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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3280/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 3280 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 07/02/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Fucile Monika e per l' l'avv. Doriana Alaimo , in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Verbale chiuso alle ore 18:00. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 07/02/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 3280/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fucile Monika , per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 14/01/2025 ,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Si dà atto che con provvedimento del 13.11.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/11/2023 ha dedotto: di avere presentato - Parte_2
nella qualità di unico erede della de cuius Sig.ra titolare di pensione di Persona_1
reversibilità cat. SO n. 25035915 e di prestazione INVCIV n. 07666605 - domanda di
CP_ pagamento delle rate maturate e non riscosse;
che l' ha rigettato la domanda con la motivazione che <dai nostri archivi non risulta il riaccredito da parte dell'ufficio pagatore della rata di novembre esigibile giorno 2/11/22. Pertanto, il rateo 13ma non è pagabile>>; che il ricorso amministrativo proposto è stato rigettato con la seguente motivazione <il ricorrente ha riscosso in data 02.11.2022 la rata del mese di novembre relativa alla pensione n. 07666605 del dante causa c.f. Persona_1 C.F._2
la quale risulta essere deceduta il primo di novembre, pertanto, la rata riscossa risulta post-mortem e indebita. Al ricorrente è stato più volte richiesto la restituzione di quella rata, permettendoci successivamente di poter pagare il rateo di tredicesima spettante;>>
A fondamento del ricorso ha sostenuto che la pensione del mese di novembre non è stata indebitamente percepita perché le pensioni vengano eliminate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso e che, sebbene l'accredito è avvenuto il 2 novembre, dopo il decesso avvenuto il 1 novembre, il diritto alla pensione era già maturato in data 1 novembre. Ciò dedotto ha chiesto annullarsi il provvedimento di reiezione della richiesta di liquidazione dei ratei maturati sulla pensione cat. SO n. e accertare e dichiarare il suo diritto alla riscossione delle somme relative alla pensione del mese di novembre
2022.
CP_ Costituitosi ritualmente l' ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo;
che Per_2
madre del ricorrente, è deceduta il 1 novembre, e non aveva avuto dunque modo di maturare il diritto al rateo del mese;
che il prelievo del rateo accreditato in banca sul conto corrente intestato alla costituisce indebita riscossione di rate di pensione post- Per_1
mortem e legittima la richiesta di restituzione;
che il pagamento del rateo di tredicesima è necessariamente dipendente dalla restituzione del rateo indebitamente riscosso, che compete al percettore e non certo all'intermediario, il quale non ha erogato un pagamento, ma subito il prelievo della somma riversata sul conto corrente bancario
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha riscosso in data 02.11.2022 la rata del mese di novembre relativa alla pensione n. 07666605 del dante causa c.f. la quale Persona_1 C.F._2
risulta essere deceduta il primo di novembre, pertanto, la rata riscossa risulta post-mortem è indebita.
Infatti, secondo le disposizioni normative attuali, la pensione deve essere restituita se il decesso del pensionato avviene prima che la somma venga accreditata sul conto. In tali casi, il pagamento effettuato dopo il decesso è considerato indebito e l' deve CP_1 recuperare l'importo erogato. Gli accrediti effettuati dopo la morte del pensionato, a fronte dell'ignoranza dell'evento morte, sono stati eseguiti a mandato estinto.”
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 1278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 07/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino