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della definizione della presente controversia, appare opportuno riportare il testo dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.2.2024, con la quale questo giudicante ha così
motivato e disposto:
“rilevato che, pur in presenza di un disconoscimento inerente alla sottoscrizione relativa al conto
corrente, gli opponenti non hanno disconosciuto le firme afferenti all'apertura di credito ed alla
fideiussione, né hanno contestato alcunché in ordine a tali due ultimi rapporti;
considerato, pertanto, che le operazioni relative all'apertura di credito – ancorché siano annotate
sul conto corrente del quale è stata disconosciuta la firma – e la garanzia fideiussoria risultano
provate nella loro esistenza, validità ed efficacia, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte,
c.p.c.;
p.q.m.
letto l'art.648 c.p.c., concede la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.1016/2023,
reso dal Tribunale di Roma il 15 – 17.1.2023;
assegna i termini ex art.183, VI comma, c.p.c.:
- di trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.1);
- di ulteriori trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.2);
- di ulteriori venti giorni per gli incombenti previsti dal n.3);
rinvia per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 4 luglio 2024, ore 15,30”.
2. Non essendo emersi elementi di novità, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento.
Ed infatti, come già rappresentato, il disconoscimento delle sottoscrizioni ad opera degli opponenti ha avuto ad oggetto le sole sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura del conto corrente bancario e non quelle presenti sui contratti di apertura di credito e di fideiussione, in merito ai quali nulla è stato dedotto.
Pertanto, sebbene le operazioni inerenti all'apertura di credito siano state annotate – come è ovvio –
sugli estratti del conto corrente bancario, al quale l'affidamento accede, l'esistenza, la validità e l'efficacia di dette movimentazioni non risultano contestate e, quindi, ai sensi dell'art.115, I comma,
ultima parte, pienamente dimostrate.
Del resto, appare contraddittoria la condotta della che, da un lato, non contesta Parte_1
l'esistenza di un rapporto di apertura di credito, dall'altro, si limita a negare l'avvenuta stipulazione di un contratto di conto corrente bancario che, rispetto al primo, rappresenta solo uno strumento di annotazione delle varie poste.
3. Quanto alla deduzione degli opponenti secondo cui non sarebbero dovute le somme eccedenti i limiti indicati nel contratto di apertura di credito, occorre osservare che quest'ultimo prevede la possibilità dello sconfinamento da parte dell'accreditato (cfr. doc.
4.2 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione), fenomeno che implica una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito,
senza alterare le condizioni contrattuali originarie (cfr. infra Cass. civ., 11.9.1998, n.9018).
Non coglie nel segno, dunque, l'affermazione secondo cui la statuizione di un limite nell'apertura di credito lascia presumere che la banca non abbia mai concesso gli importi oltre tale limite –
concedendo all'accreditata di “sconfinare”, appunto – considerato che la società opponente ha regolarmente fruito delle somme concesse oltre tali limiti – e, quindi, “sconfinando” – senza contestare specificamente alcuna posta, né in sede giudiziale, né in sede stragiudiziale.
4. Ne segue la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione e conferma del provvedimento monitorio.
5. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e dal Sig. ; Parte_2
- per l'effetto, conferma revoca il decreto ingiuntivo n.1016/2023, reso dal Tribunale di Roma il
15 – 17.1.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1
il Sig. , al pagamento, in solido tra loro ed in favore della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 17.12.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per gli opponenti, in sostituzione dell'Avvocato Alessandro Caldaroni, l'Avvocata Gigliola Caldaroni la quale si riporta agli atti e chiede la decisione della causa.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocato Pietro Papè, l'Avvocato Michele Baldacci il quale si riporta alle note conclusive e i precedenti atti di parte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado R.G.A.C.
18938/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. Parte_1 Parte_2
(Avvocato Alessandro Caldaroni);
- opponenti -
e la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (Avvocato Pietro Papè);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.12.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della definizione della presente controversia, appare opportuno riportare il testo dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29.2.2024, con la quale questo giudicante ha così
motivato e disposto:
“rilevato che, pur in presenza di un disconoscimento inerente alla sottoscrizione relativa al conto
corrente, gli opponenti non hanno disconosciuto le firme afferenti all'apertura di credito ed alla
fideiussione, né hanno contestato alcunché in ordine a tali due ultimi rapporti;
considerato, pertanto, che le operazioni relative all'apertura di credito – ancorché siano annotate
sul conto corrente del quale è stata disconosciuta la firma – e la garanzia fideiussoria risultano
provate nella loro esistenza, validità ed efficacia, a mente dell'art.115, I comma, ultima parte,
c.p.c.;
p.q.m.
letto l'art.648 c.p.c., concede la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.1016/2023,
reso dal Tribunale di Roma il 15 – 17.1.2023;
assegna i termini ex art.183, VI comma, c.p.c.:
- di trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.1);
- di ulteriori trenta giorni per gli incombenti previsti dal n.2);
- di ulteriori venti giorni per gli incombenti previsti dal n.3);
rinvia per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 4 luglio 2024, ore 15,30”.
2. Non essendo emersi elementi di novità, deve confermarsi il contenuto del richiamato provvedimento.
Ed infatti, come già rappresentato, il disconoscimento delle sottoscrizioni ad opera degli opponenti ha avuto ad oggetto le sole sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura del conto corrente bancario e non quelle presenti sui contratti di apertura di credito e di fideiussione, in merito ai quali nulla è stato dedotto.
Pertanto, sebbene le operazioni inerenti all'apertura di credito siano state annotate – come è ovvio –
sugli estratti del conto corrente bancario, al quale l'affidamento accede, l'esistenza, la validità e l'efficacia di dette movimentazioni non risultano contestate e, quindi, ai sensi dell'art.115, I comma,
ultima parte, pienamente dimostrate.
Del resto, appare contraddittoria la condotta della che, da un lato, non contesta Parte_1
l'esistenza di un rapporto di apertura di credito, dall'altro, si limita a negare l'avvenuta stipulazione di un contratto di conto corrente bancario che, rispetto al primo, rappresenta solo uno strumento di annotazione delle varie poste.
3. Quanto alla deduzione degli opponenti secondo cui non sarebbero dovute le somme eccedenti i limiti indicati nel contratto di apertura di credito, occorre osservare che quest'ultimo prevede la possibilità dello sconfinamento da parte dell'accreditato (cfr. doc.
4.2 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione), fenomeno che implica una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito,
senza alterare le condizioni contrattuali originarie (cfr. infra Cass. civ., 11.9.1998, n.9018).
Non coglie nel segno, dunque, l'affermazione secondo cui la statuizione di un limite nell'apertura di credito lascia presumere che la banca non abbia mai concesso gli importi oltre tale limite –
concedendo all'accreditata di “sconfinare”, appunto – considerato che la società opponente ha regolarmente fruito delle somme concesse oltre tali limiti – e, quindi, “sconfinando” – senza contestare specificamente alcuna posta, né in sede giudiziale, né in sede stragiudiziale.
4. Ne segue la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione e conferma del provvedimento monitorio.
5. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e dal Sig. ; Parte_2
- per l'effetto, conferma revoca il decreto ingiuntivo n.1016/2023, reso dal Tribunale di Roma il
15 – 17.1.2023, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1
il Sig. , al pagamento, in solido tra loro ed in favore della Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 4.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 dicembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò