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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 11650/2023
Il Tribunale di Firenze nella persona del magistrato onorario Dott. Mario
Ferreri
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. + altri con Parte_1 C.F._1
l'Avv. STELLACCI LIA MENDRONE JIMMY ANDERSON
( ); C.F._2
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
letto il ricorso, volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, - Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni sopra esposte che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare, per l'effetto, al
[...] , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti e dei relativi certificati di nascita e di matrimonio provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con il favore delle spese di lite
premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretto di figlio di e Persona_1 Persona_2 Parte_2
nato a [...] il [...] sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 . Persona_3
L'avo in costanza di matrimonio ha avuto tre figli: - nata Persona_4
a San Paolo il 08.02.1924 sposata con il 12.04.1955 Persona_5
(doc.2). - nato il [...] a [...] con Persona_6
il 06.02.1954 a San Paolo. - nata Persona_7 Persona_8
a San Paolo il 17.08.1926 sposata con il 16.04.1946 a San Persona_9
Paolo; Dall'unione coniugale di sono nate due figlie femmine: - Per_4
nata il [...] a [...] cui unione coniugale con Persona_10
è nata l'odierna ricorrente Persona_11 Parte_1
cittadina brasiliana nata il [...] a [...] – Brasile (Docc. 4-
Pag. 2 di 8 5); - nata il [...] a [...] cui unione Persona_12
coniugale con è nata l'odierna ricorrente Persona_13 Per_14
cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Parte_3
– Brasile (docc.6-7).
Dall'unione coniugale di è nato il Persona_6 Persona_15
15.07.1957 a San Paolo il quale sposato con ha avuto Controparte_2
un figlio il ricorrente nato il Persona_16
27.10.1989 a San Paolo (SP) – Brasile padre del ricorrente
[...]
nato il [...] a [...] – Brasile (docc. 8- Persona_17
10). Dall'unione coniugale infine di è nata una figlia Persona_8 Per_18
sposata con e madre del ricorrente
[...] Persona_19
nato il [...] a [...] - Persona_20
Brasile padre della ricorrente Persona_21
nato il [...] a [...] – Brasile (docc.11-13).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
Pag. 3 di 8
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-
28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano figlio di Persona_1 [...]
e nato a [...] il 16 ottobre Per_2 Parte_2
Pag. 4 di 8 1866 sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 . sia Persona_3
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
Pag. 5 di 8 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da figlio di e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] Parte_2
sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 , cittadino Persona_3
italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che
Pag. 6 di 8 cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Parte_1
Paolo (SP) - Brasile e ivi residente - cittadina Controparte_3
brasiliana nata il [...] a [...] - Brasile e ivi residente -
cittadino brasiliano nato il Persona_16
27.10.1989 a San Paolo (SP) - Brasile e ivi residente in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme alla madre IE TO De
UZ del figlio minore cittadino Persona_17
brasiliano nato il [...] a [...] – Brasile - Persona_20
cittadino brasiliano nato il [...] a [...] -
[...]
Brasile e ivi residente in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme alla madre della figlia minore Controparte_4 [...]
cittadina brasiliana nata il [...] Persona_21
a San Paolo (SP) – Brasile sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi,
€ 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 7 di 8 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 11650/2023
Il Tribunale di Firenze nella persona del magistrato onorario Dott. Mario
Ferreri
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. + altri con Parte_1 C.F._1
l'Avv. STELLACCI LIA MENDRONE JIMMY ANDERSON
( ); C.F._2
e
, C.F. . Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
letto il ricorso, volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via principale, - Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni sopra esposte che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare, per l'effetto, al
[...] , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti e dei relativi certificati di nascita e di matrimonio provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con il favore delle spese di lite
premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendente diretto di figlio di e Persona_1 Persona_2 Parte_2
nato a [...] il [...] sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 . Persona_3
L'avo in costanza di matrimonio ha avuto tre figli: - nata Persona_4
a San Paolo il 08.02.1924 sposata con il 12.04.1955 Persona_5
(doc.2). - nato il [...] a [...] con Persona_6
il 06.02.1954 a San Paolo. - nata Persona_7 Persona_8
a San Paolo il 17.08.1926 sposata con il 16.04.1946 a San Persona_9
Paolo; Dall'unione coniugale di sono nate due figlie femmine: - Per_4
nata il [...] a [...] cui unione coniugale con Persona_10
è nata l'odierna ricorrente Persona_11 Parte_1
cittadina brasiliana nata il [...] a [...] – Brasile (Docc. 4-
Pag. 2 di 8 5); - nata il [...] a [...] cui unione Persona_12
coniugale con è nata l'odierna ricorrente Persona_13 Per_14
cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Parte_3
– Brasile (docc.6-7).
Dall'unione coniugale di è nato il Persona_6 Persona_15
15.07.1957 a San Paolo il quale sposato con ha avuto Controparte_2
un figlio il ricorrente nato il Persona_16
27.10.1989 a San Paolo (SP) – Brasile padre del ricorrente
[...]
nato il [...] a [...] – Brasile (docc. 8- Persona_17
10). Dall'unione coniugale infine di è nata una figlia Persona_8 Per_18
sposata con e madre del ricorrente
[...] Persona_19
nato il [...] a [...] - Persona_20
Brasile padre della ricorrente Persona_21
nato il [...] a [...] – Brasile (docc.11-13).
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
Pag. 3 di 8
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-
28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano figlio di Persona_1 [...]
e nato a [...] il 16 ottobre Per_2 Parte_2
Pag. 4 di 8 1866 sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 . sia Persona_3
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
Pag. 5 di 8 alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da figlio di e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] Parte_2
sposatosi in Brasile con il 13 novembre 1915 , cittadino Persona_3
italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che
Pag. 6 di 8 cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Parte_1
Paolo (SP) - Brasile e ivi residente - cittadina Controparte_3
brasiliana nata il [...] a [...] - Brasile e ivi residente -
cittadino brasiliano nato il Persona_16
27.10.1989 a San Paolo (SP) - Brasile e ivi residente in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme alla madre IE TO De
UZ del figlio minore cittadino Persona_17
brasiliano nato il [...] a [...] – Brasile - Persona_20
cittadino brasiliano nato il [...] a [...] -
[...]
Brasile e ivi residente in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme alla madre della figlia minore Controparte_4 [...]
cittadina brasiliana nata il [...] Persona_21
a San Paolo (SP) – Brasile sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi,
€ 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 7 di 8 Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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