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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/07/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6931/2023 R.G. promossa con ricorso depositato in data 06.12.2023
da
, con l'avv. BORTOLAMI CHIARA, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Padova.
oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco. 2
3) Assegnare la casa coniugale di IN (PD) Via G. Missaglia n. 1 1 definitivamente in via esclusiva alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario della Pt_1
figlia , divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ma ancora studentessa di Per_1
scuola superiore e, dunque, non economicamente autosufficiente, essendo il figlio
, maggiorenne ed economicamente indipendente, libero di stabilire la propria Per_2
residenza presso il genitore che sceglierà ovvero altrove, ivi compresi tutti gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli dovrà CP_1
asportare immediatamente (se non già fatto) essendo trascorsi ampiamente i termini indicati dall'Ill.mo Tribunale nella propria ordinanza ex art. 473 -BIS.22 C.P.C.
emessa a seguito dell'udienza presidenziale del 19.04.2024 (“assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in IN (PD), via G. Missaglia n. 11, affinchè vi abiti con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente assegnando a parte convenuta il termine di giorni 90 per rilasciare la casa coniugale asportando i propri effetti personali”) .
Dare atto che il sig. ha già rilasciato la casa famigliare a seguito di primo Parte_2
accesso effettuato dall'Ufficiale giudiziario in data 05.02.2025 come da verbale allegato, con contestuale restituzione delle chiavi. In ogni caso , ordinare al marito di trasferire immediatamente anche formalmente la propria residenza – e con obbligo di comunicazione dell'indirizzo di nuova residenza - con comunicazione ai competenti uffici .
4) Nulla disporre sull'affidamento ed il calendario di visita della figlia , divenuta Per_1
maggiorenne nelle more del presente giudizio, ancorché ella sia studentessa di scuola superiore e non economicamente autosufficiente e che comunque vivrà stabilmente con la madre presso la residenza materna, odierna casa famigliare, alla stessa madre
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assegnata. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e al figlio;
i genitori Per_1 Per_2
si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi cambio di residenza o domicilio, che comunque dovranno preservare e non pregiudicare il rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali . Essendo il figlio maggiorenne, e dunque con la piena capacità di agire, non prevedersi Per_2
alcunché in tema di affidamento .
5) Il padre potrà frequentare liberamente entrambi i figli e , sempre nel Per_1 Per_2
rispetto degli interessi e del benessere di ambedue i figli .
6) Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento CP_1
per la figlia di € 7 50,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese Per_1
mediante bonifico bancario alla sig.ra , da rivalutars i secondo i parametri Pt_1
ISTAT dall'anno successivo a quello relativo all'udienza presidenziale , mese corrispondente , oltre al 60 % spese straordinarie della figli a come specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di Padova anche per le modalità di rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la documentazione fiscale necessaria . Nulla per quanto concerne il figlio , che ha già manifestato l'intenzione di vivere col padre ed è comunque Per_2
economicamente indipendente. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di contribuzione al mantenimento per la figlia di € 750,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie della figlia, Per_1
confermarsi quanto disposto dall 'Ill.mo Giudice in via provvisoria nell'ordinanza ex art. 473 -BIS.22 C.P.C. emessa a seguito dell'udienza presidenziale del 19.04.2024 che disponeva come segue: “pone a carico del resistente il pagamento in favore della
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ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
€ 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017 ” (alla quale in ogni caso il convenuto non ha mai adempiuto ) ;
7) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la percentuale di suddivisione delle spese straordinarie o comunque in favore del soggetto che assume la spesa e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra misura affine siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario della figli a e Pt_1 Per_1
con lei residente, peraltro dalla stessa sempre ricevuti .
9) Nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro tenuto conto che la ricorrente, da ottobre
2024 , ha avuto la trasformazione del contratto di lavoro precedentemente in essere a tempo determinato, in tempo indeterminato .
Con espressa richiesta di autorizzazione al deposito di note di replica a seguito d i eventuale costituzione del convenuto.
Si chiede altresì all'Ill.mo Giudice di ordinare alla parte convenuta l'esibizione dei documenti reddituali, bancari/finanziari ed estratti conto propri e dell'azienda di cui è
titolare . Riservata ogni richiesta istruttoria ed ulteriore produzione documentale nei concedendi termini .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, tenuta in debita considerazione la condotta processuale di completo disinteresse alla vicenda famigliare del convenuto nonostante
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lo stesso sia sempre stato notiziato personalmente della pendenza del giudizio mediante notifiche ricevute a sue mani .”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 06.12.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
[...]
- allegava che le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, a IN (PD) in data 09.06.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 2001;
- rappresentava che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a Padova in [...]_2
27.09.2001 e nata a [...] in data [...]; Per_1
- riferiva che il primogenito, , lavorava con la qualifica di meccanico presso una ditta Per_2
di Veggiano (PD), a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa
1.500,00; mentre la secondogenita, minorenne, frequentava l'Istituto di istruzione Per_1
secondaria “Giovanni Valle” a Padova;
- rappresentava che il nucleo familiare risiedeva presso un immobile sito a IN, in comproprietà tra i coniugi, libero da gravami e che la stessa era comproprietaria, insieme al padre e al fratello, per successione ereditaria, di un appartamento sito a S. Domenico di
Selvazzano Dentro (PD), abitato a titolo di comodato gratuito dal fratello della stessa;
- riferiva di lavorare come aiuto-cameriera presso la società Reef One snc di Selvazzano
Dentro, full time e a tempo determinato, con contratto con scadenza del 31.12.2023;
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- rappresentava che il convenuto era titolare dell'omonima ditta individuale nel settore dei trasporti e che percepiva un reddito mensile netto di circa € 4.000,00;
- riferiva che, da tempo, era venuto meno l'affectio coniugalis e che i coniugi vivevano da separati in casa;
- adduceva di essersi sempre occupata dell'accudimento e della cura della prole e di aver lavorato, per anni, senza ricevere alcun emolumento, come collaboratore familiare presso la ditta del coniuge;
- rappresentava di aver sempre impiegato i propri risparmi per le esigenze del nucleo familiare e di aver messo a disposizione del marito la piccola eredità, ammontante a circa € 45.000,00,
pervenuta a seguito del decesso della madre;
- riferiva che vani erano risultati i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi .
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco .
3) Assegnare la casa coniugale di IN (PD) Via G. Missaglia n. 1 1 in via esclusiva alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario perlomeno della figlia minore Pt_1
essendo il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, libero di Per_1 Per_2
stabilire la propria residenza presso il genitore che sceglierà ovvero altrove, ancorché egli abbia già manifestato l 'intenzione di andare a vivere col padre, ivi compresi tutti gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli dovrà CP_1
asportare entro e non oltre 15 giorni dall'udienza presidenziale. Conseguentemente,
ordinare al marito di trasferire la propria residenza – e con obbligo di comunicazione dell'indirizzo di nuova residenza - sia fisicamente con l'asporto dei propri beni personali
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che formalmente con comunicazione ai competenti uffici, altrove dalla data dei provvedimenti presidenziali – restituendo contestualmente le chiavi di casa alla ricorrente nonché il telecomando elettrico del cancello – o comunque entro e non oltre 15 giorni dalla stessa udienza tenuto conto che il sig. per le proprie possibilità economiche, può CP_1
tranquillamente reperire una nuova soluzione abitativa a stretto giro.
4) Disporre l'affidamento della figli a minor e ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nei termini stabiliti dall'art. 337 ter c.c. , con collocazione prevalente della minore presso la residenza materna, fermo il fatto che i genitori hanno facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per l a figli a relative alla salute, all'istruzione ed al sistema educativo, t enendo conto dell e sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e anche del figlio maggiorenne;
i genitori si impegnano, altresì, a Per_2
comunicarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi cambio di residenza o domicilio,
che comunque dovranno preservare e non pregiudicare il rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali . Essendo il figlio maggiorenne, e dunque con la piena capacità Per_2
di agire, no n prevedersi alcunché in tema di affidamento .
5) Il padre potrà frequentare liberamente il figlio maggiorenne;
il padre potrà Per_2
avere il più ampio diritto di visita e comunque tenere con sé la figli a di massima a Per_1
week e nd alternati dal sabato dopo scuola alla domenica sera dopo cena, un infrasettimanale con cena e pernotto, vacanze come di consueto (natalizie una settimana con ciascun genitore, tre settimane d'estate da concordarsi preventivamente fra i due genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tre giorni durante le festività pasquali, alternando
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di anno in anno il giorno di Pasqua, festività in corso d'anno ad anni alterni). Ovviamente
le parti potranno accordarsi diversamente sempre nel rispetto degli interessi e del benessere della figlia e compatibilmente con le attività della stessa . Per_1
6) Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento CP_1
per la figlia di € 7 50,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante Per_1
bonifico bancario alla sig.ra , da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT dall'anno Pt_1
successivo a quello relativo all'udienza presidenziale , mese corrispondente , oltre al 60 %
spese straordinarie della figli a come specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di Padova (doc. 1 6) anche per le modalità di rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la documentazione fiscale necessaria . Nulla per quanto concerne il figlio , che ha già manifestato l Per_2
'intenzione di vivere col padre e comunque economicamente indipendente .
7) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la percentuale di suddivisione delle spese straordinarie e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra misura affine siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario della Pt_1
figlia e con lei residente, peraltro dalla stessa sempre ricevuti . Per_1
9) Nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di dirit to alcuno al mantenimento l 'uno nei confronti dell 'altro a condizione che alla ricorrente venga confermato per almeno un ulteriore anno il contratto a tempo determinato in essere ovvero tramutato a tempo indeterminato il contratto di lavoro in essere scadente il 31.12.2023 . Nella denegata ipotesi che la ricorrente dal 01.01.2023 non ottenga la prosecuzione del contratto lavorativo in essere e divenga, d unque disoccupata, disporsi a carico del sig. un assegno di CP_1
mantenimento in favore della moglie pari ad € 500,00 (da rivalutarsi secondo i parametri
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ISTAT dall'anno successivo a quello relativo all'udienza presidenziale, mese corrispondente
) sino al reperimento di un nuovo lavoro. Con espressa richiesta di autorizzazione al deposito di note di replica a seguito d i costituzione del convenuto. Si chiede altresì
all'Ill.mo Giudice di ordinare alla parte convenuta l'esibizione dei documenti reddituali,
bancari/finanziari e d estratti conto propri e dell 'azienda di cui è titolare .
Riservata ogni richiesta istruttoria e d ulteriore produzione documentale nei concedendi termini . Con vittoria di spese, diritti ed onorari .”
- All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 19.04.2024 compariva soltanto parte ricorrente, la quale esibiva l'originale della notifica del ricorso e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e si riservava;
- con ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c, resa in pari data, pubblicata in data 22.04.2024, il giudice delegato, sciogliendo la riserva, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in IN (PD), via G. Missaglia n. 11,
affinchè vi abiti con la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente assegnando a parte convenuta il termine di giorni 90 per rilasciare la casa coniugale asportando i propri effetti personali;
- pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
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2017”, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente e rinviava all'udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c. del 22.01.2025, da svolgersi in trattazione scritta;
- con decreto del 21.01.2025 la causa veniva d'ufficio rinviata all'udienza del 21.05.2025, da svolgersi in trattazione scritta;
- con decreto del 22.04.2025 il giudice delegato, attesa la necessità di riorganizzare il ruolo,
rinviava all'udienza del 22.05.2025 per i medesimi incombenti da svolgersi in modalità
cartolare;
- all'udienza del 22.05.2025, il giudice delegato, esaminate le note scritte depositate da parte ricorrente, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1. Sulla determinazione del thema decidendum
Va rilevato, inoltre, che, nelle more del procedimento, la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne, con conseguente impossibilità da parte del Collegio di pronunciarsi in ordine all'affido, al collocamento ed al diritto di visita.
Ciò posto, si procede ad analizzare le residue domande.
* * *
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale fra i coniugi, ricorrendo i presupposti di legge di cui all'art. 151 c.c., ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il fallimento del tentativo di conciliazione e la mancata riconciliazione, va accolta.
* * *
3. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
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Va rilevato che risulta circostanza documentato (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) che la figlia maggiorenne, attualmente studentessa, coabiti stabilmente con la madre e Per_1
che la stessa, allo stato attuale, risulti non economicamente autosufficiente.
Di conseguenza va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in IN
(PD), in via Missaglia n. 11, in comproprietà tra le parti in causa, alla ricorrente affinché
vi coabiti con la figlia sussistendo i presupposti dell'art. 337-sexies c.c. .
* * *
4. Sulla domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del convenuto un contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € Per_1
750,00 mensili, oltre al rimborso del 60% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
in subordine, la conferma di quanto disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 19.04.2024.
In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. aveva dichiarato di percepire un reddito di “circa € 1500 al mese netti con gli straordinari, mentre la paga base sono circa €
1.100 al mese” (cfr. verbale d'udienza del 19.04.24) . Con ordinanza del 19.04.2024 il giudice delegato disponeva, in via temporanea, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00,
oltre rivalutazione Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (cfr. ordinanza del 19.04.2024, depositata in data 22.04.2024).
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di
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indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro” (Cfr. Cass. civ., sentenza n. 26875/2023, pubblicata il 20.09.2023, in senso conforme Cass. civ. n. 2056/2023, pubblicata il 24.01.2023), ed ancora: “il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art. 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità
genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 12121/2025, in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, n.
3552/2025).
Nel caso di specie, parte ricorrente, ha riferito l'attuale situazione della secondogenita,
attualmente diciannovenne e studentessa.
Inoltre con il deposito della comparsa conclusionale del 17.04.25 ha aggiornato la propria situazione reddituale facendo presente che seppur era intervenuta la trasformazione a tempo indeterminato del proprio contratto di lavoro come cameriera (cfr. doc. 30: fascicolo parte ricorrente), godeva di una minore retribuzione di circa € 900 mensili (cfr. doc. 31:
fascicolo parte ricorrente) in quanto il datore di lavoro aveva ridotto le ore di lavoro rispetto a prima (cfr. doc. 22 e 23: fascicolo parte ricorrente); tant'è che, per far fronte alle proprie esigenze ed a quelle della figlia, aveva dovuto reperire un secondo lavoro a chiamata con un reddito mensile di circa € 238,00 mensili (cfr. doc. 32 e 33: fascicolo parte ricorrente). Ha
evidenziato, inoltre, il totale disinteresse del padre che persisteva nel non contribuire al mantenimento della figlia .
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Va, quindi, rilevato, anche alla luce delle nuove allegazioni e produzioni documentali ed in assenza di indici probatori contrari avendo scelto il convenuto di rimanere contumace,
che, rispetto a quanto previsto con ordinanza del 19.04.2023, atteso il peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, appare congruo porre a carico di parte convenuta il pagamento, in favore della ricorrente a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento .
Va accolta, infine, la domanda di attribuzione per intero dell'assegno unico alla ricorrente di cui al punto 7) delle conclusioni riportate in epigrafe in quanto collocataria della figlia in assenza di indicazioni di contribuzione diretta da parte del padre (cfr. Cass.
Civ. n. 4672 del 22/02/2025).
* * *
4. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e stante la contumacia della parte convenuta che non si è opposta alle domande svolte, le stesse vanno compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio a MESTRINO (PD) in data 09.06.2001 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di IN, al n. 10, parte II,
serie A, anno 2001;
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2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
3. conferma assegnazione della casa coniugale sita in IN (PD), in via Missaglia n.
11, a parte ricorrente affinché vi coabiti con la figlia;
4. pone a carico del resistente il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultima definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
2017 con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento;
5. spese compensate .
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari
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