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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2340/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10377/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00114878 30 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2433/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 13.5.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
SC, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 00114878 30 000, ricevuta in data 19.3.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2018, per la somma di
€ 383,16. Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il relativo termine triennale rispetto alla asserita notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita in data 16.9.2021. Eccepiva, altresì, la decadenza, non essendo stato notificato l'avviso entro il terzo anno successivo ai sensi dell'art. 1 comma
163 l. 296/2006.
In data 4.7.2025, l'Agenzia delle Entrate SC depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Quanto alla prescrizione, invocava l'applicazione della normativa emergenziale di cui al DL 18/2020.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 13.5.2025, la Regione
Campania, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs.
546/1992.
In data 28.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 19.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 13.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il termine triennale decorrente dalla asserita notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita in data 16.9.2021. La doglianza è fondata. Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non documentando la effettiva notifica del prodromico avviso di accertamento, sicché, essendo ampiamente maturato il termine triennale di prescrizione in relazione all'anno di imposta (2018), né rinvenendosi atti interruttivi del predetto termine, non può che conseguirne, in accoglimento del proposto ricorso, la declaratoria di prescrizione del tributo preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 265,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese, 70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-SC, con ricorso ritualmente notificato in data
13.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-SC, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 220,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10377/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00114878 30 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2433/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 13.5.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate-
SC, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 00114878 30 000, ricevuta in data 19.3.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2018, per la somma di
€ 383,16. Eccepiva il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il relativo termine triennale rispetto alla asserita notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita in data 16.9.2021. Eccepiva, altresì, la decadenza, non essendo stato notificato l'avviso entro il terzo anno successivo ai sensi dell'art. 1 comma
163 l. 296/2006.
In data 4.7.2025, l'Agenzia delle Entrate SC depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del prodromico avviso di accertamento. Quanto alla prescrizione, invocava l'applicazione della normativa emergenziale di cui al DL 18/2020.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 13.5.2025, la Regione
Campania, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine stabilito dall'art. 23 D.Lgs.
546/1992.
In data 28.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 19.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 13.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale, essendo ampiamente maturato, alla data di notifica della gravata cartella, il termine triennale decorrente dalla asserita notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita in data 16.9.2021. La doglianza è fondata. Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate SC, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non documentando la effettiva notifica del prodromico avviso di accertamento, sicché, essendo ampiamente maturato il termine triennale di prescrizione in relazione all'anno di imposta (2018), né rinvenendosi atti interruttivi del predetto termine, non può che conseguirne, in accoglimento del proposto ricorso, la declaratoria di prescrizione del tributo preteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs.
546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 265,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 220,00 di cui € 30,00 per spese, 70,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-SC, con ricorso ritualmente notificato in data
13.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
b) condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-SC, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 220,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete