Accoglimento
Sentenza 10 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 10 maggio 2022
Parere sospensivo 20 aprile 2023
Parere definitivo 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00133/2025 e data 24/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2024
NUMERO AFFARE 01181/2022
NUMERO AFFARE 01184/2022
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico.
Ministero delle imprese e del made in italy.
Quanto al ricorso n. 1181 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Associazione Rosina Attardi - Titolare del Marchio “Canale 8”, contro AI - Radio Televisione Italiana PA e Ministero dello sviluppo economico e nei confronti di Radio Etna Espresso S.r.l. - Titolare del Marchio Etna Channel, per l’annullamento del provvedimento con cui AI - Radio Televisione Italiana PA ha assegnato il residuo di capacità trasmissiva in esito al “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° dell’area tecnica n° 17 – Sicilia” alla emittente commerciale Radio Etna Espresso S.r.l..
Quanto al ricorso n. 1184 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Associazione Rosina Attardi - Titolare del Marchio "Canale 8", contro AI AY PA e Ministero dello sviluppo economico e nei confronti di Radio Etna Espresso S.r.l. - Titolare del Marchio Etna Channel, per l’annullamento del provvedimento con cui Radio AY ha assegnato il residuo di capacità trasmissiva in esito al “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° dell’area tecnica n° 17 – Sicilia” alla emittente commerciale Radio Etna Espresso S.r.l..
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione sull’istanza cautelare n.180596 del 7 dicembre 2022 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n. 00603/2023 reso nell’adunanza del 5.4.2023;
Vista la relazione definitiva firmata dal Ministro il 16.1.2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso in fatto:
1. Con i due ricorsi indicati in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’assegnazione a Radio Etna Espresso S.r.l. del residuo di capacità trasmissiva in esito al “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° dell’area tecnica n° 17 – Sicilia.
I due ricorsi differiscono soltanto per il fatto di essere, il ricorso n. 1181 del 2022, rivolto contro AI - Radio Televisione Italiana PA e Ministero dello sviluppo economico e, il ricorso n. 1184 del 2022, contro AI AY spa e Ministero dello sviluppo economico.
2. L’associazione ricorrente riferisce di aver partecipato al bando suddetto, cui ha fatto seguito l’assegnazione dell’esubero di capacità trasmissiva, e di aver acquisito una banda di trasmissione relativa a tutte le province della regione Sicilia escluse le province di Siracusa e Catania, nelle quali l’associazione ha operato per trent’anni acquisendo visibilità ed affidabilità. Successivamente, la ricorrente ha appreso che un ulteriore residuo di capacità trasmissiva era stato assegnato alla emittente commerciale Radio Etna Espresso S.r.l.
3. Parte ricorrente rileva l’illegittimità di tale ultima assegnazione deducendo con un unico motivo di gravame la violazione degli articoli 1, comma 8, 3, comma 2, 6, comma 4 e 8 del bando per l’assegnazione della capacità trasmissiva delle reti di primo e secondo livello dell’area tecnica n. 17-Sicilia, nonché del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. Chiede anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’assegnazione contestata evidenziando, quanto al pregiudizio, che la esclusione dalle province in cui ha operato per oltre trent’anni produrrà conseguenze negative sul fatturato e sulla occupazione, dovendo “iniziare da zero in mercati nei quali è del tutto sconosciuta”. Sollecita , infine, il deposito della documentazione riguardante l’affidamento a Radio Etna espresso S.r.l.
4. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), con la relazione trasmessa con nota n. 180596 del 7 dicembre 2022, ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per difetto della giurisdizione amministrativa e del ricorso n. 1181 del 2022 anche per difetto di legittimazione passiva della società AI S.p.A.; si è poi pronunciato esclusivamente sull’istanza cautelare, chiedendone il rigetto.
5.-Con memoria del 30 settembre 2022 ha controdedotto Radio Etna Espresso S.r.l. eccependo, tra l’altro, anche la tardività del ricorso n. 1184 del 2022.
6.-Con parere 00603/2023 la Sezione ha disposto, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva; non ha accolto l’istanza cautelare e ha richiesto la trasmissione della relazione ministeriale definitiva.
7.-Con relazione definitiva il Ministero ha nuovamente sollevato l’eccezione di inammissibilità, precisando quanto segue:
“ L’oggetto del gravame viene, dalla ricorrente, genericamente indicato nel “provvedimento con cui” - RAI, Radio Televisione Italiana PA (vedi Affare n. 1181/22) ovvero AI AY PA (vedi Affare n. 1184/22) - “ha assegnato il residuo di capacità trasmissiva, in esito al “bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n° 17-Sicilia”, alla emittente commerciale Radio Etna Espresso s.r.l.”, senza, peraltro, precisazione della data in cui ne sarebbe venuta a conoscenza, così da impedire le dovute verifiche circa la tempestività o tardività del ricorso.
Solo all’esito delle ricerche effettuate presso la competente DGSCERP – Divisione III, il provvedimento impugnato si è, concretamente, tradotto nel contratto commerciale concluso in data 21.04.2022 fra AI AY PA (non anche AI PA) e Radio Etna Espresso Srl, nelle rispettive qualità di operatore di rete e di fornitore di servizi di media audiovisivi, per la concessione della capacità trasmissiva disponibile sulla rete di I° Livello CH 42-Sicilia, all’esito e fuori dalla portata regolamentare del Bando FSMA che fisiologicamente rimane ancorata alla relativa procedura, conclusasi come da determina pubblicata in data 08.03.2022.
Ne discende, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per difetto della giurisdizione amministrativa quale presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 7, comma 8, cpa, peraltro, rito esperibile esclusivamente avverso atti amministrativi definitivi, giusto l’art. 8 del PDR 1199/77, mentre il contratto impugnato ha natura puramente privatistica ed è frutto della libertà di autodeterminazione negoziale delle parti, inoltre, si rileva il difetto di legittimazione passiva della società AI PA poiché soggetto del tutto estraneo ai fatti di causa.”
Considerato in diritto:
1.-La Sezione prende atto che l’atto avversato, non specificatamente indicato in ricorso, è stato individuato nel contratto commerciale concluso in data 21.4.2022 fra AI AY PA (non anche AI PA) e Radio Etna Espresso Srl, nelle rispettive qualità di operatore di rete e di fornitore di servizi di media audiovisivi, per la concessione della capacità trasmissiva disponibile sulla rete di I° Livello CH 42-Sicilia.
2.- Pertanto, il Collegio accoglie la eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, tenuto conto che le controversie afferenti gli adempimenti contrattuali sono di competenza del giudice ordinario.
3.- Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
4.-Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale traslatio iudicii in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario.
P.Q.M.
Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas