Articolo 12 della Legge 2 maggio 1984, n. 111
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1986
Art. 12. Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente