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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari DI
Luisa Bettio DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10012/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrei Cosoi Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Valentina Porcellato CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,
RICORRONO al Presidente del Tribunale affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione dinnanzi al DI Relatore (oppure)
1 autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al dine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD), Viale Petrarca F. n. 4, int. 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso Parte_1
fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio nato a [...] il [...], C.F. resta Persona_1 C.F._1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Il padre avrà libera facoltà di vedere il minore e tenerlo con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordate con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita al minore ogniqualvolta lo riterrà opportuno e sempre previo accordo con la madre e, altresì, di poterlo contattare telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo,
2 stabiliscono, in ogni caso, in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
-il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la residenza abituale, presso il padre;
-nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 settembre di ogni anno. Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
5. Il padre verserà tramite accredito in c/c intestato alla madre – già conosciuto al padre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad euro 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi ivi ritrascritto. Ciascun genitore potrà beneficiare di eventuali detrazioni fiscali per la quota parte di spesa straordinaria sostenuta per il minore.
7. Le somme percepite dalla sig.ra a titolo di bonus nido saranno rimborsate pro-quota CP_1
(50%) al padre oppure compensate con altre debenze tra le parti;
i benefici fiscali (detrazioni
IRPEF per figli a carico e spese sostenute), ed eventuali altri benefici economici, fiscali ed assistenziali erogati dallo Stato per il sostegno del minore saranno fruiti da ciascun genitore in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
l'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
3 8.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, tuttavia il figlio, fino al raggiungimento dei 18 anni, non potrà uscire dall'Italia senza il previo assenso di entrambi i genitori.
9.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
10.Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
****
Decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al DI Relatore rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi allo stesso
DI Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD);
2. Confermare l'assegnazione pro tempore della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD), Viale Petrarca F. n.4, int 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente coniventi e fin tanto che il Controparte_1
figlio non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4 4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre nella ex casa coniugale.
5. Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Il padre avrà libera facoltà di vedere il minore e tenerlo con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordate con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita al minore ogniqualvolta lo riterrà opportuno e sempre previo accordo con la madre e, altresì, di poterlo contattare telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo, stabiliscono, in ogni caso, in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
-il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la residenza abituale, presso il padre;
-nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 settembre di ogni anno.
Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
6.Confermare l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7.Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
5 Padova, da intendersi ivi ritrascritto. Ciascun genitore potrà beneficiare di eventuali detrazioni fiscali per la quota parte di spesa straordinaria sostenuta per il minore.
8. Le somme percepite dalla sig.ra a titolo di bonus nido saranno rimborsate pro-quota CP_1
(50%) al padre oppure compensate con altre debenze tra le parti;
i benefici fiscali (detrazioni
IRPEF per figli a carico e spese sostenute), ed eventuali altri benefici economici, fiscali ed assistenziali erogati dallo Stato per il sostegno del minore saranno fruiti da ciascun genitore in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
l'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, tuttavia il figlio, fino al raggiungimento dei 18 anni, non potrà uscire dall'Italia senza il previo assenso di entrambi i genitori.
10.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
11.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...]_1 CP_2
NF (Marocco) il 13.11.1997, contraevano matrimonio con rito civile in data 28.05.2022 a Piove di
Sacco (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 8, parte
I, anno 2022.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 06.12.2022. Persona_1
In data 03.10.2025, e depositavano congiuntamente ricorso Controparte_1 CP_2
ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 04.11.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
6 Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( Controparte_1
è nata in [...] e è nato in [...]), appare quindi necessario verificare,
[...] CP_2
per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del DI italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è a Piove di Sacco
(PD) (cfr. doc. n. 3).
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 03.10.2025.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, i coniugi con la dichiarazione resa nell'atto di matrimonio hanno concordato l'applicazione della legge italiana.
Tale optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, sia con riguardo alla lettera b) (che fa riferimento alla “legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo”), sia con riguardo alla lettera d) (che fa riferimento alla lex fori) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento;
pertanto, si applica la legge italiana.
7 Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, Per_1
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
8 Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore , sussiste la competenza Per_1
giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio anche Per_1
in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, le condizioni sub
1,2,3,4,5,6,7, 9 vanno omologate.
9 Quanto al punto 8 si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 8, parte I, anno 2022;
4. omologa la separazione alle condizioni sub.1,2,3,4,5,6,7, 9;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 6.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari DI
Luisa Bettio DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10012/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrei Cosoi Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Valentina Porcellato CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,
RICORRONO al Presidente del Tribunale affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione dinnanzi al DI Relatore (oppure)
1 autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al dine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD), Viale Petrarca F. n. 4, int. 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso Parte_1
fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio nato a [...] il [...], C.F. resta Persona_1 C.F._1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Il padre avrà libera facoltà di vedere il minore e tenerlo con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordate con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita al minore ogniqualvolta lo riterrà opportuno e sempre previo accordo con la madre e, altresì, di poterlo contattare telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo,
2 stabiliscono, in ogni caso, in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
-il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la residenza abituale, presso il padre;
-nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 settembre di ogni anno. Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
5. Il padre verserà tramite accredito in c/c intestato alla madre – già conosciuto al padre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad euro 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi ivi ritrascritto. Ciascun genitore potrà beneficiare di eventuali detrazioni fiscali per la quota parte di spesa straordinaria sostenuta per il minore.
7. Le somme percepite dalla sig.ra a titolo di bonus nido saranno rimborsate pro-quota CP_1
(50%) al padre oppure compensate con altre debenze tra le parti;
i benefici fiscali (detrazioni
IRPEF per figli a carico e spese sostenute), ed eventuali altri benefici economici, fiscali ed assistenziali erogati dallo Stato per il sostegno del minore saranno fruiti da ciascun genitore in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
l'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
3 8.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, tuttavia il figlio, fino al raggiungimento dei 18 anni, non potrà uscire dall'Italia senza il previo assenso di entrambi i genitori.
9.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
10.Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
****
Decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al DI Relatore rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi allo stesso
DI Relatore (oppure) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD);
2. Confermare l'assegnazione pro tempore della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD), Viale Petrarca F. n.4, int 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente coniventi e fin tanto che il Controparte_1
figlio non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4 4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre nella ex casa coniugale.
5. Il padre eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Il padre avrà libera facoltà di vedere il minore e tenerlo con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordate con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita al minore ogniqualvolta lo riterrà opportuno e sempre previo accordo con la madre e, altresì, di poterlo contattare telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo, stabiliscono, in ogni caso, in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
-il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la residenza abituale, presso il padre;
-nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé il minore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 settembre di ogni anno.
Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
6.Confermare l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio pari ad euro 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7.Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
5 Padova, da intendersi ivi ritrascritto. Ciascun genitore potrà beneficiare di eventuali detrazioni fiscali per la quota parte di spesa straordinaria sostenuta per il minore.
8. Le somme percepite dalla sig.ra a titolo di bonus nido saranno rimborsate pro-quota CP_1
(50%) al padre oppure compensate con altre debenze tra le parti;
i benefici fiscali (detrazioni
IRPEF per figli a carico e spese sostenute), ed eventuali altri benefici economici, fiscali ed assistenziali erogati dallo Stato per il sostegno del minore saranno fruiti da ciascun genitore in proporzione alle spese effettivamente sostenute;
l'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario.
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, tuttavia il figlio, fino al raggiungimento dei 18 anni, non potrà uscire dall'Italia senza il previo assenso di entrambi i genitori.
10.I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
11.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...]_1 CP_2
NF (Marocco) il 13.11.1997, contraevano matrimonio con rito civile in data 28.05.2022 a Piove di
Sacco (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 8, parte
I, anno 2022.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 06.12.2022. Persona_1
In data 03.10.2025, e depositavano congiuntamente ricorso Controparte_1 CP_2
ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 04.11.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
6 Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( Controparte_1
è nata in [...] e è nato in [...]), appare quindi necessario verificare,
[...] CP_2
per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del DI italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è a Piove di Sacco
(PD) (cfr. doc. n. 3).
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 03.10.2025.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, i coniugi con la dichiarazione resa nell'atto di matrimonio hanno concordato l'applicazione della legge italiana.
Tale optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, sia con riguardo alla lettera b) (che fa riferimento alla “legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo”), sia con riguardo alla lettera d) (che fa riferimento alla lex fori) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento;
pertanto, si applica la legge italiana.
7 Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, Per_1
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
8 Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore , sussiste la competenza Per_1
giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità, coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio anche Per_1
in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, le condizioni sub
1,2,3,4,5,6,7, 9 vanno omologate.
9 Quanto al punto 8 si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 8, parte I, anno 2022;
4. omologa la separazione alle condizioni sub.1,2,3,4,5,6,7, 9;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 6.11.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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