Art. 12. Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonche' dai fondi e casse richiamati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .