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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5533 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa da sè medesimo e dall'avv. to Parte_1
CO CI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rapp. ta e difesa dall'avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.10.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva apposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024
90127058 44/000, notificata in data 15.10.2024, nella parte relativa agli avvisi di addebito nn. 40020180000267508000, 40020180000616658000,
40020180004974520000,40020180005697286000,4002018000574823800
0,40020180007645943000,40020190000678307000,40020190002325316
000,40020190006076246000,40020190006779006000,400201900106716
58000,40020210000878825000,40020210003802964000,4002022000045
2927000 Eccepiva: la nullità della opposta intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione dei crediti;
la insussistenza della pretesa creditoria. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “disporre l'annullamento della intimazione di pagamento e degli atti presupposti ivi richiamati (avvisi di addebito ut supra precisati) tutti in questa sede impugnati congiuntamente alla prima, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Vinte le spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore per dichiarata antistatarietà.”.
CP_ Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Rappresentava, in particolare, la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
3.10.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n.
21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Pertanto, i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del
1999, secondo cui contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore
(comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011,
Cass. 21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della
I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché
i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
In sintesi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha eccepito in primo luogo vizi formali ossia l'illegittimità della sequela procedimentale per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, vizi sussumibili nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, da proporre nel termine di 20 giorni (cfr Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
E tale termine è stato rispettato nella fattispecie che ci occupa.
CP_ Tuttavia, l , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della notifica via pec degli avvisi di addebito sottesi alla opposta intimazione. Gli avvisi di addebito nn. 40020180000616658000 - 40020180004974520000 -
40020180005697286000 - 40020180005748238000 -
40020190000678307000 - 40020190006076246000
40020190010671658000 - 40020210003802964000 risultano afferenti alla
Gestione Tributi previdenziali Aziende, a cui il ricorrente è iscritto con matricola n. 7210498809, e sono stati notificati rispettivamente in data
06.05.2018, 14.09.2018, 30.10.2018, 30.10.2018, 26.03.2019, 16.10.2019,
31.12.2019, 15.12.2021.
Gli avvisi di addebito n. 40020180000267508000, 40020180007645943000,
40020190002325316000,40020190006779006000,4002021000087882500
0, 40020220000452927000 risultano notificati rispettivamente in data
31/03/2018, 21/12/2018, 04/07/2019, 28/11/2019 , 07/11/2021, 20/05/2022 ed afferiscono alla Gestione Tributi previdenziali artigiani, a cui il ricorrente è stato iscritto alla posizione n. 1610173310.
Giova rilevare che, nel caso della posta elettronica certificata, la Suprema
Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019), salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; Cass.
4624/2020).
Occorre altresì aggiungere che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del
CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n.
235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i- quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett.
c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento (o avviso di addebito) può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Pertanto, la Corte regolatrice ha affermato che l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità (cfr Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del
27/11/2019). Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file
(.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.).
Nella situazione in esame, l ha depositato i file concernenti la consegna CP_1 della pec al destinatario, rilasciati dal gestore di posta elettronica certificata e dal gestore utilizzato dal destinatario. Questi danno certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia gli avvisi di addebito, allegati al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF. Come già ricordato, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. n. 25819 del
31/10/2017, Cass. n. 4624 del 21/02/2020 e Cass. n. 15001 del 28/05/2021).
L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e gli avvisi di addebito in esame) (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141).
Quanto all'avviso di addebito n. 40020210003802964000 l ha prodotto CP_1
l'avviso di addebito in formato PDF, nonché l'accettazione e la consegna in formato XML, da cui risulta chiaramente la data dell'avvenuta notifica
(15.12.2021) coincidente con quella emergente dalla intimazione di pagamento, l'indirizzo del destinatario
(PETRONECARMINE@PEC.CGN.IT), quello del mittente
( ), il numero dell'avviso di addebito Email_1 nonché il fatto che oggetto della notificazione era un Avviso di Addebito-
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di SALERNO - Nome cognome/ denominazione: Codice fiscale: Parte_1
. Veniva altresì indicato il codice CodiceFiscale_1 comunicativo della Pec relativo a suddetto avviso.
Ebbene, come rilevato convincentemente dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 44/2021, che si richiama espressamente sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.: “Va rilevato, anzitutto, che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento
16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la
RdAC in formato .eml o .msg).
Al contrario, la prova della notifica telematica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito può essere fornita depositando la copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all'originale di tale copia é attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, del
Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005) o se la loro conformità all'originale (per quanto non attestata da pubblico ufficiale) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, CAD).
Ebbene, nella specie – come detto - la difesa della ricorrente non ha disconosciuto le ricevute di accettazione e consegna e neppure che gli atti allegati alle notifiche via PEC fossero diversi da quelli indicati dall' . CP_1
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della
PEC all'indirizzo PEC del ricorrente fa presumere la conoscenza dell'atto che l'Ente ha allegato alle PEC da parte del ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun avviso o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Nelle note di trattazione scritta, a ben vedere, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 40020210000878825000,
40020210003802964000 e 4002022000452927000) in quanto notificati
(rispettivamente il 07/11/2021, il 15/12/2021 e il 20/05/2022) a un indirizzo
PEC associato alla ditta individuale cessata al 31/12/2019 e cancellata al
25/08/2020, dunque, oltre l'anno dalla cancellazione della ditta dal registro delle imprese.
Sostiene che le imprese hanno l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo PEC per dodici mesi dopo la cancellazione dal registro delle imprese, periodo entro il quale l'indirizzo continua ad avere funzione legale, mentre oltre tale periodo si attivano modalità alternative con disattivazione automatica della pec.
Nell'esaminare le ragioni a sostegno della sollevata eccezione va premesso che, a norma dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_1
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Al fine di individuare gli “elenchi previsti dalla legge”, da cui trarre gli indirizzi elettronici ove notificare l'avviso di addebito, occorre fare riferimento all'art. 16 ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n.
221, che, nel testo applicabile ratione temporis, per quanto di interesse così disponeva: “1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
I richiami normativi contenuti nella disposizione citata individuano i seguenti pubblici elenchi: INI-PEC (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata istituito dal , che raccoglie tutti Controparte_2 gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio
Italiano); NA (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese); PR (Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente); Registro PP.AA. (gestito dal e contenente gli indirizzi di PEC delle Controparte_3 amministrazioni pubbliche); Registro delle Imprese;
ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Controparte_3
).
[...]
Nel caso di specie l'avviso di addebito è stato notificato a , Parte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, ad un indirizzo elettronico estratto dal Registro delle Imprese, che è, al pari dell'INI-PEC, uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge agli effetti dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 (cfr. Cass., 30 maggio 2022 n. 17464).
E' utile ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass.
n.6866/2022, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata,
D.L. n. 185 del 2008 ex art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009 (come novellata dalla L. n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), e che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" (cfr Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione;
Cass. n. 18544 del 2020, in motivazione).
Rileva altresì aggiungere che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal predetto registro, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC (cfr Cass. 13 settembre 2016, n. 17946; Cass. 12 gennaio 2017, n. 602).
Ciò premesso, esaminata la documentazione in atti e richiamata la normativa di riferimento, lo scrivente ritiene rituale la notificazione degli avvisi di addebito, eseguita all'indirizzo PEC dell'impresa individuale del Petrone risultante dal Registro delle Imprese. Infatti, pur a fronte della cancellazione di detta impresa dal Registro delle Imprese in data 25.08.2020, CP_ l'indirizzo PEC risultava dal Registro ed era ancora attivo allorquando l notificava gli avvisi di addebito di cui si discorre.
Il fatto che siffatta notifica sia avvenuta oltre l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale, non incide sulla validità della notifica effettuata presso tale indirizzo, oltre tale anno, in quanto trattavasi di un indirizzo pec non disattivato.
Se da un lato, l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC sussiste in capo all'imprenditore individuale con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Imprese, dall'altro non risulta consentito trarne – quale conseguenza necessitata - che la cessazione dell'attività dell'impresa individuale renda non più riferibile al titolare della stessa l'indirizzo PEC ancora risultante dalla visura camerale, mantenuto attivo.
L'art.5 d.l. 179/2012 non pone alcun limite di efficacia temporale all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.
Né, come detto, la cancellazione dell'impresa individuale comporta, di per sé, in automatico, la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tale ultimo passaggio richiedendo un'ulteriore iniziativa in tal senso da parte del titolare, indirizzata al gestore (cfr anche Cass.
18544/2020).
Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore individuale, nonostante la cessazione dell'attività, si sia determinato nel senso del mantenimento in funzione della casella di posta elettronica certificata (quest'ultima ancora risultante al Registro delle Imprese), lo stesso rimane onerato della relativa gestione.
Le pronunce richiamate da parte attrice (cfr Cass. Cass. 13 settembre 2016
n. 17946, Cass. 9 settembre 2016 n. 17884; 602/2017) si riferiscono alla speciale disciplina introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento secondo cui in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese e, solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall' he, a tal fine, dovrà CP_4 accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
Tali principi non escludono invece che, cancellata la società dal registro delle imprese e lasciato attivo l'indirizzo di posta elettronica, in assenza di qualsivoglia disattivazione automatica, le notifiche effettuate a questo indirizzo attivo, risultante dal Registro delle Imprese, si perfezionino regolarmente nei confronti del destinatario.
Nel caso di specie, invero, la casella PEC era regolarmente funzionante e la notifica è andata a buon fine, come attestato dalle ricevute di accettazione CP_ e consegna versate in atti dall' .
Stante dunque la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
A ben vedere, è consolidato e condiviso dallo scrivente l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. CP_ Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”. Tale principio generale si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative” (cfr Cass. SS.UU. 23397/2016; Cass 930/18;
Cass 11800/18).
Ebbene, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito, al momento della notifica, in data 15.10.2024, della opposta intimazione di pagamento, alcuna prescrizione era maturata, stante la notifica via pec in data 9.10.2019 della intimazione di pagamento n. 10020199016828160 000
(avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 40020180000267508000,
40020180000616658000,40020180004974520000,4002018000569728600
0,40020180005748238000 notificati in data 31.03.2018, 6.05.2018,
14.09.2018, 30.10.2018, 30.10.2018), la notifica in data 1.06.2022 -presso l'indirizzo del ricorrente cui risulta notificata anche la opposta intimazione- Part della intimazione n. 10020229001347043 (avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn. 40020180000267508000, 40020180000616658000,
40020180004974520000,40020180005697286000,4002018000574823800
0,40020180007645943000,40020190000678307000,40020190002325316
000,40020190006076246000,40020190006779006000,400201900106716
58000 notificati rispettivamente in data 31.03.2018, 6.05.2018, 14.09.2018,
30.10.2018, 30.10.2018, 21.12.2018, 26.03.2019, 4.07.2019, 13.08.2019,
16.10.2019, 28.11.2019, 31.12.2019), e la notifica in data 16.12.2022 della intimazione di pagamento n. 10020229007108700 000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 40020210000878825000 e 40020210003802964000 del 7.11.2021 e 15.12.2021.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.686,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino