Versione
1 luglio 1986
1 luglio 1986
Art. 12. Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 22/12/2015, n. 689Provvedimento: […] · del combinato disposto degli artt. 20 ultimo comma della legge n° 9/1980 e dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge n° 422/1990 (a suo dire da interpretarsi alla luce dell'art. 12 della legge n° 111/1984);Leggi di più...
- giudizio pensionistico contabile·
- art. 3 legge 13/1987·
- pensione privilegiata·
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- integrazione indennità di accompagnamento·
- decorrenza pensione·
- emendatio libelli·
- ulteriori importi ex lege 422/1990·
- compensazione spese legali·
- art. 6 legge 261/1991