Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg16796 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16796 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv. ti MARCHESE VALENTINA
e GAUDIANO LUIGI presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza della Repubblica n. 2,
RICORRENTE
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SENATORE ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n.25,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 17.12.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) La casa coniugale a via Bernini n. 45, di proprietà esclusiva del prof. avv. resta assegnata alla prof.ssa Controparte_1 Parte_1
che l'abiterà con la figlia , con gli arredi ivi esistenti (fatta eccezione Per_1
per alcuni mobili ed oggetti che le parti hanno concordato di consegnare sin da ora al prof. Avv. e che saranno concordemente Controparte_1
2 stabiliti tra le parti). Resta facoltà della prof.ssa Parte_1
lasciare la casa coniugale, successivamente al raggiungimento della maturità classica della figlia , nel settembre 2025, per trasferirsi con Per_1
quest'ultima in altra abitazione di sua esclusiva proprietà, ferme le pattuizioni economiche di cui in seguito.
• 2) La minore nata a [...] il [...], resta Persona_2
affidata ad entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• 3) Il prof. avv. potrà vedere la figlia quando vorrà, in Controparte_1
accordo con la minore, e comunque almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernottamento sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro 31 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre,
e 31 dicembre e1°gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
• 4) Il prof. Avv. verserà alla prof.ssa a titolo Controparte_1 Pt_1
di mantenimento ordinario della figlia , l'importo mensile di euro Per_1
1.100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo 5 novembre 2024, ferma la rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT. L'assegno di mantenimento sarà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente all'uopo dedicato intestato a Parte_1
presso la Banca Generali IBAN 28H0307502200CC8501103902.
• 5) A titolo di integrazione del predetto mantenimento alla figlia e Per_1
3 quale contributo concordato in termini forfettari per le spese di gestione della casa (che a titolo esemplificativo e non tassativo sono relative alle utenze per acqua, luce, gas, nonché al condominio) e conseguentemente riconosciuto fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente, il prof. Per_1
avv. si obbliga a versare alla prof.ssa Controparte_1 Parte_1
sempre entro il giorno 5 di ciascun mese, ed a decorrere dal prossimo
[...]
5 novembre 2024, un importo di € 400,00, ferma la rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Si impegna, altresì, a versare un contributo mensile di € 100,00 per la cura e la gestione del cane Per_3
fermo restando i diritti di visita che saranno concordati tra le parti. Il versamento della suindicata somma avverrà sul predetto conto corrente e sul quale verranno addebitate le utenze previa domiciliazione;
• 6) Resta a totale carico del prof. Avv. il pagamento del Controparte_1
corrispettivo della domestica addetta alla casa – quella attuale o altra che riterrà di scegliere la prof.ssa a suo esclusivo arbitrio - Parte_1
con sottoscrizione a nome dello stesso prof. avv. del Controparte_1
relativo contratto di lavoro per 25 ore settimanali. Restano a carico esclusivo del prof. avv. tutti gli oneri contributivi, fiscali e Controparte_1
previdenziali, e comunque a qualsivoglia titolo, nessuno escluso, relativi al predetto contratto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
• 7) Resta inteso che in caso di inadempimento del prof. avv. CP_1
relativamente al pagamento delle spettanze della collaboratrice
[...]
domestica, il medesimo sarà tenuto al versamento in favore della prof.ssa
[...]
della somma di euro 700,00 mensili per consentire alla prof.ssa Pt_1
di provvedere al riguardo in maniera autonoma;
tale Parte_1
importo sarà dovuto dal prof. avv. anche nell'ipotesi in cui si CP_1
rendesse necessaria l'assunzione di una nuova domestica e il Prof. Avv. si rifiutasse di assumere una nuova collaboratrice Controparte_1
domestica eventualmente designata dalla prof.ssa , con Parte_1
un regolare contratto di lavoro. Tale somma sarà dovuta nell'ipotesi di
4 colpevole ritardo nell'assunzione e comunque trascorso il termine di 15 giorni dalla formale richiesta della prof.ssa ; Parte_1
• 8) Le parti convengono che, poiché l'attuale collaboratrice domestica addetta alla casa è collocata a riposo per gravidanza a rischio, il prof. avv. verserà alla prof.ssa a titolo forfettario l'importo di CP_1 Pt_1
euro 300,00 mensili, a decorrere dal 5 novembre 2024, fin quando perduri l'impossibilità della collaboratrice a rendere la sua prestazione lavorativa.
Tale importo viene convenuto per consentire alla prof.ssa Parte_1 Pt_1
di poter usufruire –saltuariamente e senza alcun vincolo di subordinazione
– di una collaboratrice domestica, che sarà dalla stessa incaricata e sulla quale ricadranno eventuali problematiche di carattere assicurativo e contributivo;
• 9) Il prof. avv. verserà alla prof.ssa Controparte_1 Parte_1
a titolo di suo mantenimento un assegno mensile di euro 100,00
[...]
(cento/00) mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2024, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• 10) Le spese straordinarie saranno a carico del Prof. Avv. CP_1
nella misura dell'80% ed a carico della prof.ssa
[...] Parte_1
nella misura del 20%; fanno eccezione le spese universitarie e di
[...]
formazione post-universitaria che resteranno interamente a carico del prof.
Nell'ipotesi in cui la figlia decida di proseguire i suoi CP_1 Per_1
studi a Napoli il prof. avv. rinuncia, sin da ora, a Controparte_1
chiedere di effettuare il versamento diretto alla figlia del suo Per_1
mantenimento. Nell'ipotesi in cui decida di svolgere gli studi per la Per_1
sua formazione universitaria e/o post-universitaria fuori sede o all'estero, resta espressamente inteso tra le parti che l'assegno di mantenimento sarà versato direttamente alla figlia. Le parti, tuttavia, concordano che in quest'ultima ipotesi - per quanto attiene alle voci concorrenti al mantenimento della figlia – ovvero il contributo mensile integrativo per la casa e le spettanze della domestica, queste restano comunque a carico del
5 prof. avv. nella misura forfettaria di €700,00 Controparte_1
(settecento/00) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
• 11) Il prof. avv. si obbliga a versare alla prof.ssa Controparte_1
l'importo di euro 11.000,00, a titolo di rimborso una Parte_1
tantum per gli esborsi sostenuti dalla prof. per il mantenimento Pt_1
della figlia per il periodo febbraio – ottobre incluso. Le parti Per_1
concordano che il versamento di tali somme avverrà nel seguente modo:
€ 3.500 (tremilacinquecento/00) entro il 31 ottobre 2024
€ 3.500 (tremilacinquecento/00) entro il 30 novembre 2024
€ 4.000 (quattromila/00) entro 10 giorni dall'avvenuta omologazione.
• 12) Nel quadro delle presenti intese transattive la prof.ssa Pt_1
rinuncia a tutte le pretese formulate nel ricorso per separazione giudiziale e alla richiesta di addebito formulata. Le parti e i loro procuratori costituiti si impegnano a trasfondere e sottoscrivere il presente accordo in un verbale di conciliazione, che sarà ulteriormente sottoscritto dalle parti e dagli avvocati delle parti e depositato nel fascicolo telematico non appena sarà consentito all'avv. Alessandro Senatore di costituirsi nel giudizio;
• 13) Le parti si obbligano reciprocamente a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro e a rispettare la riservatezza in ordine ai contenuti degli atti difensivi e dei documenti depositati nel fascicolo telematico così come i termini dell'accordo. Il mancato rispetto di tale clausola autorizzerà la parte lesa ad agire contro quella inadempiente per il risarcimento dei danni morali;
• 14) Per effetto della sottoscrizione dell'accordo le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere;
• 15) Per effetto della rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei procuratori delle parti, restano compensate le spese di lite.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra
6 l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 21, parte Parte_2
I, s. A, sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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