CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA SURROGATORIA. sui ricorso n. 10691/2019 proposto da: EP Di IL, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi 44, presso lo studio ELl'avvocato Gianni Lostia, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Letizia;
- ricorrente -
contro NZ SA, EP SA, in proprio e n.q. di eredi di NI SA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia 71, presso lo studio ELl'avvocato ER Feliciani, rappresentati e difesi dall'avvocato Benito Orlandi;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2089 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 24/01/2023 nonché contro ER ER LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 203/2019 ELla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10 febbraio 2019; lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore Generale LA DE TT, il quale ha chiesto l'accoglimento EL primo motivo di ricorso. udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 16/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. 2 FATTI DI CAUSA 1. EP Di IL convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano, i coniugi NI SA e IA LV (alla quale sono succeduti in qualità di eredi, in corso di causa, NI, NZ e EP SA), nonché ER ER LU, affinché detti coniugi fossero condannati a corrispondere ad esso attore, ai sensi ELl'art. 2900 cod. civ., le somme che il LU gli doveva in forza ELla sentenza n. 327 EL 2005 pronunciata dal medesimo Tribunale di Avezzano. A sostegno ELla domanda espose, tra l'altro, che la sentenza n. 327 EL 2005 aveva dichiarato risolto il preliminare di compravendita di un immobile da lui stipulato con il LU in data 31 maggio 1995, condannando il convenuto alla restituzione ELle somme ricevute e al risarcimento EL danno;
che quell'immobile era stato costruito sulla base di un diverso preliminare di compravendita, stipulato il 12 ottobre 1991 dal LU con i coniugi SA e LV su un terreno di proprietà di questi ultimi ma in assenza di concessione edilizia, contratto che era da intendersi risolto di diritto, non essendone possibile un'esecuzione in forma specifica;
che, in conclusione, al LU spettava l'indennizzo previsto, in alternativa, o dall'art. 936, secondo comma, cod. civ., o dall'art. 2041 cod. civ., a titolo di ingiustificato arricchimento. In forza di tale situazione, il Di IL dichiarò di esercitare l'azione surrogatoria, ai sensi ELl'art. 2900 cod. civ., nei confronti dei convenuti, stante l'inerzia EL LU. Si costituirono in giudizio NI SA e IA LV, chiedendo il rigetto ELla domanda ed osservando, tra l'altro, che il credito posto dall'attore a fondamento ELla sua pretesa nei confronti EL LU, e cioè la suindicata sentenza EL Tribunale di Avezzano, era ancora sub iudice, essendo stata quella sentenza impugnata in appello, per cui non poteva sussistere il diritto ELl'attore di agire in surrogatoria. 3 Espletata una complessa c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore alla rifusione ELle spese di lite nei confronti dei SA, mentre compensò quelle tra l'attore e il LU. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza EL 1° febbraio 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento ELle ulteriori spese EL grado nei confronti di tutti gli appellati. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, di condividere la decisione di primo grado in ordine all'esclusione, in capo all'appellante, ELla qualifica di creditore idonea a consentire l'esercizio ELl'azione surrogatoria. Richiamando le argomentazioni ELla sentenza 21 ottobre 1998, n. 10428, di questa Corte, la Corte abruzzese ha affermato che «non può ritenersi certo il credito contestato giudizialmente», e ciò a maggior ragione nel caso in esame, nel quale il Di IL aveva esercitato l'azione surrogatoria «non con funzione cautelare, ma con funzione direttamente satisfattiva». Non poteva pervenirsi a diversa conclusione, secondo la Corte di merito, neppure in considerazione EL fatto che la citata sentenza n. 327 EL 2005 era stata confermata, nelle more EL presente giudizio, dalla Corte d'appello di L'Aquila; ed infatti già il giudice di primo grado aveva affermato, senza che l'appellante svolgesse sul punto alcuna censura, che il richiesto presupposto ELl'azione surrogatoria - e cioè la certezza EL credito a tutela EL quale detta azione era stata proposta - doveva sussistere fin dalla proposizione EL giudizio di primo grado. 2.2. Tanto premesso, la sentenza ha rilevato che il rigetto EL primo motivo di appello, avente ad oggetto la questione appena esaminata, assumeva «valore dirimente nella decisione ELla controversia» e che, tuttavia, si doveva procedere all'esame anche degli altri motivi per «ragioni di mera completezza». La Corte di merito ha quindi osservato che nessun valore vincolante poteva essere attribuito, contrariamente a quanto sostenuto 4 dall'appellante, alla circostanza che il primo giudice istruttore avesse dato ingresso, in fase istruttoria, alle prove richieste dall'attore, non avendo detto provvedimento, di carattere ordinatorio, alcun carattere decisorio o vincolante rispetto alla decisione di merito. Passando all'esame dei successivi motivi terzo, quarto e quinto ELl'appello, la Corte aquilana ha rilevato che tra il LU e i coniugi SA erano stati stipulati, in data 12 ottobre 1991, due contratti, ossia un compromesso di vendita ELl'immobile e un contratto di appalto. In base a detti contratti, il LU si era obbligato a costruire un immobile dietro corrispettivo, costituito in parte da una somma di denaro e in parte dalla cessione in proprietà, da parte dei SA, EL terreno edificabile residuato dalla progettazione EL fabbricato. Nel preliminare, poi, era stata pattuita una condizione risolutiva, in base alla quale quel contratto avrebbe avuto valore definitivo solo in caso di ottenimento, da parte EL LU, ELla concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, rimanendo in caso contrario il prezzo di progettazione ELla struttura in cemento armato stabilito in 52 milioni di lire. Tra le parti, però, era intervenuta una successiva scrittura privata, in data 23 novembre 1998 - e perciò dopo il luglio 1998, momento nel quale risultava che il LU non aveva ottenuto la concessione in sanatoria, con conseguente verificazione ELla suindicata condizione risolutiva - nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al LU, di mettere mano ai lavori di costruzioni ELl'immobile di proprietà dei SA e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Ne conseguiva, secondo la Corte d'appello, che, pur essendosi verificata la condizione risolutiva, l'obbligo per il LU era stato confermato, per cui egli doveva essere considerato inadempiente. 2.3. La sentenza ha quindi ribadito la correttezza ELla decisione EL Tribunale là dove aveva escluso la nullità EL contratto preliminare ai sensi ELl'art. 40 ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, posto che detta nullità 5 colpisce solo gli atti traslativi ELla proprietà e non anche i contratti con mero effetto obbligatorio. Infondato era da ritenere il sesto motivo di appello, essendo corretto il ragionamento EL giudice di primo grado là dove aveva affermato che, una volta esclusa l'inerzia EL LU, l'azione surrogatoria non poteva costituire un mezzo di controllo ELl'efficienza ELl'attività EL debitore. In ultimo, la Corte d'appello ha esaminato il profilo ELla spettanza, in favore EL LU, ELle indennità di cui agli artt. 936, secondo comma, e 2041 cod. civ., condividendo anche su tali punti la decisione EL Tribunale. La sentenza ha infatti affermato che, escluso che il LU potesse considerarsi "terzo" ai fini ELl'art. 936, secondo comma, cit., la domanda EL Di IL doveva essere rigettata anche perché al LU non poteva essere riconosciuta spettante nessuna ELle due indicate indennità, e ciò a causa ELl'illiceità ELl'attività edificatoria da lui compiuta in assenza di concessione edilizia. Il fabbricato realizzato dal LU sul terreno oggetto EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991, infatti, era stato costruito «in difetto di concessione edilizia, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla natura abusiva ELl'opera in discussione». Ed invero, alla luce ELla costante giurisprudenza di legittimità, qualora «l'esecuzione ELle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configuri un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, poiché, sul piano civilistico, il manufatto deve ritenersi carente di valore per il fondo», data la precarietà EL diritto dominicale. Nel caso in esame, EL resto, era risultato che né il LU né i coniugi SA avevano ottenuto la concessione in sanatoria, per cui nessun indennizzo poteva essere riconosciuto in relazione all'immobile abusivo. Ragione per cui, esclusa la spettanza ELl'indennità ai sensi degli artt. 936 e 1150 cod. civ., doveva ritenersi esclusa anche la possibilità di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2041 cit., tanto più che non erano stati «allegati né dimostrati eventuali impieghi ELl'immobile comunque realizzati dai 6 proprietari e le eventuali utilità economiche in tal modo ricavate dalla costruzione abusiva». 3. Contro la sentenza ELla Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso EP Di IL con atto affidato a otto motivi. SI NZ e EP SA, in proprio e nella qualità di eredi di NI SA, nel frattempo pure deceduto, con un unico controricorso. ER ER LU non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso, fissato per la discussione in data 19 aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14284, e fissato per l'udienza pubblica EL 16 novembre 2022. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni per iscritto, chiedendo l'accoglimento EL primo motivo di ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ragioni di economia processuale suggeriscono di esaminare il ricorso cominciando dal terzo motivo, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ELle norme e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, oltre a motivazione illogica e contraddittoria. Il motivo ha ad oggetto l'interpretazione EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 e le conclusioni tratte dalla Corte di merito. Secondo il ricorrente la sentenza, pur partendo da un presupposto corretto - e cioè che quel contratto era da ritenere risolto per il mancato ottenimento ELla concessione in sanatoria da parte EL LU - non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. Non essendosi verificata la condizione ivi prevista, il LU «non poteva affatto considerarsi inadempiente», essendo tenuto soltanto a realizzare la struttura in cemento armato dietro compenso di lire 52 milioni. Scorretto sarebbe, poi, il richiamo all'ulteriore scrittura privata EL 23 novembre 1998, sopravvenuta sette anni dopo il preliminare, perché in essa «vi era espresso impegno dei soli SA nei 7 confronti EL LU». L'inadempimento, quindi, era in capo solo ai SA e non anche al LU, contrariamente a quanto affermato in sentenza. 1.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La sentenza impugnata, come si è detto, ha ricostruito la complessa vicenda leggendo in maniera unitaria i due contratti stipulati tra il LU e i coniugi SA in data 12 ottobre 1991, e cioè il compromesso di vendita ELl'immobile e il contratto di appalto, con la successiva scrittura privata EL 23 novembre 1998, nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al LU, di mettere mano ai lavori di costruzioni ELl'immobile di proprietà dei SA e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Nonostante in questa seconda data si fosse già verificata, secondo la Corte d'appello, la condizione risolutiva concordata nel preliminare EL 12 ottobre 1991, costituita dal mancato ottenimento, da parte EL LU, ELla concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, la sentenza ha ritenuto che gli obblighi contrattuali assunti nel 1991 dal LU fossero stati confermati e ribaditi, con il risultato che egli doveva essere considerato inadempiente (circostanza di rilievo ai fini ELl'azione surrogatoria esercitata dall'attore). A fronte di tale ricostruzione, che costituisce un tipico accertamento di merito sottratto ad ogni possibilità di verifica in questa sede, il ricorrente insiste nel ribadire la propria tesi, tra l'altro aggiungendo che la scrittura privata EL 23 novembre 1998 conteneva obblighi solo a carico dei coniugi SA. Il che, com'è evidente, si risolve nel palese tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame EL merito. 2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ELl'art. 40 ELla legge n. 47 EL 1985 e ELl'art. 2932 cod. civ., oltre ad omessa valutazione di documenti processuali decisivi per il giudizio. La censura si rivolge contro la sentenza nella parte in cui ha affrontato il tema ELla nullità dei contratti per violazione ELl'art. 40 cit. e 8 ha affermato che detta nullità non potrebbe riguardare il contratto preliminare. Ad avviso EL ricorrente, con detta censura egli voleva soltanto affermare che «neppure il LU avrebbe potuto ottenere il trasferimento coattivo EL terreno di cui al preliminare EL 12 ottobre 1991 ex art. 2932 cod. civ., perché sullo stesso insisteva ormai un fabbricato accatastato all'urbano, costruito in assenza di concessione edilizia». Il motivo, in conclusione, pare voler dire che dal punto di vista logico nulla esclude che la nullità EL contratto definitivo, prevista dal citato art. 40, si debba estendere anche al contratto preliminare. 2.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che, oltre ad essere formulato in modo confuso, il motivo contiene anche profili di merito, perché pretende di trarre dall'interpretazione EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 una conclusione che esigerebbe da questa Corte accertamenti di merito evidentemente preclusi. Non è ben chiaro, poi, quale utilità potrebbe derivare al ricorrente dal suo eventuale accoglimento. Ciò detto, il motivo è comunque privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione ELla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sanzione ELla nullità prevista dall'art. 40 ELla legge n. 47 EL 1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi ELla necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita (sentenza 19 dicembre 2013, n. 28456, e ordinanze 21 settembre 2017, n. 21942, e 7 marzo 2019, n. 6685). 3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, senza indicazione di norme, la violazione ELle norme in tema di interpretazione dei contratti «laddove la Corte aquilana ritiene che con la scrittura privata EL 23 novembre 1998 i SA avevano dato prova EL loro diritto ad ottenere 9 dal LU i lavori di completamento ELl'immobile mentre né il LU né il Di IL avevano dato prova ELl'inadempimento». 3.1. Il motivo è palesemente inammissibile in considerazione ELla sua genericità e ELle ragioni già indicate a confutazione EL terzo motivo. 4. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, erronea e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo ha ad oggetto la questione ELl'inerzia EL debitore LU, fondamento ELl'azione surrogatoria. Ad avviso EL ricorrente, la sentenza non avrebbe tenuto nel giusto conto la presunta erroneità e contraddittorietà ELla motivazione resa dal Tribunale, non considerando che il contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 si era risolto per mancato avveramento ELla condizione ed era stato adempiuto dal LU per quanto i SA legittimamente potevano pretendere, cioè la realizzazione ELla sola struttura in cemento armato. Sostiene il ricorrente, poi, di essere tenuto solo ad «affermare la sussistenza ELl'inerzia in quanto, trattandosi di prova di un fatto negativo, gravava sul debitore LU la prova di un suo comportamento attivo». 4.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. È inammissibile nella parte in cui insiste nel proporre una diversa lettura ed interpretazione dei contratti stipulati dal LU con i coniugi SA, come già si è detto esaminando i motivi terzo e quinto, sostenendo cioè che il LU non poteva essere considerato inadempiente (questione sulla quale la Corte di merito si è pronunciata con motivazione logica e coerente). Manifestamente infondata in diritto, poi, è l'affermazione suindicata in tema di onere ELla prova ELl'inerzia EL creditore. L'azione surrogatoria, infatti, è uno strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia EL creditore che ometta di esercitare le opportune azioni 10 dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Ne consegue che «la prova ELl'inerzia EL debitore o EL comportamento insufficiente o inidoneamente attivo grava sul creditore che agisce in surrogazione, essendo un presupposto ELl'azione. Ciò comporta che il creditore non può limitarsi a sostenere l'inidoneità qualitativa o quantitativa EL comportamento EL debitore nell'esercizio EL proprio diritto, ma deve anche indicare quali rimedi il debitore avrebbe dovuto ragionevolmente adottare, secondo l'id quod plerumque accidit, a nulla rilevando, ovviamente, il risultato effettivamente conseguito ELle azioni proposte dal medesimo debitore» (così la sentenza 18 febbraio 2000, n. 1867, alla quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità). 5. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., erroneità e difetto di motivazione su di un punto decisivo ELla controversia. 1-7 <- Il M____ ~con-testa la sentenza nella parte in cui ha affermato che il LU non poteva considerarsi "terzo" ai fini EL riconoscimento ELl'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, cod. civ.; detta qualità, secondo il ricorrente, risulterebbe dall'avvenuta risoluzione di diritto EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 in quanto non suscettibile di esecuzione in forma specifica. Anzi, ad avviso EL ricorrente, la nullità investiva già il contratto preliminare per contrasto con le norme imperative, essendo questo finalizzato alla stipula di un contratto definitivo nullo, per cui il LU doveva essere considerato terzo fin dall'origine. Il complesso di tali circostanze non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Corte d'appello. 5.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La tesi che il ricorrente sostiene è quella, sulla quale ci si è già soffermati, secondo cui il preliminare suindicato era da considerare risolto di diritto per impossibilità di una sua esecuzione in forma specifica;
e da questo deriverebbe l'erroneità ELla sentenza nella parte in cui non ha 11 considerato "terzo" il LU ai fini ELl'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, citato. Rileva il Collegio che la censura è inammissibile perché si fonda su di una ricostruzione dei fatti diversa da quella ELla Corte d'appello, di talché sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame EL merito. Ma, oltre a questo, la censura è inammissibile perché dimostra di non cogliere la ratio decidendi ELla sentenza impugnata. La Corte abruzzese, infatti, ha fatto discendere la non spettanza ELl'indennità di cui all'art. 936 cit. dall'abusività ELl'immobile costruito. Tale profilo ELla motivazione non è, in effetti, contestato. Corretto è, poi, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di accessione, ove l'esecuzione ELle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 936 cod. civ., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione (sentenza 25 gennaio 2016, n. 1237). E nel caso in esame la Corte d'appello ha accertato che la concessione in sanatoria non fu mai ottenuta. 6. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (primo profilo); nonché violazione e falsa applicazione ELl'art. 2041 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (secondo profilo). Il motivo contiene due diverse censure. Nella prima si sostiene che l'illiceità ELl'attività edificatoria dovuta alla mancanza ELla concessione edilizia non sarebbe stata correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, non avrebbe considerato che nel caso di specie non si trattava di abusività in senso proprio, bensì di abusività contingente dovuta al fatto chel SA 12 avevano rifiutato di consegnare al LU il titolo di proprietà EL terreno necessario per il rilascio ELla concessione edilizia. Il LU, pertanto, non aveva posto in essere alcuna attività illecita, sicché gli doveva essere riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 936 EL codice civile. Nella seconda parte EL motivo in esame si censura l'erroneità ELla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'azione subordinata di arricchimento senza causa in base al rilievo per cui il manufatto abusivo doveva ritenersi privo di valore in considerazione ELla precarietà EL diritto dominicale. Tale affermazione non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che dal verbale n. 145 EL 25 aprile 1997 ELla Commissione edilizia EL Comune di Scurcola Marsicana risultava che l'istanza EL LU finalizzata ad ottenere la concessione in sanatoria era stata accolta, fermo restando che i proprietari SA avrebbero dovuto produrre la documentazione attestante la proprietà EL terreno. La spettanza ELl'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ. doveva pertanto ritenersi pacifica. 6.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili e comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che la prima censura è posta in modo inammissibile, perché ipotizza, in modo poco chiaro, la figura ELla abusività contingente, che esigerebbe una serie di accertamenti di fatto preclusi in questa sede, oltre a rappresentare un profilo di indagine molto probabilmente nuovo. La censura, poi, è prospettata in modo non rispettoso ELla previsione ELl'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., anche perché il verbale ELla Commissione edilizia EL Comune di Scurcola Marsicana EL 1997 è solo genericamente indicato. Quanto, invece, all'indennizzo per l'indebito arricchimento, la censura non si confronta, se non in modo EL tutto generico, con l'ulteriore parte ELla motivazione ELla sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha affermato che l'odierno ricorrente non aveva addotto né dimostrato eventuali impieghi ELl'immobile abusivo da parte dei proprietari SA. 13 Ne consegue che la mancanza ELle utilità economiche escludeva comunque il riconoscimento ELl'indennizzo per l'indebito arricchimento. 7. Il rigetto e la declaratoria di inammissibilità dei motivi fin qui esaminati esimono la Corte dall'obbligo di affrontare la questione giuridica posta nei primi due motivi di ricorso. L'azione surrogatoria, infatti, presuppone, per poter essere validamente esercitata, che il creditore dimostri l'esistenza di diritti o, azioni che spettano al suo debitore verso i terzi, e che questi trascura di esercitare. La decisione, in senso sfavorevole al ricorrente, dei motivi di ricorso dal terzo all'ottavo rende irrevocabile la decisione impugnata in ordine all'inesistenza di un credito EL debitore LU verso i coniugi SA (e i loro eredi); di talché l'esame dei primi due motivi rimane assorbito, attesa l'irrilevanza ELla loro eventuale fondatezza. 8. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione ELla complessità ELle questioni trattate, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese EL giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese EL giudizio di cassazione. Ai sensi ELl'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto ELla sussistenza ELle condizioni per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile ELla Corte di cassazione, il 16 novembre 2022.
- ricorrente -
contro NZ SA, EP SA, in proprio e n.q. di eredi di NI SA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia 71, presso lo studio ELl'avvocato ER Feliciani, rappresentati e difesi dall'avvocato Benito Orlandi;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2089 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 24/01/2023 nonché contro ER ER LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 203/2019 ELla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10 febbraio 2019; lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore Generale LA DE TT, il quale ha chiesto l'accoglimento EL primo motivo di ricorso. udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 16/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. 2 FATTI DI CAUSA 1. EP Di IL convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano, i coniugi NI SA e IA LV (alla quale sono succeduti in qualità di eredi, in corso di causa, NI, NZ e EP SA), nonché ER ER LU, affinché detti coniugi fossero condannati a corrispondere ad esso attore, ai sensi ELl'art. 2900 cod. civ., le somme che il LU gli doveva in forza ELla sentenza n. 327 EL 2005 pronunciata dal medesimo Tribunale di Avezzano. A sostegno ELla domanda espose, tra l'altro, che la sentenza n. 327 EL 2005 aveva dichiarato risolto il preliminare di compravendita di un immobile da lui stipulato con il LU in data 31 maggio 1995, condannando il convenuto alla restituzione ELle somme ricevute e al risarcimento EL danno;
che quell'immobile era stato costruito sulla base di un diverso preliminare di compravendita, stipulato il 12 ottobre 1991 dal LU con i coniugi SA e LV su un terreno di proprietà di questi ultimi ma in assenza di concessione edilizia, contratto che era da intendersi risolto di diritto, non essendone possibile un'esecuzione in forma specifica;
che, in conclusione, al LU spettava l'indennizzo previsto, in alternativa, o dall'art. 936, secondo comma, cod. civ., o dall'art. 2041 cod. civ., a titolo di ingiustificato arricchimento. In forza di tale situazione, il Di IL dichiarò di esercitare l'azione surrogatoria, ai sensi ELl'art. 2900 cod. civ., nei confronti dei convenuti, stante l'inerzia EL LU. Si costituirono in giudizio NI SA e IA LV, chiedendo il rigetto ELla domanda ed osservando, tra l'altro, che il credito posto dall'attore a fondamento ELla sua pretesa nei confronti EL LU, e cioè la suindicata sentenza EL Tribunale di Avezzano, era ancora sub iudice, essendo stata quella sentenza impugnata in appello, per cui non poteva sussistere il diritto ELl'attore di agire in surrogatoria. 3 Espletata una complessa c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore alla rifusione ELle spese di lite nei confronti dei SA, mentre compensò quelle tra l'attore e il LU. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente e la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza EL 1° febbraio 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l'appellante al pagamento ELle ulteriori spese EL grado nei confronti di tutti gli appellati. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, di condividere la decisione di primo grado in ordine all'esclusione, in capo all'appellante, ELla qualifica di creditore idonea a consentire l'esercizio ELl'azione surrogatoria. Richiamando le argomentazioni ELla sentenza 21 ottobre 1998, n. 10428, di questa Corte, la Corte abruzzese ha affermato che «non può ritenersi certo il credito contestato giudizialmente», e ciò a maggior ragione nel caso in esame, nel quale il Di IL aveva esercitato l'azione surrogatoria «non con funzione cautelare, ma con funzione direttamente satisfattiva». Non poteva pervenirsi a diversa conclusione, secondo la Corte di merito, neppure in considerazione EL fatto che la citata sentenza n. 327 EL 2005 era stata confermata, nelle more EL presente giudizio, dalla Corte d'appello di L'Aquila; ed infatti già il giudice di primo grado aveva affermato, senza che l'appellante svolgesse sul punto alcuna censura, che il richiesto presupposto ELl'azione surrogatoria - e cioè la certezza EL credito a tutela EL quale detta azione era stata proposta - doveva sussistere fin dalla proposizione EL giudizio di primo grado. 2.2. Tanto premesso, la sentenza ha rilevato che il rigetto EL primo motivo di appello, avente ad oggetto la questione appena esaminata, assumeva «valore dirimente nella decisione ELla controversia» e che, tuttavia, si doveva procedere all'esame anche degli altri motivi per «ragioni di mera completezza». La Corte di merito ha quindi osservato che nessun valore vincolante poteva essere attribuito, contrariamente a quanto sostenuto 4 dall'appellante, alla circostanza che il primo giudice istruttore avesse dato ingresso, in fase istruttoria, alle prove richieste dall'attore, non avendo detto provvedimento, di carattere ordinatorio, alcun carattere decisorio o vincolante rispetto alla decisione di merito. Passando all'esame dei successivi motivi terzo, quarto e quinto ELl'appello, la Corte aquilana ha rilevato che tra il LU e i coniugi SA erano stati stipulati, in data 12 ottobre 1991, due contratti, ossia un compromesso di vendita ELl'immobile e un contratto di appalto. In base a detti contratti, il LU si era obbligato a costruire un immobile dietro corrispettivo, costituito in parte da una somma di denaro e in parte dalla cessione in proprietà, da parte dei SA, EL terreno edificabile residuato dalla progettazione EL fabbricato. Nel preliminare, poi, era stata pattuita una condizione risolutiva, in base alla quale quel contratto avrebbe avuto valore definitivo solo in caso di ottenimento, da parte EL LU, ELla concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, rimanendo in caso contrario il prezzo di progettazione ELla struttura in cemento armato stabilito in 52 milioni di lire. Tra le parti, però, era intervenuta una successiva scrittura privata, in data 23 novembre 1998 - e perciò dopo il luglio 1998, momento nel quale risultava che il LU non aveva ottenuto la concessione in sanatoria, con conseguente verificazione ELla suindicata condizione risolutiva - nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al LU, di mettere mano ai lavori di costruzioni ELl'immobile di proprietà dei SA e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Ne conseguiva, secondo la Corte d'appello, che, pur essendosi verificata la condizione risolutiva, l'obbligo per il LU era stato confermato, per cui egli doveva essere considerato inadempiente. 2.3. La sentenza ha quindi ribadito la correttezza ELla decisione EL Tribunale là dove aveva escluso la nullità EL contratto preliminare ai sensi ELl'art. 40 ELla legge 28 febbraio 1985, n. 47, posto che detta nullità 5 colpisce solo gli atti traslativi ELla proprietà e non anche i contratti con mero effetto obbligatorio. Infondato era da ritenere il sesto motivo di appello, essendo corretto il ragionamento EL giudice di primo grado là dove aveva affermato che, una volta esclusa l'inerzia EL LU, l'azione surrogatoria non poteva costituire un mezzo di controllo ELl'efficienza ELl'attività EL debitore. In ultimo, la Corte d'appello ha esaminato il profilo ELla spettanza, in favore EL LU, ELle indennità di cui agli artt. 936, secondo comma, e 2041 cod. civ., condividendo anche su tali punti la decisione EL Tribunale. La sentenza ha infatti affermato che, escluso che il LU potesse considerarsi "terzo" ai fini ELl'art. 936, secondo comma, cit., la domanda EL Di IL doveva essere rigettata anche perché al LU non poteva essere riconosciuta spettante nessuna ELle due indicate indennità, e ciò a causa ELl'illiceità ELl'attività edificatoria da lui compiuta in assenza di concessione edilizia. Il fabbricato realizzato dal LU sul terreno oggetto EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991, infatti, era stato costruito «in difetto di concessione edilizia, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla natura abusiva ELl'opera in discussione». Ed invero, alla luce ELla costante giurisprudenza di legittimità, qualora «l'esecuzione ELle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configuri un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, poiché, sul piano civilistico, il manufatto deve ritenersi carente di valore per il fondo», data la precarietà EL diritto dominicale. Nel caso in esame, EL resto, era risultato che né il LU né i coniugi SA avevano ottenuto la concessione in sanatoria, per cui nessun indennizzo poteva essere riconosciuto in relazione all'immobile abusivo. Ragione per cui, esclusa la spettanza ELl'indennità ai sensi degli artt. 936 e 1150 cod. civ., doveva ritenersi esclusa anche la possibilità di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2041 cit., tanto più che non erano stati «allegati né dimostrati eventuali impieghi ELl'immobile comunque realizzati dai 6 proprietari e le eventuali utilità economiche in tal modo ricavate dalla costruzione abusiva». 3. Contro la sentenza ELla Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso EP Di IL con atto affidato a otto motivi. SI NZ e EP SA, in proprio e nella qualità di eredi di NI SA, nel frattempo pure deceduto, con un unico controricorso. ER ER LU non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso, fissato per la discussione in data 19 aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14284, e fissato per l'udienza pubblica EL 16 novembre 2022. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni per iscritto, chiedendo l'accoglimento EL primo motivo di ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ragioni di economia processuale suggeriscono di esaminare il ricorso cominciando dal terzo motivo, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ELle norme e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, oltre a motivazione illogica e contraddittoria. Il motivo ha ad oggetto l'interpretazione EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 e le conclusioni tratte dalla Corte di merito. Secondo il ricorrente la sentenza, pur partendo da un presupposto corretto - e cioè che quel contratto era da ritenere risolto per il mancato ottenimento ELla concessione in sanatoria da parte EL LU - non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. Non essendosi verificata la condizione ivi prevista, il LU «non poteva affatto considerarsi inadempiente», essendo tenuto soltanto a realizzare la struttura in cemento armato dietro compenso di lire 52 milioni. Scorretto sarebbe, poi, il richiamo all'ulteriore scrittura privata EL 23 novembre 1998, sopravvenuta sette anni dopo il preliminare, perché in essa «vi era espresso impegno dei soli SA nei 7 confronti EL LU». L'inadempimento, quindi, era in capo solo ai SA e non anche al LU, contrariamente a quanto affermato in sentenza. 1.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La sentenza impugnata, come si è detto, ha ricostruito la complessa vicenda leggendo in maniera unitaria i due contratti stipulati tra il LU e i coniugi SA in data 12 ottobre 1991, e cioè il compromesso di vendita ELl'immobile e il contratto di appalto, con la successiva scrittura privata EL 23 novembre 1998, nella quale si era ribadito l'obbligo, in capo al LU, di mettere mano ai lavori di costruzioni ELl'immobile di proprietà dei SA e di portarli a termine in settanta giorni, con previsione di una penale per il ritardo. Nonostante in questa seconda data si fosse già verificata, secondo la Corte d'appello, la condizione risolutiva concordata nel preliminare EL 12 ottobre 1991, costituita dal mancato ottenimento, da parte EL LU, ELla concessione edilizia per la rimanente parte edificatoria, la sentenza ha ritenuto che gli obblighi contrattuali assunti nel 1991 dal LU fossero stati confermati e ribaditi, con il risultato che egli doveva essere considerato inadempiente (circostanza di rilievo ai fini ELl'azione surrogatoria esercitata dall'attore). A fronte di tale ricostruzione, che costituisce un tipico accertamento di merito sottratto ad ogni possibilità di verifica in questa sede, il ricorrente insiste nel ribadire la propria tesi, tra l'altro aggiungendo che la scrittura privata EL 23 novembre 1998 conteneva obblighi solo a carico dei coniugi SA. Il che, com'è evidente, si risolve nel palese tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame EL merito. 2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ELl'art. 40 ELla legge n. 47 EL 1985 e ELl'art. 2932 cod. civ., oltre ad omessa valutazione di documenti processuali decisivi per il giudizio. La censura si rivolge contro la sentenza nella parte in cui ha affrontato il tema ELla nullità dei contratti per violazione ELl'art. 40 cit. e 8 ha affermato che detta nullità non potrebbe riguardare il contratto preliminare. Ad avviso EL ricorrente, con detta censura egli voleva soltanto affermare che «neppure il LU avrebbe potuto ottenere il trasferimento coattivo EL terreno di cui al preliminare EL 12 ottobre 1991 ex art. 2932 cod. civ., perché sullo stesso insisteva ormai un fabbricato accatastato all'urbano, costruito in assenza di concessione edilizia». Il motivo, in conclusione, pare voler dire che dal punto di vista logico nulla esclude che la nullità EL contratto definitivo, prevista dal citato art. 40, si debba estendere anche al contratto preliminare. 2.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che, oltre ad essere formulato in modo confuso, il motivo contiene anche profili di merito, perché pretende di trarre dall'interpretazione EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 una conclusione che esigerebbe da questa Corte accertamenti di merito evidentemente preclusi. Non è ben chiaro, poi, quale utilità potrebbe derivare al ricorrente dal suo eventuale accoglimento. Ciò detto, il motivo è comunque privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione ELla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sanzione ELla nullità prevista dall'art. 40 ELla legge n. 47 EL 1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi ELla necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita (sentenza 19 dicembre 2013, n. 28456, e ordinanze 21 settembre 2017, n. 21942, e 7 marzo 2019, n. 6685). 3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, senza indicazione di norme, la violazione ELle norme in tema di interpretazione dei contratti «laddove la Corte aquilana ritiene che con la scrittura privata EL 23 novembre 1998 i SA avevano dato prova EL loro diritto ad ottenere 9 dal LU i lavori di completamento ELl'immobile mentre né il LU né il Di IL avevano dato prova ELl'inadempimento». 3.1. Il motivo è palesemente inammissibile in considerazione ELla sua genericità e ELle ragioni già indicate a confutazione EL terzo motivo. 4. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, erronea e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo ha ad oggetto la questione ELl'inerzia EL debitore LU, fondamento ELl'azione surrogatoria. Ad avviso EL ricorrente, la sentenza non avrebbe tenuto nel giusto conto la presunta erroneità e contraddittorietà ELla motivazione resa dal Tribunale, non considerando che il contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 si era risolto per mancato avveramento ELla condizione ed era stato adempiuto dal LU per quanto i SA legittimamente potevano pretendere, cioè la realizzazione ELla sola struttura in cemento armato. Sostiene il ricorrente, poi, di essere tenuto solo ad «affermare la sussistenza ELl'inerzia in quanto, trattandosi di prova di un fatto negativo, gravava sul debitore LU la prova di un suo comportamento attivo». 4.1. Il motivo, per certi versi inammissibile, è comunque privo di fondamento. È inammissibile nella parte in cui insiste nel proporre una diversa lettura ed interpretazione dei contratti stipulati dal LU con i coniugi SA, come già si è detto esaminando i motivi terzo e quinto, sostenendo cioè che il LU non poteva essere considerato inadempiente (questione sulla quale la Corte di merito si è pronunciata con motivazione logica e coerente). Manifestamente infondata in diritto, poi, è l'affermazione suindicata in tema di onere ELla prova ELl'inerzia EL creditore. L'azione surrogatoria, infatti, è uno strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia EL creditore che ometta di esercitare le opportune azioni 10 dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. Ne consegue che «la prova ELl'inerzia EL debitore o EL comportamento insufficiente o inidoneamente attivo grava sul creditore che agisce in surrogazione, essendo un presupposto ELl'azione. Ciò comporta che il creditore non può limitarsi a sostenere l'inidoneità qualitativa o quantitativa EL comportamento EL debitore nell'esercizio EL proprio diritto, ma deve anche indicare quali rimedi il debitore avrebbe dovuto ragionevolmente adottare, secondo l'id quod plerumque accidit, a nulla rilevando, ovviamente, il risultato effettivamente conseguito ELle azioni proposte dal medesimo debitore» (così la sentenza 18 febbraio 2000, n. 1867, alla quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità). 5. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., erroneità e difetto di motivazione su di un punto decisivo ELla controversia. 1-7 <- Il M____ ~con-testa la sentenza nella parte in cui ha affermato che il LU non poteva considerarsi "terzo" ai fini EL riconoscimento ELl'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, cod. civ.; detta qualità, secondo il ricorrente, risulterebbe dall'avvenuta risoluzione di diritto EL contratto preliminare EL 12 ottobre 1991 in quanto non suscettibile di esecuzione in forma specifica. Anzi, ad avviso EL ricorrente, la nullità investiva già il contratto preliminare per contrasto con le norme imperative, essendo questo finalizzato alla stipula di un contratto definitivo nullo, per cui il LU doveva essere considerato terzo fin dall'origine. Il complesso di tali circostanze non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Corte d'appello. 5.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. La tesi che il ricorrente sostiene è quella, sulla quale ci si è già soffermati, secondo cui il preliminare suindicato era da considerare risolto di diritto per impossibilità di una sua esecuzione in forma specifica;
e da questo deriverebbe l'erroneità ELla sentenza nella parte in cui non ha 11 considerato "terzo" il LU ai fini ELl'indennità di cui all'art. 936, secondo comma, citato. Rileva il Collegio che la censura è inammissibile perché si fonda su di una ricostruzione dei fatti diversa da quella ELla Corte d'appello, di talché sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame EL merito. Ma, oltre a questo, la censura è inammissibile perché dimostra di non cogliere la ratio decidendi ELla sentenza impugnata. La Corte abruzzese, infatti, ha fatto discendere la non spettanza ELl'indennità di cui all'art. 936 cit. dall'abusività ELl'immobile costruito. Tale profilo ELla motivazione non è, in effetti, contestato. Corretto è, poi, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di accessione, ove l'esecuzione ELle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 936 cod. civ., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione (sentenza 25 gennaio 2016, n. 1237). E nel caso in esame la Corte d'appello ha accertato che la concessione in sanatoria non fu mai ottenuta. 6. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (primo profilo); nonché violazione e falsa applicazione ELl'art. 2041 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (secondo profilo). Il motivo contiene due diverse censure. Nella prima si sostiene che l'illiceità ELl'attività edificatoria dovuta alla mancanza ELla concessione edilizia non sarebbe stata correttamente valutata dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, non avrebbe considerato che nel caso di specie non si trattava di abusività in senso proprio, bensì di abusività contingente dovuta al fatto chel SA 12 avevano rifiutato di consegnare al LU il titolo di proprietà EL terreno necessario per il rilascio ELla concessione edilizia. Il LU, pertanto, non aveva posto in essere alcuna attività illecita, sicché gli doveva essere riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 936 EL codice civile. Nella seconda parte EL motivo in esame si censura l'erroneità ELla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'azione subordinata di arricchimento senza causa in base al rilievo per cui il manufatto abusivo doveva ritenersi privo di valore in considerazione ELla precarietà EL diritto dominicale. Tale affermazione non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che dal verbale n. 145 EL 25 aprile 1997 ELla Commissione edilizia EL Comune di Scurcola Marsicana risultava che l'istanza EL LU finalizzata ad ottenere la concessione in sanatoria era stata accolta, fermo restando che i proprietari SA avrebbero dovuto produrre la documentazione attestante la proprietà EL terreno. La spettanza ELl'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ. doveva pertanto ritenersi pacifica. 6.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili e comunque privo di fondamento. Rileva il Collegio che la prima censura è posta in modo inammissibile, perché ipotizza, in modo poco chiaro, la figura ELla abusività contingente, che esigerebbe una serie di accertamenti di fatto preclusi in questa sede, oltre a rappresentare un profilo di indagine molto probabilmente nuovo. La censura, poi, è prospettata in modo non rispettoso ELla previsione ELl'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., anche perché il verbale ELla Commissione edilizia EL Comune di Scurcola Marsicana EL 1997 è solo genericamente indicato. Quanto, invece, all'indennizzo per l'indebito arricchimento, la censura non si confronta, se non in modo EL tutto generico, con l'ulteriore parte ELla motivazione ELla sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha affermato che l'odierno ricorrente non aveva addotto né dimostrato eventuali impieghi ELl'immobile abusivo da parte dei proprietari SA. 13 Ne consegue che la mancanza ELle utilità economiche escludeva comunque il riconoscimento ELl'indennizzo per l'indebito arricchimento. 7. Il rigetto e la declaratoria di inammissibilità dei motivi fin qui esaminati esimono la Corte dall'obbligo di affrontare la questione giuridica posta nei primi due motivi di ricorso. L'azione surrogatoria, infatti, presuppone, per poter essere validamente esercitata, che il creditore dimostri l'esistenza di diritti o, azioni che spettano al suo debitore verso i terzi, e che questi trascura di esercitare. La decisione, in senso sfavorevole al ricorrente, dei motivi di ricorso dal terzo all'ottavo rende irrevocabile la decisione impugnata in ordine all'inesistenza di un credito EL debitore LU verso i coniugi SA (e i loro eredi); di talché l'esame dei primi due motivi rimane assorbito, attesa l'irrilevanza ELla loro eventuale fondatezza. 8. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione ELla complessità ELle questioni trattate, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese EL giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese EL giudizio di cassazione. Ai sensi ELl'art. 13, comma 1 -quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto ELla sussistenza ELle condizioni per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile ELla Corte di cassazione, il 16 novembre 2022.