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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 25/08/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N.607 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.607 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA, la sig.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
(PU), in via Monte Nerone n.46,
E il sig. , nato a [...], il [...], residente a [...]
PU), in via Della Cereria n.4, entrambi rappresentati e difesi, gusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Maione.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
“-gli stessi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 29.07.2006, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Urbania (PU) al n. 10, P II, S.A,
2006. - i ricorrenti hanno optato per il regime della separazione dei beni.
-dal matrimonio sono nati a Urbino (PU) il 15.09.1996, residente a [...]
Nerone n.46; c.f cittadino italiano, maggiorenne economicamente C.F._1
autosufficiente;
a Urbino (PU) il 12.12.2007, residente a [...]
n.46; c.f. , minore di età; C.F._2
-i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e in data 11.01.2024 è stata pronunziata sentenza di separazione del Tribunale di Urbino n. 8/2024 pubblicata il 11/01/2024 R.G. n.
696/2023, passata in giudicato, alle condizioni che qua si intendono integralmente riportate
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
-sussistono gli estremi per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici
-i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) la sig.ra e la figlia minorenne resteranno nell'immobile di proprietà della madre. Pt_1
2) qualora l'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra venga posto in vendita, i Pt_1
coniugi fin da ora concordano che il ricavato verrà suddiviso in 4 parti uguali, nella misura del 25% ciascuno, tra il sig. la sig.ra la figlia ed il figlio Parte_2 Pt_1 Per_2 Per_1
3) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata con la madre ma con la possibilità di decidere autonomamente quando vedere e pernottate presso l'abitazione del padre;
4) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la Parte_2 Per_2
somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo lo schema che segue:
- spese mediche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche o private, trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e tickets sanitari: spese mediche e specialistiche in genere, anche tramite l'accesso alla sanità privata laddove necessaria;
- spese mediche da documentare e concordare: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari se non urgenti e non supportati da esigenze di celerità e/o efficienza nelle cure:
- spese scolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche da documentare e concordare: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche da documentare e concordare: corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, spese di custodia viaggi e vacanze.
• L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
• Le festività sia natalizie che pasquali saranno suddivise e verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Le altre festività infrasettimanali verranno Per_2
concordate tra i genitori secondo gli impegni di lavoro di entrambi.
• Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere due intere settimane con la Per_2
madre e due intere settimane con il padre e durante quelle invernali un'intera settimana.
5) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione del contributo di mantenimento”.
All'esito del deposito, in data 04.03.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione. Successivamente, con Ordinanza del 23.06.2025, il Giudice rilevato che, “l'estratto dell'atto di matrimonio riversato in atti è stato rilasciato in data 22-11-2022 e che sullo stesso non risulta annotata la Sentenza di separazione n. 8/2024 pubbl. il 11/01/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo RG n. 696/2023,” rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza del 15.07.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e concedeva ai ricorrenti termine di giorni trenta per il deposito della documentazione indicata.
All'esisto del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte dell' 08.07.2025 con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 8/2024 pubbl. il 11/01/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo n. 696/2023 RG;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore appaiono conformi all'interesse della stessa e congrue;
soddisfacente per Per_2
l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto concordato in ordine alla possibilità della figlia, ormai prossima alla maggiore età “di decidere autonomamente quando vedere e pernottate presso l'abitazione del padre”;
-le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e Urbania in data 29.07.2006, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbania (PU) al n. 10, P II, S.A, Ufficio 1,
2007 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbania (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.607 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA, la sig.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
(PU), in via Monte Nerone n.46,
E il sig. , nato a [...], il [...], residente a [...]
PU), in via Della Cereria n.4, entrambi rappresentati e difesi, gusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Maione.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
“-gli stessi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 29.07.2006, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Urbania (PU) al n. 10, P II, S.A,
2006. - i ricorrenti hanno optato per il regime della separazione dei beni.
-dal matrimonio sono nati a Urbino (PU) il 15.09.1996, residente a [...]
Nerone n.46; c.f cittadino italiano, maggiorenne economicamente C.F._1
autosufficiente;
a Urbino (PU) il 12.12.2007, residente a [...]
n.46; c.f. , minore di età; C.F._2
-i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e in data 11.01.2024 è stata pronunziata sentenza di separazione del Tribunale di Urbino n. 8/2024 pubblicata il 11/01/2024 R.G. n.
696/2023, passata in giudicato, alle condizioni che qua si intendono integralmente riportate
-dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
-sussistono gli estremi per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
-essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici
-i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) la sig.ra e la figlia minorenne resteranno nell'immobile di proprietà della madre. Pt_1
2) qualora l'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra venga posto in vendita, i Pt_1
coniugi fin da ora concordano che il ricavato verrà suddiviso in 4 parti uguali, nella misura del 25% ciascuno, tra il sig. la sig.ra la figlia ed il figlio Parte_2 Pt_1 Per_2 Per_1
3) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata con la madre ma con la possibilità di decidere autonomamente quando vedere e pernottate presso l'abitazione del padre;
4) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la Parte_2 Per_2
somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo lo schema che segue:
- spese mediche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche o private, trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e tickets sanitari: spese mediche e specialistiche in genere, anche tramite l'accesso alla sanità privata laddove necessaria;
- spese mediche da documentare e concordare: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari se non urgenti e non supportati da esigenze di celerità e/o efficienza nelle cure:
- spese scolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche da documentare e concordare: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche da documentare e concordare: corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, spese di custodia viaggi e vacanze.
• L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
• Le festività sia natalizie che pasquali saranno suddivise e verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Le altre festività infrasettimanali verranno Per_2
concordate tra i genitori secondo gli impegni di lavoro di entrambi.
• Durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere due intere settimane con la Per_2
madre e due intere settimane con il padre e durante quelle invernali un'intera settimana.
5) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione del contributo di mantenimento”.
All'esito del deposito, in data 04.03.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione. Successivamente, con Ordinanza del 23.06.2025, il Giudice rilevato che, “l'estratto dell'atto di matrimonio riversato in atti è stato rilasciato in data 22-11-2022 e che sullo stesso non risulta annotata la Sentenza di separazione n. 8/2024 pubbl. il 11/01/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo RG n. 696/2023,” rimetteva la causa in istruttoria fissando l'udienza del 15.07.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e concedeva ai ricorrenti termine di giorni trenta per il deposito della documentazione indicata.
All'esisto del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte dell' 08.07.2025 con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 8/2024 pubbl. il 11/01/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo n. 696/2023 RG;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore appaiono conformi all'interesse della stessa e congrue;
soddisfacente per Per_2
l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto concordato in ordine alla possibilità della figlia, ormai prossima alla maggiore età “di decidere autonomamente quando vedere e pernottate presso l'abitazione del padre”;
-le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e Urbania in data 29.07.2006, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbania (PU) al n. 10, P II, S.A, Ufficio 1,
2007 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbania (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone