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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3946/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3946/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Varsi, Parte_1 C.F._1 attrice contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Filomena Maria Matangheddu, C.F._3 convenuti - contumaci
Causa avente ad oggetto: proprietà
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (nella comparsa conclusionale): “accertare la linea di confine tra le porzioni immobiliari della Sig.ra sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n. 3, Parte_1 foglio 58, mappale 3167 – sub 38-39, registrato a Cagliari l'8.02.2016 e quello dei Sigg. CP_2
e sito in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1 foglio 58, mappale 3176, particella
[...] CP_1
3176, sub 40, e, per l'effetto, ordinare ai convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge”.
NELL'INTERESSE DEI CONVENUTI (nella comparsa di costituzione e risposta): “Rigettare quanto esposto e richiesto in atto di citazione da controparte in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, lasciando invariati gli attuali confini, così come lasciando in comune il bene in comune pagina 1 di 10 non censibile. Nella denegata ipotesi in cui tale opzione non sia ritenuta dall'Ill.mo Giudice adito meritevole di pregio, procedere all'accertamento dei confini, tenendo in debito conto che l'attuale bene comune non censibile venga suddiviso senza alcun pregiudizio per le parti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha agito per l'individuazione Parte_1 dell'esatto confine tra la porzione immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n. 3, foglio
58, mappale 3167 – sub 38-39, di sua proprietà e quella dei convenuti e , CP_2 CP_1 sita in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1 foglio 58, mappale 3176, particella 3176, sub 40, nonché per far accertare che le opere di delimitazione installate da ricadono nella parte di sua CP_2 proprietà esclusiva, con conseguente ordine di demolizione.
Più in dettaglio, a sostegno delle proprie istanze, l'attrice ha allegato:
- di aver acquistato, in data 04.02.2016, con atto di compravendita nanti il notaio in Cagliari, Dott.
la proprietà dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n.
3. Fg. Persona_1
58, mappale 3167 sub 38-39, che consta in un appartamento ad uso civile abitazione facente parte di un fabbricato a schiera, sviluppantesi ai piani scantinato e terreno del corpo di fabbricato alla Via Palma di
Maiorca n. 3, denominato C 6;
- che detto appartamento risulta confinante, tra l'altro, con la proprietà di sita al piano CP_1 primo (e sottotetto) del medesimo fabbricato denominato C6;
- che tanto il proprio atto di acquisto quanto quello del proprio venditore, risalente al 1983, in merito alla proprietà dei giardini circostanti gli immobili di proprietà delle parti (C6), prevedono che il giardino circostante è di proprietà esclusiva del corpo C6;
- che i convenuti e sono, rispettivamente nudo proprietario ed CP_2 Controparte_1 usufruttuaria dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1, facente parte del medesimo fabbricato a schiera C6, posto al piano primo (e sottotetto) di detto immobile e con giardino confinante con quello di proprietà della stessa attrice;
- che il convenuto ha costantemente disconosciuto ogni confine tra i giardini, sostenendo CP_2 prepotentemente che il tratto di giardino/veranda oggetto del contendere, posto al lato nord dell'immobile, prospiciente l'immobile di proprietà della , lungo un lato della abitazione, fosse in Pt_1 comune proprietà ad entrambe le parti;
- che a tale effetto, il convenuto, aveva rimosso il muretto di confine che si trovava (in origine) posizionato in conclusione alla parte (giardino/veranda) piastrellata, delimitante le verande di proprietà pagina 2 di 10 della , spostandolo e posizionandolo all'interno del giardino/veranda di proprietà esclusiva della Pt_1 stessa, occupando così una buona parte del guardino/veranda di proprietà esclusiva della , Pt_1 appunto;
- che detto abusivo posizionamento ha di fatto limitato la proprietà al lato nord dell'attrice, rendendo, tra l'altro, impossibile il passaggio diretto dal giardino alle altre verande;
- che l' inoltre, in data 08.04.2019, lamentando una disposizione abusiva di aree non di CP_2 esclusiva proprietà dell'attrice nell'ambito di una richiesta di autorizzazione al Comune di CP_3 su talune modifiche interne e prospettiche da realizzare nell'unità (interrato e terra, nonché nella
[...] parte di veranda/giardino in contestazione) presentava un'istanza in autotutela per l'annullamento del
Provvedimento unico n. 150/105 del 19.09.2018, già rilasciato in favore dell'attrice;
- di aver depositato nel citato procedimento nanti il Comune di Quartu Sant'Elena opportune osservazioni e documentazione volta a ribadire la regolarità della richiesta e per contro l'illegittimità della richiesta di annullamento opposta dal convenuto;
- di aver proposto la presente azione per il definitivo accertamento dei confini tra le due proprietà, al fine di superare una persistente condizione di incertezza, causa di ripetuti conflitti tra le parti e per l'effetto, potersi disporre la rimessa in pristino dello stato dei luoghi nonché il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
*
Si sono costituiti in giudizio i convenuti per contestare gli assunti di parte attrice e per rappresentare:
- di avere riscontrato un sistematico atteggiamento oppositivo da parte dell'attrice e del di lei compagno, nonostante l'ampia disponibilità costantemente profusa;
- di aver apposto il conteso muro divisorio all'interno del cortile per scongiurare i possibili problemi derivanti dalla presenza dei cani di rispettiva proprietà, e di averlo fatto in pieno accordo con la , Pt_1 personalmente ed insieme al compagno della stessa;
- che detto cortile consta in una piccolissima area (un rettangolo) che si trova a congiunzione dei due giardini di proprietà e che ivi si trovano i serbatoi ed un vano cantina in comune, del quale, peraltro, attualmente beneficia esclusivamente la , impedendo l'ingresso ai convenuti;
Pt_1
- che, come evincibile chiaramente dalla stessa planimetria, il suddetto cortile (lato nord), non coincide con i giardini di cui agli atti di compravendita, collocati frontalmente uno al lato est ed uno al lato ovest, e che, effettivamente solo questi sono i giardini di pertinenza (e proprietà esclusiva) degli immobili;
- che detta area cortilizia collocata al lato nord viene definita quale CN, ovvero bene in comune non censibile, più specificamente definibile quale porzione di fabbricato che non possiede autonoma pagina 3 di 10 capacità reddituale ovvero “porzione di fabbricato…comune almeno a due unità immobiliari urbane, in genere si tratta di un cortile, androne, scale, locale centrale termica, locale vasche ecc. Il bene comune non censibile è una proprietà in comune e indivisa, che può esser utilizzata da chiunque ne abbia titolo, con l'obbligo di mantenerla agibile per gli altri comproprietari.”;
- che, nondimeno, l'attrice utilizza detto bene in maniera impropria, non solo non rendendolo facilmente accessibile nelle parti in comune, ma addirittura, pretendendone l'esclusiva proprietà e ponendo in essere opere (oggetto della richiesta di annullamento in autotutela) quale la richiesta apertura di una porta finestra (prospiciente sull'area in comune in sostituzione alla finestra originaria) o la costruzione di una tettoia, fortemente impattanti sulla proprietà comune e financo su quella esclusiva;
- che tale area di pochi metri quadri è certamente bene da considerare di comune spettanza e che tale deve restare anche in ragione della pertinenza ad esso di tutta una serie di manufatti e impianti
(tubazioni, caldaie ecc.) al servizio di entrambe le proprietà;
- che stante la natura di beni al servizio di più proprietà non è nemmeno configurabile una attività di divisione/ripartizione delle relative aree, proprio in quanto una divisione potrebbe rendere scomodo o addirittura impedire tout court la sua naturale destinazione;
- che è evidente che nello specifico non vi sia alcun accordo tra le parti, e non possa altresì affermarsi che tale divisione possa rendere più comodo l'utilizzo del bene, dato che ciascuna parte dovrebbe sempre chiedere il permesso dell'altra per accedere nel caso in cui debba effettuare controlli o opere di manutenzione sulla parte afferente a ciascuna proprietà.
*
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Occorre in primis chiarire la natura delle pretese azionate in causa. Ritiene la scrivente che nel presente giudizio sia stata proposta un'azione di rivendica del tratto di terreno in contestazione e non un'azione di regolamento di confini tra proprietà limitrofe.
In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso – che presuppone un conflitto di titoli – l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro)
e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo – in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi – l'attore non solo non è sicuro “ab initio” dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo “nomen iuris” all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura pagina 4 di 10 della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica” (Cass. Civ. Ord. 21 luglio
2021 n. 20912).
Nel caso in esame l'attrice sostiene di essere proprietaria esclusiva dell'area in contestazione e lamenta l'occupazione di parte della sua proprietà esclusiva dalle parti convenute le quali, in opposizione, sostengono la natura di bene comune dell'area in esame. La lettura degli atti di parte consente di evidenziare come vi sia un contrasto sulla interpretazione degli atti di acquisto delle rispettive proprietà, circostanza che avvalora la natura di rivendica del giudizio.
Sul punto occorre premettere che le proprietà delle parti in causa costituiscono un lotto identificato con la sigla C6, caratterizzato da un complesso edilizio composto da 2 unità abitative (locale seminterrato e piano terra di proprietà dell'attrice, primo piano e sottotetto di proprietà dei convenuti) e due giardini di proprietà esclusiva (giardino ovest dell'attrice, giardino est dei convenuti) collegati da una striscia di terreno (oggetto del contendere) contigua al fabbricato sul lato nord.
Il tratto di terreno in esame è costituito da un rettangolo piastrellato che collega i due giardini di proprietà dei contendenti situati ai lati opposti ad est e ad ovest. La striscia di terreno in questione è prospiciente al muro perimetrale sul lato nord del fabbricato, e su di esso si affacciano le finestre delle due proprietà, quelle dell'attrice al piano terra, quelle dei convenuti al piano primo.
Al momento l'area risulta divisa da una recinzione provvisoria e nell'area corrispondente al lato del giardino dell'attrice è presente l'accesso ai locali tecnici del piano interrato (dell'attrice), mentre dal lato dei convenuti risultano presenti un pozzetto di ispezione funzionale ad una cisterna d'acqua e la rete idrica di adduzione ed una vecchia caldaia in disuso, entrambi di proprietà dei convenuti.
Al fine di verificare lo stato dei luoghi sono stati disposti accertamenti tecnici all'esito dei quali il consulente, con relazione compiutamente e logicamente motivata da cui non vi è ragione di discostarsi, ha fornito elementi tecnici e grafici che consentono di avere contezza della situazione dei luoghi sia in fatto, sia per quanto emerge dagli atti di acquisto dei rispettivi immobili.
Sul punto occorre rilevare come gli atti pubblici di compravendita degli immobili riconducibili alle parti siano stati acquisiti dal consulente tecnico nell'ambito degli accertamenti. Di tale acquisizione il consulente ha dato atto nella relazione tecnica e nessuna questione è mai stata sollevata dalle parti in causa che sul contenuto di detti atti hanno interloquito (Cass. Sez. U, Sent. n. 3086 del 01/02/2022).
Come rilevato dal consulente d'ufficio le unità immobiliari delle parti in causa sono ubicate nella zona periferica del Comune di Quartu Sant'Elena, in località S'Oru e Mari, alla via Maiorca e sono inserite pagina 5 di 10 all'interno di un complesso edilizio realizzato su due piani fuori terra e sottotetto con giardino circostante e piano interrato, comprendente una schiera con sei corpi di fabbrica con l'asse longitudinale disposto in direzione sud-nord. L'immobile di parte attrice e quello di parte convenuta fanno parte dell'unità capo-schiera ed è identificato in tutti gli atti di compravendita esaminati con la sigla C6, quest'ultima disposta a nord.
Il corpo C6 è composto da due unità immobiliari e precisamente la proprietà di parte attrice è costituita dal piano terra con giardino ovest, mentre la proprietà della parte convenuta è costituita dall'immobile al primo piano e comprende il giardino al piano terra lato est.
Più precisamente l'immobile della parte attrice è censito al catasto fabbricati del comune di Quartu
Sant'Elena al Foglio 58 mappale 3176 subalterni 38 e 39 con ingresso dalla via Maiorca n. 3, mentre quello di parte convenuta è identificato al Foglio 58 mappale 3176 sub. 40, con ingresso dalla via
Maiorca n. 1.
All'interno dell'area in contestazione, dalla parte utilizzata dalla parte attrice è presente, l'accesso ai locali tecnici al piano interrato, mentre dalla parte utilizzata dalla convenuta sono presenti un pozzetto di ispezione funzionale ad una cisterna d'acqua, la rete idrica di adduzione ed una vecchia caldaia in disuso. All'esterno, sulla via Maiorca, è visibile uno sportello metallico sulla muratura di recinzione.
Le due parti di cortile sono state suddivise da una recinzione provvisoria in laterizio ornamentale visibile dalle immagini fotografiche prodotte dalle parti e da quelle allegate alla consulenza tecnica.
Tale manufatto è stato spostato dalla posizione originaria per realizzare la suddivisione dell'area oggetto di controversia.
Il consulente all'esito del sopralluogo e dell'esame degli atti di acquisto ha evidenziato come l'area cortilizia in esame sia ricompresa all'interno del “CORPO C6“, comprendente le unità immobiliari di parte attrice e convenuta. Ha di seguito affermato: “Durante il sopralluogo è stato possibile visionare le unità immobiliari ed in particolare l'area cortilizia oggetto di controversia. Tale area è disposta a nord del corpo C6 ed è a forma rettangolare ed è compresa tra i giardini di pertinenza delle due unità immobiliari (giardino ovest per la parte attrice e giardino est per la parte convenuta). Tale area attualmente è suddivisa da un manufatto che è disposto perpendicolarmente alla muratura di recinzione. La porzione di cortile in oggetto confina a ovest con il giardino della parte attrice mentre a est con il giardino di parte convenuta e a sud con il corpo C6 (piano terra della parte attrice). La parte utilizzata dalla parte attrice (dal giardino ovest fino al manufatto di divisione) risulta essere stata pavimentata in epoca successiva a quella di costruzione con piastrelle in gres”.
Tanto premesso, esaminato il contratto di compravendita, ha affermato che l'area in contestazione deve considerarsi CN (bene comune non censibile): “…Figura 1 (in corrispondenza all'area contesa) – pagina 6 di 10 La porzione di area cortilizia è identificata in allegato A) come bene comune non censibile e firmata dalla sig.ra . Nella planimetria allegata all'atto di compravendita l'area in esame è Parte_1 identificata come CN (bene comune non censibile). Tale planimetria è stata firmata, oltre che dai venditori, ed accettata anche dall'acquirente (parte attrice)”. Ed ancora, chiarisce il Parte_1
CTU - con riferimento all'equivoco in cui incorre l'attrice in punto di giardino di proprietà -, quando si legge (sempre in atto) che i “corpi di fabbricato denominati “C1” e “C6”, hanno in proprietà rispettiva, esclusiva, gli impianti di autoclave, completo di serbatoio di accumulo, ed i locali di centrale termica ubicati nei rispettivi giardini”, il riferimento ai rispettivi giardini, non riguarda le singole proprietà del complesso (per intenderci quelle dei contendenti, cioè le due abitazioni facenti parte del complesso C6), ma i distinti corpi di fabbricato, quindi direttamente il C6. Quindi il riferimento, generico, ai giardini di proprietà del corpo riguarda, appunto, l'intero complesso e non la proprietà delle unità immobiliari: “la pertinenzialità dei beni elencati è attribuita per intero al CORPO
C6 e dunque i beni sono da intendersi indivisi tra l'immobile di parte attrice e quello di parte convenuta”.
Come evidenziato dal consulente e come rilevabile dall'esame della documentazione agli atti, la definizione di beni non censibili è presente proprio nell'atto di compravendita dedotto dalla attrice. Ed inoltre, nella definizione del bene formante oggetto di acquisto, sia con riferimento all'unità acquistata dall'attrice che a quella dei convenuti, nell'elencazione dei beni compravenduti, e della loro precisa consistenza, è espressamente richiamato il giardino lato ovest in un caso e quello lato est nell'altro, ma non vi è alcun riferimento all'area (lato nord) di congiunzione dei due giardini: “Alcun contratto di compravendita fa riferimento all'area cortilizia sul lato nord”.
Pertanto i confini delle unità immobiliari di parte attrice ( identificate al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 38/39 sono i seguenti:
NORD – in parte con via Maiorca (sul giardino ovest) ed in parte con l'area comune del Corpo C6
EST – con il giardino RR (f. 58 - mapp. 3176 - sub. 40) ed in parte con l'area comune del
Corpo C6 (sul giardino ovest)
SUD – con il corpo C5 (altra proprietà)
– con la via Maiorca. Pt_2
Di contro i confini delle unità immobiliari di parte convenuta identificate al catasto fabbricati del
Comune di Quartu Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 20/40 sono i seguenti:
NORD – in parte con via Maiorca (sul giardino est) ed in parte con l'area comune del Corpo C6
EST – con la via Maiorca
SUD – con il corpo C5 (altra proprietà) pagina 7 di 10 – si affaccia sul giardino (f. 58 - mapp. 3176 - sub. 39) ed in parte con l'area comune del Pt_2 Pt_1
Corpo C6 (sul giardino est).
Il consulente ha quindi concluso nei termini che seguono: “Dall'analisi degli atti esaminati è emerso che l'area cortilizia è parte esclusiva del “ , comprendente le unità immobiliari di parte Pt_3 attrice e convenuta. In particolare l'attribuzione di proprietà esclusiva di tale area è sempre riferita all'intero CORPO C6 e non viene mai specificata l'attribuzione esclusiva ad una delle parti in causa…Ad ogni modo in tutti gli atti esaminati, ed in particolare nella descrizione del bene acquistato, non viene mai nominato il tratto di area cortilizia in esame e non viene mai attribuito specificatamente alla parte attrice. Si tratta dunque di un'area di proprietà esclusiva del corpo C6 e dunque indivisa”.
Si tratta di una ricostruzione del tutto condivisibile che risulta con evidenza dal contenuto dei rispettivi atti di acquisto.
Deve brevemente osservarsi come neppure possano essere condivise le osservazioni di parte attrice, a firma del consulente di parte (allegato E alla consulenza d'ufficio), laddove contestano il valore probatorio delle risultanze catastali a fini petitori (“Come risaputo, il catasto non ha valore probatorio,
e in materia di compravendita immobiliare le planimetrie catastali non hanno valore determinante rispetto alla descrizione del bene e dei confini indicati nell'atto”). Nel caso in esame, infatti, come correttamente rilevato dal consulente e dalla difesa di parte convenuta, la valenza della planimetria è da individuarsi nella volontà delle parti che ebbero a stipulare l'atto di compravendita (notaio Per_1
Repertorio n. 32622 Raccolta n. 10673) che hanno scelto di allegare la planimetria richiamandola ai fini della determinazione della volontà e sottoscrivendola per accettazione.
Non deve pertanto disquisirsi di documentazione catastale, bensì della volontà delle parti espressa anche attraverso il richiamo ad un documento che è divenuto parte integrante dell'atto di compravendita e da cui non si può prescindere ai fini della interpretazione della volontà delle parti.
Ebbene in tale planimetria l'area oggetto di controversia è descritta come bene comune non censibile, circostanza che fuga ogni dubbio circa la natura della citata area cortilizia.
Del pari non può essere condiviso il rilievo di parte attrice circa la descrizione del proprio immobile come confinante a nord con la strada di lottizzazione (sull'asserito presupposto che siccome tra l'immobile e la strada pubblica vi è la striscia contesa, l'unica logica lettura sarebbe quella per cui la striscia farebbe parte della proprietà privata). Sul punto il consulente ha chiarito: “sebbene possa apparire fuorviante (stante, appunto, la striscia di cortile nel mezzo tra la proprietà privata e la strada pubblica) invero trova ragione nella presenza di un piccolo tratto (dal lato del giardino di proprietà) effettivamente confinante con la strada pubblica e nella circostanza della lacunosità della descrizione del confine nord nella quale, erroneamente, <<il confine nord dell'immobile acquistato fu identificato < i> pagina 8 di 10 per intero con la strada di lottizzazione>>; nello specifico, la descrizione dei confini nel primo atto di compravendita (Atto di compravendita del 27 gennaio 1983 – Notaio dr. - Repertorio n. Persona_2
5952 Raccolta n. 1708; parte venditrice Cualbu s.p.a; parte acquirente e Persona_3 [...]
; registrato a Cagliari il 16/02/1983 al n. 2451) può avere generato confusione in quanto il CP_4 confine nord dell'immobile acquistato fu identificato per intero con la strada di lottizzazione. Pertanto si ritiene essere carente all'interno dell'atto la descrizione del confine nord. Descrizione che venne successivamente confermata anche dal Notaio nell'atto di compravendita della parte attrice Per_1 senza ulteriori specificazioni. In questo ultimo atto però venne allegata la planimetria firmata dall'acquirente in cui è ben evidenziato che si tratti di bene comune non censibile”.
Concludendo sul punto, quindi, alla domanda “Quali siano per conseguenza, i limiti di confine dei lotti di terreno di rispettiva proprietà delle parti”, il perito rileva, “I limiti di confine delle parti in causa sono ben evidenziati nell'allegato C), elaborato grafico dei confini. Pertanto i confini delle unità immobiliari di parte attrice ( ) identificate al catasto fabbricati del Comune di Quartu Parte_1
Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 38/39 sono i seguenti: Nord – in parte con via Maiorca (sul giardino ovest) ed in parte con l'area comune del Corpo C6 Est – con il giardino RR (f. 58
- mapp. 3176 - sub. 40) ed in parte con l'area comune del Corpo C6 (sul giardino ovest) SUD – con il corpo C5 (altra proprietà) Ovest – con la via Maiorca”.
Alla luce della ricostruzione che precede – stante la natura di bene comune non censibile dell'area cortilizia oggetto di contesa, funzionalmente destinazione al servizio e beneficio della proprietà comune – deve escludersi la fondatezza delle pretese attoree laddove viene chiesto accertarsi in capo alla la proprietà esclusiva dell'area in contestazione. Pt_1
*
Le considerazioni che precedono se impongono il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento della proprietà esclusiva dell'attrice sull'area, consentono di contro l'accoglimento dell'istanza volta alla eliminazione del divisorio che all'interno di detta area comune è stato installato dalle parti convenute.
All'evidenza, infatti, l'accertamento dell'area in comproprietà costituisce presupposto sufficiente per ritenere accoglibile l'istanza volta alla rimessione in pristino dell'area che deve essere liberamente accessibile e fruibile da entrambi i comproprietari.
Nel caso in esame le parti convenute non hanno contestato di avere apposto il citato divisorio, mentre hanno sostenuto di averlo posizionato previo accordo dell'attrice, circostanza contestata e, comunque, rimasta priva di prova nel giudizio.
La domanda della attrice va pertanto accolta solo in parte e precisamente nei limiti della condanna delle pagina 9 di 10 parti convenute alla rimozione del divisorio di cui trattasi, in maniera tale da rendere l'area oggetto del contendere liberamente accessibile ad entrambe le parti in piena coerenza con la sua natura di bene comune.
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Accerta e dichiara che l'area cortilizia oggetto di controversia costituisce parte comune indivisa
(bene comune non censibile) tra le unità immobiliari ubicate nel comune di Quartu Sant'Elena e censite al catasto fabbricati al Foglio 58 mappale 3176 subalterni 38 e 39 con ingresso dalla via Maiorca n. 3 quanto alla parte attrice e al Foglio 58 mappale 3176 sub. 40, con ingresso dalla via Maiorca n. 1 quanto alla parte convenuta;
2) E per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara tenute e condanna le parti convenute alla immediata eliminazione del divisorio apposto sul bene comune non censibile;
3) Spese legali e spese di CTU compensate.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3946/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Varsi, Parte_1 C.F._1 attrice contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Filomena Maria Matangheddu, C.F._3 convenuti - contumaci
Causa avente ad oggetto: proprietà
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'ATTORE (nella comparsa conclusionale): “accertare la linea di confine tra le porzioni immobiliari della Sig.ra sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n. 3, Parte_1 foglio 58, mappale 3167 – sub 38-39, registrato a Cagliari l'8.02.2016 e quello dei Sigg. CP_2
e sito in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1 foglio 58, mappale 3176, particella
[...] CP_1
3176, sub 40, e, per l'effetto, ordinare ai convenuti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge”.
NELL'INTERESSE DEI CONVENUTI (nella comparsa di costituzione e risposta): “Rigettare quanto esposto e richiesto in atto di citazione da controparte in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, lasciando invariati gli attuali confini, così come lasciando in comune il bene in comune pagina 1 di 10 non censibile. Nella denegata ipotesi in cui tale opzione non sia ritenuta dall'Ill.mo Giudice adito meritevole di pregio, procedere all'accertamento dei confini, tenendo in debito conto che l'attuale bene comune non censibile venga suddiviso senza alcun pregiudizio per le parti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha agito per l'individuazione Parte_1 dell'esatto confine tra la porzione immobiliare sita in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n. 3, foglio
58, mappale 3167 – sub 38-39, di sua proprietà e quella dei convenuti e , CP_2 CP_1 sita in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1 foglio 58, mappale 3176, particella 3176, sub 40, nonché per far accertare che le opere di delimitazione installate da ricadono nella parte di sua CP_2 proprietà esclusiva, con conseguente ordine di demolizione.
Più in dettaglio, a sostegno delle proprie istanze, l'attrice ha allegato:
- di aver acquistato, in data 04.02.2016, con atto di compravendita nanti il notaio in Cagliari, Dott.
la proprietà dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, alla Via Maiorca n.
3. Fg. Persona_1
58, mappale 3167 sub 38-39, che consta in un appartamento ad uso civile abitazione facente parte di un fabbricato a schiera, sviluppantesi ai piani scantinato e terreno del corpo di fabbricato alla Via Palma di
Maiorca n. 3, denominato C 6;
- che detto appartamento risulta confinante, tra l'altro, con la proprietà di sita al piano CP_1 primo (e sottotetto) del medesimo fabbricato denominato C6;
- che tanto il proprio atto di acquisto quanto quello del proprio venditore, risalente al 1983, in merito alla proprietà dei giardini circostanti gli immobili di proprietà delle parti (C6), prevedono che il giardino circostante è di proprietà esclusiva del corpo C6;
- che i convenuti e sono, rispettivamente nudo proprietario ed CP_2 Controparte_1 usufruttuaria dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, Via Maiorca n. 1, facente parte del medesimo fabbricato a schiera C6, posto al piano primo (e sottotetto) di detto immobile e con giardino confinante con quello di proprietà della stessa attrice;
- che il convenuto ha costantemente disconosciuto ogni confine tra i giardini, sostenendo CP_2 prepotentemente che il tratto di giardino/veranda oggetto del contendere, posto al lato nord dell'immobile, prospiciente l'immobile di proprietà della , lungo un lato della abitazione, fosse in Pt_1 comune proprietà ad entrambe le parti;
- che a tale effetto, il convenuto, aveva rimosso il muretto di confine che si trovava (in origine) posizionato in conclusione alla parte (giardino/veranda) piastrellata, delimitante le verande di proprietà pagina 2 di 10 della , spostandolo e posizionandolo all'interno del giardino/veranda di proprietà esclusiva della Pt_1 stessa, occupando così una buona parte del guardino/veranda di proprietà esclusiva della , Pt_1 appunto;
- che detto abusivo posizionamento ha di fatto limitato la proprietà al lato nord dell'attrice, rendendo, tra l'altro, impossibile il passaggio diretto dal giardino alle altre verande;
- che l' inoltre, in data 08.04.2019, lamentando una disposizione abusiva di aree non di CP_2 esclusiva proprietà dell'attrice nell'ambito di una richiesta di autorizzazione al Comune di CP_3 su talune modifiche interne e prospettiche da realizzare nell'unità (interrato e terra, nonché nella
[...] parte di veranda/giardino in contestazione) presentava un'istanza in autotutela per l'annullamento del
Provvedimento unico n. 150/105 del 19.09.2018, già rilasciato in favore dell'attrice;
- di aver depositato nel citato procedimento nanti il Comune di Quartu Sant'Elena opportune osservazioni e documentazione volta a ribadire la regolarità della richiesta e per contro l'illegittimità della richiesta di annullamento opposta dal convenuto;
- di aver proposto la presente azione per il definitivo accertamento dei confini tra le due proprietà, al fine di superare una persistente condizione di incertezza, causa di ripetuti conflitti tra le parti e per l'effetto, potersi disporre la rimessa in pristino dello stato dei luoghi nonché il rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
*
Si sono costituiti in giudizio i convenuti per contestare gli assunti di parte attrice e per rappresentare:
- di avere riscontrato un sistematico atteggiamento oppositivo da parte dell'attrice e del di lei compagno, nonostante l'ampia disponibilità costantemente profusa;
- di aver apposto il conteso muro divisorio all'interno del cortile per scongiurare i possibili problemi derivanti dalla presenza dei cani di rispettiva proprietà, e di averlo fatto in pieno accordo con la , Pt_1 personalmente ed insieme al compagno della stessa;
- che detto cortile consta in una piccolissima area (un rettangolo) che si trova a congiunzione dei due giardini di proprietà e che ivi si trovano i serbatoi ed un vano cantina in comune, del quale, peraltro, attualmente beneficia esclusivamente la , impedendo l'ingresso ai convenuti;
Pt_1
- che, come evincibile chiaramente dalla stessa planimetria, il suddetto cortile (lato nord), non coincide con i giardini di cui agli atti di compravendita, collocati frontalmente uno al lato est ed uno al lato ovest, e che, effettivamente solo questi sono i giardini di pertinenza (e proprietà esclusiva) degli immobili;
- che detta area cortilizia collocata al lato nord viene definita quale CN, ovvero bene in comune non censibile, più specificamente definibile quale porzione di fabbricato che non possiede autonoma pagina 3 di 10 capacità reddituale ovvero “porzione di fabbricato…comune almeno a due unità immobiliari urbane, in genere si tratta di un cortile, androne, scale, locale centrale termica, locale vasche ecc. Il bene comune non censibile è una proprietà in comune e indivisa, che può esser utilizzata da chiunque ne abbia titolo, con l'obbligo di mantenerla agibile per gli altri comproprietari.”;
- che, nondimeno, l'attrice utilizza detto bene in maniera impropria, non solo non rendendolo facilmente accessibile nelle parti in comune, ma addirittura, pretendendone l'esclusiva proprietà e ponendo in essere opere (oggetto della richiesta di annullamento in autotutela) quale la richiesta apertura di una porta finestra (prospiciente sull'area in comune in sostituzione alla finestra originaria) o la costruzione di una tettoia, fortemente impattanti sulla proprietà comune e financo su quella esclusiva;
- che tale area di pochi metri quadri è certamente bene da considerare di comune spettanza e che tale deve restare anche in ragione della pertinenza ad esso di tutta una serie di manufatti e impianti
(tubazioni, caldaie ecc.) al servizio di entrambe le proprietà;
- che stante la natura di beni al servizio di più proprietà non è nemmeno configurabile una attività di divisione/ripartizione delle relative aree, proprio in quanto una divisione potrebbe rendere scomodo o addirittura impedire tout court la sua naturale destinazione;
- che è evidente che nello specifico non vi sia alcun accordo tra le parti, e non possa altresì affermarsi che tale divisione possa rendere più comodo l'utilizzo del bene, dato che ciascuna parte dovrebbe sempre chiedere il permesso dell'altra per accedere nel caso in cui debba effettuare controlli o opere di manutenzione sulla parte afferente a ciascuna proprietà.
*
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Occorre in primis chiarire la natura delle pretese azionate in causa. Ritiene la scrivente che nel presente giudizio sia stata proposta un'azione di rivendica del tratto di terreno in contestazione e non un'azione di regolamento di confini tra proprietà limitrofe.
In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso – che presuppone un conflitto di titoli – l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro)
e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo – in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi – l'attore non solo non è sicuro “ab initio” dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo “nomen iuris” all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura pagina 4 di 10 della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica” (Cass. Civ. Ord. 21 luglio
2021 n. 20912).
Nel caso in esame l'attrice sostiene di essere proprietaria esclusiva dell'area in contestazione e lamenta l'occupazione di parte della sua proprietà esclusiva dalle parti convenute le quali, in opposizione, sostengono la natura di bene comune dell'area in esame. La lettura degli atti di parte consente di evidenziare come vi sia un contrasto sulla interpretazione degli atti di acquisto delle rispettive proprietà, circostanza che avvalora la natura di rivendica del giudizio.
Sul punto occorre premettere che le proprietà delle parti in causa costituiscono un lotto identificato con la sigla C6, caratterizzato da un complesso edilizio composto da 2 unità abitative (locale seminterrato e piano terra di proprietà dell'attrice, primo piano e sottotetto di proprietà dei convenuti) e due giardini di proprietà esclusiva (giardino ovest dell'attrice, giardino est dei convenuti) collegati da una striscia di terreno (oggetto del contendere) contigua al fabbricato sul lato nord.
Il tratto di terreno in esame è costituito da un rettangolo piastrellato che collega i due giardini di proprietà dei contendenti situati ai lati opposti ad est e ad ovest. La striscia di terreno in questione è prospiciente al muro perimetrale sul lato nord del fabbricato, e su di esso si affacciano le finestre delle due proprietà, quelle dell'attrice al piano terra, quelle dei convenuti al piano primo.
Al momento l'area risulta divisa da una recinzione provvisoria e nell'area corrispondente al lato del giardino dell'attrice è presente l'accesso ai locali tecnici del piano interrato (dell'attrice), mentre dal lato dei convenuti risultano presenti un pozzetto di ispezione funzionale ad una cisterna d'acqua e la rete idrica di adduzione ed una vecchia caldaia in disuso, entrambi di proprietà dei convenuti.
Al fine di verificare lo stato dei luoghi sono stati disposti accertamenti tecnici all'esito dei quali il consulente, con relazione compiutamente e logicamente motivata da cui non vi è ragione di discostarsi, ha fornito elementi tecnici e grafici che consentono di avere contezza della situazione dei luoghi sia in fatto, sia per quanto emerge dagli atti di acquisto dei rispettivi immobili.
Sul punto occorre rilevare come gli atti pubblici di compravendita degli immobili riconducibili alle parti siano stati acquisiti dal consulente tecnico nell'ambito degli accertamenti. Di tale acquisizione il consulente ha dato atto nella relazione tecnica e nessuna questione è mai stata sollevata dalle parti in causa che sul contenuto di detti atti hanno interloquito (Cass. Sez. U, Sent. n. 3086 del 01/02/2022).
Come rilevato dal consulente d'ufficio le unità immobiliari delle parti in causa sono ubicate nella zona periferica del Comune di Quartu Sant'Elena, in località S'Oru e Mari, alla via Maiorca e sono inserite pagina 5 di 10 all'interno di un complesso edilizio realizzato su due piani fuori terra e sottotetto con giardino circostante e piano interrato, comprendente una schiera con sei corpi di fabbrica con l'asse longitudinale disposto in direzione sud-nord. L'immobile di parte attrice e quello di parte convenuta fanno parte dell'unità capo-schiera ed è identificato in tutti gli atti di compravendita esaminati con la sigla C6, quest'ultima disposta a nord.
Il corpo C6 è composto da due unità immobiliari e precisamente la proprietà di parte attrice è costituita dal piano terra con giardino ovest, mentre la proprietà della parte convenuta è costituita dall'immobile al primo piano e comprende il giardino al piano terra lato est.
Più precisamente l'immobile della parte attrice è censito al catasto fabbricati del comune di Quartu
Sant'Elena al Foglio 58 mappale 3176 subalterni 38 e 39 con ingresso dalla via Maiorca n. 3, mentre quello di parte convenuta è identificato al Foglio 58 mappale 3176 sub. 40, con ingresso dalla via
Maiorca n. 1.
All'interno dell'area in contestazione, dalla parte utilizzata dalla parte attrice è presente, l'accesso ai locali tecnici al piano interrato, mentre dalla parte utilizzata dalla convenuta sono presenti un pozzetto di ispezione funzionale ad una cisterna d'acqua, la rete idrica di adduzione ed una vecchia caldaia in disuso. All'esterno, sulla via Maiorca, è visibile uno sportello metallico sulla muratura di recinzione.
Le due parti di cortile sono state suddivise da una recinzione provvisoria in laterizio ornamentale visibile dalle immagini fotografiche prodotte dalle parti e da quelle allegate alla consulenza tecnica.
Tale manufatto è stato spostato dalla posizione originaria per realizzare la suddivisione dell'area oggetto di controversia.
Il consulente all'esito del sopralluogo e dell'esame degli atti di acquisto ha evidenziato come l'area cortilizia in esame sia ricompresa all'interno del “CORPO C6“, comprendente le unità immobiliari di parte attrice e convenuta. Ha di seguito affermato: “Durante il sopralluogo è stato possibile visionare le unità immobiliari ed in particolare l'area cortilizia oggetto di controversia. Tale area è disposta a nord del corpo C6 ed è a forma rettangolare ed è compresa tra i giardini di pertinenza delle due unità immobiliari (giardino ovest per la parte attrice e giardino est per la parte convenuta). Tale area attualmente è suddivisa da un manufatto che è disposto perpendicolarmente alla muratura di recinzione. La porzione di cortile in oggetto confina a ovest con il giardino della parte attrice mentre a est con il giardino di parte convenuta e a sud con il corpo C6 (piano terra della parte attrice). La parte utilizzata dalla parte attrice (dal giardino ovest fino al manufatto di divisione) risulta essere stata pavimentata in epoca successiva a quella di costruzione con piastrelle in gres”.
Tanto premesso, esaminato il contratto di compravendita, ha affermato che l'area in contestazione deve considerarsi CN (bene comune non censibile): “…Figura 1 (in corrispondenza all'area contesa) – pagina 6 di 10 La porzione di area cortilizia è identificata in allegato A) come bene comune non censibile e firmata dalla sig.ra . Nella planimetria allegata all'atto di compravendita l'area in esame è Parte_1 identificata come CN (bene comune non censibile). Tale planimetria è stata firmata, oltre che dai venditori, ed accettata anche dall'acquirente (parte attrice)”. Ed ancora, chiarisce il Parte_1
CTU - con riferimento all'equivoco in cui incorre l'attrice in punto di giardino di proprietà -, quando si legge (sempre in atto) che i “corpi di fabbricato denominati “C1” e “C6”, hanno in proprietà rispettiva, esclusiva, gli impianti di autoclave, completo di serbatoio di accumulo, ed i locali di centrale termica ubicati nei rispettivi giardini”, il riferimento ai rispettivi giardini, non riguarda le singole proprietà del complesso (per intenderci quelle dei contendenti, cioè le due abitazioni facenti parte del complesso C6), ma i distinti corpi di fabbricato, quindi direttamente il C6. Quindi il riferimento, generico, ai giardini di proprietà del corpo riguarda, appunto, l'intero complesso e non la proprietà delle unità immobiliari: “la pertinenzialità dei beni elencati è attribuita per intero al CORPO
C6 e dunque i beni sono da intendersi indivisi tra l'immobile di parte attrice e quello di parte convenuta”.
Come evidenziato dal consulente e come rilevabile dall'esame della documentazione agli atti, la definizione di beni non censibili è presente proprio nell'atto di compravendita dedotto dalla attrice. Ed inoltre, nella definizione del bene formante oggetto di acquisto, sia con riferimento all'unità acquistata dall'attrice che a quella dei convenuti, nell'elencazione dei beni compravenduti, e della loro precisa consistenza, è espressamente richiamato il giardino lato ovest in un caso e quello lato est nell'altro, ma non vi è alcun riferimento all'area (lato nord) di congiunzione dei due giardini: “Alcun contratto di compravendita fa riferimento all'area cortilizia sul lato nord”.
Pertanto i confini delle unità immobiliari di parte attrice ( identificate al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 38/39 sono i seguenti:
NORD – in parte con via Maiorca (sul giardino ovest) ed in parte con l'area comune del Corpo C6
EST – con il giardino RR (f. 58 - mapp. 3176 - sub. 40) ed in parte con l'area comune del
Corpo C6 (sul giardino ovest)
SUD – con il corpo C5 (altra proprietà)
– con la via Maiorca. Pt_2
Di contro i confini delle unità immobiliari di parte convenuta identificate al catasto fabbricati del
Comune di Quartu Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 20/40 sono i seguenti:
NORD – in parte con via Maiorca (sul giardino est) ed in parte con l'area comune del Corpo C6
EST – con la via Maiorca
SUD – con il corpo C5 (altra proprietà) pagina 7 di 10 – si affaccia sul giardino (f. 58 - mapp. 3176 - sub. 39) ed in parte con l'area comune del Pt_2 Pt_1
Corpo C6 (sul giardino est).
Il consulente ha quindi concluso nei termini che seguono: “Dall'analisi degli atti esaminati è emerso che l'area cortilizia è parte esclusiva del “ , comprendente le unità immobiliari di parte Pt_3 attrice e convenuta. In particolare l'attribuzione di proprietà esclusiva di tale area è sempre riferita all'intero CORPO C6 e non viene mai specificata l'attribuzione esclusiva ad una delle parti in causa…Ad ogni modo in tutti gli atti esaminati, ed in particolare nella descrizione del bene acquistato, non viene mai nominato il tratto di area cortilizia in esame e non viene mai attribuito specificatamente alla parte attrice. Si tratta dunque di un'area di proprietà esclusiva del corpo C6 e dunque indivisa”.
Si tratta di una ricostruzione del tutto condivisibile che risulta con evidenza dal contenuto dei rispettivi atti di acquisto.
Deve brevemente osservarsi come neppure possano essere condivise le osservazioni di parte attrice, a firma del consulente di parte (allegato E alla consulenza d'ufficio), laddove contestano il valore probatorio delle risultanze catastali a fini petitori (“Come risaputo, il catasto non ha valore probatorio,
e in materia di compravendita immobiliare le planimetrie catastali non hanno valore determinante rispetto alla descrizione del bene e dei confini indicati nell'atto”). Nel caso in esame, infatti, come correttamente rilevato dal consulente e dalla difesa di parte convenuta, la valenza della planimetria è da individuarsi nella volontà delle parti che ebbero a stipulare l'atto di compravendita (notaio Per_1
Repertorio n. 32622 Raccolta n. 10673) che hanno scelto di allegare la planimetria richiamandola ai fini della determinazione della volontà e sottoscrivendola per accettazione.
Non deve pertanto disquisirsi di documentazione catastale, bensì della volontà delle parti espressa anche attraverso il richiamo ad un documento che è divenuto parte integrante dell'atto di compravendita e da cui non si può prescindere ai fini della interpretazione della volontà delle parti.
Ebbene in tale planimetria l'area oggetto di controversia è descritta come bene comune non censibile, circostanza che fuga ogni dubbio circa la natura della citata area cortilizia.
Del pari non può essere condiviso il rilievo di parte attrice circa la descrizione del proprio immobile come confinante a nord con la strada di lottizzazione (sull'asserito presupposto che siccome tra l'immobile e la strada pubblica vi è la striscia contesa, l'unica logica lettura sarebbe quella per cui la striscia farebbe parte della proprietà privata). Sul punto il consulente ha chiarito: “sebbene possa apparire fuorviante (stante, appunto, la striscia di cortile nel mezzo tra la proprietà privata e la strada pubblica) invero trova ragione nella presenza di un piccolo tratto (dal lato del giardino di proprietà) effettivamente confinante con la strada pubblica e nella circostanza della lacunosità della descrizione del confine nord nella quale, erroneamente, <<il confine nord dell'immobile acquistato fu identificato < i> pagina 8 di 10 per intero con la strada di lottizzazione>>; nello specifico, la descrizione dei confini nel primo atto di compravendita (Atto di compravendita del 27 gennaio 1983 – Notaio dr. - Repertorio n. Persona_2
5952 Raccolta n. 1708; parte venditrice Cualbu s.p.a; parte acquirente e Persona_3 [...]
; registrato a Cagliari il 16/02/1983 al n. 2451) può avere generato confusione in quanto il CP_4 confine nord dell'immobile acquistato fu identificato per intero con la strada di lottizzazione. Pertanto si ritiene essere carente all'interno dell'atto la descrizione del confine nord. Descrizione che venne successivamente confermata anche dal Notaio nell'atto di compravendita della parte attrice Per_1 senza ulteriori specificazioni. In questo ultimo atto però venne allegata la planimetria firmata dall'acquirente in cui è ben evidenziato che si tratti di bene comune non censibile”.
Concludendo sul punto, quindi, alla domanda “Quali siano per conseguenza, i limiti di confine dei lotti di terreno di rispettiva proprietà delle parti”, il perito rileva, “I limiti di confine delle parti in causa sono ben evidenziati nell'allegato C), elaborato grafico dei confini. Pertanto i confini delle unità immobiliari di parte attrice ( ) identificate al catasto fabbricati del Comune di Quartu Parte_1
Sant'Elena al F. 58 Mapp. 3176 Sub.ni 38/39 sono i seguenti: Nord – in parte con via Maiorca (sul giardino ovest) ed in parte con l'area comune del Corpo C6 Est – con il giardino RR (f. 58
- mapp. 3176 - sub. 40) ed in parte con l'area comune del Corpo C6 (sul giardino ovest) SUD – con il corpo C5 (altra proprietà) Ovest – con la via Maiorca”.
Alla luce della ricostruzione che precede – stante la natura di bene comune non censibile dell'area cortilizia oggetto di contesa, funzionalmente destinazione al servizio e beneficio della proprietà comune – deve escludersi la fondatezza delle pretese attoree laddove viene chiesto accertarsi in capo alla la proprietà esclusiva dell'area in contestazione. Pt_1
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Le considerazioni che precedono se impongono il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento della proprietà esclusiva dell'attrice sull'area, consentono di contro l'accoglimento dell'istanza volta alla eliminazione del divisorio che all'interno di detta area comune è stato installato dalle parti convenute.
All'evidenza, infatti, l'accertamento dell'area in comproprietà costituisce presupposto sufficiente per ritenere accoglibile l'istanza volta alla rimessione in pristino dell'area che deve essere liberamente accessibile e fruibile da entrambi i comproprietari.
Nel caso in esame le parti convenute non hanno contestato di avere apposto il citato divisorio, mentre hanno sostenuto di averlo posizionato previo accordo dell'attrice, circostanza contestata e, comunque, rimasta priva di prova nel giudizio.
La domanda della attrice va pertanto accolta solo in parte e precisamente nei limiti della condanna delle pagina 9 di 10 parti convenute alla rimozione del divisorio di cui trattasi, in maniera tale da rendere l'area oggetto del contendere liberamente accessibile ad entrambe le parti in piena coerenza con la sua natura di bene comune.
L'esito del giudizio e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Accerta e dichiara che l'area cortilizia oggetto di controversia costituisce parte comune indivisa
(bene comune non censibile) tra le unità immobiliari ubicate nel comune di Quartu Sant'Elena e censite al catasto fabbricati al Foglio 58 mappale 3176 subalterni 38 e 39 con ingresso dalla via Maiorca n. 3 quanto alla parte attrice e al Foglio 58 mappale 3176 sub. 40, con ingresso dalla via Maiorca n. 1 quanto alla parte convenuta;
2) E per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara tenute e condanna le parti convenute alla immediata eliminazione del divisorio apposto sul bene comune non censibile;
3) Spese legali e spese di CTU compensate.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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