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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/12/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4183/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Labia Maria Alessandra, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Rovigo, via Ricchieri, 1
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Berti Giampietro, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in
Rovigo, Via Mazzini, 30
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Conclusioni per i ricorrenti: “ - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IN
(VR) in data 26.08.2017, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Villanova del Ghebbo all'atto n. 7, P. 2 S. C, Anno 2017 del Comune di Villanova del Ghebbo, contratto dai sig.ri
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
c.f. , e , nata a [...] il [...] e residente a C.F._2 Parte_1
LE (RO) Vicolo Castello 1/1 c.f. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del C.F._1 predetto Comune, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- i coniugi dichiarano, stante la loro autosufficienza economica, di non aver nulla
1 a pretendere reciprocamente, uno dall'altra, a titolo di assegno divorzile con rinuncia reciproca allo stesso;
- i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro; - spese legali interamente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
I ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio non sono nati figli.
Sotto il profilo economico il ha dichiarato di percepire un importo mensile di 1.500,00 euro CP_1
a titolo di retribuzione, la una retribuzione mensile di 1.400,00 euro circa. Parte_1
Inoltre, hanno precisato di essersi separati con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villanova del Ghebbo (RO) in data 21.03.2024 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al N. 5 P. 2 S.C. 2024 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri in data 24.04.2024 al N. 9.
Essendo trascorso dalla data della sottoscrizione dell'accordo di separazione concluso avanti l'Ufficiale dello stato civile al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 5.11.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 5.12.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 13.12.2024, ha assegnato la causa al collegio in decisione. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2 La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'accordo di separazione concluso avanti l'Ufficiale dello stato civile in data 21.3.2024, confermato in data 24.4.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta conclusione dell'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in BARDOLINO in data 26/08/2017 tra e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Villanova del Ghebbo nell'anno 2017, al numero 7, parte 2, serie C;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.12.2024
Il Presidente Rel.
dott.ssa Federica Abiuso
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