CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 216 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Valerio Simonelli e domiciliato presso lo studio del difensore in Tarquinia (VT) viale Igea n. 6 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Carolla e dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
, in persona del Responsabile degli Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Lazio dott. , rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura in atti, dall'avv. Giulia Rocco e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Latina via Priverno n. 51 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 05/10/2023. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 25/10/2018 la notifica a Parte_1 mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576 2018 0000 3056 000, emessa sul presupposto del mancato pagamento di cartelle ed avvisi di addebito per un importo complessivo (relativo unicamente agli atti di competenza del giudice ordinario) pari ad € 35.014,23, adiva il Tribunale di Civitavecchia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia dell'Atto di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576 2018 0000 3056 000 …; Ulteriormente in via PRELIMINARE: Laddove venga accolto almeno un vizio relativo all'inesistenza dell'atto (ad esempio, per l'inesistenza della notifica via PEC), si chiede, nella parte motiva, di dichiarare la inesistenza dell'atto disponendone la cancellazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e, per l'effetto, nella parte dispositiva, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, per assenza dell'oggetto da impugnare disponendone, comunque, la cancellazione/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Nel MERITO In tutti gli altri casi, accogliere il ricorso proposto, e, per l'effetto: - accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca emesso dall conseguentemente, dichiararne Controparte_4
l'annullamento per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute e ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”.
1.1. Eccepiva, in particolare, il ricorrente: i) la nullità/inesistenza della notifica del preavviso di ipoteca, in quanto eseguita a mezzo pec ma avente ad oggetto un atto non munito di firma digitale e non dotato di attestazione apposta da pubblico ufficiale di conformità all'originale; ii) la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca, non potendo l' attestare con fede Controparte_2 privilegiata di aver allegato alla comunicazione preventiva l'elenco delle cartelle;
iii) la mancata indicazione nella comunicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario;
iv) la genericità dei conteggi attinenti le somme richieste a titolo di interessi moratori;
v) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per essere decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito inseriti nel dettaglio di debito e non avendo l'Amministrazione finanziaria notificato, prima di procedere alla preventiva iscrizione ipotecaria, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.p.r. n. 602/1973; vi) la decadenza dal diritto di procedere in via esecutiva per mancata iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di cui agli artt. 25 e 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999; vii) la nullità della comunicazione preventiva per violazione della legge n. 212/2000 ed, in particolare, per aver omesso di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
1.2. Nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, il ricorrente deduceva di aver aderito alla c.d. rottamazione ter e di aver proceduto con l' CP_5
2
[...] ad una compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i propri crediti, con conseguente annullamento della posizione da parte di : chiedeva, pertanto, dichiararsi la CP_5 cessazione della materia del contendere ed il consequenziale annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
1.3. Il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 20/07/2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda proposta, per essere la stessa devoluta alla competenza del Tribunale di Viterbo limitatamente alla cartella n. 125 2010 0013259465 000, nonché agli avvisi di addebito n. 425 2012 0000710280 000, n. 425 2014 0001525818 000, n. 425 2015 0001164212 000, n. 425 2016 0001023374 000, n. 425 2016 0001956412 000, n. 425 2017 0001423156 000, ed in pari data pronunciava la sentenza n. 247/2022 riguardo ai residui avvisi di addebito n. 425 2014 0001001980 000, n. 425 2015 0001254376 000 e n. 425 2017 0001700439 000 così statuendo: “dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai residui avvisi di addebito n. 425 2014 0001001980 000, n. 425 2015 0001254376 000 e n. 425 2017 0001700439 000 e condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida in € 888,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa in favore di ciascuna parte resistente”. Premesso che il ricorrente, dopo aver aderito alla richiesta di definizione agevolata conformemente al disposto di cui all'art. 3, co. 6, D.L. n. 119/2018, non aveva provveduto a rinunziare agli atti del giudizio stante l'impegno assunto in tal senso in seno alla richiesta stessa, ed era comunque decaduto dal beneficio della rottamazione per mancato rispetto del piano agevolato, tanto che aveva CP_5 dedotto l'intervenuta revoca della rottamazione concessa in data 09/12/2019, ha evidenziato il Tribunale di Civitavecchia che, comunque, gli avvisi risultavano azzerati, come attestato dall'estratto di ruolo, ossia sgravati dall' in epoca CP_1 successiva alla sua costituzione in giudizio all'esito di pagamenti intervenuti in data 09/11/2021, e tale sgravio rendeva superfluo ogni ulteriore esame delle doglianze attoree essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
1.4. ha, quindi, depositato ricorso in riassunzione presso il Parte_1
Tribunale di Viterbo, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia dell'Atto di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576 2018 0000 3056 000 …, limitatamente alla cartella n. 125 2010 0013259465000, nonché agli avvisi di addebito n. 425 2012 0000710280000 n. 425 2014 0001525818000, n. 425 2015 0001164212000, n. 425 2016 0001023374000, n. 425 2016 0001956412000, n. 425 2017 00014231560, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente;
Ulteriormente in via PRELIMINARE: Laddove venga accolto almeno un vizio relativo all'inesistenza dell'atto (ad esempio, per l'inesistenza della notifica via PEC), si chiede, nella parte motiva, di dichiarare la inesistenza dell'atto disponendone la cancellazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e, per l'effetto, nella parte dispositiva, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, per assenza dell'oggetto da impugnare disponendone, comunque, la cancellazione/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Nel MERITO In tutti gli altri casi, accogliere il ricorso proposto, e, per l'effetto: - accertare e dichiarare alla luce della compensazione di un credito iva la cessazione della materia del contendere e il conseguenziale di Iscrizione Controparte_6
Ipotecaria Num. 12576 2018 0000 300 9000 – Fascicolo N° 2018/71841 a carico del
3 sig. ; - accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e, Parte_1 comunque, l'inefficacia dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca emesso dall conseguentemente, dichiararne Controparte_4
l'annullamento per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute e ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 2. Nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Viterbo ha così statuito: “- decidendo sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ed avverso l'avviso di Controparte_4 CP_1 iscrizione di ipoteca n. 12576 2018 0000 3056 000 notificato in data 25/10/2018, preso atto dell'annullamento della posizione debitoria derivante al ricorrente dalla cartella di pagamento n. 12520100013259465-000 e dagli avvisi di addebito nn. CP_1
42520120000710280000, 4252014-0001525818000, 42520150001164212-000, 42520160001023374000, 42520160001956412000 e 42520170001423156000, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito;
respinge ogni altra domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti convenute in € 3.450,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2.1. Premessa l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti convenute, di tardività della riassunzione, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere inerente l'accertamento negativo del credito, essendo pacifico che i debiti portati dalla cartella di pagamento n. 125 2010 0013259465 000 e dagli avvisi di addebito nn. 425 2012 CP_1
0000710280 000, 425 2014 0001525818 000, 425 2015 0001164212 000, 425 2016 0001023374 000, 425 2016 0001956412 000 e 425 2017 0001423156 000 fossero stati estinti in virtù di pagamenti (di compensazione secondo parte ricorrente) eseguiti in data 09/11/2021, con conseguente annullamento delle corrispondenti posizioni debitorie. Ha ritenuto, pertanto, il primo giudice che l'estinzione dei predetti debiti, intervenuta tra la proposizione dell'originario ricorso e la sua riassunzione, avesse determinato l'automatica ed implicita riduzione, per il corrispondente importo, del debito complessivo di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria, senza determinarne in sé alcuna inefficacia o invalidità sopravvenute del preavviso medesimo.
2.2. Ciò posto, e considerato che la rinuncia al ricorso contenuta nelle note depositate in data 23/09/2023 non risultava notificata alle controparti ed accettata, il Tribunale ha ritenuto di dover pronunciare anche sulla autonoma domanda di annullamento del preavviso di ipoteca per vizi di forma e di contenuto, non potendosi ritenere operante in tale ambito la cessazione della materia del contendere, non essendo stata la definizione delle pendenze seguita dall'annullamento del preavviso. Nello specifico, il giudice di prime cure: a) ha dichiarato inammissibili le questioni concernenti il merito della pretesa o anche violazioni antecedenti l'iscrizione al ruolo che avrebbero dovuto essere sollevate con opposizione al ruolo ex art. 24 D.Lgs 46/99, nel termine ivi previsto, in mancanza della quale la pretesa deve ormai ritenersi incontestabile, come pure inammissibile l'eccezione di decadenza dalla riscossione per presunta violazione del d.lgs. n. 46/99 artt. 25 e 36 comma 6; b) ha escluso l'inesistenza dell'invio a
4 mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto privo di efficacia esecutiva e volto unicamente ad informare il contribuente della futura iscrizione in caso di omesso pagamento, non esistendo preclusioni in ordine alle modalità di comunicazione e non potendo una eventuale mera irregolarità della notifica riflettersi sulla validità ed efficacia dell'atto che ha raggiunto il proprio scopo;
c) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della comunicazione per l'impossibilità del concessionario di attestare con fede privilegiata l'allegazione dell'elenco delle cartelle alla comunicazione, non prevedendo l'art. 77 d.p.r. n. 602/1073 alcuna allegazione;
d) ha ritenuto infondata la doglianza, peraltro tardiva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 29, co. 2, d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., della mancata indicazione della data di consegna dei ruoli, che costituisce elemento non richiesto e non necessario ai fini dell'informazione cui è finalizzata la comunicazione;
e) ha ritenuto altresì infondata la doglianza inerente la violazione e mancata indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati, avendo il preavviso di ipoteca quali suoi presupposti titoli esecutivi rappresentati da cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di cui deve ritenersi incontestata la conoscenza da parte del ricorrente e l'omessa opposizione;
f) ha considerato infondata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, configurando tale norma l'intimazione come condizione per procedere all'esecuzione forzata (quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella) e non anche come condizione per la iscrizione dell'ipoteca, la quale non attiene ancora alla fase di esecuzione bensì ad una fase preliminare ed antecedente in funzione di garanzia;
g) ha ritenuto, infine, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, essendo l'obbligo di richiedere i chiarimenti inerente la fase precedente l'iscrizione a ruolo, mentre nel caso di specie la fase in contestazione è di gran lunga successiva a quella della iscrizione a ruolo e, per effetto della notifica delle cartelle o degli avvisi, il debito contributivo deve ormai ritenersi accertato ed incontestato. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di provvedere all'annullamento dell'avviso di iscrizione di ipoteca a fronte della intervenuta rinuncia al ricorso, consequenziale all'adesione alla c.d. rottamazione quater, disponendo altresì la condanna alle spese dell'originaria parte ricorrente e non piuttosto la compensazione delle spese medesime.
3.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
3.2. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_5
3.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Sostiene parte appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dichiarare la cessazione della materia del contendere, omettendo altresì di prendere atto della rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuta adesione alla c.d. rottamazione quater, avendo egli altresì provveduto al pagamento delle prime rate per le posizioni tributarie in essere dinanzi al concessionario per l'esazione dal 01/01/2000 al 30/06/2020, tra le quali anche quelle oggetto di ricorso, ossia le cartelle di pagamento nell'avviso di iscrizione di ipoteca n. 12576 2018 0000 3056 000 notificato in data 25/10/2018. l'Appellante, inoltre, richiama pronunce della
5 Suprema Corte relative alla precedente rottamazione, in cui si afferma che la procedura di rottamazione è una species del più ampio genus della definizione agevolata, che “la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata”, e che l'estinzione per rinuncia comporta la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
5.1. Trattasi di censure inidonee a scalfire le corrette e logiche argomentazioni del giudice di prime cure.
5.2. In primo luogo, non risulta proposta alcuna critica specifica relativamente alla affermazione del primo giudice secondo cui la rinuncia depositata in atti “non risulta notificata alle controparti e tanto meno risulta accettata”: come evidenzia anche l' con la propria memoria, non è ravvisabile nel Controparte_2 contenuto delle note di trattazione scritta depositate in primo grado in data 23/09/2023 una formale declaratoria di rinuncia al ricorso, non essendo state, tra l'altro, dette note notificate alle controparti. L'art. 306 comma 2 c.p.c., difatti, prevede espressamente che “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
5.3. Anche a non voler considerare che la procura speciale depositata in atti non prevede espressamente il conferimento del potere di rinuncia all'intera domanda al difensore, è indubbio che le richiamate note di trattazione scritta non siano state quantomeno notificate alle controparti e , e CP_1 Controparte_2 su questo punto, si ribadisce, alcuna censura è posta dal gravame.
5.4. Con motivazione esente da criticità, inoltre, il primo giudice ha ritenuto cessata la materia del contendere con riguardo all'accertamento negativo del credito, essendo emersa pacificamente in giudizio l'estinzione dei debiti di cui alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di causa, con conseguente annullamento delle relative posizioni debitorie e venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti sul punto.
5.5. Del pari, correttamente il Tribunale ha esaminato le eccezioni ed i rilievi che l'originaria parte ricorrente aveva proposto in merito al preavviso di ipoteca, non potendosi ritenere detto atto travolto dall'intervenuta estinzione dei debiti di cui ai titoli sopra indicati, “atteso che la definizione delle pendenze non risulta essere stata seguita dall'annullamento del preavviso”: e ciò anche considerato che la cartella e gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio costituivano soltanto una parte dell'esposizione debitoria che aveva dato causa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ragion per cui ne è derivata una riduzione implicita del debito complessivo per l'importo di detti titoli, ma senza che ciò abbia comportato l'inefficacia o invalidità sopravvenute del preavviso di ipoteca.
5.6. A ciò si aggiunga che tutte le argomentazioni spese dal giudice di prime cure per confutare i rilievi mossi dal ricorso di primo grado alla forma ed al contenuto della impugnata comunicazione - come sopra riportate - sono rimaste esenti da censura da parte del motivo di gravame.
5.7. D'altro canto, è destituita di fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui la manifestata adesione alla c.d. rottamazione quater avrebbe dovuto di per sé comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed il conseguente annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
6 5.7.1. Difatti, come sottolinea l' , il documento Controparte_2 prodotto dall'odierno appellante a dimostrazione dell'intervenuta adesione alla c.d. rottamazione quater altro non è che un “prospetto informativo”, ossia un elenco di cartelle ed avvisi di addebito che, in ogni caso, non comprende i titoli oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, alcun effetto può spiegare detto documento, e tantomeno avrebbe potuto o potrebbe allo stato determinare l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione da parte dell'originario ricorrente.
5.8. In definitiva, con statuizione ancora una volta corretta e condivisibile, il giudice di prime cure ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, essendo emersa - fermo quanto rilevato in ordine all'accertamento negativo del credito - la evidente soccombenza di detta parte in ordine alle residue domande ed eccezioni, non assumendo alcun rilievo, per le ragioni sopra esposte, la asserita (e non dimostrata) adesione alla c.d. rottamazione quater.
6. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell' Controparte_2 dichiaratosi antistatario. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 216 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Valerio Simonelli e domiciliato presso lo studio del difensore in Tarquinia (VT) viale Igea n. 6 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Carolla e dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
, in persona del Responsabile degli Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Lazio dott. , rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura in atti, dall'avv. Giulia Rocco e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Latina via Priverno n. 51 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 298/2023 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 05/10/2023. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 25/10/2018 la notifica a Parte_1 mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576 2018 0000 3056 000, emessa sul presupposto del mancato pagamento di cartelle ed avvisi di addebito per un importo complessivo (relativo unicamente agli atti di competenza del giudice ordinario) pari ad € 35.014,23, adiva il Tribunale di Civitavecchia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia dell'Atto di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576 2018 0000 3056 000 …; Ulteriormente in via PRELIMINARE: Laddove venga accolto almeno un vizio relativo all'inesistenza dell'atto (ad esempio, per l'inesistenza della notifica via PEC), si chiede, nella parte motiva, di dichiarare la inesistenza dell'atto disponendone la cancellazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e, per l'effetto, nella parte dispositiva, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, per assenza dell'oggetto da impugnare disponendone, comunque, la cancellazione/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Nel MERITO In tutti gli altri casi, accogliere il ricorso proposto, e, per l'effetto: - accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca emesso dall conseguentemente, dichiararne Controparte_4
l'annullamento per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute e ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”.
1.1. Eccepiva, in particolare, il ricorrente: i) la nullità/inesistenza della notifica del preavviso di ipoteca, in quanto eseguita a mezzo pec ma avente ad oggetto un atto non munito di firma digitale e non dotato di attestazione apposta da pubblico ufficiale di conformità all'originale; ii) la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca, non potendo l' attestare con fede Controparte_2 privilegiata di aver allegato alla comunicazione preventiva l'elenco delle cartelle;
iii) la mancata indicazione nella comunicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario;
iv) la genericità dei conteggi attinenti le somme richieste a titolo di interessi moratori;
v) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per essere decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito inseriti nel dettaglio di debito e non avendo l'Amministrazione finanziaria notificato, prima di procedere alla preventiva iscrizione ipotecaria, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.p.r. n. 602/1973; vi) la decadenza dal diritto di procedere in via esecutiva per mancata iscrizione a ruolo dei crediti nei termini di cui agli artt. 25 e 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999; vii) la nullità della comunicazione preventiva per violazione della legge n. 212/2000 ed, in particolare, per aver omesso di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
1.2. Nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale di Civitavecchia, il ricorrente deduceva di aver aderito alla c.d. rottamazione ter e di aver proceduto con l' CP_5
2
[...] ad una compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i propri crediti, con conseguente annullamento della posizione da parte di : chiedeva, pertanto, dichiararsi la CP_5 cessazione della materia del contendere ed il consequenziale annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
1.3. Il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 20/07/2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda proposta, per essere la stessa devoluta alla competenza del Tribunale di Viterbo limitatamente alla cartella n. 125 2010 0013259465 000, nonché agli avvisi di addebito n. 425 2012 0000710280 000, n. 425 2014 0001525818 000, n. 425 2015 0001164212 000, n. 425 2016 0001023374 000, n. 425 2016 0001956412 000, n. 425 2017 0001423156 000, ed in pari data pronunciava la sentenza n. 247/2022 riguardo ai residui avvisi di addebito n. 425 2014 0001001980 000, n. 425 2015 0001254376 000 e n. 425 2017 0001700439 000 così statuendo: “dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai residui avvisi di addebito n. 425 2014 0001001980 000, n. 425 2015 0001254376 000 e n. 425 2017 0001700439 000 e condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida in € 888,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa in favore di ciascuna parte resistente”. Premesso che il ricorrente, dopo aver aderito alla richiesta di definizione agevolata conformemente al disposto di cui all'art. 3, co. 6, D.L. n. 119/2018, non aveva provveduto a rinunziare agli atti del giudizio stante l'impegno assunto in tal senso in seno alla richiesta stessa, ed era comunque decaduto dal beneficio della rottamazione per mancato rispetto del piano agevolato, tanto che aveva CP_5 dedotto l'intervenuta revoca della rottamazione concessa in data 09/12/2019, ha evidenziato il Tribunale di Civitavecchia che, comunque, gli avvisi risultavano azzerati, come attestato dall'estratto di ruolo, ossia sgravati dall' in epoca CP_1 successiva alla sua costituzione in giudizio all'esito di pagamenti intervenuti in data 09/11/2021, e tale sgravio rendeva superfluo ogni ulteriore esame delle doglianze attoree essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
1.4. ha, quindi, depositato ricorso in riassunzione presso il Parte_1
Tribunale di Viterbo, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia dell'Atto di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria Documento n. 12576 2018 0000 3056 000 …, limitatamente alla cartella n. 125 2010 0013259465000, nonché agli avvisi di addebito n. 425 2012 0000710280000 n. 425 2014 0001525818000, n. 425 2015 0001164212000, n. 425 2016 0001023374000, n. 425 2016 0001956412000, n. 425 2017 00014231560, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente;
Ulteriormente in via PRELIMINARE: Laddove venga accolto almeno un vizio relativo all'inesistenza dell'atto (ad esempio, per l'inesistenza della notifica via PEC), si chiede, nella parte motiva, di dichiarare la inesistenza dell'atto disponendone la cancellazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e, per l'effetto, nella parte dispositiva, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, per assenza dell'oggetto da impugnare disponendone, comunque, la cancellazione/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Nel MERITO In tutti gli altri casi, accogliere il ricorso proposto, e, per l'effetto: - accertare e dichiarare alla luce della compensazione di un credito iva la cessazione della materia del contendere e il conseguenziale di Iscrizione Controparte_6
Ipotecaria Num. 12576 2018 0000 300 9000 – Fascicolo N° 2018/71841 a carico del
3 sig. ; - accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e, Parte_1 comunque, l'inefficacia dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca emesso dall conseguentemente, dichiararne Controparte_4
l'annullamento per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute e ordinare il rimborso di tutte le sanzioni irrogate ed eventualmente pagate;
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 2. Nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Viterbo ha così statuito: “- decidendo sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ed avverso l'avviso di Controparte_4 CP_1 iscrizione di ipoteca n. 12576 2018 0000 3056 000 notificato in data 25/10/2018, preso atto dell'annullamento della posizione debitoria derivante al ricorrente dalla cartella di pagamento n. 12520100013259465-000 e dagli avvisi di addebito nn. CP_1
42520120000710280000, 4252014-0001525818000, 42520150001164212-000, 42520160001023374000, 42520160001956412000 e 42520170001423156000, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito;
respinge ogni altra domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle parti convenute in € 3.450,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2.1. Premessa l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti convenute, di tardività della riassunzione, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere inerente l'accertamento negativo del credito, essendo pacifico che i debiti portati dalla cartella di pagamento n. 125 2010 0013259465 000 e dagli avvisi di addebito nn. 425 2012 CP_1
0000710280 000, 425 2014 0001525818 000, 425 2015 0001164212 000, 425 2016 0001023374 000, 425 2016 0001956412 000 e 425 2017 0001423156 000 fossero stati estinti in virtù di pagamenti (di compensazione secondo parte ricorrente) eseguiti in data 09/11/2021, con conseguente annullamento delle corrispondenti posizioni debitorie. Ha ritenuto, pertanto, il primo giudice che l'estinzione dei predetti debiti, intervenuta tra la proposizione dell'originario ricorso e la sua riassunzione, avesse determinato l'automatica ed implicita riduzione, per il corrispondente importo, del debito complessivo di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria, senza determinarne in sé alcuna inefficacia o invalidità sopravvenute del preavviso medesimo.
2.2. Ciò posto, e considerato che la rinuncia al ricorso contenuta nelle note depositate in data 23/09/2023 non risultava notificata alle controparti ed accettata, il Tribunale ha ritenuto di dover pronunciare anche sulla autonoma domanda di annullamento del preavviso di ipoteca per vizi di forma e di contenuto, non potendosi ritenere operante in tale ambito la cessazione della materia del contendere, non essendo stata la definizione delle pendenze seguita dall'annullamento del preavviso. Nello specifico, il giudice di prime cure: a) ha dichiarato inammissibili le questioni concernenti il merito della pretesa o anche violazioni antecedenti l'iscrizione al ruolo che avrebbero dovuto essere sollevate con opposizione al ruolo ex art. 24 D.Lgs 46/99, nel termine ivi previsto, in mancanza della quale la pretesa deve ormai ritenersi incontestabile, come pure inammissibile l'eccezione di decadenza dalla riscossione per presunta violazione del d.lgs. n. 46/99 artt. 25 e 36 comma 6; b) ha escluso l'inesistenza dell'invio a
4 mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto privo di efficacia esecutiva e volto unicamente ad informare il contribuente della futura iscrizione in caso di omesso pagamento, non esistendo preclusioni in ordine alle modalità di comunicazione e non potendo una eventuale mera irregolarità della notifica riflettersi sulla validità ed efficacia dell'atto che ha raggiunto il proprio scopo;
c) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della comunicazione per l'impossibilità del concessionario di attestare con fede privilegiata l'allegazione dell'elenco delle cartelle alla comunicazione, non prevedendo l'art. 77 d.p.r. n. 602/1073 alcuna allegazione;
d) ha ritenuto infondata la doglianza, peraltro tardiva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 29, co. 2, d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c., della mancata indicazione della data di consegna dei ruoli, che costituisce elemento non richiesto e non necessario ai fini dell'informazione cui è finalizzata la comunicazione;
e) ha ritenuto altresì infondata la doglianza inerente la violazione e mancata indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati, avendo il preavviso di ipoteca quali suoi presupposti titoli esecutivi rappresentati da cartelle esattoriali ed avvisi di addebito di cui deve ritenersi incontestata la conoscenza da parte del ricorrente e l'omessa opposizione;
f) ha considerato infondata l'eccezione di violazione dell'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, configurando tale norma l'intimazione come condizione per procedere all'esecuzione forzata (quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella) e non anche come condizione per la iscrizione dell'ipoteca, la quale non attiene ancora alla fase di esecuzione bensì ad una fase preliminare ed antecedente in funzione di garanzia;
g) ha ritenuto, infine, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, essendo l'obbligo di richiedere i chiarimenti inerente la fase precedente l'iscrizione a ruolo, mentre nel caso di specie la fase in contestazione è di gran lunga successiva a quella della iscrizione a ruolo e, per effetto della notifica delle cartelle o degli avvisi, il debito contributivo deve ormai ritenersi accertato ed incontestato. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di provvedere all'annullamento dell'avviso di iscrizione di ipoteca a fronte della intervenuta rinuncia al ricorso, consequenziale all'adesione alla c.d. rottamazione quater, disponendo altresì la condanna alle spese dell'originaria parte ricorrente e non piuttosto la compensazione delle spese medesime.
3.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
3.2. Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_5
3.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Sostiene parte appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dichiarare la cessazione della materia del contendere, omettendo altresì di prendere atto della rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuta adesione alla c.d. rottamazione quater, avendo egli altresì provveduto al pagamento delle prime rate per le posizioni tributarie in essere dinanzi al concessionario per l'esazione dal 01/01/2000 al 30/06/2020, tra le quali anche quelle oggetto di ricorso, ossia le cartelle di pagamento nell'avviso di iscrizione di ipoteca n. 12576 2018 0000 3056 000 notificato in data 25/10/2018. l'Appellante, inoltre, richiama pronunce della
5 Suprema Corte relative alla precedente rottamazione, in cui si afferma che la procedura di rottamazione è una species del più ampio genus della definizione agevolata, che “la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata”, e che l'estinzione per rinuncia comporta la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
5.1. Trattasi di censure inidonee a scalfire le corrette e logiche argomentazioni del giudice di prime cure.
5.2. In primo luogo, non risulta proposta alcuna critica specifica relativamente alla affermazione del primo giudice secondo cui la rinuncia depositata in atti “non risulta notificata alle controparti e tanto meno risulta accettata”: come evidenzia anche l' con la propria memoria, non è ravvisabile nel Controparte_2 contenuto delle note di trattazione scritta depositate in primo grado in data 23/09/2023 una formale declaratoria di rinuncia al ricorso, non essendo state, tra l'altro, dette note notificate alle controparti. L'art. 306 comma 2 c.p.c., difatti, prevede espressamente che “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
5.3. Anche a non voler considerare che la procura speciale depositata in atti non prevede espressamente il conferimento del potere di rinuncia all'intera domanda al difensore, è indubbio che le richiamate note di trattazione scritta non siano state quantomeno notificate alle controparti e , e CP_1 Controparte_2 su questo punto, si ribadisce, alcuna censura è posta dal gravame.
5.4. Con motivazione esente da criticità, inoltre, il primo giudice ha ritenuto cessata la materia del contendere con riguardo all'accertamento negativo del credito, essendo emersa pacificamente in giudizio l'estinzione dei debiti di cui alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di causa, con conseguente annullamento delle relative posizioni debitorie e venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti sul punto.
5.5. Del pari, correttamente il Tribunale ha esaminato le eccezioni ed i rilievi che l'originaria parte ricorrente aveva proposto in merito al preavviso di ipoteca, non potendosi ritenere detto atto travolto dall'intervenuta estinzione dei debiti di cui ai titoli sopra indicati, “atteso che la definizione delle pendenze non risulta essere stata seguita dall'annullamento del preavviso”: e ciò anche considerato che la cartella e gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio costituivano soltanto una parte dell'esposizione debitoria che aveva dato causa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ragion per cui ne è derivata una riduzione implicita del debito complessivo per l'importo di detti titoli, ma senza che ciò abbia comportato l'inefficacia o invalidità sopravvenute del preavviso di ipoteca.
5.6. A ciò si aggiunga che tutte le argomentazioni spese dal giudice di prime cure per confutare i rilievi mossi dal ricorso di primo grado alla forma ed al contenuto della impugnata comunicazione - come sopra riportate - sono rimaste esenti da censura da parte del motivo di gravame.
5.7. D'altro canto, è destituita di fondamento l'affermazione dell'appellante secondo cui la manifestata adesione alla c.d. rottamazione quater avrebbe dovuto di per sé comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed il conseguente annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
6 5.7.1. Difatti, come sottolinea l' , il documento Controparte_2 prodotto dall'odierno appellante a dimostrazione dell'intervenuta adesione alla c.d. rottamazione quater altro non è che un “prospetto informativo”, ossia un elenco di cartelle ed avvisi di addebito che, in ogni caso, non comprende i titoli oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, alcun effetto può spiegare detto documento, e tantomeno avrebbe potuto o potrebbe allo stato determinare l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione da parte dell'originario ricorrente.
5.8. In definitiva, con statuizione ancora una volta corretta e condivisibile, il giudice di prime cure ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, essendo emersa - fermo quanto rilevato in ordine all'accertamento negativo del credito - la evidente soccombenza di detta parte in ordine alle residue domande ed eccezioni, non assumendo alcun rilievo, per le ragioni sopra esposte, la asserita (e non dimostrata) adesione alla c.d. rottamazione quater.
6. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell' Controparte_2 dichiaratosi antistatario. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7